TAR Campania (NA) Sez. VII 12 novembre 2010
Sviluppo sostenibile. Impianti eolici e pluralità di aerogeneratori collocati in diversi comuni
Gli impianti eolici sono definiti “un sistema costituito dall’insieme dei dispositivi – aerogeneratori – atti a trasformare l’energia meccanica del vento in energia elettrica, incluse le opere civili e di connessione alla rete, e comprensivo dell’intera area occupata dal sistema”. Tale definizione fa riferimentoad un criterio spaziale, esigendo l’unicità dell’area su cui l’impianto deve essere realizzato. Detto criterio spaziale trova una sua logica giustificazione nella esigenza che le valutazioni relative all’impianto proposto, ed i pareri relativi, siano assunte e resi con carattere di unitarietà e con riferimento ad un contesto unitario.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2009, proposto da:
Energy & Technical Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Raffaele, Annalisa Di Giovanni, Elena Violano, con domicilio eletto presso Elena Violano in Napoli, via Pigna N. 96;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Monti, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81presso l’Avvocatura Regionale;
Comune di Castelfranco in Miscano, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, n.c.;
Comune di Montefalcone di Val Fortore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, n.c.;
Comune di Greci, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, n.c.;
per l'annullamento
della lettera prot. n. 2008.0876802 del 22.10.2008 della Giunta Regionale della Campania, Area Generale di coordinamento sviluppo economico - Settore regolazione dei mercati, con la quale, in merito all'istanza della società ricorrente, relativa alla proposta di realizzazione di un parco eolico, è stato comunicato che ". . .è emerso che il progetto prevede l'installazione di 13 aerogeneratori in cinque aree non adiacenti, in particolare ricadenti su tre territori comunali distinti. Tale configurazione non può essere considerata come unico impianto, in quanto, così come specificato dalla lettera c) punto 2 delle Linee Guida approvate con d.G.R. n. 1955/2006, gli impianti eolici sono considerati un sistema costituito dall'insieme degli aerogeneratori, incluse le opere civili e di connessione alla rete e comprensivo dell'intera area occupata dal sistema. Nel caso in questione, quindi, i cinque lotti ricadenti nelle diverse località, si configurano come cinque progetti distinti, per cui si invita la società proponente ad inoltrare cinque diverse istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, in marca da bollo ai sensi del d.P.R. 642/1972, allegando gli elaborati progettuali riguardanti i singoli impianti al fine dell'attivazione delle relative procedure per l'autorizzazione unica"; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 345 dell’anno 2009, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di aver presentato, in data 17.08.07, istanza per la realizzazione di un impianto eolico nei comuni di Castelfranco in Miscano, di Montefalcone in Valfortore e di Greci;
- che il progetto prevedeva l’istallazione di 13 aerogeneratori per una potenza nominale di 39 MW, di aver chiesto il relativo permesso di costruire ai predetti Comuni, di aver attivato la procedura di VIA, e di aver ottenuto altresì il nulla osta dell’Aeronautica militare;
- che, tuttavia, la Regione adottava il provvedimento impugnato.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 26.02.2009, con ordinanza n. 532/2009, l’istanza cautelare veniva respinta.
All’udienza del 28.10.2010, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 12 d.lgs. 387/03, atteso che il punto 2 lett. c) delle linee guida definisce gli impianti eolici “un sistema costituito dall’insieme dei dispositivi – aerogeneratori – atti a trasformare l’energia meccanica del vento in energia elettrica, incluse le opere civili e di connessione alla rete, e comprensivo dell’intera area occupata dal sistema”; orbene, è del tutto irragionevole considerare diversi impianti quelli che devono essere realizzati sul territorio di più Comuni, senza considerare che la ricorrente (secondo la Regione) dovrebbe presentare ben tre diverse richieste di autorizzazione allo stesso Comune di Castelfranco in Miscano (su cui insistono tre lotti); 2) incompetenza, atteso che l’atto è stato adottato da un organo della Regione (l’Area generale di coordinamento e sviluppo economico) diverso dal Settore competente al rilascio delle autorizzazioni di parchi eolici; 3) eccesso di potere per sviamento funzionale, atteso che in tal modo la Regione costringerebbe la ricorrente a presentare nuove istanze di autorizzazione, destinate ad essere registrate ed esaminate dopo quelle di altri gestori, perdendo così la priorità acquisita; in altri termini, in tal modo la Regione permette ad altre società di essere preferite alla ricorrente nella realizzazione di impianti eolici negli stessi luoghi; 4) eccesso di potere, atteso che la Regione aveva già esaminato il progetto in data 7.11.2007 e non aveva evidenziato tale problema; 5) violazione dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, atteso che il procedimento avrebbe dovuto essere concluso entro 180 giorni.
La Regione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, atteso che la priorità nella presentazione dell’istanza di autorizzazione non costituisce elemento decisivo per l’accoglimento della stessa, dipendendo tale accoglimento esclusivamente dalla qualità del progetto; inammissibilità per tardività dell’impugnazione, atteso che nello stesso ricorso si ammette che l’atto sub a) è stato conosciuto in data 22.10.2008 mentre il ricorso è stato notificato solo in data 29.12.2008; e, comunque, l’infondatezza nel merito del ricorso stesso, atteso che la ricorrente intende realizzare in realtà cinque impianti diversi, che artificiosamente vengono definiti cinque lotti di un unico impianto.
In memoria depositata in data 15.10.2010, la ricorrente contestava l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione dell’atto impugnato, perché è chiaro quale sia l’atto di cui si chiede l’annullamento; l’eccezione di tardività del ricorso, perché l’atto impugnato è stato adottato in data 22.10.08 ma comunicato solo in data 4.11.08, come risulta dal timbro di ricevimento della busta esibita e depositata; nonché l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, perché se è vero che la priorità nella presentazione dell’istanza non è di per sé una garanzia che essa sarà accolta, non è men vero che la presentazione di una nuova istanza relativa a cinque impianti determina senz’altro una postergazione nell’esame della stessa rispetto ad altre domande; nel merito, la ricorrente ribadiva che l’impianto è unico, come dimostrato dalla “soluzione minima di allaccio” e dal momento che ciò che rileva non è tanto l’adiacenza delle aree in cui si posizionano gli aerogeneratori, ma la loro aggregazione funzionale in base allo studio del vento; quanto all’eccezione di incompetenza, non è vero che il Settore Regolazione dei Mercati avrebbe competenza in materia di impianti eolici, come si evince dall’art. 9 della l. reg. n. 12/2007; infine, osservava che, solo per rilevare che l’istanza non era stata correttamente formulata, la Regione ha impiegato ben 14 mesi.
Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse ovvero di irricevibilità per tardività.
Infatti, come correttamente eccepito da parte ricorrente, se è vero che la priorità nella presentazione dell’istanza non è di per sé una garanzia che essa sarà accolta, non è men vero che la presentazione di una nuova istanza relativa a cinque impianti determina senz’altro una postergazione nell’esame della stessa rispetto ad altre domande, e ciò è sufficiente a determinare una lesione ad un interesse concreto ed attuale della ricorrente stessa.
Quanto all’eccezione di tardività dell’impugnazione, sembra fondata l’osservazione di parte ricorrente, in forza della quale l’atto impugnato è stato comunicato solo in data 4.11.2008, come risulta dal timbro di ricevimento della busta esibita e depositata.
Nel merito, tuttavia, il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Secondo la ricorrente, l’impianto è unico, come dimostrato dalla “soluzione minima di allaccio” e dal momento che ciò che rileva non è tanto l’adiacenza delle aree in cui si posizionano gli aerogeneratori, ma la loro aggregazione funzionale in base allo studio del vento. In altri termini, parte ricorrente sostiene che, per stabilire se un impianto è unico ovvero ci si trovi di fronte ad una pluralità di impianti, occorra ricorrere ad un criterio “funzionale”, e non ad un criterio “spaziale” (adiacenza delle aree interessate).
Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso in base al chiaro disposto del punto 2 lett. c) delle linee guida, che definisce gli impianti eolici “un sistema costituito dall’insieme dei dispositivi – aerogeneratori – atti a trasformare l’energia meccanica del vento in energia elettrica, incluse le opere civili e di connessione alla rete, e comprensivo dell’intera area occupata dal sistema”. Tale definizione fa riferimento, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, proprio ad un criterio spaziale, esigendo l’unicità dell’area su cui l’impianto deve essere realizzato.
Per altro, detto criterio spaziale trova una sua logica giustificazione nella esigenza che le valutazioni relative all’impianto proposto, ed i pareri relativi, siano assunte e resi con carattere di unitarietà e con riferimento ad un contesto unitario.
È invece pacifico, e non contestato dalla stessa ricorrente, che nel caso di specie gli impianti debbano essere realizzati su cinque aree diverse.
Né può essere accolta la censura di incompetenza, atteso che – per costante giurisprudenza – l’articolazione delle funzioni tra i vari settori di uno stesso ente è questione organizzatoria interna all’ente stesso, e non può costituire un vizio di incompetenza.
Non può ritenersi sussistente neppure il vizio di eccesso di potere per lesione dell’affidamento, atteso che il mero decorso del tempo non può determinare, di per sé, il consolidamento di un’aspettativa circa l’accoglimento dell’istanza. Quanto alla scadenza del termine di centottanta giorni per la decisione dell’istanza, di cui all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, è ben vero che tale termine è considerato dalla giurisprudenza perentorio, sicché la scadenza dello stesso, senza che l’Amministrazione abbia provveduto, legittima la proposizione della domanda per l’accertamento dell’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 31 co. 1 c.p.a.. Tuttavia, poiché la disposizione ha una finalità acceleratoria, deve ritenersi che il provvedimento espresso – sia pure tardivamente adottato – non possa essere impugnato per la sua sola tardività.
Sussistono giusti motivi, attesa la complessità e la novità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 345 dell’anno 2009;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2010