Cass. Sez. III sent. l228 del l2 ottobre 2005 (ud. 9 giugno 2005)
Pres. Savignano Est. Franco Ric. Zappia
Vendita aliud pro alio – Olio di oliva vergine lampante in luogo di olio
vergine d’oliva
Configura la violazione dell’articolo 5l5 c.p. la vendita di olio di oliva vergine lampante con l’indicazione “olio vergine d’oliva”. Il primo è infatti, solitamente, un olio molto vecchio oppure un olio ottenuto da olive non sane e mescolate a quelle di cascola. Trattasi di olio che, a differenza dell’olio extravergine d’oliva e dell’olio vergine d’oliva, non è commestibile e nmon ammesso la consumo diretto, ma è destinato ad usi industriali e non per il settore alimentare e comunque a subire una lavorazione che ne compromette la parte aromatica caratteristica degli oli destinati al consumo
Svolgimento del
processo
Con
sentenza del 20 aprile 2001 il giudice del tribunale di Locri dichiarò Zappia
Francesco colpevole del reato di cui all'art. 515 cod. pen. per avere consegnato
agli acquirenti confezioni contenenti olio di oliva sulle quali era apposta la
dicitura «olio di oliva vergine» mentre in realtà il prodotto apparteneva
alla categoria, diversa per qualità, di «olio di oliva vergine lampante», e
lo condannò alla pena ritenuta di giustizia.
La
corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 13 gennaio 2004, confermò
la sentenza di primo grado, osservando, tra l'altro, che i campioni prelevati
corrispondevano, per le caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche, non
alla categoria dell'«olio di oliva vergine» ma a quella dell’«olio di oliva
vergine lampante», e come tale non commerciabile come olio di oliva vergine né
ammissibile all'aiuto comunitario.
L'imputato
propone ricorso per cassazione deducendo:
a)
violazione dell'art. 515 cod. pen. Osserva che per integrare il reato occorre la
consegna di una cosa diversa per genere o specie, ovvero per qualità, che è
cosa diversa dalla genuinità del prodotto. Nella specie è stato accertato che,
essendo il valore del campesterolo superiore a quello dello stigmasterolo,
l'olio non era inseribile in nessuna delle categorie previste nell'allegato 1)
al Reg. CEE 2568/91, ma allo stesso tempo non era inseribile nella categoria
degli oli lampanti. Non si comprende insomma di che olio si trattasse, non
essendo inseribile in nessuna delle categorie di cui al detto allegato 1. Non si
può di conseguenza dire che l'imputato abbia messo in commercio un olio diverso
da quello dichiarato, anche perché la teste ha dichiarato che la differenza può
derivare dal tipo di raccolta o molitura delle olive. L'incertezza non può
perciò comportare affermazione di responsabilità.
Lamenta
poi di essere stato costretto a riprodurre il primo motivo di impugnazione perché
la corte d'appello non ha assolutamente affrontato il merito e la sostanza della
doglianza. Non ha infatti spiegato se si tratta di prodotto diverso per qualità
o per genuinità o di una ipotesi che fuoriesce da queste classificazioni. Nel
primo caso, sarebbe necessario definire l'olio in questione che non è vergine
ma non è nemmeno lampante. Nel secondo caso, trattandosi di genuinità, bisogna
caratterizzare la natura della categorie previste dall'allegato 1 al reg. CEE
2568/91, il quale si limita alla classificazione degli oli ma non dice che
scostandosi da una delle caratteristiche l'olio non è genuino. Nella specie, ad
esempio, il maggior valore del campesterolo rispetto allo stigmasterolo deriva
dal fatto che le olive, secondo l'usanza calabrese, vengono raccolte una volta
cadute dall'albero.
b)
violazione degli artt. 42, primo comma, e 515 cod. pen. Evidenzia che deve in
ogni caso escludersi che il fatto possa essere stato commesso con la coscienza e
volontà dell'agente di porre in commercio una cosa diversa da quella
dichiarata, non potendo negarsi che sia almeno dubbio ritenere non corretto
l'inserimento nella categoria degli oli vergini.
e)
violazione dell'art 515 cod. pen. in relazione agli artt. 1, 5 ult. comma e 8
legge 1407/60. Lamenta che la corte d'appello non ha assolutamente motivato sul
terzo motivo di impugnazione. Il discrimine tra le due suddette norme sta nella
diversa obiettività giuridica, tutelando l'art. 515 cod. pen. la regolarità
dei rapporti commerciali e la seconda la qualità dei prodotti alimentari.
L'art. 96 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha salvaguardato soltanto i fatti
costituenti reato ai sensi degli artt. 5, 6 e 12 legge 30 aprile 1962, n. 283,
depenalizzando tutti gli altri reati in materia di alimenti. Se nella specie
siamo in presenza di qualità diverse doveva applicarsi solo la legislazione
speciale, perché la condotta riguarda al più la qualità del prodotto ma non
si è affatto turbata la regolarità del commercio, in quanto per l'olio in
questione è solo dubbio e non certo l'inserimento nella categoria degli oli
vergini. Nella specie il giudice di primo grado ha assolto con la formula ampia
dal reato di cui alla legge 1407/60 ritenendo che il fatto non sussiste non
avendo commercializzato olio con denominazione diversa da quella prescritta.
Quindi se l'olio è stato commercializzato con la corretta denominazione «olio
vergine di oliva» è poi manifestamente illogico ritenere che possa essere
stato violato l'art. 515 cod. pen.
Motivi
della decisione
Il
primo motivo è infondato non essendovi dubbi, sulla base degli accertamenti in
fatto compiuti dai giudici del merito, che lo Zappia, avendo consegnato agli
acquirenti confezioni contenenti olio di oliva sulle quali era apposta la
dicitura «olio di oliva vergine» mentre in realtà si trattava di «olio di
oliva vergine lampante», abbia consegnato agli acquirenti un prodotto avente
una qualità diversa da quella dichiarata, e che quindi siano integrati gli
estremi del contestato reato di cui all'art. 515 cod. pen.
L'«olio
di oliva vergine», infatti, è un prodotto che, non solo merceologicamente ma
anche normativamente, ha una qualità diversa da quella dell'«olio di oliva
vergine lampante», rientrando i due prodotti in categorie diverse e potendo
essere legittimamente destinati ad utilizzazioni diverse.
La
classificazione degli oli di oliva era in precedenza effettuata dalla legge 13
novembre 1960, n. 1407 (recante Norme per la classificazione e la vendita degli
oli di oliva) la quale, agli artt. 1 e 3, distingueva innanzitutto l'«olio di
oliva commestibile» dall'«olio di oliva» e, dopo aver indicato le
caratteristiche che entrambi dovevano avere, prevedeva che l'«olio di oliva
commestibile» si distinguesse a sua volta nelle categorie dell'«olio extra
vergine di oliva», dell’«olio sopraffino vergine di oliva», dell'«olio
fine vergine di oliva» e dell’«olio vergine di oliva».
Successivamente,
peraltro, la materia è divenuta di competenza della normativa comunitaria, la
quale è più volte intervenuta sul punto con una serie di disposizioni
integrative o modificative.
Il
testo fondamentale è costituito dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del
22 settembre 1966 (Regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di
un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi), il quale all'art.
35 dispone che «Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli
di sansa d'oliva che figurano in allegato sono obbligatorie per la
commercializzazione di questi» (comma 1) e che «Per il commercio al minuto
possono essere commercializzati soltanto gli oli di cui ai punti 1 a) e b), 3 e
6 dell'allegato».
L'allegato
poi conteneva le descrizioni e le definizioni di oli di oliva e di oli di sansa
di oliva di cui all'art. 35, distinguendo sei categorie di oli, fra cui gli oli
di oliva vergini (a loro volta suddistinti in diverse sottocategorie), l'olio di
oliva raffinato, l'olio di oliva e gli oli di sansa di oliva.
L'allegato
in questione ha peraltro subito tutta una serie di sostituzioni e di
modificazioni da parte del regolamento (CEE) n. 1915/87, del regolamento (CEE)
n. 2568/91, del regolamento (CEE) n. 356/92, dell'articolo 1 del regolamento
(CE) n. 1638/98 e, da ultimo, è stato sostituito dall'allegato del regolamento
(CE) n. 1513/2001, applicabile a decorrere dal 1° novembre 2003 (ad eccezione
del punto 4).
Tali
regolamenti, tuttavia, hanno sostituito e modificato soltanto l'allegato, e
quindi le classificazioni e le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di
sansa di oliva, lasciando invece inalterato l'art. 35 del regolamento n.
136/66/CEE.
Nel
caso in esame, la classificazione in vigore al momento del fatto era quella
fissata dal regolamento (CEE) n. 356/92 del Consiglio del 10 febbraio 1992, che
sostituiva l'allegato al regolamento n. 136/66/CEE, sempre ai fini di cui
all'art. 35 di quest'ultimo regolamento, e distingueva le seguenti categorie di
oli: 1) gli «oli di oliva vergini» - che a loro volta si dividevano nelle
categorie: a) di «olio extra vergine di oliva»; b) di «olio di oliva vergine»;
e) di «olio di oliva vergine corrente»; d) di «olio di oliva vergine lampante»
- 2) l'«olio di oliva raffinato»; 3) l'«olio di oliva»; 4) l’«olio di
sansa di oliva greggio»; 5) P«olio di sansa di oliva raffinato»; 6) l'«olio
di sansa di oliva».
Pertanto,
ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del detto regolamento n. 136/66/CEE -
disposizione rimasta sempre in vigore - potevano e possono essere
commercializzati al minuto soltanto l'olio extra vergine di oliva, l'olio di
oliva vergine, l'olio di oliva e l'olio di sansa di oliva, mentre gli altri tipi
oli di oliva vergini, ossia l'olio di oliva vergine corrente e l'olio di oliva
vergine lampante non potevano essere oggetto di commercializzazione al minuto.
Sono
poi irrilevanti, ai fini del presente giudizio, le modificazioni introdotte con
il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001 (applicabile
dal 1° novembre 2003, ad eccezione del punto 4), il quale è di nuovo
intervenuto sulle caratteristiche che devono possedere i diversi tipi di olio,
ma dal punto di vista della classificazione si è limitato sopprimere la
categoria dell'olio di oliva vergine corrente, inglobandola nella categoria
dell'olio di oliva lampante, e ridenominando questa categoria da «olio di oliva
vergine lampante» in «olio di oliva lampante».
E'
quindi evidente come sia privo di qualsiasi fondamento l'assunto del ricorrente
secondo cui, trattandosi in entrambi i casi di tipi di olio inseriti nella
categoria degli «oli di oliva vergini», il prodotto da lui commercializzato
non avrebbe avuto una qualità diversa da quella dichiarata. E' infatti palese
che l’«olio di oliva vergine», che può essere commercializzato per il
commercio al minuto, ha una qualità ben diversa dall'«olio di oliva vergine
lampante», che non può essere commercializzato per il commercio al minuto.
In
sostanza, l'olio di oliva vergine lampante è di solito un olio molto vecchio
oppure un olio ottenuto da olive non sane e mescolate a quelle di cascola.
Trattasi di olio che, a differenza dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio
vergine di oliva, non è commestibile e non è ammesso al consumo diretto, ma è
destinato ad usi industriali e non per il settore alimentare, e comunque a
subire una lavorazione che ne compromette la parte aromatica caratteristica
degli oli destinati al consumo.
Nella
specie i giudici del merito hanno accertato in punto di fatto che si trattava
appunto di olio di oliva vergine lampante sicché esattamente hanno ritenuto
sussistente il reato contestato.
Il
ricorrente, peraltro, sembra contestare questa qualificazione sostenendo che i
giudici del merito avrebbero accertato che l'olio in questione non era olio di
oliva vergine, perché non aveva le caratteristiche di quest'olio, ma non era
neppure classificabile come olio di oliva vergine lampante, non possedendo
nemmeno le caratteristiche di quest'ultimo, con la conseguenza che non sarebbe
stato posto in vendita un olio diverso, per genuinità o qualità, da quello
dichiarato.
Effettivamente,
sul punto, il giudice di primo grado ha fatto una certa confusione, in quanto
dapprima ha affermato che il certificato di analisi del 25 maggio 1998 aveva
accertato che l'olio in questione, per le sue caratteristiche chimico-fisiche ed
organolettiche, rientrava nella categoria n. 4, ossia quella dell'olio di oliva
vergine lampante. Poi invece ha ricordato che la biologa sentita in dibattimento
aveva dichiarato che l'olio in esame non rientrava nella categoria dell'olio di
oliva vergine perché lo stigmasterolo aveva un valore superiore al campesterolo,
il che impediva appunto che un olio potesse essere qualificato come olio vergine
di oliva, ma aveva altresì aggiunto che il rapporto inverso non valeva a far
classificare il prodotto nella categoria degli oli di oliva vergini lampanti. La
corte d'appello, a sua volta, non ha approfondito il punto, limitandosi ad
affermare che, secondo i risultati delle analisi, si trattava di olio di oliva
vergine lampante e che la irregolarità consisteva nel valore superiore dello
stigmasterolo rispetto al valore del campesterolo, circostanza questa che
comprometteva la genuinità del prodotto in relazione ai parametri fissati dai
regolamenti comunitari.
In
realtà, sulla base degli accertamenti in atto dei giudici del merito, è
evidente la classificazione dell'olio in esame come olio di oliva vergine
lampante. In ogni caso, la questione non ha importanza decisiva perché
quand'anche fosse vero quanto sostenuto dal ricorrente, e cioè che l'olio non
rientrava nemmeno nella categoria dell'olio di oliva vergine lampante,
ugualmente sarebbe riscontrabile il reato contestato dal momento che comunque
era stata venduta una cosa avente una qualità diversa da quella dichiarata (ed
in tal senso dovrebbe essere corretta la motivazione della sentenza impugnata).
Invero,
secondo il punto 1) dell'allegato al citato regolamento (CEE) n. 356/92, le
caratteristiche che doveva avere un olio di oliva vergine per essere denominato
«olio di oliva vergine» - e tali denominazioni e definizioni, si ricorda, sono
obbligatorie per la commercializzazione degli oli di oliva ai sensi dell'art.
35, primo comma, regolamento n. 136/66/CEE - consistevano nel fatto che il suo
punteggio organolettico doveva essere uguale o superiore a 5,5, la sua acidità
libera espressa in acido oleico doveva essere al massimo di 3,3, g. per 100 g.
ed esso doveva avere le altre caratteristiche conformi a quelle previste per
questa categoria, mentre doveva qualificarsi olio di oliva vergine lampante
l'olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico fosse inferiore a 3,5 e/o
la cui acidità libera espressa in acido oleico fosse superiore a 3,3, g. per
100 g. ed avesse le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa
categoria.
Va
inoltre considerato che, secondo l'art. 1, commi 1 e 2, del regolamento (CEE) n.
2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, dovevano considerarsi oli d'oliva
vergini ai sensi del punto 1, lettere a), b) e c) dell'allegato del regolamento
n. 136/66/CEE gli oli le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate
rispettivamente nei punti 1, 2 e 3 dell'allegato I del regolamento stesso,
mentre doveva considerarsi olio d'oliva vergine lampante ai sensi del punto 1,
lettera d), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE l'olio le cui
caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I. punto 4, del
medesimo regolamento. Ora, i punti 1, 2 e 3 dell'allegato al regolamento in
questione stabilivano, tra gli altri parametri, che l'olio di oliva vergine
extra, l'olio di oliva vergine e l'olio di oliva vergine corrente dovevano avere
una percentuale di campesterolo di M 4,0 ed una percentuale di stigmasterolo
inferiore a quella del campesterolo (percentuali queste stabilite anche per
l'olio di oliva raffinato e per l'olio di oliva), mentre per l'olio di oliva
vergine lampante era solo prevista una percentuale di campesterolo di M 4,0 e
non era invece indicata alcuna percentuale minima per lo stigmasterolo
(situazione questa prevista esclusivamente per l'olio di oliva vergine lampante
e per l'olio di sansa di oliva greggio). Ai sensi della nota all'allegato in
questione, poi, per classificare diversamente un olio o dichiararlo non conforme
era sufficiente che uno solo dei requisiti non rientrasse nei limiti fissati.
E'
quindi evidente l'errore in cui è caduto il giudice di primo grado, a seguito
probabilmente delle non chiare precisazioni fornite dalla biologa sentita in
dibattimento. Infatti, essendo stato accertato che l'olio in questione aveva un
valore percentuale di stigmasterolo superiore rispetto al valore del
campesterolo, l'olio stesso non poteva essere qualificato che come olio di oliva
vergine lampante (dovendo tutti gli altri tipi di oli di oliva avere
necessariamente una percentuale di stigmasterolo inferiore a quella del
campesterolo), a meno di non voler ritenere che si trattasse di un prodotto non
avente nemmeno le caratteristiche dell'olio di oliva.
E'
quindi palese che l'olio in questione deve essere qualificato, sulla base delle
caratteristiche accertate dal giudice di primo grado, come olio di oliva vergine
lampante.
In
ogni caso, anche qualora così non fosse, è pacifico che si trattava di un olio
che non poteva legittimamente essere qualificato come «olio di oliva vergine»,
ai sensi del punto 1b) dell'allegato al regolamento 136/66 CEE e del regolamento
(CEE) n. 356/92, proprio perché sicuramente non possedeva uno dei requisiti
richiesti per tale classificazione (valore dello stigmasterolo inferiore a
quello del campesterolo).
Non
si tratta quindi di genuinità o meno del prodotto, come ha adombrato la corte
d'appello, bensì di un prodotto che aveva una qualità diversa da quella
dichiarata.
Il
secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici del merito, infatti, hanno
con congrua ed adeguata motivazione ritenuto che fosse riscontrabile il dolo
richiesto dalla norma, non solo per la qualità di commerciante di oli
dell'imputato, ma soprattutto perché questi ha proseguito a vendere gli 800
litri dell'olio in questione, fino ad esaurire completamente la scorta, anche
dopo i prelievi e persino dopo avere conosciuto gli esiti delle prime analisi
che avevano accertato che si trattava appunto di olio di oliva vergine lampante
e non di olio di oliva vergine.
E'
infine infondato anche il terzo motivo. Non può infatti ritenersi che la
statuizione di condanna per il reato di cui all'art. 515 cod. pen. sia
manifestamente illogica perché contrastante con la declaratoria del primo
giudice di insussistenza del fatto costitutivo dell'illecito amministrativo di
cui al capo b), con il quale era stata contestata la violazione degli artt. 1, 5
e 8 legge 1407/60 per avere venduto per il consumo alimentare confezioni
contenenti olio di oliva contraddistinte dalla denominazione di «olio di oliva
vergine», denominazione diversa da quella prescritta per l'olio avente la
caratteristiche posseduto dall'olio posto in vendita, che aveva le
caratteristiche dell'olio di oliva lampante. Tale declaratoria, infatti,
costituisce il frutto di un evidente errore del giudice di primo grado, il quale
avrebbe dovuto, per la contestazione in esame, assolvere l'imputato perché il
fatto non è più previsto dalla legge come reato e non perché il fatto non
sussiste. Il giudice ha infatti ritenuto che quanto riferito dalla teste non
consentiva di inserire l'olio in una diversa categoria, ponendo solo una
questione di bontà o genuinità dell'olio, sicché doveva ritenersi che
l'imputato non avesse commercializzato un olio con denominazione diversa da
quella prescritta, Si tratta però di una soluzione con tutta evidenza erronea
perché - a parte il fatto che, come rilevato, non poteva trattarsi che di olio
di oliva vergine lampante - era stato comunque accertato che l'olio in esame non
aveva le caratteristiche previste dai regolamenti comunitari per essere
denominato come olio di oliva vergine sicché, recando invece le confezioni tale
denominazione, era pienamente integrata la violazione contestata.
Il
ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.