Cass. Sez. 3, Sentenza n. 38136 del 25/09/2001 Ud. (dep. 24/10/2001 ) Rv. 220351
Presidente: Accattatis V. Estensore: Onorato P. Imputato: Triassi P. P.M. Di Zenzo C. (Diff.)
(Annulla senza rinvio, App.Palermo, 26 marzo 2001).
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reato di costruzione abusiva - Natura di reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.

Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta "ex auctoritate", o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Presidente - del 25/09/2001
Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - N. 2617
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 29154/2001
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
TRIASSI Paola, nata a Ribera il 7.1.1911,
avverso la sentenza resa il 26.3.2001 dalla corte d'appello di Palermo.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Giacomo Di Grado, che ha insistito nel ricorso, Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Palermo ha confermato in punto di responsabilità quella resa il 20.1.2000 dal tribunale di Sciacca, che aveva condannato Paola Triassi a pena di giustizia quale colpevole del reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985.
2 - Il difensore dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione, deducendo inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla cessazione temporale dei lavori edilizi e alla conseguente prescrizione del reato.
3 - Va preliminarmente osservato che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il reato è stato accertato in Ribera il 26.3.1997, mentre il manufatto è stato sequestrato l'11.4.1997. La Triassi, già nell'atto di appello, ha sostenuto che l'attività edilizia era stata sospesa sin dal 1995, sicché il reato doveva ritenersi estinto per prescrizione.
La corte palermitana ha respinto la tesi difensiva, osservando in fatto che al momento del sequestro l'immobile non era stato completato e in diritto che la permanenza del reato si protrae sino alla ultimazione dei lavori, compresi quelli di rifinitura. L'argomentazione giuridica della corte territoriale non è corretta, perché in linea di principio il reato permane sinché dura in concreto l'attività edilizia e può accadere che questa attività sia interrotta prima dell'ultimazione dell'edificio e non più ripresa sino all'accertamento del reato e al sequestro del cantiere edile.
In altri termini, il reato di costruzione abusiva, che ha natura permanente, perdura sino a che continua nel tempo l'illecita attività edilizia: più precisamente, questa cessa a) Con la sospensione dei lavori (sia essa volontaria o imposta ex autoritate), b) con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, c) con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio. Tanto premesso, va osservato che, nel caso di specie, entrambi i giudici di merito hanno accertato da una parte che i lavori non erano stati ultimati, ma dall'altra che i lavori non erano più in corso alla data dell'accertamento (26.3.1997): il cantiere - come risulta anche dalla documentazione fotografica in atti - non era più aperto. I giudici non hanno però accertato quando i lavori erano stati spontaneamente sospesi (secondo l'imputata sin dal 1995). Senza questo riscontro probatorio, il reato deve dichiararsi prescritto in base al principio in dubio pro reo.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2001