TAR Toscana Sez. III n. 641 del 10 aprile 2016
Urbanistica.Autorizzazioni provvisorie o in precario
Le autorizzazioni provvisorie o in precario, da non confondere con quelle aventi carattere stagionale in relazione all’utilizzazione periodica dei manufatti, sono da qualificare extra legem e anche contra legem, in quanto destinate a consentire situazioni di abuso edilizio
N. 00641/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2000, proposto da:
Lambl Edith, rappresentata e difesa dall'avv. Luana Garzia, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Comune di San Gimignano, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andreani, domiciliatario in Firenze, via Fra' D. Buonvicini 21;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 2605 del 23 febbraio 2000, notificato alla ricorrente in data 25 febbraio 2000, del Responsabile del Settore Servizi per il territorio del Comune di San Gimignano, di rigetto della sanatoria edilizia ex art. 13 l. n. 47/1985 presentata dalla ricorrente;
- del provvedimento n. 2606 del 23 febbraio 2000, notificato alla ricorrente in data 25 febbraio 2000, con cui è stata rilasciata alla ricorrente autorizzazione in sanatoria ex art. 19 l. n. 47/1985 per la realizzazione di recinzione con prescrizioni;
- dei pareri del Responsabile del procedimento geom. M. Buiani in data 20 aprile 1999; della C.E.C. nn. 10/157 e 10/158 in data 26 maggio 1999e della C.E.I. nn. 9/136 e 9/137 in data 26 maggio 1999.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Gimignano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori avvocati L. Parodi, delegato dall'avv. L. Garzia, e F. D'Addario, delegata dall'avv. A. Andreani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora Edith Lambl ha realizzato senza titolo su un terreno di sua proprietà due capanni in legno su platee di cemento armato e una recinzione in metallo. Il terreno ricade in zona agricola classificata a) con deliberazione CRT n. 296/1988, in attuazione dell’art. 1-ter l. n. 431/1985; l’area è anche soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. lgs. n. 3267/1923.
Le ordinanze di demolizione emanate dal Comune di San Gimignano il 29 dicembre 1988 sono state impugnate dall’interessata con ricorso n. 273/1999 R.G., dichiarato perento con decreto del Presidente di questa Sezione n. 2463/2010.
La signora Lambl ha chiesto la concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 13 l. n. 47/1985 per i box in legno e relative platee in cemento armato; per la recinzione ha chiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 10 della medesima legge.
Il Comune di San Gimignano ha respinto l’istanza di concessione in sanatoria rilevando che i box costituiscono aumento di volume non ammesso dal PRG in zona agricola (provvedimento del 23 febbraio 2000); ha accolto invece, in pari data, l’istanza di autorizzazione per la recinzione sulla base del parere positivo rilasciato dalla Commissione edilizia nella seduta del 26 maggio 1999 (parere n. 10/158) e del parere, pure positivo, rilasciato dalla Commissione edilizia integrata nella medesima seduta (parere n. 09/137), tuttavia subordinando l’efficacia del titolo alla validità annuale dei pareri predetti, che, alla scadenza, si sarebbero dovuti riacquisire.
Avverso il diniego e l’autorizzazione su menzionati (quest’ultima nella parte in cui limita temporalmente la validità dei pareri acquisiti) la signora Lambl insorge con il ricorso in esame, deducendo doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in resistenza il Comune di San Gimignano, sollevando eccezioni e difendendo la legittimità del proprio operato.
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. il Comune di S. Gimignano ha innanzitutto eccepito l’irricevibilità del ricorso per pretesa tardività; esso sarebbe stato notificato il sessantunesimo giorno dalla comunicazione dei provvedimenti impugnati.
L’eccezione è infondata.
È documentata in atti la ricezione dei provvedimenti impugnati in data 26 febbraio 2000, con conseguente scadenza del termine il giorno 26 aprile 2000, data in cui fu effettuata la notifica del ricorso in esame.
Il Comune resistente ha pure eccepito, nella memoria depositata il 1° marzo 2016, l’inammissibilità delle censure (seconda, terza e quarta) con le quali la ricorrente contesta la natura abusiva dei manufatti per i quali ha chiesto la sanatoria, sostenendo che la ricorrente, allorché ha presentato le istanze di sanatoria, ha riconosciuto la natura abusiva delle opere realizzate con ciò precludendosi la possibilità di dedurre doglianze dirette a far valere la regolarità delle opere stesse.
Nemmeno a tale eccezione è possibile aderire. La presentazione delle istanze di sanatoria, soprattutto allorché, come nel caso in esame, avvenga per effetto dell’adozione di provvedimenti sospensivi dei lavori e ingiuntivi del ripristino dei luoghi, non comporta alcun riconoscimento della natura abusiva dei manufatti realizzati, sicché le possibilità difensive del privato non possono venire menomate mediante restrizione dei vizi ammissibili ad alcune categorie.
3. Sgombrato il campo dalle eccezioni sollevate da parte resistente, possono esaminarsi le questioni di merito.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce difetto di motivazione del provvedimento che denega la concessione in sanatoria con riguardo ai box di legno con relative platee in cemento armato.
Secondo la ricorrente, non sarebbe sufficiente la motivazione del diniego espressa senza precisa indicazione delle disposizioni di PRG con le quali i manufatti contrasterebbero.
In realtà il provvedimento indica la caratteristica che rende abusivo l’intervento edificatorio in questione, ovvero l’aumento di volume, specificando che ciò non è ammesso dal PRG in zona agricola.
Per altro, il diniego impugnato è l’ultimo di una serie di provvedimenti (pure impugnati dalla signora Lambl), quali quelli recanti sospensione dei lavori (27 novembre 1988), in cui si richiamano anche i vincoli cui l’area interessata è sottoposta.
Il motivo in esame non merita quindi accoglimento.
4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità del diniego di sanatoria sotto il profilo della mancata considerazione della natura delle opere, che si pretendono precarie, sicché il Comune di San Gimignano sarebbe incorso in travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.
Le caratteristiche delle opere realizzate non depongono però per la precarietà, né dal punto di vista strutturale – in quanto si tratta di capanni in legno collocati su platee in cemento – né dal punto di vista funzionale; sotto il secondo profilo non convince infatti la tesi della temporaneità dell’uso, trattandosi di strutture destinate al ricovero dei cani randagi e quindi tendenzialmente suscettibili di un uso a tempo indeterminato.
5. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente invoca il dodicesimo comma dell’art. 3 della l.r. n. 64/1995, modificata dalla l.r. n. 25/1997, che consente, nelle zone a prevalente funzione agricola, l’installazione di manufatti precari in materiale leggero appoggiati a terra e ivi ancorati senza modificazione dello stato dei luoghi.
La disposizione su menzionata recita: «È ammessa l’installazione, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 e nei casi disciplinati dalle apposite varianti di cui al comma 4 dell’art. 1, di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi. L’installazione potrà essere realizzata, previa comunicazione al Sindaco nella quale l’interessato dichiari: a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto; b) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno; salvo il caso di cui al comma 13; c) il rispetto delle norme di riferimento; d) l’impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato. »
Come si vede, la realizzazione dei manufatti leggeri previsti dalla disposizione su riportata non è indiscriminatamente consentita, ma deve rispondere ad alcuni precisi presupposti e requisiti, innanzitutto la destinazione per usi connessi alle attività agricole, come definite dall’art. 2 della medesima legge: «1. Ai fini della presente legge, sono considerate attività agricole quelle previste dall' art. 2135 del Codice Civile nonché quelle qualificate come agricole da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali. 2. Ai fini della presente legge sono considerate connesse a quelle agricole le seguenti attività esercitate da una o più aziende agricole: a) le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione; b) le attività faunistico - venatorie; c) tutte quelle comunque definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali. 3. Il regolamento di attuazione della presente legge può contenere ulteriori specifiche in ordine alla definizione delle attività di cui al comma 2. »
A prescindere dall’adozione di apposita variante, come previsto dal comma quarto dell’art. 1 dello stesso testo normativo, non si ravvisa comunque nel caso in esame l’ipotesi contemplata dal dodicesimo comma dell’art. 3 della l.r. n. 64/1995, modificata dalla l.r. n. 25/1997, atteso che dal punto di vista strutturale i manufatti devono essere appoggiati al suolo e sono permesse le sole opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi (caratteristiche che non si ravvisano nelle platee di cemento realizzate dalla signora Lambl). Inoltre, è disciplinata molto restrittivamente la temporaneità, prevedendosi una durata non superiore all’anno (tranne l’ipotesi di cui al comma tredicesimo, che disciplina le serre).
5. Con il quarto motivo di ricorso si censura il provvedimento che autorizza in sanatoria la recinzione metallica (costituita da pali in ferro infissi al suolo e rete a maglia sciolta) nella parte in cui la validità del titolo è stata limitata a un anno. La ricorrente lamenta la mancanza di motivazione su tale limitazione e sostiene che i titoli in sanatoria non possono essere sottoposti a condizioni.
Si osserva innanzitutto che nel caso in esame non già di condizione, bensì di termine finale di efficacia deve parlarsi, in relazione a un manufatto che evidentemente l’amministrazione ha considerato di natura provvisoria.
La giurisprudenza che si è occupata di autorizzazioni provvisorie o in precario (da non confondere con quelle aventi carattere stagionale in relazione all’utilizzazione periodica dei manufatti) in genere ha stigmatizzato l’operato delle amministrazioni che rilasciano titoli edilizi in precario, i quali sono da qualificare extra legem e anche contra legem, in quanto destinati a consentire situazioni di abuso edilizio (Cass. penale, III, n. 111 del 13 gennaio 2000 e n. 27703 del 14 luglio 2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente non aveva alcun effettivo interesse a contestare il provvedimento di cui trattasi, in quanto complessivamente a lei favorevole, tenuto anche conto del fatto che l’autorizzazione contestata prevedeva semplicemente che alla scadenza annuale il parere della Commissione edilizia integrata dovesse essere riacquisito.
6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione delle disposizioni regionali che disciplinano il rilascio dei pareri delle Commissioni edilizie comunali (artt. 5 e 6 l.r. n. 52/1979 e successive modificazioni e integrazioni).
In particolare, la ricorrente si duole del difetto di motivazione e della mancata indicazione dei voti espressi dai membri aggregati.
I vizi dedotti non sono invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990 (vedi, in termini, la sentenza di questa Sezione n. 1597/2014).
7. Parte ricorrente contesta infine la legittimità dei provvedimenti impugnati per pretesa incompetenza del Dirigente del Settore Servizi per il Territorio, poiché competente sarebbe il Dirigente del Settore Urbanistica.
La doglianza è generica, atteso che la ricorrente non prova in alcun modo la mancanza di delega in capo al Dirigente che ha emanato l’atto. In ogni caso, anche in relazione alla competenza dirigenziale va richiamato l’art. 21-octies l. n. 241/1990 (v. sent. della Sezione su richiamata).
8. In conclusione, il ricorso in esame va respinto.
Tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e delle questioni dedotte, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe, compensando le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Rosalia Maria Rita Messina, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)