TAR Emilia Romagna (PR), Sez. I, n. 226, del 20 giugno 2014
Acque.Legittimità ordinanza volta a prevenire il ripetersi di fenomeni di inquinamento consistenti nello versamento di liquami

E’ legittimità l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco ha imposto all’azienda agricola per l’allevamento di bovini, l’adozione di una serie di misure urgenti, volte a prevenire il ripetersi di fenomeni di inquinamento del rio consistenti nello versamento di liquami provenienti dall’attività aziendale. Il rapporto dei tecnici dell’ARPA individua chiaramente una responsabilità diretta del titolare dell’Azienda agricola per l’inquinamento verificatosi. A fronte di siffatte circostanze è da escludere la denunciata illegittimità dell’ordinanza per mancata notifica ai proprietari atteso che unica onerata dell’obbligo di prevenire il ripetersi di fenomeni pericolosi per la salute pubblica è chi li ha causati. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00226/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00145/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 145 del 2009, proposto da: 
Azienda Agricola Montemilia S.a.s. di Ballini Fausto e C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio De Luca e Giovanni Bertora, con domicilio eletto presso il secondo in Parma, via Farini, 35;

contro

Comune di Neviano degli Arduini, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rutigliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo S. Brigida, 1;

nei confronti di

Monica Pierino, Rosalia Casoni;

per l'annullamento

dell'ordinanza contingibile e urgente del 18 marzo 2009 n. 29 prot. 2973 del Sindaco di Neviano degli Arduini, notificata il 23 marzo 2009, con cui si ordina al sig. Ballini Fausto, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda agricola Montemilia s.a.s., con riferimento alla unità locale di Neviano degli Arduini, località Bertogallo, di provvedere entro 15 giorni (per i punti da A a D) ed entro 98 giorni (per i punti E e F), alle seguenti opere: A) riparazione immediata del tetto della stalla; B) completa dismissione delle 3 saracinesche poste all'interno del pozzettone mediante rimozione; C) realizzazione di un pozzetto che intercetti le acque a monte del grosso pozzettone; D) realizzazione di un pozzetto di ispezione e prelievo che intercetti le acque in uscita dal pozzettone; E) presentazione di nuova planimetria della rete fognaria aziendale corrispondente alla situazione in essere; F) certificazione a firma di tecnico abilitato di perfetta tenuta delle vasche di contenimento dei liquami aziendali.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Neviano degli Arduini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, Azienda agricola per l’allevamento di bovini, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Neviano degli Arduini ha imposto l’adozione di una serie di misure urgenti, volte a prevenire il ripetersi di fenomeni di inquinamento del rio posto in località Bertogallo, consistenti nello versamento di liquami provenienti dall’attività aziendale.

Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 108 del 23 giugno 2009 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

In vista della trattazione del merito la ricorrente ha depositato note conclusive, insistendo nelle sue richieste.

All’udienza pubblica del 10 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. A seguito di un episodio di inquinamento del rio posto in località Bertogallo, verificatosi il 20 gennaio 2009, intervenivano tecnici dell’ARPA Emilia Romagna, nonché operatori della Polizia Provinciale e dei Carabinieri di Neviano.

Nel corso del sopralluogo veniva accertata la riconducibilità dell’inquinamento all’attività dell’Azienda agricola Montemilia; di conseguenza l’ARPA, con verbale n. 884 del 30 gennaio 2009 (doc. 2 del fascicolo della ricorrente), proponeva al Sindaco di ordinare, in via d’urgenza, l’adozione di alcune misure volte a riparare il danno verificatosi e a prevenire ulteriori inquinamenti.

Il Sindaco, in data 18 marzo 2009, adottava l’impugnata ordinanza (doc. 1 id.) con cui prescriveva all’Azienda la realizzazione degli interventi proposti dall’ARPA.

3. Ritenendo illegittimo il provvedimento la ricorrente lo ha impugnato censurandolo per violazione di legge ed eccesso di potere e dolendosi, nello specifico, dei seguenti punti:

l’ordinanza sarebbe dovuta essere notificata ai proprietari dell’immobile avendo previsto interventi di tipo strutturale (quali la riparazione del tetto della stalla) non di competenza dell’affittuaria;

l’ordinanza non sarebbe diretta a evitare un pericolo imminente per la salute bensì a ricondurre a legalità la struttura.

3. Il ricorso è infondato.

Il rapporto dei tecnici dell’ARPA individua chiaramente una responsabilità diretta del titolare dell’Azienda agricola per l’inquinamento verificatosi.

La suddetta circostanza non è minimamente contestata dalla ricorrente la quale si limita a rilevare che, dal tenore del rapporto dell’ARPA e dagli interventi prescritti, risulterebbe una inadeguatezza della struttura che giustificherebbe una risoluzione del contratto di affitto.

A fronte di siffatte circostanze è da escludere la denunciata illegittimità dell’ordinanza per mancata notifica ai proprietari atteso che unica onerata dell’obbligo di prevenire il ripetersi di fenomeni pericolosi per la salute pubblica è chi li ha causati.

La circostanza che le misure da adottare siano in parte riconducibili a interventi di tipo strutturale può, al più, generare una responsabilità dei proprietari, in via di regresso, discendente dal rapporto contrattuale al quale l’amministrazione è del tutto estranea.

Tale ricostruzione è, peraltro, confermata dal fatto che, come riferito dalla ricorrente, i proprietari hanno provveduto direttamente a riparare il tetto della stalla (doc. 6 e 7 id.) e che sono state intraprese azioni civilistiche nei confronti di costoro (cfr. doc. 42 e 43 id.).

D’altra parte, l'esistenza di un'apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela della salute pubblica sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall'ordinamento (cfr. ex multis: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 dicembre 2013, n. 5552).

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Possono, tuttavia, compensarsi le spese del giudizio in considerazione dell’esiguità dell’attività difensiva svolta dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gambato Spisani, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)