Cass. Sez. III n. 13363 del 10 aprile 2012 (Ud. 28 feb. 2012)
Pres. Mannino Est. Lombardi Ric. Brambilla
Rifiuti. Gestione e responsabilità

Emerge dall'esame degli att. 188, 193 e ss. del D. Lgs n. 152 del 2006 che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi  formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al  quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.  E', perciò, evidente che 1'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di B.D. e B. M. in ordine al reato: a) di cui agli artt. 110, 112 c.p. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis (attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260), loro ascritto per avere, il primo in qualità di legale rappresentante della società "Brambilla Servizi Ambientali S.p.A." ed il secondo di autista e socio della predetta società, in concorso tra loro e di numerose altre persone, che hanno definito separatamente la loro posizione, attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative, gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi. In estrema sintesi agli imputati è stato contestato di avere conferito, in esecuzione di un contratto di appalto intercorso tra la ASML, azienda municipalizzata del Comune di L isso ne, e l'associazione di imprese costituita dalla BSA e dalla società SELECT S.r.l., rifiuti speciali, prelevati presso la piattaforma ecologica della ASML, trasportandoli negli impianti della predetta SELECT, in particolare in quelli ubicati a (OMISSIS), privi di autorizzazione in quanto scaduta e non rinnovata, sospesa o revocata.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano contestato di essere stati a conoscenza delle revoche e/o sospensioni delle autorizzazioni disposte nei confronti degli impianti della SELECT. La sentenza, però, ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, contestata al capo b) dell'imputazione, e, per l'effetto, ha rideterminato le pene rispettivamente inflitte agli imputati nelle misure precisate in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di annullamento la difesa dei ricorrenti denuncia fa nullità del giudizio di appello per violazione degli art. 420 ter, commi 1 e 2, e art. 178 c.p.p., comma 1 lett. c), con:

riferimento alla posizione di B.D..

Dinanzi alla Corte di appello era stato prodotta certificazione medica emessa dall'Unità sanitaria di Plovdiv (Bulgaria), attestante che t'imputato aveva subito un trattamento chirurgico in data 21.9.2011, consistito nella colecistectomia, cui aveva fatto seguito un'infezione del sito operatorio, motivo per il quale era stato sottoposto a drenaggio addominale che sarebbe stato rimosso al termine dell'infezione- Si deduce, quindi, che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che detta certificazione non attestasse un impedimento assoluto dell'imputato a comparire con palese violazione del diritto alla salute, costituzionalmente garantito.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia, nell'interesse di entrambi gli imputati, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260.

Si deduce che la sentenza impugnata ha fondato la prova della consapevolezza da parte degli imputati dei provvedimenti ablativi o sospensivi delle autorizzazione degli impianti di Milano e di Segrate della Società SELECT dalla compilazione dei formulali di identificazione dei rifiuti. Tali formulari, però, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, non vengono compilati dal trasportatore, ma dal produttore o detentore dei rifiuti e, nel caso in esame, venivano compilati da un tecnico dell'azienda municipalizzata di bissone (ASML). Illogicamente inoltre è stato desunto dalla consapevolezza delle modifiche o correzioni apportate ai formulali la conoscenza dei predetti provvedimenti ablativi e/o sospensivi della autorizzazioni.

Detta conoscenza inoltre è stata erroneamente desunta dal l'obbligo, previsto dall'art. 4 del regolamento di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di verificare che il destinatario dei rifiuti sia munito delle prescritte autorizzazioni, in quanto la violazione di tale obbligo non comporta l'automatica applicazione di sanzioni ovvero la perdita automatica dell'iscrizione all'albo medesimo come affermato in sentenza.

Erroneamente, infine, è stata desunta la conoscenza dei provvedimenti di revoca o sospensione delle autorizzazioni dalle modalità pubbliche di coavocazione delle conferenze di servizi che adottano t citati provvedimenti, in quanto la società BSA non rientra tra i soggetti destinatali delle convocazioni delle predette conferenze di servizi.

Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione in relazione alla richiesta di riduzione della pena e di applicazione nella massima estensione delle attenuanti generiche.

Con memoria difensiva depositata il 15.2.2012 l'Avvocatura dello Stato per conto della parte civile Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria difensiva la parte civile Comune di Milano ha, a sua volta, chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'infondatezza dei motivi di gravame.

Il ricorso non è fondato.

La Corte rileva dall'esame degli atti, in ordine alla eccezione di nullità del dibattimento d'appello formulata nell'interesse dell'imputato B.D., che a seguito della presentazione di certificazione medica all'udienza del 6 giugno 2011 la Corte territoriale ha provveduto a rinviare il dibattimento per impedimento dell'imputato, già sottoposto ad intervento di colecistectomia. Solo all'udienza del 27.9.2011 è stata disattesa un'ulteriore richiesta di rinvio per la medesima causale con ordinanza nella quale si osserva che il certificato medico prodotto "attesta la mera convenienza a non intraprendere un viaggio dalla Bulgaria e non l'assoluto impedimento stante anche l'ambidatorietà dei controlli previsti che possono essere somministrati utilmente anche in Italia".

Orbene, la motivazione dell'ordinanza costituisce corretta applicazione del disposto dell'art. 420 ter che richiede l'esistenza di un impedimento assoluto a comparire perchè debba essere disposto il differimento dell'udienza.

Anche il secondo motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti è infondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 178, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, il cui svolgimento richiede la cooperazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che se ne occupano.

Emerge, infatti, dall'esame del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 188, 193 e ss., che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonchè la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

E', perciò, evidente che l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia.

Orbene, La sentenza impugnata con motivazione assolutamente esaustiva, che non può formare oggetto di contestazione in punto di fatto in sede di legittimità, ha affermato che gli imputati non sono responsabili del mero omesso controllo della esistenza e validità delle autorizzazioni delle quali dovevano essere in possesso i siti di conferimento dei rifiuti, ma avevano la piena consapevolezza che dette autorizzazioni erano inesistenti o scadute di validità, così configurandosi gli elementi soggettivo ed oggettivo del reato loro ascritto.

L'accertamento sul punto risulta fondato su una serie di risultanze probatorie e indiziarie che si palesano assolutamente univoche e concordanti ai fini dell'accertamento richiesto.

La sentenza invero contiene il puntuale riferimento a risultanze di intercettazioni telefoniche e ad operazioni di controllo della polizia giudiziaria, che hanno verificato conferimenti di rifiuti all'impianto di Milano avvenuti in modo assolutamente clandestino, del tutto "in nero".

I F.I.R. sono evidentemente indicati dalla sentenza quali elementi indiziati della strumentalità delle correzioni al fine di effettuare i conferimenti nei siti privi di autorizzazione, di cui, secondo i giudici di merito, non potevano non avere consapevolezza i trasportatori dei rifiuti in considerazione del rilevante numero di volte (66 volte) in cui il fatto si è ripetuto.

Anche le contestazioni in punto di diritto delle argomentazioni della sentenza, a proposito degli obblighi imposti al trasportatore dall'art. 4 del regolamento di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appaiono scarsamente conferenti, considerato che la violazione dell'obbligo di verifica della regolarità delle autorizzazioni dei destinatali dei rifiuti è comunque produttiva di sanzioni, mentre a nulla rileva l'automatismo o meno della loro applicazione.

Sulla pena, infine, vi è adeguata motivazione mediante il riferimento ai criteri prescritti dall'art. 133 c.p..

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalle parti civili.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, nonchè dalla parte civile Comune di Milano, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 28 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2012