TAR Marche Sez.I n. 435 del 26 giugno 2019
Rumore.Esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente

L’esercizio del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della legge n. 447 del 1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. In siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto soltanto dall'art. 9, comma 1, della citata legge n. 447 del 1995


Pubblicato il 26/06/2019

N. 00435/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00601/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 601 del 2018, proposto da
Remer s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Velluti n. 19;

contro

Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Di Concetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Principi in Ancona, via Marsala n. 12;

nei confronti

Citeroni Aquilino e Zazzetta Carmine, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti n. 99;
Edilegno s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell’ordinanza del Sindaco di San Benedetto del Tronto n. 56 del 1° ottobre 2018, notificata tramite PEC in data 2 ottobre 2018, avente ad oggetto “Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 447/1995 – Inquinamento acustico prodotto da attività in Via Col dei Pioppi a San Benedetto del Tronto”, nonché di ogni atto conseguente, presupposto o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi inclusi:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19 aprile 2000, nella parte in cui classificano l’area in cui insiste lo stabilimento della Remer s.r.l. come area di “intensa attività umana” – classe IV; di adozione definitiva del Piano di Disinquinamento Acustico Comunale – Piano di Zonizzazione e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20 aprile 2007 di aggiornamento di detto Piano;

- la diffida comunale prot. n. 56080 del 6 settembre 2018;

- l’attestazione di abitabilità del 27 gennaio 1999 rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto, di Aquilino Citeroni e di Carmine Zazzetta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La ditta Remer s.r.l., con sede e stabilimento in San Benedetto del Tronto (AP), Via Col dei Pioppi n. 16, è una realtà industriale ivi presente sin dagli anni ’70, specializzata nella produzione e vendita di reti da pesca, funi in acciaio e filati.

Il sito dove si trova lo stabilimento della società è costituito da un’area con presenza di insediamenti produttivi, qualificata dal PRG del Comune di San Benedetto del Tronto come zona artigianale di espansione D3, disciplinata dall’art. 41 delle NTA.

Il Comune di San Benedetto del Tronto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19 aprile 2000, nell’adottare il piano di zonizzazione acustica, ha attribuito all’area la classe IV (aree di intensa attività umana).

Il medesimo Comune, con nota del Servizio Tutela Ambientale prot. 41254 del 24 giugno 2015, sul presupposto che, a seguito di rilevazioni acustiche effettuate dall’Arpam in data 13 maggio 2015, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, presso una abitazione privata nelle vicinanze, era emerso il superamento del valore limite differenziale di immissione nella condizione di finestre aperte, diffidava la Remer a mettere in atto ogni intervento utile a determinare il rientro del rumore prodotto nei limiti di legge e a presentare, entro sette giorni, una relazione tecnica ed un piano di risanamento acustico, redatti e sottoscritti da un tecnico competente in acustica ambientale.

In riscontro a tale nota, la ricorrente, con nota del 3 settembre 2015, inviava al Comune una relazione tecnica a firma dell’Ing. Sergio Agostini, nella quale veniva contestata la classificazione acustica dell’area nella quale insiste lo stabilimento dell’odierna ricorrente e, conseguentemente, veniva evidenziata la necessità di una variante alla zonizzazione acustica ovvero della concessione di una deroga al limite differenziale.

A seguito di tale comunicazione, il Comune non adottava alcun provvedimento.

A distanza di quasi 3 anni, perveniva alla Remer una nuova diffida da parte del Comune.

In particolare, con nota prot. n. 56080 del 6 settembre 2018, il Servizio Tutela Ambientale, sul presupposto che, in data 30 luglio 2018, dalle ore 22:00 alle ore 23:30, i tecnici dell’Arpam avevano effettuato, presso l’abitazione del Sig. Zazzetta sita in Via Col dei Pioppi n. 12 al piano rialzato, una rilevazione fonometrica dalla quale era risultato il superamento del valore limite differenziale di immissione nella condizione di finestre aperte e chiuse, diffidava la ricorrente a:

a) non utilizzare e disattivare, con decorrenza immediata, nell’esercizio delle proprie attività, dalle ore 22.00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, gli impianti e i macchinari di produzione, fino alla comunicazione, da parte dello stesso Comune, dell’avvenuta ricezione del parere favorevole dell’Arpam di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da apposita valutazione di impatto acustico post operam, così come specificato ai successivi punti 2, 3 e 4;

b) realizzare presso lo stabilimento produttivo di che trattasi, avvalendosi di un tecnico competente in acustica, tutti gli interventi di risanamento acustico necessari a ricondurre i valori di immissione entro i limiti di legge;

c) far redigere, all’esito dei predetti interventi, una relazione d’impatto acustico post operam da parte del medesimo tecnico competente in acustica, da trasmettere al Comune e ad Arpam;

d) munirsi di parere espressamente favorevole dell’Arpam di Ascoli Piceno - Servizio Radiazioni e Rumori, sulla suddetta relazione d’impatto acustico post operam;

A fronte di tale nuova diffida, la società, dopo aver incaricato il proprio consulente tecnico Ing. Agostini di valutare se sussistesse la possibilità di procedere ad un intervento di risanamento acustico nel senso indicato dal Comune, chiedeva una proroga del termine assegnato per poter provvedere (nota in data 12 settembre 2018 a firma dell’Ing. Agostini).

Il Comune, tuttavia, rigettava la richiesta di proroga (nota prot. 60144 del 21 settembre 2018) e, successivamente, emetteva l’ordinanza sindacale impugnata, con cui ordinava, altresì, alla ditta ricorrente di porre in essere gli adempimenti indicati nella diffida di cui alla nota prot. n. 56080 del 6 settembre 2018.

Avverso tale ultimo provvedimento e agli ulteriori atti indicati in epigrafe è stato proposto il presente ricorso, affidato alle seguenti censure:

1) violazione dell’art. 9, comma 1, della legge n. 447 del 1995 e incompetenza, per la mancanza dei presupposti prescritti dalla legge (e in particolare del requisito dell’eccezionalità) per l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente e, conseguentemente, incompetenza del sindaco ad adottare l’atto, dovendosi piuttosto ritenere che la competenza in materia spetti al dirigente;

2) eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e manifesta illogicità, violazione dell’art. 4 della legge n. 447 del 1995 e dell’art. 2 della legge regionale n. 28 del 2001 e violazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, data l’insussistenza e non corrispondenza al vero di una circostanza di fatto – vale a dire l’asserita “ubicazione dell’impianto produttivo in una zona del territorio comunale in cui sono presenti numerose abitazioni” – che, da un lato, è stata assunta a fondamento dell’urgenza a provvedere (cfr. pag. 4 dell’ordinanza sindacale) e, dall’altro, ha impedito, a suo tempo, che, in fase di redazione del piano di zonizzazione acustica, l’area in cui insiste lo stabilimento della Remer potesse essere classificata come “area esclusivamente industriale”, con l’attribuzione della classe VI. Ciò in quanto, nelle immediate vicinanze dello stesso, vi sarebbero unicamente le abitazioni degli odierni controinteressati, le quali, nel 1992, sono state ricavate all’interno di uno stabilimento produttivo mediante cambio di destinazione d’uso dei locali originariamente previsti come uffici e, pertanto, ricadono anch’esse in zona artigianale di espansione D3 e risultano disciplinate dall’art. 41 delle NTA del PRG. Il piano di zonizzazione acustica del Comune di San Benedetto del Tronto, quindi, nell’inquadrare l’area sulla quale insiste lo stabilimento della Remer in classe IV, quale “area di intensa attività umana”, anziché in classe VI, quale “area esclusivamente industriale”, integrerebbe un palese travisamento della realtà fattuale, nonché una violazione degli dell’art. 4 della legge n. 447 del 1995 e dell’art. 2 della legge regionale n. 28 del 2001, i quali stabiliscono che i Comuni, nella classificazione acustica del proprio territorio, debbano tenere “conto delle preesistenti destinazioni d'uso”. Al contrario, il Comune avrebbe addirittura negato l’esistenza, sul proprio territorio, di aree esclusivamente industriali (come si evincerebbe dalla relazione allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20 aprile 2007 di aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica - paragrafo 1.3.3, pag. 16). Né la presenza dell’abitazione dei controinteressati nella zona toglierebbe all’area la destinazione esclusivamente industriale, come peraltro si ricaverebbe dalla Tabella n. 1 allegata al D.P.C.M. 1° marzo 1991.

In ogni caso, poiché le abitazioni degli odierni controinteressati hanno ottenuto l’attestazione di abitabilità dal Comune di San Benedetto del Tronto in data 27 gennaio 1999, la ricorrente, ove occorra, impugna anche quest’ultima;

3) violazione dell’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di valori limite differenziali di immissione “non si applicano alla rumorosità prodotta … dalle infrastrutture stradali”; la ricorrente lamenta l’erroneità dell’applicazione del valore limite differenziale di immissione, per non essersi tenuto conto di detta disposizione.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Comune di San Benedetto del Tronto e i controinteressati. In particolare, in via pregiudiziale ed assorbente, è stata eccepita la tardività e l’inammissibilità dell’impugnazione avente ad oggetto il Piano di zonizzazione acustica del Comune di San Benedetto del Tronto approvato con delibera del Consiglio comunale n. 39 del 19 aprile 2000, di cui la ricorrente aveva conoscenza almeno dal 2015, come dimostrato dagli atti dalla stessa prodotti e richiamati nel ricorso e, soprattutto, dalla diffida del Comune di San Benedetto del Tronto prot. 41254 del 2015 e dalla nota di risposta della Remer del 30 settembre 2015 con l’allegata relazione dell’Ing. Agostini, in cui il predetto Piano è stato esaminato e se ne è chiesta la variazione. Nel merito, le parti resistenti hanno chiesto la reiezione del gravame rilevandone l’infondatezza con riferimento a tutte le censure.

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2019, sulle conclusioni delle parti, come rappresentate anche nei propri scritti difensivi, la causa è stata posta in decisione.

2. Va preliminarmente affrontata l’eccezione di tardività del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto l’impugnazione della delibera del Consiglio comunale n. 39 del 19 aprile 2000 con cui è stato adottato il Piano di zonizzazione acustica del Comune di San Benedetto del Tronto e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20 aprile 2007 di aggiornamento di detto Piano, nei limiti in cui classificano l’area in cui insiste lo stabilimento della Remer s.r.l. come area di “intensa attività umana” – classe IV.

Essa è fondata.

In risposta alla diffida del Comune prot. 41254 del 24 giugno 2015, con cui alla Remer veniva richiesto di mettere in atto ogni intervento utile far rientrare il rumore prodotto dalla propria attività nei limiti consentiti e nella quale già si faceva riferimento al Piano di zonizzazione acustica in questione, la stessa inviava all’Amministrazione, con nota in data 30 settembre 2015, la relazione tecnica a firma dell’Ing. Agostini, datata 21 settembre 2015, dalla quale si evince che la ricorrente era perfettamente a conoscenza, quantomeno a quella data, della classificazione acustica dell’area in cui insiste il proprio stabilimento e degli effetti pregiudizievoli alla stessa collegati in relazione ai valori limite di immissione; in altri termini, essa era a conoscenza del Piano nei medesimi contenuti di cui oggi lamenta la lesività.

Pertanto, anche a voler considerare che il dies a quo dell’impugnazione non decorra dall’ultimo giorno di pubblicazione delle gravate delibere all’Albo Pretorio e volendo, invece, valorizzare il momento della conoscenza piena ed effettiva degli atti, non può dubitarsi che questa debba farsi risalire, al più tardi, alla data in cui la ricorrente ha riscontrato la diffida comunale del 24 giugno 2015, peraltro con rilievi tecnici puntuali e specifici inerenti agli aspetti oggetto di contestazione in questa sede. La stessa ricorrente, a pagina 3 della memoria depositata in data 15 febbraio 2019, asserisce che “…la classificazione contenuta nel Piano di Zonizzazione acustica approvato nel 2000 dal Comune di San Benedetto del Tronto non era di per sé lesiva degli interessi dell’odierna ricorrente; lo è divenuta solo nel momento in cui è emerso, in concreto, un problema di compatibilità tra l’attività e la zonizzazione attribuita...”.

Né può sostenersi, per escludere l’onere di immediata impugnazione del Piano, quanto affermato dalla Remer sempre a pagina 3 della medesima memoria; quest’ultima assume che, poiché in risposta alla diffida comunicata dal Comune nel 2015, avrebbe anche richiesto la “disapplicazione del Piano”, contestando l’attribuzione della classe IV, e poiché a fronte di tale richiesta il Comune sarebbe rimasto inerte per oltre tre anni, tale comportamento avrebbe di fatto ingenerato in essa l’affidamento in ordine alla possibilità di continuare la propria attività. L’interesse all’impugnazione del Piano, quindi, secondo tale prospettazione, sarebbe divenuto attuale solo all’esito dell’adozione dell’ordinanza sindacale impugnata con il presente ricorso, di cui il medesimo Piano di zonizzazione costituisce atto presupposto.

Il Collegio non ignora che la giurisprudenza amministrativa definisce il Piano di zonizzazione acustica come un atto di natura regolamentare, al quale il legislatore ha assegnato il compito di disciplinare gli indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona del territorio comunale di riferimento. “In ragione della sua natura di atto pianificatorio generale, esso di regola è privo di attitudine offensiva nei confronti degli amministrati, i quali se ne potranno dolere eventualmente in sede di impugnativa congiunta con l'atto applicativo che rende concreta la lesione prima solo potenziale della loro sfera giuridica, salvo che l'atto pianificatorio non presenti profili di specificazione tali da produrre un immediato effetto lesivo” (testualmente, ex multis, TAR Campania Napoli, sezione I, 5 giugno 2017, n. 2948, citata anche dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese).

Questo Tribunale, tuttavia, ha già avuto modo di osservare, in precedenti pronunce (sentenze nn. 2 e 3 del 2 gennaio 2018) che le pianificazione acustica del territorio è assimilata, sotto taluni profili, alla pianificazione urbanistica, seguendone la relativa disciplina. In particolare, per quel che qui occupa, così come per le regole di un piano urbanistico che disciplinano la zonizzazione e la localizzazione vi è l’onere di immediata impugnazione, altrettanto è a dirsi per le norme che stabiliscono la zonizzazione e la classificazione acustica del territorio. La giurisprudenza, infatti, distingue, in tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale: a) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo); b) le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull'osservanza di canoni estetici, sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.); secondo il suddetto indirizzo, per le disposizioni appartenenti alla prima categoria si impone, in relazione all'immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio; invece, le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, possono essere oggetto di censura in occasione della impugnazione di questo (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, 26 aprile 2019, n. 2680). Ne consegue, facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, che le contestate disposizioni del Piano, in quanto norme di zonizzazione e classificazione acustica delle relative aree, andavano immediatamente impugnate, nei consueti termini decadenziali, indipendentemente dall’adozione dei successivi atti applicativi.

2.1. In ogni caso, anche a voler seguire la prospettazione della ricorrente, si osserva che, dalle previsioni di Piano oggetto di gravame, sono discesi, per le imprese già esistenti, specifici obblighi di adeguamento ai sensi dell’art. 8 del regolamento adottato con delibera comunale n. 39 del 19 aprile 2000, anche a prescindere da una diffida o da un ordine del Comune ad adempiere. Anche in questa prospettiva, pertanto, non può negarsi l’immediata lesività delle delle norme disciplinanti la zonizzazione e la classificazione acustica del territorio comunale.

Nè può condividersi quanto sostenuto dalla Remer, sempre a pagina 3 della memoria sopra citata, secondo cui non potrebbe pretendersi che un’impresa, in occasione dell’approvazione del Piano comunale di zonizzazione acustica, abbia l’onere di immediata impugnazione della classe attribuita all’area in cui opera, atteso che ciò “equivarrebbe ad imporre alla medesima impresa una serie di misurazioni fonometriche volte a verificare la compatibilità della propria attività con i limiti associati a quella determinata classe rispetto a tutti i possibili soggetti ricettori”.

Tale assunto potrebbe valere, tuttalpiù, nell’ipotesi in cui l’impresa non abbia avuto la percezione del superamento dei limiti di immissione rispetto alla classificazione dell’area di riferimento, ma tale non è il caso della Remer, la quale, come sopra già precisato, sin dal 2015 era perfettamente edotta della incompatibilità della propria attività con la contestata classificazione acustica contenuta nel Piano.

E neppure può ritenersi che il silenzio serbato dall’Amministrazione per circa tre anni rispetto alle osservazioni inoltrate in esito alla diffida del 2015 - che la ricorrente assume aver ingenerato l’affidamento in ordine alla possibilità di continuare la propria attività - avrebbe posticipato il momento in cui si sarebbe attualizzato l’interesse all’impugnazione del Piano; alcun valore significativo, infatti, può attribuirsi all’inerzia del Comune, il quale ha semplicemente tollerato una situazione di fatto. Al contrario, quest’ultimo, oltre a non aver dato seguito all’istanza della ricorrente avanzata nel 2015 per il tramite dell’Ing. Agostini, ha piuttosto manifestato tutto l’interesse a che la Remer provvedesse all’adeguamento del proprio esercizio mediante la presentazione di un piano di risanamento, come dimostrato dalla documentazione versata in atti. Non può quindi sostenersi che la lesività del Piano, nella parte oggetto di contestazione, si sia concretizzata solo con l’adozione dell’ordinanza n. 56 del 2018 impugnata.

2.2. L’irricevibilità del ricorso, in parte qua, implica la tardività delle censure contenute nel secondo motivo, volte a contestare la predetta disciplina di Piano, nonché la carenza di interesse, in capo alla ricorrente, all’esame della doglianza con cui si lamenta l’illegittimità dell’attestazione di abitabilità rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto con riferimento all’abitazione dei controinteressati (censura, peraltro, posta in maniera generica e meramente assertiva).

3. Passando all’esame degli ulteriori motivi, essi sono infondati e vanno respinti.

3.1. Quanto alla legittimità dell’esercizio del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, il Collegio non ha motivo per discostarsi - condividendolo - dall’orientamento secondo cui esso deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della legge n. 447 del 1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. In siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto soltanto dall'art. 9, comma 1, della citata legge n. 447 del 1995 (T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 15 maggio 2015, n. 215; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 30 agosto 2011, n. 1276; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 6 luglio 2011, n. 3556).

Più in dettaglio e facendo applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa in materia, si osserva che:

- l’art. 9, comma 1, della legge n. 447 del 1995 “non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata -in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione- allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n. 447/1995 (nell'art. 2 primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana"” (testualmente, TAR Lombardia Brescia, sentenza n. 1276 del 2011, citata);

- conseguentemente, l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dal menzionato art. 9 è legittimo laddove ha a presupposto l’accertamento da parte delle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale (nel caso di specie sussistente), effettuato sulla base di appositi rilievi tecnici, di un fenomeno di inquinamento acustico;

- l'accertata presenza di detto fenomeno (pur se non coinvolgente l'intera collettività, ma una singola persona o famiglia) giustifica il ricorso allo strumento previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 447 del 1995 (sul punto, oltre alle sentenze innanzi richiamate, si segnalano ulteriormente T.A.R. Trento, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 19; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 5 aprile 2013, n. 422; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 27 dicembre 2007, n. 6819).

Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, va, dunque, respinto il primo motivo di ricorso.

3.2. Quanto all’ultimo motivo, esso è smentito per tabulas dalla semplice lettura dell’ordinanza n. 56 del 2018, in cui è riportato uno stralcio della relazione tecnica dell’Arpam n. R14 del 2018, relativa alle rilevazioni effettuate in data 30 luglio 2018, da cui si ricava che, all’atto delle misurazioni in orario notturno, non erano presenti rumori provenienti dalla strada, essendo assente il traffico veicolare; la ricorrente, peraltro, non ha dimostrato l’asserita erroneità dell’applicazione del valore limite differenziale in relazione alla rumorosità prodotta dalla viabilità.

3.3. Il ricorso, pertanto, per la parte non dichiarata irricevibile, va respinto perché infondato.

4. Le spese del giudizio possono essere compensate, date le peculiarità della vicenda amministrativa per cui è causa e la complessità di taluni aspetti della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile nella parte in cui ha ad oggetto l’impugnazione delle deliberazioni di Consiglio comunale n. 39 del 19 aprile 2000 e n. 68 del 20 aprile 2007 e lo respinge per la restante parte.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore