Sez. 1, Sentenza n. 20391 del 17/05/2005 Ud. (dep. 30/05/2005 ) Rv. 231617
Presidente: Fabbri G. Estensore: Canzio G. Relatore: Canzio G. Imputato: P.G. in
proc. Tommolini. P.M. Ciampoli L. (Diff.)
(Rigetta, App. Ancona, 10 Novembre 2004)
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Somministrazione per errore di bevande tossiche - Delitto di comune pericolo mediante frode - Insussistenza.
Massima (Fonte CED Cassazione)
La condotta del gestore di un bar che somministri, per mero errore, al posto di un bicchiere d'acqua, uno contenente liquido per lavastoviglie, custodito in una bottiglia recante l'etichetta di una nota acqua minerale, non integra alcuna ipotesi di reato di comune pericolo mediante frode ( artt. 439, 440, 441, 442, 444 cod.
pen.) in quanto manca la condotta tipica consistente nell'attività di avvelenamento, contraffazione o messa in commercio di sostanze alimentari, trattandosi invece di somministrazione per mero errore di fatto di una sostanza nociva per la salute ma non destinata all'alimentazione (In motivazione si rileva che nella condotta potrà ravvisarsi, sussistendone le condizioni di procedibilità, il delitto di lesioni colpose).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 17/05/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 625
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 006759/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) TOMMOLINI FRANCESCO N. IL 31/03/1959;
avverso SENTENZA del 10/11/2004 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO
GIOVANNI;
udito il P.G. Dott. CIAMPOLI L., il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il Tribunale di Ascoli Piceno, sez. dist. di S. Benedetto del Tronto, con sentenza del 4.3.2003, dichiarava Francesco Tommolini responsabile del reato di cui agli artt. 441-452 c.p., così modificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 444-452, per avere, quale gestore di un bar, somministrato per errore a un cliente, che aveva chiesto un bicchiere di acqua minerale, del liquido per lavastoviglie, tossico e nocivo, contenuto in una bottiglia recante l'etichetta di una nota acqua minerale e posta sul bancone di mescita, e lo condannava alla pena di euro 206 di multa. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 10.11.2004, in riforma della decisione di primo grado, assolveva invece il Tommolini dal reato ascrittogli, sul rilievo che trattavasi di sostanza, pur pericolosa per la salute, ma non alimentare ne' destinata all'alimentazione umana, che fosse stata adulterata o contraffatta, sì che la condotta contestata - a prescindere dalle eventuali conseguenze lesive della somministrazione - non era sussumibile sotto alcuna delle fattispecie contestate.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Ancona, il quale, per i profili della violazione di legge e della mancanza di motivazione, ha ribadito la tesi della configurabilità della fattispecie criminosa ex artt. 444/452 c.p., richiamando la giurisprudenza di legittimità riguardante l'obbligo del titolare di una ditta di commercio di osservare la massima prudenza, attenzione e diligenza nella messa in commercio di prodotti alimentari.
2.- Il ricorso del P.G. si palesa infondato, in quanto nella condotta del gestore di un bar, che abbia somministrato per errore a un cliente, che aveva chiesto un bicchiere di acqua minerale, del liquido per lavastoviglie, tossico e nocivo, contenuto in una bottiglia recante all'esterno l'etichetta di una nota acqua minerale e posta sul bancone di mescita, non è configurabile alcuna delle ipotesi delittuose previste dagli artt. 439-440-441-442-444 cod. pen. - delitti di comune pericolo mediante frode -. Tali fattispecie criminose si riferiscono invero ad un'attività di avvelenamento, adulterazione, contraffazione o messa in commercio di sostanze alimentari o di cose destinate al commercio, in modo pericoloso alla salute pubblica, ma non già all'ipotesi di somministrazione di una sostanza, pur nociva per la salute umana, ma non destinata all'alimentazione e, senza alcuna opera di avvelenamento, adulterazione o contraffazione, confusa per mero errore di fatto con una sostanza alimentare.
Resta, peraltro, fermo che l'autore di siffatta condotta potrà essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive cagionate - per colpa - all'utilizzatore della sostanza nociva (nella specie, l'avventore del bar che aveva riportato lesioni lievi, non ha presentato querela).
Il ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Ancona va pertanto respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2005.