TAR Lombardia (MI) Sez.II n.954 del 26 aprile 2017
Urbanistica.Dichiarazione di conformità dell’intervento al vigente strumento urbanistico

La dichiarazione di conformità dell’intervento al vigente strumento urbanistico costituisce una valutazione che può essere corretta od errata ma non falsa, dovendosi esclusivamente aver riguardo, al fine di stabilire se nella SCIA siano contenute dichiarazioni veritiere, ai dati oggettivi rappresentativi della situazione di fatto in essa riportati, giacché sarà poi il Comune a poter autonomamente valutare se, sulla base di questi dati, l’intervento sia effettivamente conforme allo strumento urbanistico.



Pubblicato il 26/04/2017

N. 00954/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00665/2017 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2017, proposto da:
CEDIL s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Basile, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Santa Maria Segreta, n. 6;

contro

COMUNE DI SEREGNO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Torino, n. 2;

per l'annullamento

del diniego in merito alla pratica P.E. n. 686/2016 emesso dal Dirigente dell’Area Territorio del Comune di Seregno in data 23 gennaio 2017;

di ogni altro atto preordinato, conseguente, e comunque connesso al provvedimento innanzi indicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seregno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento emesso in data 23 gennaio 2017, con il quale il Comune di Seregno ha esercitato il potere inibitorio con riferimento ad una segnalazione certificata di inizio attività presentata dalla ricorrente il 25 novembre 2016, avente ad oggetto la realizzazione di opere di isolamento termico sul tamponamento perimetrale di un edificio e modifiche alle aperture del medesimo, nonché costruzione di un w.c. e di uno spogliatoio al suo interno.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Seregno.

Tenutasi l’udienza camerale in data 13 aprile 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., adottata in esito alla suindicata camera di consiglio; ciò stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio che il giudizio avrebbe potuto essere definito con tale tipo di sentenza.

E’ difatti fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la parte lamenta la violazione dell’art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990, per aver l’Amministrazione esercitato il potere inibitorio puro dopo il termine previsto dal comma 6-bis dello stesso art. 19.

Si deve in proposito osservare che, dal combinato disposto dei commi 3, 4 e 6-bis del ridetto art. 19 della legge n. 241 del 1990 si ricava che, in presenza di una SCIA edilizia, l’amministrazione può esercitare il potere inibitorio puro entro il termine di trenta giorni decorrente dal momento di presentazione della SCIA stessa; scaduto questo termine il potere inibitorio puro non è più esercitabile, potendosi successivamente intervenire solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies ai fini dell’esercizio dell’autotutela.

Ne consegue che, dopo la scadenza del suddetto termine, il rilevato contrasto fra l’attività oggetto della SCIA e la vigente normativa non costituisce più ragione sufficiente per inibire l’attività stessa, essendo invece necessaria la sussistenza di un interesse pubblico, diverso da quello teso al ripristino della legalità violata, prevalente rispetto a quello del privato.

Nel caso in esame, il Comune di Seregno, con il provvedimento impugnato, ha esercitato il potere inibitorio puro. L’atto infatti si limita a riscontrare il contrasto fra l’intervento oggetto della SCIA presentata dalla ricorrente e la vigente normativa urbanistico-edilizia, senza preoccuparsi di comparare gli interessi coinvolti nella decisione assunta.

Nella propria memoria, l’Amministrazione sostiene che tale attività di comparazione degli interessi non sarebbe nello specifico necessaria avendo il privato reso nella SCIA una dichiarazione falsa laddove si è dichiarata la conformità dell’intervento al vigente strumento urbanistico.

La parte invoca il noto principio giurisprudenziale secondo cui la presenza di false dichiarazioni in una DIA o in una SCIA farebbe venir meno la posizione di affidamento del privato che l’art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990 intende tutelare; sicché sarebbe in questo caso sempre possibile inibire l’attività che costituisce oggetto delle suindicate dichiarazioni in base al semplice riscontro della sua contrarietà alla vigente normativa.

Il Collegio ritiene però che la dichiarazione di conformità dell’intervento al vigente strumento urbanistico costituisca una valutazione che può essere corretta od errata ma non falsa, dovendosi esclusivamente aver riguardo, al fine di stabilire se nella SCIA siano contenute dichiarazioni veritiere, ai dati oggettivi rappresentativi della situazione di fatto in essa riportati, giacché sarà poi il Comune a poter autonomamente valutare se, sulla base di questi dati, l’intervento sia effettivamente conforme allo strumento urbanistico.

Non è dunque provato che nella SCIA del 25 novembre 2016 siano contenute dichiarazioni false.

In questo quadro si deve rilevare che l’atto impugnato - che come detto costituisce esercizio del potere inibitorio puro - è stato emesso in data 23 gennaio 2017, dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241 del 1990.

Il motivo in esame è quindi fondato e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’atto impugnato, salvo il potere dell’Amministrazione di intervenire nuovamente per inibire l’attività oggetto della SCIA in argomento in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies della stessa legge n. 241 del 1990.

Le particolarità della vicenda fattuale induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Referendario