SEZ. 1 SENT. 43202 DEL
19/12/2002 (UD.08/11/2002) RV.
222946
PRES. Gemelli T
REL. Gironi EG
COD.PAR.325
IMP. Romanisio
PM. (Diff.) Veneziano GA
602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE
MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone - Esercizio di autodromo con
superamento dei valori-limite della rumorosita' - Sussistenza del
reato - Esclusione - Ragione.
COD.PEN ART. 659
L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 9
*COST.
L. DEL 26/10/1995 NUM. 447 ART. 10
Il superamento dei valori-limite di rumorosita' prodotto
nell'attivita' di esercizio di un autodromo non integra la
fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 cod.
pen., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che e'
depenalizzata per effetto del principio di specialita' di cui all'art. 9
della legge n. 689 del 1981, data l'identita' dell'illecito previsto
da quest'ultima disposizione e di quello previsto dall'art. 10, comma
2, della legge n. 447 del 1995, che e' sanzionato solo in via amministrativa,
residuando un circoscritto ambito di applicazione della norma penale
ai soli casi di violazione, nell'esercizio di professioni o mestieri
rumorosi, di disposizioni o prescrizioni diverse da quelle
disciplinanti i
limiti di emissioni o immissioni sonore (ad es., orari consentiti,
adozione di particolari accorgimenti e simili).