Sez. 1, Sentenza n. 13377 del 09/03/2005 Ud. (dep. 12/04/2005 ) Rv. 231594
Presidente: Teresi R. Estensore: Corradini G. Relatore: Corradini G. Imputato: Maranella. P.M. Cedrangolo O. (Conf.)
(Dichiara inammissibile, Trib.Teramo, sez.dist. Atri, 1 Febbraio 2002)
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - LOCALI ED ESERCIZI DI PRODUZIONE, VENDITA E CONSUMO - AUTORIZZAZIONI SANITARIE - Locali ed esercizi di produzione, vendita e consumo - Autorizzazioni sanitarie - Licenza di esercizio - Produzione di salsicce e ventricina di carne in una macelleria - Necessità di specifica autorizzazione sanitaria - Sussistenza.
Massima (Fonte CED Cassazione)
Integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 650 cod.pen. l'inosservanza dell'ordinanza del sindaco che, per ragioni di igiene, sospenda, nei confronti del gestore di una macelleria, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio di un laboratorio interno di produzione di salsicce e ventricina di carne suina per mancanza dei requisiti di cui all'art. 28 del
D.Lgs. 26 marzo 1980 n.327, in quanto l'obbligo di munirsi di autorizzazione sanitaria, essendo diretto ad assicurare un livello minimo di idoneità e di igiene degli alimenti a fini di salvaguardia della salute collettiva, ricade su chiunque eserciti un'attività di produzione, lavorazione o confezionamento di sostanze alimentari che non si esaurisca nell'ambito
dell'autoconsumo e si diriga, invece, immediatamente o mediatamente ad un mercato esterno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 09/03/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 313
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 041319/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARANELLA LINO N. IL 24/01/1963;
avverso SENTENZA del 01/02/2002 TRIB.SEZ.DIST. di ATRI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. DELLO MONACO in sostituzione dell'avv. Maranella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1.2.2002 il giudice monocratico del Tribunale di Teramo - sezione distaccata di Atri, dichiarò Maranella Lino colpevole del reato di cui all'art. 650 C.P. per non avere osservato il provvedimento del Sindaco di Basciano, legalmente dato per ragioni di igiene in data 27.2.1999, con cui era stata sospesa la autorizzazione sanitaria per l'esercizio di un laboratorio di produzione di salsicce e ventricina di carne suina per mancanza dei requisiti di cui all'art. 28 del D.Lgs. N. 327 del 1980, essendo stato accertato il 19.11.1999 che esponeva per la vendita insaccati freschi con la etichetta della ditta Maranella prodotti nel detto laboratorio e lo condannò alla pena di euro 103,29 di ammenda con il beneficio della non menzione della condanna.
Il giudice monocratico, respingendo la tesi della difesa dell'imputato, per cui nel settore della produzione di insaccati all'interno di una macelleria non sarebbe stata applicabile la disciplina di cui al D.P.R. n. 327 del 1980, bensì soltanto quella di cui all'art. 29 del R.D., n. 3298 del 1928 e cioè quella generale della vendita di carni fresche, ritenne invece che la disciplina di carattere generale diretta alla individuazione dei requisiti igienico - sanitari minimi obbligatoli per tutti i laboratori di produzione e confezionamento degli alimenti fosse applicabile anche ai laboratori esercitati nelle macellerie, per cui l'ordine del Sindaco era stato legittimamente emesso per motivi di igiene e la sua violazione integrava la norma contestata. Ha proposto appello, convertito in ricorso, la difesa del Maranella riproponendo la tesi difensiva già esposta in primo grado per cui sarebbe stata erronea la interpretazione della normativa offerta dalla ASL di Teramo e dal Sindaco di Basciano in quanto la disposizione di cui all'art. 28, concernente la autorizzazione sanitaria previo accertamento della esistenza di un servizio igienico, sarebbe applicabile ai soli laboratori autonomi e non anche ai laboratori interni alle macellerie.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, come tale, dichiarato inammissibile a norma dell'ultimo comma dell'art. 606 C.P.P. Non è in contestazione la violazione del provvedimento del Sindaco di Basciano, il quale, per ragioni di igiene, aveva sospeso al Maranella la autorizzazione sanitaria per l'esercizio di un laboratorio di produzione di salsicce e ventricina di carne suina "finché la ditta non provveda a dotare il laboratorio di un adeguato servizio igienico ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 327 del 1980 come rilevato dalla ASL di Teramo", ne' la specifica violazione di tale ordinanza da parte del Maranella il quale è stato trovato il 19.11.1999 mente esponeva per la vendita nella sua macelleria insaccati freschi prodotti nel suo laboratorio annesso alla macelleria e che recavano la specifica etichetta con la denominazione "Maranella". Il ricorrente sostiene invece che l'ordine del Sindaco sarebbe stato illegittimo e che quindi gli sarebbe stato consentito violarlo in quanto la autorizzazione sanitaria sarebbe applicabile soltanto ai laboratori di carni fresche autonomamente costituiti al di fuori delle macellerie e non anche a quelli interni alle macellerie.
La tesi non è condivisibile. La giurisprudenza consolidata è infetti nel senso che anche per la produzione di insaccati di carne in una macelleria l'esercente ha l'obbligo di richiedere il previo rilascio della autorizzazione sanitaria, non essendo sufficiente l'ordinaria licenza di esercizio rilasciata dal sindaco (v. per tutte Cass. 13.7.1990 n. 10291). Ciò in quanto l'obbligo di munirsi di autorizzazione sanitaria, poiché diretto ad assicurare un livello minimo di idoneità e di igiene degli alimenti a fini di salvaguardia della salute collettiva, ricade su chiunque eserciti una attività di produzione, lavorazione o confezionamento di sostanze alimentari che non si esaurisca nell'ambito dell'autoconsumo e si diriga, invece, immediatamente o mediatamente, ad un mercato esterno, per modesto che sia, come ad esempio nel caso di vendita di insaccati ad un numero limitato di famiglie legate da vincoli familiari (cfr. Cass. 11.4.1990 n. 5298). Le due autorizzazioni (quella per la vendita delle merci e quella sanitaria per la vendita di carni fresche o preparate) ancorché rilasciate dalla stessa autorità rispondono invero a finalità diverse e richiedono accertamenti diversi, cosicché l'una non può sostituire l'altra.
Quanto sopra era comunque perfettamente a conoscenza dell'imputato il quale aveva inizialmente chiesto anche la autorizzazione sanitaria e, quando gli è stata poi revocata, invece di mettersi in regola, come gli era stato richiesto, ha ritenuto di potere violare la legge così incorrendo nella contravvenzione contestata.
Da ciò discende la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi addotti che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 C.P.P. ed in particolare, nella specie, la prescrizione del reato maturata il 19.5.2004 e quindi successivamente alla sentenza impugnata. Invero proprio la natura originaria della causa di inammissibilità del ricorso impedisce che lo stesso produca quegli effetti introduttivi del giudizio cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (cfr. Cass. S.U. 30.6.1999, Piepoli). Alla dichiarata inammissibilità del ricorso devono seguire le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005