Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1914, del 16 aprile 2014
Sviluppo sostenibile.Realizzazione impianto eolico, legittimità diniego svincolo usi civici per mancanza fase di evidenza pubblica

E’ legittimo il diniego allo svincolo degli usi civici per le aree interessate dalla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica con tecnologia eolica. Fra le prescrizioni dettate dall’autorizzazione unica, era previsto che l’istante dovesse, prima dell’inizio dei lavori, avviare le procedure per lo svincolo degli usi civici, ai sensi dell’art. 12 della legge 1776/1927, ove per “inizio dei lavori” evidentemente era da intendersi qualsiasi intervento che potesse comportare scavi o movimenti di terra interessanti aree gravate dagli usi suddetti. Proprio perché trattasi di proprietà collettiva, assimilabile a quella demaniale, il procedimento avrebbe dovuto contemplare una fase di evidenza pubblica tesa ad individuare le migliori condizioni per la collettività locale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01914/2014REG.PROV.COLL.

N. 06956/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6956 del 2013, proposto da: 
Windy Electicity S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Oliva, con domicilio eletto presso Claudio Santini in Roma, via Ruffini, 2/A;

contro

Comune di Gallo Matese in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio.

nei confronti di

Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.Maria Laura Consolazio, domiciliata in Roma, via Poli N.29;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 03032/2013, resa tra le parti, concernente diniego svincolo degli usi civici per le aree interessate dalla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica con tecnologia eolica - ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Cesare Oliva e Rosanna Panariello su delega dell'avvocato Maria Laura Consolazio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La Windy Electricity srl (subentrata alla Benfil srl), iniziava, sulla base di autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Campania il 3/3/2011, i lavori finalizzati alle indagini geologiche, propedeutiche alla progettazione esecutiva di un impianto eolico in loc. Caselle Ianniti di Gallo Matese.

Seguiva la nota regionale n. 249392 del 30/03/2012 con la quale si comunicava, allo stato, l’impossibilità di sospendere degli usi civici gravanti sui terreni interessati dai lavori, sicché, il Comune di Gallo Matese, con ordinanza 1/2012, ritenuta la circostanza ostativa, ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Entrambi gli atti erano impugnati dalla detta società, dinanzi al TAR Campania.

Il Tribunale respingeva il ricorso con sentenza semplificata, rilevando che l’autorizzazione unica era espressamente condizionata all’acquisizione del decreto di sospensione degli usi civici; richiamava il contenuto della decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 26.3.2013, n. 1698, secondo la quale gli usi civici sono riconducibili al regime giuridico della demanialità, con conseguente necessità della concessione e della propedeutica procedura di evidenza pubblica.

Appella ora la Windy Electricity srl e deduce i seguenti errores in iudicando: a) i lavori non riguarderebbero l’installazione dell’impianto, ma le indagini geologiche propedeutiche; b) i fattori ostativi indicati dalla Regione in sede di diniego di sospensione riguarderebbero questioni trattate e superate in conferenza di servizi; c) l’illegittimità del procedimento di assegnazione delle aree gravate da uso civico sarebbe imputabile al Comune che ne ha dato avvio non seguendo i principi di evidenza pubblica.

Si è costituita la Regione Campania. La stessa svolge ampia difesa, soffermandosi in particolare sulla proprietà collettiva dei terreni gravati da usi civici, e sulla necessità di procedure che dimostrino la convenienza in concreto della concessione a terzì.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2014.

L’appello non è fondato.

Fra le prescrizioni dettate dall’autorizzazione unica, era previsto che l’istante dovesse, prima dell’inizio dei lavori, avviare le procedure per lo svincolo degli usi civici, ai sensi dell’art. 12 della legge 1776/1927, ove per “inizio dei lavori” evidentemente era da intendersi qualsiasi intervento che potesse comportare scavi o movimenti di terra interessanti aree gravate dagli usi suddetti.

Correttamente dunque la Regione, a seguito del procedimento di svincolo attivato dal Comune, ha chiesto documentazione istruttoria necessaria a comprendere gli eventuali effetti pregiudizievoli sulla proprietà collettiva.

Del resto, è condivisibile l’assunto del primo giudice, secondo il quale, proprio perché trattasi di proprietà collettiva, assimilabile a quella demaniale, il procedimento avrebbe dovuto contemplare una fase di evidenza pubblica tesa ad individuare le migliori condizioni per la collettività locale, giusto quanto già ampiamente chiarito dalla Sezione con decisione 1698/2013, cui può integralmente farsi rinvio.

Né rileva la circostanza che sia stato il Comune ad avviare il procedimento di svincolo, poiché ciò che conta è che, in forza dell’espressa condizione apposta all’autorizzazione, la società non aveva titolo (in quella fase) ad iniziare i lavori.

L’appello è pertanto respinto. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Regione Campania, forfettariamente liquidate in €. 3.000,00 oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)