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DECRETO-LEGGE 12 novembre 2004, n.273
Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea.

Gazzetta Ufficiale N. 268 del 15 Novembre 2004

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, con la quale viene istituito un
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra
nella Comunita' europea e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio;
Vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio dei Ministri
dell'ambiente dell'Unione europea, del 25 aprile 2002, riguardante
l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del Protocollo di
Kyoto e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che per
l'Italia comportera' una riduzione delle proprie emissioni di gas
serra nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990,
entro il periodo 2008-2012;
Considerato che l'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE stabilisce
che a decorrere dal 1° gennaio 2005 nessun impianto puo' esercitare
le attivita' elencate nell'allegato I della citata direttiva che
comportino emissioni di gas ad effetto serra elencati nel medesimo
allegato in relazione a tali attivita', a meno che il relativo
gestore sia munito di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra rilasciata dall'autorita' nazionale competente;
Considerato, inoltre, che l'articolo 11, comma 4, della direttiva
2003/87/CE impone l'assegnazione ed il rilascio delle quote di
emissioni ai gestori degli impianti rientranti nelle attivita'
elencate nell'allegato I della citata direttiva, da effettuare entro
il 28 febbraio 2005;
Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare provvedimenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE ed
in particolare di disciplinare le modalita' delle autorizzazioni ad
emettere gas ad effetto serra, nonche' di prevedere l'obbligo di
trasmissione dei dati per l'assegnazione delle quote di emissione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Autorizzazione ad emettere gas serra

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di
attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorita' nazionale
competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di
autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di
attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti
in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione
almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio
dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici
ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di
combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva
2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo
dell'impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta
conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva
2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per
la trasmissione della domanda di autorizzazione, nonche' le
specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa,
sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministero delle attivita' produttive.
4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante
provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo
sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del
Ministero delle attivita' produttive e contiene gli elementi di cui
all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.

Art. 2.
Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di
emissioni di cui all'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE

1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita'
elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano
all'autorita' nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le
informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di
emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la
trasmissione delle suddette informazioni, nonche' le specificazioni
sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero
delle attivita' produttive.

Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la
ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorita'
nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.
2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni
predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero
delle attivita' produttive, inviato alla Commissione europea in data
15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il
periodo 2005-2007, fatti salvi gli aggiustamenti previsti a seguito
della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2, nonche' le
modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse
richiedere in sede di approvazione del Piano stesso.

Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli