Cass. Sez. III n. 4536 del 29 gennaio 2008 (Ud 11 dic. 2007)
Pres. Lupo Est. Gentile Ric. Ambrosini
Aria. Utilizzazione macchinario mobile

La circostanza che venga utilizzata una macchina mobile non elimina la connessione funzionale e continuativa della citata macchina all'attività produttiva di un impianto. L'oggetto dell'autorizzazione di cui all'art. 279 D.L.vo 152-06 è costituito dall'impianto produttivo nella sua struttura globale, non delle singole macchine utilizzate per l'espletamento dell' attività produttiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, con sentenza emessa il 04/04/07, dichiarava A.N. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, artt. 12, 25 e la condannava alla pena di Euro 150,00 di ammenda; pena sospesa. L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare la ricorrente esponeva:

1. che la disciplina di cui al D.P.R. n. 203 del 1988 e al D.P.R. 25 luglio 1991 era stata abrogata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 280, comma 1, lett. a) e h), con conseguente necessità di declaratoria di assoluzione dell'imputata del reato perchè il fatto non era previsto dalla legge come reato;

2. che, comunque, non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, artt. 12, 25 (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279) perchè non si era in presenza di uno stabilimento o altro impianto fisso che serviva per uso industriale; bensì soltanto di una macchina saldatrice Decamig serie 5000 a rotelle, che era una attrezzatura mobile;

3. che, comunque, la predetta saldatrice non determinava inquinamento atmosferico;

4. che mancava l'elemento soggettivo della contravvenzione de qua;

5. che andava applicato l'indulto con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza dell'11/12/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Sondrio, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.

In particolare il giudice di merito ha accertato che A. N., quale rappresentante legale della Ditta Ambrosini Sas - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva attivato l'uso di un impianto fisso con emissione in atmosfera, senza aver presentata la domanda di autorizzazione nei termini prescritti.

Ricorrevano, pertanto nella fattispecie gli elementi costitutivi della contravvenzione di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, artt. 12 e 25, ora prevista dal D.Lgs. n. 155 del 2006, art. 279, comma 1.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito. Sono, altresì, errate in diritto.

In primo luogo va disatteso l'assunto difensivo secondo cui la contravvenzione di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, artt. 12 e 25 non è più prevista dalla legge come reato, a seguito dell'abrogazione del citato D.P.R. n. 203 del 1988, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 280, lett. a).

Invero sussiste continuità normativa fra la fattispecie criminosa di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25 e la contravvenzione D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 279, comma 1; per cui trattasi non di "abolitio criminis", ma di successione di leggi nel tempo, con applicazione dei principi di cui all'art. 2 c.p., comma 4, (testo attuale).

Parimenti va disatteso l'ulteriore assunto secondo cui non sussiste, nella vicenda in esame, l'ipotesi di impianto fisso con emissione in atmosfera.

Invero, l'impianto della Ditta Ambrosini Sas esercitava attività di saldatura delle tralicciature per armature, con produzione di emissioni in atmosfera. La circostanza che fosse utilizzata una macchina saldatrice mobile, non eliminava la connessione funzionale e continuativa della citata macchina all'attività produttiva dell'impianto relativo all'impresa gestita dall' A.. All'uopo va precisato che l'oggetto dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279 è costituito dall'impianto produttivo nella sua struttura globale, non delle singole macchine utilizzate per l'espletamento dell'attività produttiva. Necessitava, pertanto, l'autorizzazione di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1.

Ricorre, altresì, l'elemento soggettivo della contravvenzione de qua, poichè A.N. era pienamente consapevole del fatto:

a) che l'impianto della sua struttura produttiva determinava emissioni in atmosfere; b) che non aver provveduto a presentare la prescritta domanda di autorizzazione.

La richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena è generica - perchè priva della specifica indicazione delle ragioni di diritto e di fatto da porre a sostegno della censura medesima - con conseguente inammissibilità della censura medesima ex art. 591 c.p.p., lett. c), art. 581 c.p.p., lett. c).

La disciplina dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 va demandata al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 672 c.p.p.;

stante la necessità di addivenire prima all'eventuale cumulo di pene, ai sensi dell'art. 174 c.p., comma 2.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da A.N. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2008