Cass. Sez. III n. 40243 del 10 settembre 2018 (Ud 4 lug 2018)
Pres. Sarno Est. Reynaud Ric. Cilumbriello
Aria. Disposizione transitoria di cui all’art. 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006

La potenziale antinomia insita nella disposizione transitoria di cui all’art 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 – che, da un lato, prevede per gli stabilimenti esistenti per la prima volta assoggettati all’obbligo di autorizzazione dal d.lgs. 128 del 2010 di adeguarsi alla nuova normativa entro il 1° settembre 2013 e, dall’altro, anche per consentire alla autorità competenti per il controllo il tempo necessario per la valutazione delle istanze, anticipa al 31 luglio 2012 il termine per richiedere l’autorizzazione prevedendo in tal caso la possibilità di prosecuzione dell’attività sino alla pronuncia sull’istanza – dev’essere risolta interpretando la norma nel senso che, se la richiesta di autorizzazione sia presentata dopo tale ultimo termine ma comunque prima del 1° settembre 2013 e risulti l’adeguamento anche sostanziale dello stabilimento ai valori limite di emissione enucleabili dalla disciplina positiva, la permanenza della condotta illecita di esercizio dello stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione, punita ai sensi del’art. 279, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, cessa al momento di presentazione dell’istanza. Diversamente dalle ipotesi direttamente disciplinate da tale ultima disposizione, la fattispecie risultante dal combinato disposto della stessa e dalla disciplina transitoria contenuta nel successivo art. 281, comma 3, prevede infatti una norma a condotta mista, implicando la condotta commissiva della prosecuzione di un’attività produttiva in atto, lecitamente a suo tempo avviata, e la condotta omissiva del mancato adeguamento, formale e sostanziale, alla sopravvenuta normativa entro 1° settembre 2013.


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8 marzo 2018, il Tribunale di Potenza ha respinto la richiesta di riesame proposta dall’odierna ricorrente avverso il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo della cava gestita dalla Petrucco Inerti Srl, ritenendo che la stessa operasse in assenza dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269  d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ravvisando a carico del suo amministratore Michele Cilumbriello il fumus del reato previsto dall’art. 279 del medesimo decreto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il suddetto indagato nella qualità di legale rappresentante del la Petrucco Inerti Srl, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Con il primo motivo si deducono la violazione degli artt. 279 e 281 d.lgs. 152 del 2006 ed il vizio di mancanza della motivazione, dolendosi del fatto che il tribunale abbia ritenuto che l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla società il 10 gennaio 2007 si riferisse alla sola attività di frantumazione degli inerti piuttosto che – come sostiene la ricorrente – all’impianto di cava complessivamente inteso, sì che nessuna ulteriore autorizzazione era da richiedersi  a seguito della modifica dell’art. 281 d.lgs. 152 del 2006 operata con d.lgs. 128 del 2010. Non sarebbe di fatti applicabile nella specie – contrariamente a quanto ritenuto dal g.i.p., senza che il tribunale del riesame si sia sul punto espresso – l’ipotesi di caducazione dell’autorizzazione prevista dal nuovo art. 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 posto che la Petrucco Inerti Srl era subentrata alla Costa della Grava Srl nel medesimo impianto, già autorizzato ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ed aveva comunque ottenuto in proprio l’autorizzazione ai sensi del d.P.R. 152 del 2006.

4. Con il secondo motivo si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione per non aver il tribunale ritenuto che il reato – erroneamente considerato permanente – fosse estinto per prescrizione, dovendo lo stesso ritenersi consumato nel gennaio 2013 allorquando la Petrucco Inerti Srl aveva trasmesso all’autorità amministrativa due istanze da considerarsi quali autodenuncia, sì che la stessa, sin da allora, era stata messa in condizioni di intervenire.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è proposto fuori dai casi consentiti dalla legge, poiché la ricorrente si duole di una valutazione di merito effettuata dal tribunale del riesame sul significato da attribuirsi all’autorizzazione del 10 gennaio 2007 o, al più, di un travisamento della prova avente riguardo al medesimo documento, vizi entrambi non denunciabili nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali

1.1. Di fatti, per un verso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433). Per altro verso, in forza dell’art. 325 cod. proc. pen., essendo il ricorso per cassazione ammissibile solo per violazione di legge (Sez. 3, n. 45343 del 06/10/2011, Moccaldi e a., Rv. 251616) ed essendo quindi deducibile soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119), il giudice di legittimità non può procedere ad un penetrante vaglio sulla motivazione addotta nel provvedimento impugnato.

    1.2. Nel caso di specie, il tribunale – con valutazione di merito come detto insindacabile in questa sede, neppure sul piano della manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova – ha ritenuto che l’autorizzazione rilasciata alla società ricorrente il 10 gennaio 2007 si riferisse esclusivamente all’impianto di frantumazione degli inerti collocato all’interno della cava e non riguardasse, invece, l’intero stabilimento produttivo e, in particolare, l’attività di coltivazione, che, prima escluso dall’ambito di applicabilità della parte quinta del d.P.R. 152 del 2006, era invece da autorizzarsi ai sensi dell’art. 269 del decreto in forza del successivo art. 281 come novellato dal d.lgs. 128 del 2010. La decisione, indubbiamente motivata, non si presta dunque a censure sul piano della legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui infra, è invece fondato.
Nel respingere l’eccezione di prescrizione del reato oggetto d’indagine, il  tribunale ha infatti applicato il più recente – e oramai consolidato - orientamento di questa Corte secondo cui il reato di esercizio di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006, ha natura permanente e la consumazione perdura sino a che si ottenga il titolo abilitativo ovvero si cessi l'attività in assenza dello stesso (Sez.  3, n. 3206 del 02/10/2014, dep. 2015, Pasquinelli, Rv. 262009). Si è chiarito, in particolare, che la previsione di cui all’art. 279, comma 1, d.P.R. 152 del 2006 punisce due distinte condotte: l’una consistente nell’installazione di un impianto (ora, stabilimento) in assenza di autorizzazione e rispetto alla quale soltanto potrebbe porsi un problema di condotta istantanea; l’altra consistente nell’esercizio dello stabilimento e avente appunto carattere permanente venendo a cessare nelle condizioni sopra indicate (v. Sez.  3, n. 8678 del 13/11/2013, dep. 2014, Vollero, Rv. 258840).
    Nel caso di specie non viene tuttavia in esame la sola – e diretta – applicazione della menzionata disposizione incriminatrice, essendo la condotta invece punita a norma del combinato disposto tra la stessa e la disposizione transitoria di cui all’art. 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006, poiché – come anche l’ordinanza impugnata riconosce - lo stabilimento della ricorrente era in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto, non ricadeva nel campo di applicazione del d.P.R. 203 del 1988 (che non riguardava l’attività di coltivazione di cava in quanto tale: cfr. Sez. 3, n. 9757 del 23/01/2004, Pannone, Rv. 228009) ed è invece assoggettato alla disciplina contenuta negli artt. 267 ss. del d.lgs. 152 del 2006 proprio a seguito delle modifiche intervenute con d.lgs. 128 del 2010.
    La citata disciplina transitoria contenuta nell’art 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 prevede dunque, da un lato, per quanto qui rileva, che i gestori di stabilimenti come quello della ricorrente ­«si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013» e, dall’altro lato, che la domanda di autorizzazione sia presentata «entro il 31 luglio 2012. L’autorità competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa». La citata disposizione precisa poi che «in caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto…lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni», donde il chiaro riferimento alla fattispecie di reato di cui all’art. 279, comma 1, seconda ipotesi, d.lgs. 152 del 2006. La disposizione aggiunge che «se la domanda è presentata nel termine previsto, l’esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell’autorità competente».
    Rileva, dunque, il Collegio che trattasi di una norma transitoria la quale – così come accaduto in occasione dell’approvazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - ha inteso regolamentare gli stabilimenti in esercizio prima non soggetti all’obbligo di munirsi dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l’intento di consentire, per un tempo limitato, la prosecuzione dell’attività in attesa dell’adeguamento alla nuova disciplina, evitandone il blocco e così realizzando un ragionevole contemperamento tra la tutela dell’ambiente e la salvaguardia  delle imprese in esercizio.

    2.1. Nel caso di specie, risulta dal provvedimento impugnato che, pur non avendo rispettato la prima scadenza del 31 luglio 2012, la Petrucco Inerti Srl abbia presentato la domanda per il rinnovo dell’autorizzazione detenuta con riguardo all’impianto di frantumazione e per l’adeguamento alla nuova normativa di settore ai fini dell’emissione in atmosfera anche con riguardo all’attività di coltivazione della cava circa sei mesi dopo, in data 3 gennaio 2013 (ulteriormente ribadita il successivo 15 gennaio 2013), vale a dire comunque prima del 1° settembre 2013, data che la citata disposizione di legge fissa quale termine ultimo per l’adeguamento. Dagli atti processuali che questa Corte può legittimamente conoscere non sembra che l’autorità competente si sia pronunciata sulla domanda, né risulta che la società non si fosse adeguata alla normativa sostanziale divenuta applicabile anche in relazione all’attività di cava.
    Se quell’adeguamento vi fu – e la volontà di farlo è peraltro desumibile dalla presentazione delle due istanze del gennaio 2013 – la ricorrente si sarebbe dunque adeguata alla nuova normativa, richiedendo anche espressamente l’autorizzazione, entro il termine ultimo stabilito del 1° settembre 2013, sicché, anche in relazione all’interpretazione finalistica della norma con riguardo al bene penalmente protetto, la condotta illecita, certamente ravvisabile a partire dal 1° agosto 2012, sarebbe cessata.
    Ed invero, la potenziale antinomia insita nella disposizione transitoria di cui all’art 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 – che, da un lato, prevede per gli stabilimenti esistenti per la prima volta assoggettati all’obbligo di autorizzazione dal d.lgs. 128 del 2010 di adeguarsi alla nuova normativa entro il 1° settembre 2013 e, dall’altro, anche per consentire alla autorità competenti per il controllo il tempo necessario per la valutazione delle istanze, anticipa al 31 luglio 2012 il termine per richiedere l’autorizzazione prevedendo in tal caso la possibilità di prosecuzione dell’attività sino alla pronuncia sull’istanza – dev’essere risolta interpretando la norma nel senso che, se la richiesta di autorizzazione sia presentata dopo tale ultimo termine ma comunque prima del 1° settembre 2013 e risulti l’adeguamento anche sostanziale dello stabilimento ai valori limite di emissione enucleabili dalla disciplina positiva, la permanenza della condotta illecita di esercizio dello stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione, punita ai sensi del’art. 279, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, cessa al momento di presentazione dell’istanza. Diversamente dalle ipotesi direttamente disciplinate da tale ultima disposizione, la fattispecie risultante dal combinato disposto della stessa e dalla disciplina transitoria contenuta nel successivo art. 281, comma 3, prevede infatti una norma a condotta mista, implicando la condotta commissiva della prosecuzione di un’attività produttiva in atto, lecitamente a suo tempo avviata, e la condotta omissiva del mancato adeguamento, formale e sostanziale, alla sopravvenuta normativa entro 1° settembre 2013.
    Va applicato – reputa dunque il Collegio - il principio di diritto elaborato con riferimento all’analoga situazione transitoria verificatasi al momento dell’entrata in vigore del d.P.R. 203 del 1988, con riguardo alla quale si era affermato l’orientamento giusta il quale il reato di cui all'art. 25, comma primo, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, prosecuzione nell'esercizio di impianto preesistente senza presentazione della domanda di autorizzazione, è reato a condotta mista, implicando la condotta commissiva dell'esercizio dell'attività produttiva e quella omissiva della mancata presentazione della domanda, con la conseguenza che la permanenza perdura sino a quando il soggetto non desista dall'attività o presenti la domanda di autorizzazione (Sez. 3, n. 562 del 17/11/2005, dep. 2006, Cesaro, Rv. 233010; Sez. 3, n. 12436 del 20/02/2008, Contento, Rv. 238924); Sez. 3, n. 44249 del 24/09/2004, Casciana, Rv. 230468; Sez. 3, n. 13534 del 07/10/1999, Cipriani, Rv. 214989).

    2.2. Se dovesse, dunque, verificarsi l’adeguamento richiesto dalla norma, la consumazione del reato commesso dal legale rappresentante della società ricorrente sarebbe cessata il 3 gennaio 2013, con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione del reato.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Potenza, sezione del riesame, perché accerti la suddetta circostanza facendo applicazione del principio di diritto sopra affermato.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza sezione del riesame.
Così deciso il 4 luglio 2018.