REPUBBLICA ITALIANA
N. 1275/03 REG.DEC.
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
N.6717
REG.RIC.
Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale Quinta Sezione
ANNO 1996
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6717 del 1996 proposto
da Pallone Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Carratelli ed
elettivamente domiciliato in Roma, via XX settembre n. 4, presso l’Avv.
Alfredo Mirabelli Centurione
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il Comune di Colosimi, in persona del Sindaco
p.t., n.c.
e nei confronti
di Zaffino Gabriele, Roberto, Domenico ed Angelo,
rappresentati e difesi dall’Avv. Salvatore De Luca ed elettivamente
domiciliati in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato
per
l’annullamento
della sentenza del T.A.R. Calabria-Catanzaro, n.
361 dell’8.5.1996.
Visto l’atto di appello con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei
controinteressati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, a
lla pubblica udienza del 3 dicembre 2002, il relatore, consigliere Nicolina
Pullano, ed udito, inoltre l’avv.to Caratelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
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L’appellante ha impugnato dinanzi al Tar
Calabria i provvedimenti nn. 2718, 2720, 2722 e 2724 del 24.9.1992, con i quali
il Comune di Colosimi ha accolto le domande di condono edilizio presentate dai
sigg. Zaffino, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, della L. n.47 del 1985, a
seguito dell’annullamento, in sede giurisdizionale, della concessione edilizia
rilasciata nel 1976 al loro dante causa.
Il Tar ha dichiarato il ricorso irricevibile, in
quanto proposto oltre il sessantesimo giorno dalla data di conoscenza degli atti
impugnati.
Con il presente appello l’interessato deduce
che la sentenza sarebbe erronea, in quanto il ricorso sarebbe stato proposto nel
termine di decadenza, decorrente dalla piena conoscenza degli atti impugnati, e
cioè dal momento in cui detti atti, a seguito di istanza ai sensi della L. 241
del 1990, sono stati da lui acquisiti. In ogni caso, a suo dire, la
intempestività dell’impugnativa potrebbe riguardare solo il primo motivo di
gravame, con il quale era stato osservato che la domanda di sanatoria era stata
presentata a termine scaduto, e non già gli altri motivi che sono scaturiti
dalla piena conoscenza degli atti impugnati.
I controinteressati Zaffino si sono costituiti in
giudizio ed hanno illustrato i motivi di infondatezza dell’appello nonché
delle censure svolte in primo grado.
Con decisione n. 5863 del 2002, questa Sezione ha
disposto istruttoria ai fini dell’acquisizione di copia dell’originaria
concessione edilizia e della documentazione alla stessa allegata.
Il Comune ha rimesso copia della sola
concessione, rappresentando che la documentazione, relativa alla pratica, nel
1978 era stata sequestrata dal Comando della Stazione Carabinieri di Colosimi.
Il Collegio ritiene che l’appello possa essere
ugualmente deciso, essendo l’esame del merito della controversia precluso, in
quanto, come è stato correttamente rilevato dal primo giudice, il ricorso è
irricevibile.
L’appellante non contesta i fatti in base ai
quali il Tar ha ritenuto che egli era venuto a conoscenza degli atti impugnati
sin dall’1.10.1992, allorché aveva avuto comunicazione da parte
dell’autorità comunale degli estremi dei provvedimenti di accoglimento delle
domande di sanatoria dei sigg. Zaffino, e, quanto meno, dal 16.10.1992, avendo
in tale data presentato una richiesta di rilascio dei documenti inerenti alla
pratica edilizia dei fratelli Zaffino - e, in particolare, “copie delle
domande tendenti ad ottenere la sanatoria edilizia, a firma dei germani Zaffino,
datate 25.6.1991 ed acquisite al protocollo municipale il giorno successivo” e
“copie dei provvedimenti adottati il 24.9. c.a. n. 2718, 2720, 27422 e 2740,
in Ditta Zaffino Angelo, Domenico, Gabriele e Roberto che concernano il rilascio
della concessione edilizia in sanatoria” - ma sostiene di avere avuto piena
conoscenza di detti atti solo a seguito del rilascio della documentazione
richiesta.
Tale tesi difensiva non può essere condivisa.
Secondo consolidata ed univoca giurisprudenza (cfr.,
tra le decisioni più recenti, C.d.S., Sez. IV,
30.9.2002 n. 4987; Sez. VI, 20.9.2002 n. 4780; Sez. V, 21.6.2002 n. 3408)
la piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, ai fini del decorso del
termine per impugnare, non postula che questo sia conosciuto in tutti i suoi
elementi, ma solo che l’interessato sia stato edotto di quelli essenziali,
quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto
lesivo. La conoscenza di siffatti elementi essenziali comporta, pertanto, in
capo all’interessato, un onere di immediata impugnazione, salva la possibilità
di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento
emergano ulteriori profili di illegittimità.
Nella specie, l’appellante ha dimostrato, nella
sua richiesta del 16.10.1992, di essere a conoscenza di tutti gli elementi che
la cit. giurisprudenza reputa sufficienti per l’impugnazione. Avrebbe dovuto,
quindi, proporre il ricorso, entro i successivi sessanta giorni, ferma restando
la possibilità di dedurre motivi aggiunti a seguito dell’integrale cognizione
di tutti gli aspetti dei provvedimenti ritenuti lesivi e cioè di quelli che
hanno formato oggetto dei motivi di gravame da 2) a 6).
Per tali ragioni il ricorso notificato il
5.1.1993 si appalesa intempestivo.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta,
definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma,
nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2002,
con l'intervento dei Signori:
Corrado
ALLEGRETTA
Presidente f.f.
Goffredo
ZACCARDI
Consigliere
Francesco
D’OTTAVI
Consigliere
Nicolina
PULLANO
Consigliere est.
Gerardo
MASTRANDREA
Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE f.f.
F.to
Nicolina Pullano
F.to Corrado Allegretta
IL
SEGRETARIO
F.to
Luciana Franchini