REPUBBLICA ITALIANA
N. 1278/03 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N 9896 REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato
in sede
giurisdizionale, Quinta
Sezione ANNO
1996
ha pronunciato la seguente
decisione
sul
ricorso in appello n. 9896/1996
proposto dalla “Le Serre” s.r.l.,
in persona del legale rappresentate pro tempore,
rappresentata
e difesa dall’Avv. Franco Gaetano Scoca ed elettivamente domiciliata presso lo
stesso in Roma, Via G. Paisiello n.55;
CONTRO
le
Sigg.re Ranalletta Velda e Croci Letizia, rappresentate e difese dagli Avv.ti
Pasquale Bafile e Roberto Bernardini
ed elettivamente domiciliate presso il
secondo
in
Roma, Via Bassano del Grappa n.24;
Comune
di Ovindoli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo – L’Aquila,
n.533/96 in data 19.6/27.9.96;
Visto
l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio delle Sigg.re Ranalletta Velda e Croci
Letizia;
Vista
la memoria difensiva delle appellate;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 17 dicembre 2002, relatore il consigliere Carlo Deodato,
uditi i procuratori delle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata
veniva annullata, in accoglimento del ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per
l’Abruzzo dalle Sigg.re Ranalletta
Velda e Croci Letizia, in qualità di proprietarie di immobile confinante,
la concessione edilizia n.1013 rilasciata in data 1.10.1993 alla “Le Serre”
s.r.l. dal Comune di Ovindoli, sulla base del rilevato contrasto del titolo
impugnato con la prescrizione contenuta nell’art.23 n.8 delle N.T.A. del
P.d.F..
Avverso tale decisione
proponeva rituale appello la Società “Le Serre” a r.l., criticando la
correttezza del giudizio di illegittimità formulato dai primi giudici ed
invocando la riforma della sentenza impugnata.
Resistevano le Sigg.re Ranalletta
Velda e Croci Letizia, originarie ricorrenti, contestando la fondatezza
dell’appello, riproponendo le censure assorbite dalla decisione appellata e
concludendo per la conferma di quest’ultima.
Non si costituiva, invece, il
Comune di Ovindoli.
Alla pubblica udienza del 17
dicembre 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.-
E’ controversa la legittimità della concessione edilizia n.1013 rilasciata
dal Comune di Ovindoli in data 1.10.1993 alla Società Le Serre a r.l. per la
realizzazione di un fabbricato da adibire a civile abitazione.
Il
T.A.R. per l’Abruzzo, adìto dalle Sigg.re Ranalletta Velda e Croci Letizia,
in qualità di proprietarie di immobile confinante con l’area interessata
dall’intervento edilizio controverso, giudicava illegittimo, provvedendo al
conseguente annullamento, il titolo a costruire conseguito dalla Le Serre, in
quanto contrastante con la prescrizione, contenuta nell’art.23 n.8
delle N.T.A. del P.d.F. (Tab. A), che imponeva, per il rilascio della
concessione, la superficie minima del lotto di 700 mq.
Era accaduto che la società Le
Serre, sprovvista del predetto requisito in quanto proprietaria di un’area
dalla superficie (360 mq) inferiore a quella prescritta come minima (700 mq)
dalla citata disposizione regolamentare, aveva provveduto alla costituzione di
un unico lotto urbanistico (dell’estensione di 839 mq) mediante
l’accorpamento delle particelle di sua proprietà con quelle, confinanti, dei
Sigg.ri Sebastiani e D’Angelo ed aveva, quindi, provveduto a presentare un
unico progetto, insieme ai predetti soggetti, comprendente la realizzazione di
due diversi corpi di fabbrica, successivamente assentita dal Comune di Ovindoli
per mezzo del rilascio di due distinte concessioni edilizie (la prima ai Sigg.ri
Sebastiano e D’Angelo; la seconda in favore dell’odierna appellante).
Reputando fondato il secondo
motivo di ricorso, i primi giudici giudicavano la costituzione di un unico lotto
urbanistico (rectius: il reciproco
asservimento delle particelle confinanti) elusiva della disposizione relativa
alla superficie minima del lotto e ritenevano, quindi, la concessione edilizia
impugnata, viziata dall’inosservanza di quella prescrizione regolamentare.
2.- La società appellante
critica la correttezza di tale valutazione, assumendo, con unico, articolato
motivo di ricorso, che l’unicità del lotto non impediva il rilascio di due
concessioni edilizie, con l’unica condizione, nella specie asseritamente
rispettata, che gli interventi edificatori fossero conformi agli standars
urbanistici previsti dagli strumenti vigenti in relazione alla superficie
complessiva del lotto.
Le appellate contestano la
fondatezza di tali argomenti, difendendo il convincimento espresso dal T.A.R. in
merito all’inammissibile utilizzo di due lotti reciprocamente asserviti, ed
entrambi privi del requisito della superficie minima, al fine del conseguimento
di due distinte concessioni edilizie, quand’anche conformi ai parametri
urbanistici vigenti.
L’appello è infondato alla
stregua delle considerazioni di seguito esposte.
Va, anzitutto, rilevato che
l’art.23 n.8 delle N.T.A. del P.d.F. (Tab.
A) prescrive, nella zona interessata dall’attività edilizia progettata dalla
società appellante, la superficie minima del lotto di 700 mq e che tale
previsione va, evidentemente, intesa, in coerenza con la sua palese ratio
e nel rispetto della scelta di politica urbanistica a quella sottesa, nel
senso dell’inammissibilità di interventi edificatori su terreni con
estensione inferiore a quella minima prescritta.
Tanto premesso, occorre
accertare se la costituzione di un unico lotto, a fini esclusivamente
urbanistici e, quindi, senza trasferimento di proprietà, per mezzo del
reciproco asservimento di due terreni finitimi, da soli privi del requisito
della superficie minima, consenta o meno, con riferimento alla previsione
ritenuta violata dal T.A.R., il rilascio di due distinte concessioni edilizie
(anche se complessivamente rispettose degli altri standards urbanistici).
Posto che nel caso di specie i
proprietari delle particelle accorpate hanno conseguito due distinti assensi per
la realizzazione di due corpi di fabbrica tra loro separati nonché destinati a
diversa utilizzazione (civile abitazione e ristorante-pensione) e che, quindi,
le singole proprietà (rimaste tali anche dopo la costituzione del lotto unico)
hanno concretamente dato titolo a due distinti interventi, si deve rilevare che
una lettura, quale quella prospettata dalla ricorrente, che ammettesse siffatta
possibilità si risolverebbe, in contrasto con il canone ermeneutico che
preclude un’esegesi che impedisca alla disposizione (anche regolamentare) la
produzione di ogni effetto, in un’inammissibile interpretazione abrogans
della prescrizione relativa alla superficie minima, che verrebbe, accedendo
a quella tesi, palesemente elusa dai privati per mezzo dell’artificiosa e
strumentale creazione di un lotto unico e chiaramente disapplicata dal Comune
con il rilascio di due diversi titoli a costruire, in evidente mancanza del
requisito in parola.
Un’applicazione della citata
prescrizione coerente con il suo chiaro significato e con la sua palese finalità
avrebbe, invece, dovuto condurre, nel caso di specie, alla negazione della
concessione a costruire con riferimento a terreni, singolarmente considerati ai
fini edilizi dagli stessi proprietari, pacificamente privi della condizione
necessaria della superficie minima.
3.- Resta, quindi, confermata la
sussistenza del vizio correttamente rilevato dal T.A.R. a sostegno della
pronuncia di annullamento, con conseguenti reiezione dell’appello e conferma
della decisione appellata.
Sussistono, infine, giusti
motivi per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa tra le parti le
spese processuali;
ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003
, con l'intervento dei signori:
Agostino
Elefante
- Presidente
Paolo
Buonvino
- Consigliere
Aldo
Fera
- Consigliere
Francesco
D’Ottavi -
Consigliere
Carlo
Deodato
- Consigliere Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to
Carlo Deodato
F.to Agostino Elefante
IL
SEGRETARIO
F.to
Antonietta Fancello
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il 10 marzo 2003
(Art.
55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale