Cass. Sez. III n.7950 del 20 febbraio 2017 (Cc. 3 nov 2016)
Pres. Fiale Est. Aceto Imp. Montagner ed altro
Rifiuti.Trasporto con formulario incompleto o inesatto

La parziale depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 205 del 2010 è stata differita al momento in cui acquisterà piena operatività il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), per effetto dell'art. 4, comma secondo del d.lgs. n. 121 del 2011, disposizione quest'ultima che - avendo natura di norma interpretativa e non innovativa - si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011), senza dar luogo a violazione del principio di irretroattività della legge incriminatrice; dall'altro non potendo prevedere che l'art. 9, comma 3, lett. a) d.l. 31/12/2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, avrebbe spostato al 31/12/2015 il termine al 31/12/2014 previsto dall'art. 11, comma 3- bis, d.l. 31/08/2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

RITENUTO IN FATTO

1.1 sigg.ri Devis Montagner e Luca Rebecca ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 07/01/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia che, all'esito dell'udienza camerale del 12/12/2015, ha ordinato al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., di formulare l'imputazione nei loro confronti per il reato di cui all'art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006.

1.1.Con unico motivo eccepiscono l'abnormità del provvedimento impugnato la cui decisione - affermano - si fonda su una legge (il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210) intervenuta successivamente all'udienza camerale, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio assicurato, a pena di nullità, dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 409, comma 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 ricorsi sono inammissibili.

3.Investito della richiesta di archiviazione per il reato di cui all'art. 258, d.lgs. n. 152 del 2006, il G.i.p. l'ha respinta sul rilievo che la condotta ipotizzata (il trasporto di rifiuti accompagnato da formulario del 04/10/2012 redatto in modo incompleto o inesatto) non fosse ancora depenalizzata alla data della sua consumazione, né a quella della richiesta del pubblico ministero (21/06/2014) e nemmeno a quella del 31/12/2015, in virtù del citato d.l. n. 210 del 2015 che ha prorogato al 31/12/2016 il termine previsto dall'art. 4, d.lgs. n. 121 del 2011.

3.1.Non è necessario stabilire quali siano le conseguenze, in tema di violazione del diritto al contraddittorio, dell'utilizzo "in malam partem" di testi normativi sopravvenuti nelle more del termine per il deposito del provvedimento riservato all'udienza camerale; osserva infatti il Collegio che certamente, alla chiusura della discussione, il quadro normativo era tale da legittimare la decisione assunta dal G.i.p.. Il richiamo al d.l. n. 210 del 2015, infatti, ha funzione rafforzativa della decisione impugnata che ben avrebbe potuto prescinderne.

3.2.Del resto, la richiesta del P.M. (datata - si noti - 21/06/2014) preconizzava che al 01/01/2015 la condotta avrebbe assunto rilevanza amministrativa, da un lato non considerando che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la parziale depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 205 del 2010 è stata differita al momento in cui acquisterà piena operatività il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), per effetto dell'art. 4, comma secondo del d.lgs. n. 121 del 2011, disposizione quest'ultima che - avendo natura di norma interpretativa e non innovativa - si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011), senza dar luogo a violazione del principio di irretroattività della legge incriminatrice; dall'altro non potendo prevedere che l'art. 9, comma 3, lett. a) d.l. 31/12/2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, avrebbe spostato al 31/12/2015 il termine al 31/12/2014 previsto dall'art. 11, comma 3- bis, d.l. 31/08/2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3.3.Ne consegue che, fermo quanto oltre si dirà, anche a voler ritenere impugnabile l'ordinanza del G.i.p., l'eccezione non ha natura decisiva, con conseguente irrilevanza fini della decisione.

3.4.In ogni caso, i ricorsi sono inammissibili per la preclusiva ed assorbente considerazione che unico soggetto legittimato ad impugnare il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinge la richiesta di archiviazione e dispone la formulazione dell'imputazione è il pubblico ministero cui l'ordine di formulazione coatta dell'imputazione è diretto e la cui eventuale volontà di adeguarsi a tale ordine, nella sua veste di titolare esclusivo dell'azione penale, non potrebbe in alcun modo essere pregiudicata dall'iniziativa di un terzo, quale, nei rapporti che si instaurano tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari nel procedimento di archiviazione, deve considerarsi ogni altro soggetto, ivi compresa la persona sottoposta a indagini, salvo che non si tratti dell'esercizio di poteri e facoltà espressamente conferiti dalla legge (Sez. 4, n. 10877 del 20/10/2012, Rossi, Rv. 251986; Sez. 5, n. 6807 del 21/01/2015, Rv. 262688; Sez. 5, n. 29186 del 30/06/2010, Malgarini, n.m.).

4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03/11/2016