Corte Giustizia CEE sezione VI sent. 16 ottobre 2003
«Direttiva 79/409/CEE - Conservazione
SENTENZA DELLA CORTE
(Sesta Sezione)
16 ottobre 2003
«Direttiva 79/409/CEE - Conservazione
degli uccelli selvatici - Date di apertura e di
chiusura della caccia - Deroghe»
Nel procedimento C-182/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État
(Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Ligue
pour la protection des oiseaux e a.
e
Premier ministre,
Ministre
de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement,
intervenienti:
Union
nationale des fédérations départementales de chasseurs,
Association
nationale des chasseurs de gibier d'eau,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9, n.
1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1),
LA CORTE (Sesta
Sezione),
composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di
sezione, R. Schintgen, C. Gulmann (relatore), V. Skouris e dalla sig.ra N.
Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruíz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la
Ligue pour la protection des oiseaux, dal sig. A. Bougrain-Dubourg, presidente;
- per il
Rassemblement des opposants à la chasse, dal sig. C. Xavier, avocat;
- per
l'Union nationale des fédérations départementales de chausseurs, dal sig. H.
Farge, avocat;
- per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e
E. Puisais, in qualità di agenti;
- per il governo ellenico, dai sigg. V. Kontolaimos e
I. Chalkias, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai
sigg. G. Valerio Jordana e X. Lewis, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Ligue pour la
protection des oiseaux, dell'Union nationale des fédérations départementales
de chausseurs, del governo francese, del governo ellenico e della Commissione,
all'udienza del 3 aprile 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
presentate all'udienza del 6 maggio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1.
Con decisione 25 gennaio 2002, pervenuta alla
Corte il 15 maggio seguente, il Conseil d'État ha presentato, a norma dell'art.
234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 9,
n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in
prosieguo: la «direttiva»).
2.
Tali questiono sono state sollevate in occasione
di ricorsi proposti dinanzi al Conseil d'État rispettivamente dalla Ligue pour
la protection des oiseaux, dall'Association pour la protection des animaux
sauvages e dal Rassemblement des opposants à la chasse, diretti ad ottenere
l'annullamento, per eccesso di potere, del decreto 1° agosto 2000, n. 2000-754,
concernente le date per la caccia agli uccelli di passaggio ed alla selvaggina
acquatica e apportante modifica al code rural (codice di diritto agrario) (JORF
del 5 agosto 2000,pag. 12178; in prosieguo: il «decreto impugnato»).
Ambito normativo
Normativa comunitaria
3.
L'art. 7 della direttiva è formulato come segue:
«1. In funzione del loro livello
di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in
tutta la Comunità, le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto
di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri
faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di
conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.
2. Le specie dell'allegato II/1
possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si
applica la presente direttiva.
3. Le specie dell'allegato II/2
possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono
menzionate.
4. Gli Stati membri si accertano
che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale
risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i
principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente
equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto
riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie
migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in
particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non
siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le fasi della
riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi
provvedono, in particolare, a che le specie soggette alla legislazione della
caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il
ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione
tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione
sulla caccia».
4.
L'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva, dispone
quanto segue:
«1. Sempre che non vi siano altre
soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7
e 8 per le seguenti ragioni:
a) - nell'interesse della salute e
della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza
aerea,
- per prevenire gravi danni alle
colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e
della fauna;
b) ai fini della ricerca e
dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per
l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni
rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri
impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe dovranno menzionare :
- le specie che formano oggetto
delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi
di cattura o di uccisione autorizzati,
- le condizioni di rischio e le
circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
- l'autorità abilitata a
dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi,
impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali
persone,
- i controlli che saranno
effettuati».
Normativa nazionale
5.
L'art. 2 del decreto impugnato prevede che le
deroghe ai divieti di caccia, al di fuori dei periodi di apertura della caccia
stabiliti dall'autorità amministrativa e, inoltre durante taluni periodi
particolari per gli uccelli possono essere accordate dai prefetti per consentire
la cattura, la cattività o altri impieghi misurati di piccole quantità di
oche, colombacci e tordi, fino al 20 febbraio. Un decreto del Ministro
competente per l'attività venatoria, adottato previo parere del Conseil
national de la chasse et de la faune sauvage, precisa le condizioni alle quali
tali catture possono essere autorizzate e le modalità dei controlli da attuare.
Detto Ministro determina, del pari, per ogni specie, previo parere della
federazione nazionale per la caccia e dell'Office national de la chasse et de la
faune sauvage (Ufficio nazionale per la caccia e per la fauna selvatica), il
numero massimo di uccelli che può essere così preso in ciascun dipartimento. I
prefetti stabiliscono il numero massimo di uccelli che possono essere catturati
dai beneficiari della deroga.
Causa principale e questioni
pregiudiziali
6.
Nell'ambito dei ricorsi proposti dinanzi al
Conseil d'État per far annullare, per eccesso di potere, il decreto impugnato,
il detto giudice ha osservato, in sostanza, che l'art. 2 del decreto impugnato
è una disposizione diretta a far applicare l'art. 9, n. 1, della direttiva.
Secondo il Conseil d'État per valutare la legittimità del detto art. 2 occorre
stabilire se l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva consenta di derogare alle
date di apertura e di chiusura della caccia fissate in considerazione degli
obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4, della stessa direttiva e, inoltre, in
caso di soluzione affermativa di tale questione, accertare quali siano i criteri
ed i limiti in base ai quali possono essere previste tali deroghe.
7.
Il Conseil d'État, dopo aver annullato
parzialmente l'art. 1 del decreto impugnato nella parte in cui si riferiva alle
date di apertura e di chiusura della caccia a talune specie, ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
1) Se l'art. 9, n. 1, lett. c),
della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409, permetta ad uno Stato
membro di derogare alle date di apertura e di chiusura della caccia fissate in
considerazione degli obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4, della medesima.
2) In caso di soluzione
affermativa, quali siano i criteri che consentono di determinare i limiti di
tale deroga.
Sulla prima questione
8.
Occorre rilevare come l'art. 9, n. 1, lett. c),
della direttiva preveda che gli Stati membri possono derogare, in particolare,
all'art. 7 della stessa direttiva, sempre che non vi siano altre soluzioni
soddisfacenti, per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo
selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati
uccelli in piccole quantità.
9.
Risulta pertanto che l'art. 9, n. 1, lett. c),
della direttiva ammette la possibilità di autorizzare, nel rispetto delle
condizioni elencate in questa disposizione, la cattura, la detenzione o altri
impieghi misurati di determinati uccelli durante i periodi indicati all'art. 7,
n. 4, della direttiva, durante i quali la sopravvivenza degli uccelli selvatici
è particolarmente minacciata.
10.
A tal riguardo occorre ricordare che, secondo la
giurisprudenza della Corte, l'art. 9 della direttiva autorizza gli Stati membri
a derogare alle disposizioni relative, in particolare, alla caccia (sentenza 8
luglio 1987, causa 247/85, Commissione/Belgio, Racc. pag 3029, punto 7). Occorre
anche ricordare che la Corte ha ammesso la possibilità di derogare al divieto
di cacciare specie di uccelli che non figurano all'allegato II della direttiva,
a cui rinvia l'art. 7, n. 1, della stessa, in particolare per il motivo di cui
all'art. 9, n. 1, lett. c), di questa direttiva (v. sentenza 7 marzo 1996, causa
C-118/94, Associazione italiana per il World Wildlife Fund e a., Racc. pag.
I-1223, punto 21).
11.
Da quanto precede emerge che la caccia agli
uccelli selvatici praticata a fini amatoriali durante i periodi indicati
all'art. 7, n. 4, della direttiva può corrispondere ad un impiego misurato
autorizzato dall'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva stessa, così come la
cattura e la cessione di uccelli selvatici anche fuori dei periodi di apertura
della caccia allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come
richiami vivi o per fini amatoriali nelle fiere e mercati (v. sentenza 8 luglio
1987, causa 262/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 3073, punto 38).
12.
Occorre dunque risolvere la prima questione nel
senso che l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva permette ad uno Stato membro
di derogare alle date di apertura e di chiusura della caccia fissate in
considerazione degli obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4, della medesima
direttiva.
Sulla seconda questione
13.
Occorre innanzitutto ricordare che l'art. 9 della
direttiva autorizza gli Stati membri a derogare al divieto generale della caccia
delle specie protette, derivante dagli artt. 5 e 7 della stessa direttiva,
soltanto mediante misure che comportino un riferimento, adeguatamente
circostanziato, agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo art. 9 (v.
sentenza Associazione Italiana per il World Wildlife Fund e a., citata, punto
26).
14.
Così, una misura nazionale che preveda la
possibilità di una deroga all'art. 7, n. 4, della direttiva, ai sensi dell'art.
9, n. 1, della stessa, come quella ricordata al punto 5 della presente sentenza,
non è conforme a quest'ultima disposizione se non fa alcun riferimento al fatto
che una tale deroga può essere accordata solo nel caso in cui non vi sia
un'altra soluzione soddisfacente (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia,
citata, punto 39).
15.
Per quanto riguarda poi più in particolare la
caccia, questa può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c),
della direttiva, solo se:
- non vi siano altre soluzioni
soddisfacenti;
- viene effettuata in modo tale che
si svolga in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo;
- si riferisce solo a determinati
uccelli in piccole quantità.
16.
Quanto alla prima condizione ricordata al punto
precedente, occorre sottolineare che la stessa non può essere considerata
soddisfatta quando il periodo di caccia consentito a titolo derogatorio coincida
senza necessità con i periodi in cui la direttiva intende stabilire una
protezione particolare (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, citata,
punto 39). Una tale necessità mancherebbe, in particolare, se l'unico scopo
della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di
prolungare i periodi di caccia di determinate specie di uccelli su territori già
frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente
all'art. 7 della direttiva.
17.
Quanto alla terza delle dette condizioni, essa non
può essere soddisfatta se la caccia autorizzata a titolo derogatorio non
garantisce il mantenimento della popolazione delle specie interessate ad un
livello soddisfacente. Se non soddisfa tale condizione l'impiego degli uccelli
da parte della caccia ricreativa non può, in ogni caso, essere considerato come
un impiego misurato e, pertanto, lecito ai sensi dell'undicesimo considerando
della direttiva.
18.
Infine, le misure con riferimento alle quali la
caccia è autorizzata a titolo dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva,
conformemente al n. 2 della stessa disposizione, devono menzionare:
- le specie che formano oggetto
delle deroghe;
- i mezzi, gli impianti e i metodi
di cattura o di uccisione autorizzati;
- le condizioni di rischio e le
circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe possono esser fatte;
- l' autorità abilitata a
dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi,
impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali
persone, e
- i controlli che saranno
effettuati.
19.
Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere
la seconda questione dichiarando che l'art. 9 della direttiva deve essere
interpretato nel senso che la caccia può essere autorizzata a titolo del n. 1,
lett. c), di tale disposizione quando:
- non vi è un'altra soluzione
soddisfacente. Tale condizione non sussisterebbe, in particolare, se l'unico
scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di
prolungare i periodi di caccia di determinate specie di uccelli su territori già
frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente
all'art. 7 della direttiva;
- viene effettuata in modo tale che
si svolga in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo;
- si riferisce solo a determinati
uccelli in piccole quantità;
- sono menzionati:
a) le specie che formano oggetto
delle deroghe;
b) i mezzi, gli impianti e i metodi
di cattura o di uccisione autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le
circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe possono esser fatte;
d) l' autorità abilitata a
dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi,
impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali
persone, e
e) i controlli che saranno
effettuati.
Sulle spese
20.
Le spese sostenute dal governo francese e
ellenico, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla
Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA
CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni
sottopostele dal Conseil d'État, con decisione 25 gennaio 2002, dichiara:
1) L'art. 9, n. 1, lett. c),
della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, permette ad uno Stato membro di derogare
alle date di apertura e di chiusura della caccia fissate in considerazione degli
obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4, della medesima direttiva.
2) L'art. 9 della direttiva
79/409 deve essere interpretato nel senso che la caccia può essere autorizzata
a titolo del n. 1, lett. c, di tale disposizione quando:
- non vi è un'altra soluzione
soddisfacente. Tale condizione non sussisterebbe, in particolare, se l'unico
scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di
prolungare i periodi di caccia di determinate specie di uccelli su territori già
frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente
all'art. 7 della direttiva 79/409;
- viene effettuata in modo tale
che si svolga in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo;
- si riferisce solo a
determinati uccelli in piccole quantità;
- sono menzionati:
a) le specie che formano oggetto
delle deroghe;
b) i mezzi, gli impianti e i
metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le
circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe possono esser fatte;
d) l' autorità abilitata a
dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi,
impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali
persone, e
e) i controlli che saranno
effettuati.
Così deciso e pronunciato a
Lussemburgo il 16 ottobre 2003.