Il taglio della vegetazione lungo le strade non è automatico
di Stefano DELIPERI
Interessante pronuncia del T.A.R. Abruzzo in relazione agli interventi di taglio della vegetazione lungo la viabilità stradale per motivi di sicurezza.
La sentenza T.A.R. Abruzzo, Sez. I, 25 marzo 2022, n. 105 ha dato un duro colpo alla pretesa automaticità del taglio della vegetazione lungo i margini delle strade italiane, un tempo quasi sempre abbellite da filari alberati o siepi.
Infatti, per poco accorta interpretazione del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.), tuttora troppo spesso ai lati delle strade vien fatto il deserto e viene chiamato sicurezza stradale.
In realtà, in realtà, l’art. 26, comma 6°, del D.P.R. n. 495/1993 e s.m.i. (regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada) dispone che “la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m”.
Inequivocabilmente si riferisce alla nuova piantagione di alberi, non a quelli già viventi alla data di entrata in vigore del Codice della Strada.
I soggetti titolari delle strade (Stato, Regioni, Enti locali, ecc.) hanno certamente il compito di provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi” (art. 14, comma 1°, lettera a, del decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.), ma non devono certo abbattere alberi e siepi senza criterio.
Lo afferma chiaramente la circolare Ministero Trasporti e Infrastrutture n. 3224 del 10 giugno 2021 (“Richiesta di parere D. Lgs. n. 285/92 art. 14 – Alberi ubicati nelle pertinenze stradali”) che interpreta autorevolmente il tema, indicando come vietata la sola nuova piantumazione degli alberi, senza alcuna previsione di rimozione obbligata degli alberi già viventi al momento dell’entrata in vigore del Codice della Strada, riguardo cui sarebbe opportuna una valutazione caso per caso.
I Giudici amministrativi abruzzesi confermano e consolidano questo indirizzo interpretativo.
Nel caso di specie, l’art. 50, comma 4°, lettere c, f, della legge regionale Abruzzo n. 3/2014 e s.m.i. dispone che “l'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da comunicazione, da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'intervento, nei seguenti casi:
…
c) piante suscettibili di arrecare danno a costruzioni, manufatti, reti tecnologiche o che rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità;
…
f) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti”.
La comunicazione di taglio, tuttavia, “non è una mera formalità, in quanto, ai sensi del precedente art. 35, essa può essere seguita, nei successivi trenta giorni, da una richiesta della Regione di ‘chiarimenti, integrazioni o modifiche alla documentazione presentata, nonché impartire motivate prescrizioni sull'esecuzione dei lavori’”.
E’, quindi, previsto in ogni caso un ambito di verifica e di controllo della sussistenza concreta delle condizioni di pericolo per la sicurezza: “non è tuttavia condivisibile che … l’abbattimento di alberature che si trovano a meno di sei metri dal confine stradale costituisca attività libera”.
Nel caso di specie, “il confronto procedimentale, scandito dalla richiesta di chiarimenti o integrazioni successiva alla comunicazione, fra l’ente gestore delle strade e la Regione … è retto dal principio di proporzionalità che non tollera presunzioni di pericolosità di un bene da preservare (in specie il patrimonio arboreo) del quale ammette il sacrificio solo se è provato che esso sia inesorabilmente incompatibile con altri beni di rango pari o superiore (la sicurezza stradale)”.
Nessun automatismo, pertanto, ma una verifica concreta, caso per caso, dell’eventuale pericolosità del singolo albero per la sicurezza stradale.
dott. Stefano Deliperi
N. 00105/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2022, proposto da
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Stefania Masini e Gianpiero Iannozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Valeri e Mario Battaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Codacons Abruzzo A.P.S., Wwf Italia Onlus, Fiab Pescarabici, Altura, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Fabrizio Foglietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, piazza Santa Giusta, n. 5;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
- delle determinazioni di cui alla nota della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi 13 dicembre 2021, prot. 0548077/21, acquisita con protocollo ANAS CDG-0791203, nonché di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, nonché per l'accertamento:
- del diritto di ANAS di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria di messa in sicurezza delle strade statali SS 584 di Lucoli (dal km 1+600 al 13+800 lato dx e sx), SS 690 Avezzano-Sora (dal km 33+600 al km 36+980 lato dx e sx) e SS 83 Marsicana (dal km 19+150 al km 67+500 lato dx e sx) mediante taglio delle alberature meglio indicate nelle note indirizzate alla Regione Abruzzo 4 novembre 2021 prot. CDG 696066 e prot. CDG 0696115 e 9 novembre 2021, prot. CDG 709250 sulla base delle comunicazioni rese ex art. 50, comma 4, legge reg. Abruzzo n. 3/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
L’Anas, in qualità di concessionaria della rete stradale e autostradale esente da pedaggio, ex art. 7, d.l. n. 138/2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 178/2002, ha presentato alla Regione Abruzzo il 4.11.2021 e il 9.11.2021, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della l.r. Abruzzo n. 3/2014, comunicazione di avvio delle attività di abbattimento di alberature pericolose presenti ai margini della S.S. n. 584 di Lucoli (dal km 1+600 al Km 13+800 latto dx e sx), della S.S. n. 690 Avezzano-Sora (dal km 33+600 al km 36+980 lato dx e sx) e della S.S. n. 83 Marsicana (dal km 19+150 al km 67+500 lato dx e sx).
Con il ricorso in decisione l’Anas impugna le determinazioni con le quali la Regione Abruzzo le ha chiesto al riguardo “una specifica relazione redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e in possesso di adeguate competenze ed esperienza nel settore”.
Il ricorso è affidato a due motivi di seguito riepilogati:
1) violazione dell’art. 14, d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 495/1992, degli artt. 3 e 4, d.lgs. n. 34/2018; dell’art. 50, comma 4, legge reg. n. 3/2014; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; illogicità manifesta; la Regione erroneamente:
- sottoporrebbe ad autorizzazione l’abbattimento di alberi programmato dall’Anas, negandone la riconducibilità alla nozione di “taglio colturale” boschivo perché “le formazioni vegetali di cui si discute” non sarebbero qualificabili come “bosco”, benché, secondo la normativa regionale una strada e le annesse pertinenze, in quanto infrastruttura lineare di pubblica utilità, sia un’area assimilata al bosco;
- ometterebbe di considerare che l’art. 26 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) vieta la presenza di alberi all’interno delle fasce di rispetto, pari a sei metri dal confine stradale, ponendo così una presunzione di pericolosità delle situazioni non conformi;
2) violazione, per errata applicazione, dell’art. 10, d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42; incompetenza; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta; la Regione Abruzzo verserebbe in errore laddove ritiene che le strade pubbliche e le relative pertinenze, di cui alle comunicazioni dell’Anas del 4.11.2021 e 9.11.2021, solo perché esistenti da oltre settant’anni, sarebbero sottoposte a tutela ex art. 10, comma 1, del Codice dei beni culturali, benché un vincolo in tal senso sia previsto solo se si tratta di strade che presentano “interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.
Resistono il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e la Regione Abruzzo.
Sono intervenuti ad opponendum Codacons Abruzzo A.P.S., Wwf Italia Onlus. Fiab Pescarabici e Altura (Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti).
Alla camera di consiglio del 23 marzo 2022 avvisate le parti della possibilità di definire il giudizio con una sentenza in forma semplificata il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato.
L’art. 34 della l.r. n. 3/2014 intende per “taglio colturale” l’ordinaria attività silvana di manutenzione dei boschi e la subordina a mera comunicazione per interventi su superfici non superiori a tre ettari o a comunicazione per interventi su superfici maggiori.
Ai sensi dell’art. 3 della l. r. n. 3/2014, si considera “bosco” la superficie coperta da alberi per oltre il 20% di larghezza media, non inferiore ai venti metri, anche se attraversata da strade (di superficie inferiore a duemila metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a venti metri), con la conseguenza che l’abbattimento delle alberature di tali dimensioni, presenti ai margini delle strade che attraversano i boschi, rientra nella nozione di “taglio colturale” soggetta a mera comunicazione.
Nel caso in decisione non è tuttavia provato che gli alberi dei quali l’Anas ha programmato l’abbattimento siano compresi in superfici boscate, né tale circostanza emerge dalla nota del 26.11.2021 inviata alla Regione dall’Anas.
Ne consegue che non è rilevante ai fini della decisione la disciplina regionale in materia di “taglio colturale” soggetto a mera comunicazione.
Peraltro, nella citata nota del 26.11.2021 l’Anas, richiamando l’art. 26 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che vieta la piantagione di alberi a meno di sei metri dal confine stradale, riconduce gli interventi oggetto delle comunicazioni del 4.11.2021 e 9.11.2021 esclusivamente all’ipotesi prevista dall’art. 50, comma 4 lettera c) e lettera f) della l.r. n. 3/2014 secondo il quale: “L'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da comunicazione, da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'intervento, nei seguenti casi:
[…];
c) piante suscettibili di arrecare danno a costruzioni, manufatti, reti tecnologiche o che rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità;
[…];
f) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti”.
Esclusa l’ipotesi di cui alla, lettera f) – poiché l’Anas riconduce la necessità di abbattere gli alberi alla tutela della sicurezza della circolazione stradale e non di beni e impianti - la regola di diritto applicabile in specie va individuata in quella dettata dalla lettera c).
Non è tuttavia condivisibile che, come sostenuto in ricorso, l’abbattimento di alberature che si trovano a meno di sei metri dal confine stradale costituisca attività libera.
La società ricorrente, infatti, non considera che la comunicazione richiesta dall’art. 50 della l.r. n. 3/2014 non è una mera formalità, in quanto, ai sensi del precedente art. 35, essa può essere seguita, nei successivi trenta giorni, da una richiesta della Regione di “chiarimenti, integrazioni o modifiche alla documentazione presentata, nonché impartire motivate prescrizioni sull'esecuzione dei lavori”.
È del tutto evidente che il potere di chiedere integrazioni attribuito dalla legge all’ente destinatario della comunicazione, sottende un potere istruttorio di verifica, in concreto, della sussistenza delle condizioni per procedere all’abbattimento di alberi a bordo strada, in specie perché costituiscono un pericolo per la pubblica o privata incolumità.
Più specificamente, proprio perché la l. r. n. 3/2014 persegue la tutela del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo, deve ammettersi che il confronto procedimentale, scandito dalla richiesta di chiarimenti o integrazioni successiva alla comunicazione, fra l’ente gestore delle strade e la Regione, cui competono le funzioni amministrative funzionali a detta tutela, è retto dal principio di proporzionalità che non tollera presunzioni di pericolosità di un bene da preservare (in specie il patrimonio arboreo) del quale ammette il sacrificio solo se è provato che esso sia inesorabilmente incompatibile con altri beni di rango pari o superiore (la sicurezza stradale).
Ne consegue che l’attività annunciata dall’Anas non è affatto libera, ma presuppone la ponderazione di interessi pubblici concorrenti all’esito di adeguata istruttoria.
A seguito della presentazione delle integrazioni richieste, la Regione potrebbe infatti motivatamente interdire l’attività oggetto della comunicazione, altrimenti non avrebbe alcun senso l’aver previsto l’una e le altre.
Deve pertanto concludersi che i provvedimenti impugnati non hanno inteso sottoporre l’attività comunicata dall’Anas all’ordinario regime autorizzatorio, quanto piuttosto conformarlo secondo lo schema procedimentale della comunicazione seguita da una fase di controllo successivo, ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 3/2014 e la richiesta endoprocedimentale di integrazioni, peraltro non impugnabile autonomamente, è legittima espressione del potere regionale di controllo funzionale alla tutela e valorizzazione del patrimonio arboreo regionale.
Il ricorso pertanto è respinto.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Realfonzo, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore