Tribunale Rovigo sent. 22 settembre 2014
Pres. Angeletti Est. Stigliano Messuti e Varotto
Ambiente in genere. Disastro ambientale (processo enel - bis)

La sentenza del Tribunale di Rovigo relativa al processo c.d. enel bis (art.434 c.p.)  con sintesi della motivazione a cura dell'avv. Matteo Ceruti difensore di alcune parti civili.

 

 

Sono state depositate nei giorni scorsi le motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo lo scorso 31 marzo 2014 che, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica (P.M. Manuela Fasolato), ha condotto alla condanna degli ex amministratori delegati Enel Scaroni e Tatò per disastro, in termini di messa pericolo della salute di un numero indeterminato di persone (in particolare in termini di patologie respiratorie nei bambini) conseguenti alle emissioni della centrale termoelettrica di Porto Tolle tra il 1998 e il 2009. Tutti e tre i magistrati del Collegio giudicante (il presidente Cristina Angeletti, e i due giudici Silvia Varotto e Gilberto Stigliano Messuti) sono estensori della sentenza.

La pronuncia prende il via esaminando tutte le violazioni commesse dagli imputati e già accertate nel primo processo conclusosi davanti al Tribunale di Rovigo – Adria nel 2006 (giudice Lorenzo Miazzi) e confermate dalla Corte di Cassazione nel 2011 (dalla mancata ambientalizzazione della centrale alla scelta del combustibile con elevato tenore di zolfo, alla scarsa manutenzione), pervenendo alla conclusione che la mera autorizzazione -peraltro tacita- al funzionamento della centrale non è sufficiente ad escludere reati suscettibili di incidere sulla salute delle persone. Si legge in proposito nella sentenza (pag. 26): “Tali violazioni, infatti,condussero al pregiudizio di un bene, "la salute" di una generalità indefinita di individui, avente rango costituzionale, e come tale estraneo al c.d. "rischio consentito', ossia a quel novero di eventi di danno e di pericolo, la cui verificazione non è penalmente rilevante, essendo controbilanciata dalla scriminante dell'esercizio del diritto. L'attività imprenditoriale, infatti, non può svolgersi in contrasto con ('"utilità sociale" (art. 49 Cost.) e non può compromettere il bene salute (art. 32 Cost.). Pertanto, la stessa non può essere legittima ove vulneri in modo significativo tale bene giuridico e diviene colpevole se ciò avviene nella consapevolezza di violare precise disposizioni legislative”.



Richiamandosi ad importanti e recenti pronunce giurisprudenziali, i Giudici del Tribunale di Rovigo precisano infatti che (pag. 43): “nessun margine di tolleranza può essere contemplato, nel nostro sistema giuridico, in ordine alla causazione di lesioni, morti o di danno ambientale di dimensioni tali da integrare la nozione di disastro, attesa la posizione preminente da attribuirsi ai beni della salute e dell'ambiente rispetto a quello della libertà delle attività economiche (si veda il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona del 11.3.2014, le cui argomentazioni sul punto appaiono pienamente condivisibili; nonché l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Taranto 7.8.2012 nel noto caso "Uva").



Costituiscono un importantissimo precedente le considerazioni contenute nella sentenza relative al riconoscimento della validità probatoria delle indagini epidemiologiche ed ambientali per il reato di disastro ex art. 434, comma 1, c.p. (pag. 46):“Qualora si debba accertare (come nell'ipotesi dell'ari. 434 comma primo c.p.) la relazione causale rispetto ad un evento di pericolo per la collettività, vengono in rilievo relazioni di pericolo, per la cui prova è sufficiente la dimostrazione dell'idoneità lesiva di un certo fattore rispetto ad un bene giuridico: la prova, dunque, s'incentra sulla "causalità generale", ovvero su quel tipo di conoscenza che consente di affermare l'idoneità astratta, valutata ex ante, di un fattore di rischio a provocare dei danni alla salute di un numero indeterminato di persone. Il criterio utilizzato non è costituito, in tal caso, da leggi causali dotate di valenza universale stabilite deduttivamente, ma da regolarità statistiche. Un tipico esempio di causalità generale è la conoscenza offerta dalle indagini epidemiologiche, le quali descrivono relazioni eziologiche rispetto a gruppi di persone, mentre rispetto ai singoli individui che compongono quei gruppi possono soltanto esprimere relazioni in termini di aumento o diminuzione del rischio. Le indagini epidemiologiche, quindi, non sono da sole sufficienti a giustificare il riconoscimento del nesso di causalità con riferimento agli eventi che concernono gli individui, essendo soltanto idonee a fondare un giudizio di probabilità, ma lo sono, invece, con riferimento ai gruppi di persone che si considerano rappresentativi delle popolazioni prese in esame”.

 

A questo punto, sulla base delle consulenze di alto profilo scientifico portate nel processo dal PM e dalle parti civili, i Giudici pervengono alle seguenti inequivoche conclusioni sui potenziali effetti sanitari degli inquinanti emessi dalla centrale termoelettrica (pag. 52): “la sussistenza di valide leggi scientifiche a carattere epidemiologico, che individuano un rapporto direttamente proporzionale fra inquinanti atmosferici (quali ossidi di zolfo, ossidi di azoto, metalli e polveri sottili) e malattie respiratorie e cardio - circolatorie può dirsi pacifica e diffusa, sia nella comunità scientifica che nella società civile, quantomeno dai primi anni novanta del secolo scorso. Il contenuto di tali leggi scientifiche non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei - pur numerosi – consulenti introdotti dalle difese”.

 

Quindi viene accertato un pericolo concreto per la salute pubblica derivante dalla centrale di Porto Tolle (pag. 53): “Nel caso di specie, deve dirsi provata, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'effettiva incidenza delle emissioni inquinanti della Centrale di Porto Tolle sulla salute delle popolazioni residenti nei territori circostanti, connotata da una intrinseca diffusività e dunque tale da porre in pericolo la pubblica incolumità. Va evidenziato che le sostanze inquinanti, emesse in quantità estremamente elevate dal camino della centrale, alto 250 metri, non si limitavano a disperdersi negli strati più alti dell'atmosfera, ma ricadevano sui territori circostanti e dunque - oltre a cagionare danni a beni pubblici e privati ed alla flora – erano suscettibili di essere inalate dagli abitanti delle zone circostanti. Ciò in conseguenza del fenomeno dell' "inversione termica", ampiamente esaminato ed accertato nella sentenza "Enel 1 (…). In secondo luogo, è stata accertata in dibattimento una correlazione fra l'emissione delle sostanze inquinanti prodotte dalla centrale e l'aumento del rischio di contrarre patologie respiratorie, in particolare nella popolazione infantile.".

 

Il Tribunale afferma in proposito l’assoluta attendibilità delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del PM prof. Paolo Crosignani, relativamente all’indagine epidemiologica sulla popolazione infantile, e dott. Stefano Scarselli relativamente all’indagine ambientale relativa alla concentrazione di inquinanti al suolo e sulla biodiversità, e l’inattendibilità delle osservazioni critiche portate dai consulenti della difesa degli imputati di cui viene anche posta in dubbio la credibilità. In proposito in sentenza si legge (pag. 63): “sono emerse nel corso del dibattimento alcune circostanze di fatto che pongono in dubbio la credibilità e l'indipendenza di giudizio di alcuni componenti del collegio peritale difensivo. Il Tribunale si riferisce in particolare ai consulenti prof. Marco Valenti e prof. Carlo La Vecchia. …”.

 

Alla luce dell’istruttoria dibattimentale è dimostrato per i giudici è anche il pericolo di aumento di patologie tumorali per effetto delle emissioni dell’impianto (pag. 71):

“Dunque, è pacifica -sotto il profilo scientifico- la correlazione fra inalazione di sostanze inquinanti, segnatamente particolato e SO2 e tumore ai polmoni; è, inoltre, un dato acquisito in dibattimento l'allarme dei sanitari per il pericolo di aumento dell'insorgenza di tale gravissima patologia. Risulta, altresì, statisticamente maggiore l'incremento del tumore al polmone nel distretto sanitario (ASL 19) più pesantemente colpito dalle emissioni delle Centrale.

Tutto ciò premesso, e in coerenza con la severità metodologica sin qui seguita, questo Collegio non ritiene acquisita la prova della riconducibilità causale della ''quota-parte" dei tumori statisticamente maggiore nell'ASL 19 all'attività della centrale (...). Purtuttavia, gli elementi raccolti, le testimonianze dei sanitari, dei consulenti e degli amministratori, la concordanza delle loro deposizioni con i dati statistici da essi stessi esaminati e acquisiti al dibattimento, indubbiamente inducono a ritenere sussistente il pericolo anche con riferimento a tali gravi patologie, l'incremento probabile delle stesse per effetto delle significative emissioni, la maggiore probabilità, in concreto, della loro insorgenza e del loro aggravamento, nonché la permanenza del pericolo durante tutto l'arco di tempo delimitato dal capo di imputazione”.

 

Quanto al tema centrale del processo, ossia il significativo aumento di malattie respiratorie nella popolazione infantile tra il 1998 e il 2002, il giudizio del Tribunale è molto chiaro e netto in termini di pericolo per la salute per tutta la popolazione infantile residente (pag. 73):

“L'aumento dei ricoveri per malattie respiratorie in correlazione con l'inquinamento della centrale induce ragionevolmente a ritenere che tutta la popolazione pediatrica abbia subito un vulnus significativo alla salute, non essendo ragionevole supporre che ai maggiori ricoveri non corrisponda, in generale, anche una maggiore diffusione delle stesse patologie respiratorie. Il ricovero infatti, nell'evoluzione delle patologie dell'infanzia, rappresenta l'extrema ratio, cui si ricorre quando ogni altra terapia domiciliare sarebbe vana. La correttezza di tale ragionamento è rafforzata dagli studi epidemiologici condotti attraverso l'uso dei farmaci, i quali attestano non solo la maggiore diffusione nell'area di impatto della centrale di malattie respiratorie, ma anche la loro persistenza nel tempo”.

 

Significativa è anche l’affermazione contenuta in sentenza alla persistenza del disastro in termini pericolo per la salute pubblica dei residenti sino al totale fermo della centrale 2009, e ciò in quanto (pag. 74):

“La progressiva e costante diminuzione dell'utilizzo della centrale non determina peraltro la cessazione del pericolo di disastro. Da un lato si deve considerare, come già esposto, oltre al periodo di latenza delle patologie, la loro cronicità, gli aggravamenti e le ricadute. Dall'altro si deve evidenziare che, in un contesto ambientale e sanitario già fortemente degradato a causa delle notevoli emissioni rilasciate in atmosfera per svariati anni dalla CTE, anche una percentuale modesta di aggravio di inquinamento contribuisce alla persistenza del pericolo per la pubblica incolumità richiesto dalla norma incriminatrice”.

 

Mentre è risultato provato il reato di disastro (ex art. 434, comma 1, c.p.) in termini di pericolo per la salute pubblica, anche con riferimento all’incremento di gravi patologie, per effetto delle significative emissioni, per un numero indeterminato di persone, si è ritenuto invece che il processo non abbia dimostrato il reato aggravato di cui all’art. 434, comma 2, c.p., in termini di effettiva verificazione di danni “gravi, complessi ed estesi” alle persone; e ciò in ragione della circostanza che l’accertato incremento di ricoveri infantili per malattie respiratorie acute di bambini tra il 1998 e il 2002 non fornirebbe informazioni (pag. 78) “né sull’effettiva gravità della patologia, né sul numero di bambini ricoverati”.

 

Di estremo interesse risultano poi le motivazioni della sentenza relative alle finalità effettivamente perseguite da Enel e dai suoi amministratori delegati con i diversi progetti di trasformazione dell’impianto presentati nel corso degli anni, prima ad orimulsion e poi a carbone, mirati esclusivamente alla riduzione dei costi economici e mai al contenimento delle emissioni della centrale (pagg. 87 ss.):

“è emerso nettamente che detto progetto di riconversione mirava unicamente a contenere i costi dell'azienda, in quanto consentiva di omettere o limitare gli interventi volti all'ambientalizzazione dell'impianto e di utilizzare combustibili ad alto tenore di zolfo, che presentavano prezzi di acquisto inferiori a quelli STZ. …

Anche a voler dar credito alle affermazioni difensive, appare al Collegio de! Tutto irrazionale e non plausibile che, a fronte della asserita scarsità sul mercato internazionale di olio STZ, ENEL si sia affidata ad un combustibile che presentava ancor più gravi problemi di approvvigionamento, essendo prodotto e fornito da un unico produttore mondiale (Venezuela), paese oltretutto particolarmente instabile dal punto di vista socio-politico. Ancora una volta le ragioni di tale decisione appaiono dunque sorrette da motivazioni strettamente

economiche.

Abbandonato il progetto cosiddetto orimulsion, ENEL intraprese - sotto la gestione Scaroni - un nuovo progetto di riconversione che prevedeva l'utilizzo quale combustibile del carbone (esso venne ufficialmente inoltrato agli enti competenti nel maggio 2005, ma ovviamente la relativa decisione venne adottata in precedenza quando Scaroni rivestiva ancora la carica di amministratore delegato). Anche detta decisione, ad avviso del Collegio, viene dettata esclusivamente dalla volontà dell'azienda di ridurre i costi. (…) La decisione di proporre quale combustibile il carbone era sorretta dunque da ragioni squisitamente economiche ed avvenne in perdurante violazione della legge regionale Veneto n. 36/1997, non avendo essa preso in considerazione alternative di progetto atte a prevenire conseguenze negative sulla salute e sull'ambiente.”.

 

Di qui il netto giudizio sul comportamento doloso degli imputati (pag. 92):

“Quanto sopra esposto rende evidente che il comportamento tenuto dagli imputati Tato e Scaroni nell'intera vicenda (dalla oltremodo ritardata ambientalizzazione della centrale ad olio - il cui iter è iniziato nel 1994 e si è effettivamente concluso nel 2005 - sino alla presentazione dei progetti di conversione a orimulsion e poi a carbone) è stato dettato dalla volontà di contenere i costi di esercizio della centrale e quindi di aumentare gli utili di impresa, omettendo di destinare sufficienti risorse alla salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente circostante all'impianto (di particolare pregio ed interesse naturalistico). Ciò costituisce chiaro indice del dolo insito nelle condotte attuate dagli stessi”.

 

Ancora i giudici accertano che non è mai stata considerata da Enel l’opzione della riconversione a gas metano, pur prescritta dalla legge regionale (pagg. 93 e s.):

“rimane incontestabile che ENEL non ha adempiuto al dettato di cui alla legge regionale Veneto n. 36 dell'8.9.1997 decidendo di coltivare progetti alternativi (orimulsion e carbone) che avrebbero comportato (per quanto sopra argomentato) un maggiore impatto ambientale sul territorio circostante, con ciò aumentando il rischio per la salute della popolazione limitrofa.

In relazione alle problematiche connesse alla fattibilità tecnica della riconversione dell'impianto a gas naturale (peraltro realizzata dalla stessa ENEL in altri centrali che insistono in territori meno fragili dal punto di vista del ambientale rispetto al delta del Po) esse non appaiono insormontabili e comunque ENEL ha scartato a priori, per ragioni eminentemente commerciali prima che tecniche, l'opzione di procedere in sinergia con il rigassificatore di Porto Viro”.

 

Di qui la conclusione sulla evidente responsabilità degli AD Tatò e Scaroni (pag. 96):

“Conclusivamente, risulta acclarato che Tato e Scaroni, pur non ponendosi come scopo primario quello di cagionare un disastro, erano pienamente a conoscenza della illegittimità delle emissioni della centrale e della loro nocività per l'ambiente e la salute; ciononostante omisero consapevolmente di porre in essere le misure necessarie al loro contenimento, al fine di perseguire lo scopo della massimizzazione del profitto a favore di ENEL”.

 

Significativa è anche la motivazione dell’assoluzione di Fulvio Conti (AD dal 2005 al 2014) esclusivamente per mancanza della prova del suo comportamento doloso “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma risulta confermato che anche durante la sua gestione, malgrado la diminuzione delle emissioni dall’impianto (sino all’interruzione del 2009), è stata posta in pericolo la salute delle persone e che questi era “perfettamente a conoscenza” di tutti i problemi della centrale (pagg. 96 ss.):

“E' risultato provato, all'esito dell'istruzione dibattimentale, che l'imputato era perfettamente a conoscenza di tutte le problematiche di esercizio e le connesse questioni ambientali relative alla CTE di Porto Tolle, che continuava ad essere alimentata anche dal 2005 in avanti ad olio combustibile denso, in perdurante violazione della legge regionale Veneto n. 36/1997 ed esercita in assenza di effettivi interventi di ambientalizzazione adeguati alle migliori tecnologie disponibili (vedasi resoconti delle dichiarazioni alla stampa dallo stesso rilasciate e prodotte dal Pubblico Ministero).

Quanto alla violazione della citata legge regionale ed al fatto che la riconversione a carbone non costituiva un effettivo miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto, anche in rapporto al mancato adeguamento alle migliori tecnologie disponibili, il Collegio si richiama alle argomentazioni sopra esposte analizzando la posizione di Tato e Scaroni, ... Sussiste pertanto anche in capo a Conti la condotta materiale del reato di cui all'art. 434 comma 1 c.p.” (…).

“E' evidente che dal ridotto funzionamento dell'impianto (negli anni dal 2005 al 2009) consegue una diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, circostanza che, se non implica il venir meno del pericolo per la pubblica incolumità (per quanto esposto al par. 17), incide sicuramente sulla consapevolezza circa l'illiceità della condotta.

Il dato inconfutabile (sopra esposto), circa il drastico e costante decremento della quantità di emissioni in atmosfera della centrale, a partire dal 2005, ad avviso del Collegio non consente di affermare che la condotta di Conti sia stata sorretta dalla coscienza e volontà di danneggiare la salute pubblica della popolazione circostante la centrale. Per tali ragioni Conti dovrà essere mandato assolto, non essendo emersa la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo stesso abbia agito con dolo”.

 

Di indubbio interesse sono le motivazioni poste a base del pene irrogate e che vale la pena di riportare di seguito (pagg. 101 s.):

“L'entità della pena appare adeguata alla gravita del reato, che si desume in particolare dalle modalità dell'azione e dalla notevole intensità del dolo, come dimostrato dal fatto che le condotte delittuose si sono protratte per un lungo periodo di tempo, in palese violazione della legge regionale Veneto n. 36 dell'8.9.1997, malgrado vi fossero state numerose segnalazioni da parte degli abitanti delle zone circostanti, di associazioni di protezione ambientale ed altresì di istituzioni pubbliche, circa il pericolo per la salute derivante dalle emissioni della CTE.

Inoltre deve tenersi in debito conto che dette condotte sono state poste in essere allorquando gli imputati Tato e Scaroni erano già indagati per analoghi fatti di reato (anche se di inferiore gravita) inerenti la gestione della medesima centrale,

La pena inflitta risulta altresì adeguata alla non indifferente capacità a delinquere dimostrata dai prevenuti, i quali hanno agito al fine di incrementare gli utili d'impresa a discapito della sicurezza e della salute dei cittadini.

Il Collegio non ritiene opportuno differenziare il trattamento sanzionatone tra i due imputati.

Se è vero infatti che il comportamento di Tato appare connotato da maggiore rimproverabilita (atteso che sotto la sua gestione sono state assunte le decisioni strategiche che maggiormente hanno inciso sulla condotta delittuosa e che lo stesso ha mantenuto la carica dì amministratore delegato per un periodo più ampio rispetto al coinputato), deve valutarsi - sotto il profilo della capacità a delinquere - il fatto che a carico di Scaroni figura un precedente penale per gravi reati.

Per le ragioni sopra evidenziate ed altresì considerato il comportamento processuale tenuto dagli imputati, i quali non hanno manifestato alcuna forma di resipiscenza in ordine alle condotte poste in essere, il Collegio ritiene non concedibili ai medesimi le circostanze attenuanti generiche”.

 

Estremamente importanti e, per certi versi inattese, sono infine le considerazioni contenute nella sentenza anche per quel che riguarda le cd. “statuizioni civili”, ossia le condanne risarcitorie a favore delle parti civili (pagg. 102 ss.).

Una prima significativa affermazione è quella per cui viene respinta la richiesta (dei Ministeri dell’ambiente e della salute) di inibire del futuro utilizzo della centrale soltanto perché la stessa è attualmente ferma e non può ripartire perché il suo esercizio sarebbe illecito (pag. 102):

“Quanto alla chiesta inibitoria circa il futuro utilizzo della centrale Enel di Porto Tolle è opportuno da subito evidenziare la circostanza, costituente fatto notorio e comunque pacificamente emersa in dibattimento, che la centrale in oggetto non è in esercizio sin dall'anno 2009 e che la stessa, alla luce delle vigenti disposizioni, non potrebbe essere attualmente lecitamente esercita”.

 

Trova spiegazione nella motivazione della sentenza anche l’importo pecuniario relativamente contenuto liquidato a favore dei Ministeri: non perché non sia stato accertato un significativo danno ambientale e sanitario, ma perché dovrà procedersi da parte di Enel ad un vero e proprio ripristino dell’ambiente danneggiato attraverso “misure di riparazione primaria, complementare e compensative” che verranno stabilite dal Giudice civile (pagg. 106 s.).

“E' indubbio che nella fattispecie in esame la condotta posta in essere dagli imputati Tato e Scaroni ha determinato un danno ambientale, consistito nel deterioramento della qualità e salubrità dell'aria relativamente alla zona circostante la CTE di Polesine Camerini, con effetti negativi di tipo sanitario nella popolazione, consistiti in particolare nell'aumento dei ricoveri ospedalieri per patologie respiratorie nei bambini residenti nel comune di Porto lolle e nei comuni limitrofi.

Stante la tipologia di danno accertato, concretatosi nella compromissione della salubrità ambientale e conseguentemente della salubrità della collettività e ribadito che esso (per quanto sopra esposto), deve essere risarcito in forza delle disposizioni di cui agli ari 311 e seguenti del D.L.vo n. 152/2006, ovvero in forma specifica attraverso le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e non già mediante risarcimento per equivalente pecuniario, osserva il Collegio come non sia possibile in questa sede procedere alla concreta individuazione delle menzionate misure.

Infatti detta attività comporta l'accertamento di questione tecniche altamente specialistiche di particolare complessità, che non possono all'evidenza essere condotte in questa sede, dovendo necessariamente essere valutate all'esito di apposita consulenza tecnica. Ogni valutazione e conseguente decisione sul punto dovrà pertanto essere rimessa al giudice civile”.

 

Anche le somme riconosciute agli enti territoriali (che sono rimasti come parti civili del processo Provincia di Rovigo, Comuni di Porto Tolle e Rosolina) sono soltanto delle provvisionali, e quindi gli stessi potranno agire davanti al giudice civile per un risarcimento ulteriore (rispetto ai 70.000 euro ciascuno già riconosciuti).

Riconosciuto infine il ruolo importante delle associazioni di protezione ambientale costituite parti civili, Greenpeace, Italia Nostra, Legambiente e WWF, che giustifica la condanna a loro favore al risarcimento del cd. danno non patrimoniale (pag. 110):

“risultata provata nel presente processo che le predette associazioni hanno svolto concretamente e continuativamente attività di valorizzazione e tutela del territorio nel quale insiste la centrale, organizzando manifestazioni ed iniziative volte a denunziare le problematiche ambientali connesse al funzionamento dell'impianto”.

 

Avv. Matteo Ceruti (difensore delle parti civili Legambiente e Italia Nostra)

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