TAR Emilia Romatgna (PR) Sez. 1 n.62 del 25 gennaio 2012
Urbanistica.Natura del permesso di costruire

Il permesso di costruire abbia natura non ricettizia e i suoi effetti inizino a decorrere dal momento della sua adozione e non dal momento della notifica al richiedente.

N. 00062/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00459/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 459 del 2005, proposto da Aurora S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mirco Favagrossa, con domicilio eletto presso l’avv. Mirco Favagrossa in Parma, via XXII Luglio, 3;

contro

Il Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Bosi, con domicilio eletto presso l’avv. Debora Bosi, in Parma, vicolo dei Mulini, 6;

per l’annullamento previa sospensiva

- dell’avviso di mora 17/10/05 n.149225/x-12-5-1 con il quale il Comune di Parma ha intimato al ricorrente il pagamento di sanzione per ritardato pagamento di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione relativi al permesso di costruire n.2255/04;

- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;

Vista l’ordinanza di questa sezione in data 10.01.2006 confermata dal Consiglio di Stato, Sezione IV, in data 16.05.2006;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 05.01.2006, la società Aurora s.r.l. impugna l’avviso di mora del 17.10.2005 con il quale il Comune di Parma le ha intimato di pagare la sanzione pecuniaria di euro 12.242,52 per il ritardato pagamento della seconda rata degli oneri di urbanizzazione e della prima rata dei costi di costruzione relativi al permesso di costruire n. 225/04.

Deduce due motivi di ricorso:

1. Incompetenza relativa dell’autorità emittente, contraddittorietà ed illogicità manifeste. Difetto di motivazione.

2. Violazione di legge, violazione della legge n. 448/2001 e della legge reg.le Emilia-Romagna n. 31 del 25.11.2002. Falso presupposto di fatto, illogicità. Violazione ed erronea applicazione del RUE del Comune di Parma. Illogicità, contraddittorietà, sviamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.

La sezione ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza in data 10.01.2006, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, in data 16.05.2006.

In vista della pubblica udienza di merito la ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha rinunciato al primo motivo di ricorso e ha insistito per l’accoglimento del secondo motivo.

Alla pubblica udienza del 11.01.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene di esaminare esclusivamente il secondo motivo di ricorso essendo il primo stato rinunciato da parte della società ricorrente.

Con il secondo mezzo si sostiene che il permesso di costruire è un atto ricettizio ex lege: a tale conclusione si perviene ove si consideri che il legislatore statale e regionale ha parlato di “rilascio” del titolo edilizio, il che implicherebbe la “traditio” del provvedimento dall’autorità adottante al soggetto beneficiario.

La conseguenza della tesi della natura ricettizia sarebbe costituita dal fatto che solo con l’integrale conoscenza del provvedimento concessorio il soggetto sarebbe in grado di valutare pienamente la soddisfazione del proprio interesse e solo da questo momento sorgerebbero gli obblighi giuridici tra cui vi è, principalmente, quello di pagare gli oneri di urbanizzazione.

Poiché alla ricorrente il provvedimento è stato rilasciato il giorno 09.03.2005 presso la sede dell’ente territoriale sarebbe illegittima la pretesa dell’amministrazione di equiparare il semplice avviso (dal 16.02.2005) di disponibilità del provvedimento presso gli uffici con il rilascio del medesimo. L’avviso di mora e la richiesta di pagamento della sanzione sarebbero pertanto illegittimi in quanto la società ricorrente ha esattamente adempiuto al pagamento degli oneri a fare data dalla conoscenza del provvedimento avvenuta con il suo ritiro il 09.03.2005.

La doglianza è infondata in quanto il Collegio intende aderire al quella parte della giurisprudenza amministrativa che ritiene che il permesso di costruire abbia natura non ricettizia e i suoi effetti inizino a decorrere dal momento della sua adozione e non dal momento della notifica al richiedente.

A tal proposito occorre premettere che l’art. 15 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, prevede che: a) nel permesso di costruire siano indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori; b) che, in particolare, il termine per l’inizio dei lavori non possa essere superiore ad un anno dal “rilascio” del titolo, laddove quello di ultimazione non possa superare i tre anni dall'inizio dei lavori; c) che, decorsi tali termini, il permesso decada di diritto per la parte non eseguita, a meno che, anteriormente alla scadenza venga richiesta (e conseguita) una proroga.

La disposizione in esame fa, dunque, decorrere il termine “dal rilascio del titolo” (e non dalla sua successiva comunicazione all’interessato), ciò che induce un corposo filone giurisprudenziale (con l’assenso di parte della dottrina) alla tesi della non ricettizietà (confermata, per un verso, dalla ratio della previsione – preordinata a tutelare l’interesse pubblico a che il rilascio di titoli edilizi non seguiti dalla pronta ed effettiva realizzazione delle opere progettate non precluda l’immutazione degli assetti programmatori del territorio – e, per altro verso, dal tenore dell’attuale art. 21 bis della l. n. 241 del 1990, il quale, recependo sul punto le elaborazioni pretorie, considera recettizi solo i provvedimenti limitativi della sfera del destinatario, legittimando l’argomentazione a contrario per quelli ampliativi).

In tali sensi sono, in via esemplificativa: Cass., sez. I, 30 novembre 2006, n. 25536; T.A.R. Liguria, 11 marzo 2003, n. 279; T.A.R. Sardegna, 10 novembre 1992, n. 1429; Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 1993, n. 770 e T.A.R. Lazio Latina, 9 luglio 2007, n. 482. Va poi aggiunto che, a norma dell'art. 31 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, la decorrenza dei termini dipendeva dalla effettiva conoscenza del provvedimento concessorio, mentre nel vigore della attuale disciplina la decorrenza è ancorata alla data di “rilascio” e non più di “ritiro”.

E’ pertanto dal momento della comunicazione con la quale il richiedente viene avvisato che il permesso di costruire è stato rilasciato che decorre il termine per il pagamento del contributo di costruzione e quindi nasce l’obbligo impositivo.

La seconda censura proposta dalla ricorrente è pertanto, infondata, anche sotto il profilo della mancata determinazione del momento da cui sono dovuti i costi di costruzione da parte del R.U.E., in quanto la normativa primaria non prevede quale debba essere la fonte da cui è determinato il momento da cui discende l’obbligo di pagamento, ben potendo tale momento essere determinato, come ha effettuato il Comune di Parma con la delibera della Giunta del 23.06.1994 n. 1395, con deliberazione dell’ente locale.

Tale deliberazione disciplina il pagamento del costo di costruzione dalla “data di ricevimento della comunicazione” e prevede che il costo di costruzione sia suddiviso in due rate scadenti rispettivamente entro 6 mesi ed entro 18 dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio del permesso di costruire.

Poiché la società Aurora s.r.l. ha ricevuto la comunicazione dell’avvenuto rilascio del titolo in data 20.02.2005 ed ha effettuato il pagamento in data 24.08.2005, il Comune di Parma ha legittimamente applicato la sanzione pecuniaria essendo il termine di pagamento scaduto dopo sei mesi dal 20.02.2005.

Conclusivamente il ricorso, quanto al secondo motivo, deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) in parte dà atto della rinuncia al primo motivo;

b) nella restante parte lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre IVA e C.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Italo Caso, Consigliere

Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/01/2012