TAR Toscana Sez. III n. 662 del 10 aprile 2016
Urbanistica.Trasformazione di un balcone o di un terrazzino in veranda
La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, né intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a permesso di costruire, determinando l'aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell'edificio, con conseguente assoggettamento alla sanzione di tipo demolitorio
N. 00662/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01671/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1671 del 2000, proposto da:
Spargi Tiziana, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Massimo Pozzi e Giovanna Canessa, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;
contro
Comune di Grosseto, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Cruciani, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. per la Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
per l'annullamento
della diffida a demolire opere presunte abusive di cui al provvedimento n. 44 del 27 aprile 2000 emessa dal dirigente del Comune di Grosseto e di ogni atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grosseto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori avv. F. Gesess delegato dall'avvocato F. M. Pozzi e avv. G. Marrone delegato dall'avv. S. Cruciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene impugnata l’ordinanza con cui il comune di Grosseto ha ingiunto la demolizione dei lavori volti alla chiusura, mediante installazione di infissi in metallo e vetro, di una terrazza nell’appartamento di proprietà del ricorrente sito al civico n. 76 della via Mozambico.
Il ricorrente asserisce che: a) il provvedimento impugnato non sarebbe sorretto da sufficiente motivazione; b) che sarebbe mancato l’avviso di avvio del procedimento; c) che l’opera realizzata sarebbe passibile di sanzione meramente pecuniaria.
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato contiene, infatti, una puntuale descrizione dell’abuso, delle sue conseguenze in termini edilizi ed urbanistici (aumento volumetrico) e della normativa nazionale e regionale che prevede il trattamento sanzionatorio per gli interventi assoggettati a permesso oneroso di costruire in quanto comportanti aumento di carico urbanistico.
La mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento non può, ai sensi dell’art. 21 octies della L. 241/1990, comportare l’annullamento del provvedimento impugnato il cui dispositivo, attesa la sua natura vincolata, non avrebbe potuto essere diverso nella fattispecie concreta a cui esso si riferisce.
Anche la terza censura è infondata.
Secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, la trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, né intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a permesso di costruire, determinando l'aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell'edificio, con conseguente assoggettamento alla sanzione di tipo demolitorio (TAR Napoli, sez. VIII, 19/01/2016, n. 243; TAR Salerno, (Campania), sez. I, 01/10/2012, n. 1743).
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 1.500 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)