Rifiuti. Recupero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
- 2^ SEZIONE -
Sen. n. 486
Anno 2007
R.g.n. 290
Anno 2006
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1) sul ricorso n. 290/2006. proposto dalla ABET LAMINATI S.p.A., con
sede in Bra (CN), Viale Industria 21, in persona del suo rappresentante
pro tempore Rag. Sabino Scarzello, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Claudio Vivani, Paolo Pacciani e Costanza d’Ormea ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, Corso
Duca degli Abruzzi n. 15,
c o n t r o
- la Provincia di Cuneo, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, con sede in Cuneo (CN), Corso Nizza n. 21,
- il Comune di Bra, in Persona del Sindaco pro tempore, con sede in
Bra, Piazza Caduti della Liberta 14,
e nei confronti
della ARPA INDUSTRIALE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Bra, via Piumati 91,
per l’annullamento
nelle parti e per i motivi di cui alla narrativa
- della determinazione del Dirigente responsabile dell’Area
Funzionale del territorio - Settore tutela Ambiente n. 1177 in data
30.12.2005, comunicata in data 4.1.2006, avente ad oggetto
“D.Lgs. 22/97 e s.m.i. L.R. 24/02 - D.Lgs. 133/05. Ditta Abet
Laminati S.p.A. con sede legale in Bra: rinnovo autorizzazione
esercizio operazioni di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi
(D10 e D15 dell’Allegato B del D.Lgs. 22/97 e sm.i.) da
effettuarsi presso l’impianto sito in Bra, Viale Industria
21”, con la quale fra l’altro Provincia:
“DETERMINA 1) - di prorogare, a far tempo, dal 01.01.2006 e
sino a tutto il 31.12.2007, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera m), della L.R. 24/2002, dell’art. 57, comma 2, del
D.Lgs. 22/97 e s.m.i. ed in conformità ai disposti del
D.Lgs. 133/2005, l’autorizzazione, rilasciata con
Determinazione del Responsabile del Settore provinciale n. 110 del
01.03.2001 - in capo alla ditta ABET LAMINATI S.p.A., con sede legale
in Bra, Viale Industria 21 - P. IVA 00664920048 - per
l’esercizio e la gestione delle operazioni di deposito
preliminare e incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi
(operazioni D15 e D10 dell’allegato B del D.Lgs. 22/97 e
s.m.i), da effettuarsi presso l’impianto ubicato in Bra,
Viale Industria 21, nel rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative
contenute negli Allegati 1, 2 e 3 del presente provvedimento, che ne
costituiscono parte integrante; 2) - di approvare le varianti non
sostanziali all’impianto quali la sostituzione della camera
di combustione con annessa sezione di recupero termico con
un’apparecchiatura nuova e di moderna concezione,
così come descritta e dettagliata negli elaborati tecnici
allegati alla domanda inoltrata in data 1/7/2005, la cui realizzazione
deve rispettare le prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 del
presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante; 3) - di
non consentire l’esercizio delle operazioni di cui al punto 1
del provvedimento per qualsiasi rifiuto speciale non derivante dalle
lavorazioni dello stabilimento di Viale Industria n. 21; - 4) di
dichiarare decaduta, contestualmente alla data di efficacia del
presente atto, l’autorizzazione rilasciata con Determinazione
del Responsabile del Settore provinciale n. 110 del 01.03.2001; 5) - di
dare atto che, in conformità ai disposti dell’art.
21 del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, l’impianto di
incenerimento dei rifiuti di cui al punto 1) del presente provvedimento
deve essere adeguato alle disposizioni contenute nel Decreto succitato
entro i termini ivi prescritti…; - 7) di dare atto che,
qualora la gestione dell’impianto venga affidata a terzi,
questi dovranno essere obbligatoriamente iscritti all’Albo
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui
all’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 22/97; 8) - di dare atto che
l’istante ha l’obbligo di aggiornare - entro 60
giorni dalla notifica del presente provvedimento, secondo i criteri e
le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e
s.m.i - le garanzie finanziarie tali da assicurare in ogni momento la
copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino
dell’area autorizzata, nonché per il risarcimento
dei danni derivanti all’ambiente…”,
nonché degli allegati alla determinazione medesima;
- di tutti gli atti presupposti e comunque connessi, fra cui,
segnatamente, della nota del Comune di Bra prot. n. 33122 in data
19.12.2005, nonché, se ed in quanto necessario, dei verbali
delle conferenze di servizi indette dalla Provincia di Cuneo in data
3.10.2005 e 19.12.2005, aventi ad oggetto l’istruttoria della
domanda di rinnovo dell’autorizzazione e varianti non
sostanziali all’impianto di stoccaggio provvisorio e
trattamento mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi,
sito in Bra, viale Industria 21, e degli altri atti tutti del
procedimento e dell’istruttoria relativi alla suddetta
determinazione provinciale 1179/2005;
2) nonché sui motivi aggiunti, notificati in data 19 maggio
2006, della ABET LAMINATI S.p.A.. con sede in Bra (CN), Viale Industria
21, in persona del suo rappresentante pro tempore Rag. Sabino
Scarzello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Vivani, Paolo
Pacciani e Costanza d’Ormea ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 15,
c o n t r o
- la Provincia di Cuneo, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, con sede in Cuneo (CN), Corso Nizza n. 21,
- il Comune di Bra, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in
Bra, Piazza Caduti della Libertà, via Piumati 9,
e nei confronti
della ARPA INDUSTRIALE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Bra, via Piumati 91,
per l’annullamento
nelle parti e per i motivi di cui alla narrativa:
- della determinazione del Dirigente responsabile dell’Area
Funzionale del territorio - Settore tutela Ambiente n. 1177 in data
30.12.2005, comunicata in data 4.1.2006, avente ad oggetto
“D.Lgs. 22/97 e s.m.i. L.R. 24/02 - D.Lgs. 133/05. Ditta Abet
Laminati S.p.A. con sede legale in Bra: rinnovo autorizzazione
esercizio operazioni di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi
(D10 e D15 dell’Allegato B del D.Lgs. 22/97 e sm.i.) da
effettuarsi presso l’impianto sito in Bra, Viale Industria
21”, con la quale fra l’altro Provincia:
“DETERMINA 1) - di prorogare, a far tempo, dal 01.01.2006 e
sino a tutto il 31.12.2007, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera m), della L.R. 24/2002, dell’art. 57, comma 2, del
D.Lgs. 22/97 e s.m.i. ed in conformità ai disposti del
D.Lgs. 133/2005, l’autorizzazione, rilasciata con
Determinazione del Responsabile del Settore provinciale n. 110 del
01.03.2001 - in capo alla ditta ABET LAMINATIU S.p.A., con sede legale
in Bra, Viale Industria 21 - P. IVA 00664920048 - per
l’esercizio e la gestione delle operazioni di deposito
preliminare e incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi
(operazioni D15 e D10 dell’allegato B del D.Lgs. 22/97 e
s.m.i), da effettuarsi presso l’impianto ubicato in Bra,
Viale Industria 21, nel rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative
contenute negli Allegati 1, 2 e 3 del presente provvedimento, che ne
costituiscono parte integrante; 2) - di approvare le varianti non
sostanziali all’impianto quali la sostituzione della camera
di combustione con annessa sezione di recupero termico con
un’apparecchiatura nuova e di moderna concezione,
così come descritta e dettagliata negli elaborati tecnici
allegati alla domanda inoltrata in data 1/7/2005, la cui realizzazione
deve rispettare le prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 del
presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante; 3) - di
non consentire l’esercizio delle operazioni di cui al punto 1
del provvedimento per qualsiasi rifiuto speciale non derivante dalle
lavorazioni dello stabilimento di Viale Industria n. 21; - 4) di
dichiarare decaduta, contestualmente alla data di efficacia del
presente atto, l’autorizzazione rilasciata con Determinazione
del Responsabile del Settore provinciale n. 110 del 01.03.2001; 5) - di
dare atto che, in conformità ai disposti dell’art.
21 del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, l’impianto di
incenerimento dei rifiuti di cui al punto 1) del presente provvedimento
deve essere adeguato alle disposizioni contenute nel Decreto succitato
entro i termini ivi prescritti…; - 7) di dare atto che,
qualora la gestione dell’impianto venga affidata a terzi,
questi dovranno essere obbligatoriamente iscritti all’Albo
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui
all’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 22/97; 8) - di dare atto che
l’istante ha l’obbligo di aggiornare - entro 60
giorni dalla notifica del presente provvedimento, secondo i criteri e
le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e
s.m.i - le garanzie finanziarie tali da assicurare in ogni momento la
copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino
dell’area autorizzata, nonché per il risarcimento
dei danni derivanti all’ambiente…”,
nonché degli allegati alla determinazione medesima;
- di tutti gli atti presupposti e comunque connessi, fra cui,
segnatamente, della nota del Comune di Bra prot. n. 33122 in data
19.12.2005, nonché, se ed in quanto necessario, dei verbali
delle conferenze di servizi indette dalla Provincia di Cuneo in data
3.10.2005 e 19.12.2005, aventi ad oggetto l’istruttoria della
domanda di rinnovo dell’autorizzazione e varianti non
sostanziali all’impianto di stoccaggio provvisorio e
trattamento mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi,
sito in Bra, viale Industria 21, e degli altri atti tutti del
procedimento e dell’istruttoria relativi alla suddetta
determinazione provinciale 1179/2005, fra i quali della relazione
istruttoria 3.5.3./175, non recante data, rubricata “Abet
Laminati S.p.A. - Richiesta di rinnovo modifica non sostanziale di un
impianto di stoccaggio provvisorio e riutilizzo come fonte di energia
di residui non individuati nell’impianto ubicato in Bra,
Viale Industria 21”.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati.
Viste le memorie delle parti e gli atti della causa.
Relatore alla pubblica udienza del 6 dicembre 2006 il dott. Antonio
Plaisant e udito l’avv. Vivani per la soc. ricorrente.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
ESPOSIZIONE IN FATTO
1) Quanto al ricorso.
La società ricorrente, la cui principale attività
consiste nella produzione di laminati ad alta pressione, aveva ottenuto
dalla Provincia di Cuneo - giusta determinazione dirigenziale 1 marzo
2001, n. 110 - l’autorizzazione ad esercitare, presso la sede
sita in Comune di Bra- Viale Industria n. 21, apposito impianto di
stoccaggio provvisorio e reimpiego dei residui della lavorazione dei
laminati (rifiuti speciali non pericolosi), finalizzata alla produzione
di vapore da riutilizzare, quale fonte energetica, nel processo
produttivo. Nell’ambito della citata autorizzazione
provinciale - con scadenza finale al 31 dicembre 2005 - il processo di
combustione dei residui di lavorazione era stato qualificato come
attività di recupero ai sensi dell’art. 6, comma
1, lettera h), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, essendo
stato ricondotto alle tipologie di cui alle lettere R1 e R13
dell’allegato C al decreto legislativo 22/1997.
In data 29 giugno 2005 la società ricorrente ha chiesto alla
Provincia di Cuneo il rinnovo dell’autorizzazione
all’esercizio dell’impianto di combustione sito in
Strada Falchetto - Bra.
Nell’ambito della relativa istruttoria, con nota 7 novembre
2005, prot. 5370, l’Azienda Sanitaria Locale n. 18 di Alba ha
rilevato che “…a giudizio dell’Ufficio
scrivente, non appaiono infondati i dubbi espressi dal locale Circolo
Legambiente riguardo all’opportunità di mantenere
in esercizio presso la ditta Abet di Bra - unità produttiva
locale di V.le Industria - un impianto di incenerimento rifiuti
derivanti dalla produzione con recupero termico. Dal punto di vista
sanitario, i dati riferiti nella nota del Circolo Legambiente del
5.9.05 ed inerenti all’elevato SMR (rapporto standardizzato
di mortalità) per la causa di morte “malattie
dell’apparato respiratorio” nel distretto sanitario
di Bra - anni 1995-97 - categoria Uomini, risultano consolidati da
fonti successive, che confermano a livello distrettuale (distretto Bra
- ex Usl 64) e comunale (Bra), per un periodo più ampio,
1991-2000, un eccesso di mortalità per le patologie prima
citate significativo, rispetto al quadro regionale, pur non indicando
uno specifico nesso causale o di correlazione con la situazione
ambientale m(slavo esiti di eventuali ulteriori approfondimento con
studi di tipo analitico) Data la situazione descritta, può
ritenersi utile, a livello precauzionale, ogni provvedimento
amministrativo che sia inteso a preservare l’ambiente
cittadino da un incremento di emissioni atmosferiche, laddove sia
eventualmente possibile trasferirne l’impatto in aree
delocalizzate. In tal senso la collocazione dello stabilimento di V.le
Industria in area più urbanizzata consiglia di limitare
presso il medesimo pratiche aventi una possibile ricaduta ambientale
immediata sulle vicine abitazioni o centri di vita collettiva, in
favore del sito di Via Falchetto più distante dal
centro”.
In data 3 ottobre 2005 la Provincia di Cuneo ha indetto una conferenza
di servizi istruttoria, nel cui verbale si legge, tra
l’altro, che “…la nuova normativa in
materia, introdotta nell’agosto 2005 con l’entrata
in vigore del D.Lgs. n. 133, avente ad oggetto la disciplina degli
aspetti tecnico-gestionali degli impianti di questa natura, suscita
perplessità circa le interpretazioni delle definizioni degli
impianti di incenerimento e di coincenerimento…Il dott.
Fantino, dopo aver domandato ai presenti se vi siano altri interventi,
informa i presenti che, alla luce delle considerazioni emerse nel corso
della seduta, verrà inviata all’Azienda una
specifica richiesta di integrazioni. Precisa che, essendo i tempi molto
ristretti, la Ditta dovrà essere molto sollecita nel
rispondere e nell’inviare quanto richiesto”.
In data 19 dicembre 2005 si è tenuta una seconda conferenza
di servizi istruttoria, nel cui verbale si legge, tra
l’altro, quanto segue: “Il dr. Leoni (consulente
tecnico del comune di Bra) dichiara fondate le preoccupazioni di
Legambiente sulla qualità dell’aria nel Comune di
Bra soprattutto per quanto riguarda la percentuale di particolato fine
(PM10) il cui superamento dei limiti è stato più
volte registrato dalle centraline di monitoraggio costringendo
l’Amministrazione comunale a prendere dei provvedimenti nei
casi di particolare gravità. Si sofferma inoltre sullo
studio epidemiologico-ecologico dello stato di salute della popolazione
dei comuni di Alba e di Bra effettuato dall’A.R.P.A. nel
2004, che denuncia un aumento della mortalità per malattie
dell’apparato respiratorio e un aumento delle patologie
medesime, rispetto ai paesi limitrofi, per cui si rende necessario, per
il comune di Bra, intervenire, in via precauzionale, sulle fonti di
emissione presenti nel territorio. Dopo aver fatto rilevare che, a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 133/2005, gli
impianti in oggetto rientrerebbero nella categoria
dell’incenerimento e non del coincenerimento come sostenuto
dalla ditta, prosegue elencando le prescrizioni richieste per il
rinnovo delle autorizzazioni (vedasi documento allegato 3) chiedendo,
in particolare, che non possono essere superate le quantità
smaltite nel corso del 2004 e che, data
l’interscambiabilità degli impianti di Viale
Industria e Strada Falchetto, quest’ultimo sia considerato
primario, in quanto più distante dal centro abitato rispetto
all’atro, e, quindi, quello di Viale Industria sia utilizzato
solo in caso di saturazione della capacità massima del
primo, previa comunicazione da inviare all’Amministrazione
comunale…Il dr. Fantino passa la parola alla dr.ssa Durante
per le osservazioni emerse dall’analisi degli elaborati
presentati dalla ditta, a seguito della precedente conferenza in data
03/10/2005, per il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti di Viale
Industria e Strada Falchetto. La dr.ssa Durante inizia con
l’analisi dell’impianto di Viale Industria
sottolineando che, dalle integrazioni fornite, si evince come
l’impianto non possa essere esercito alla massima
potenzialità annua autorizzata…a causa dei
limitati volumi di stoccaggio del polverino disponibili presso
l’impianto stesso. Osserva pertanto che il rinnovo
dell’autorizzazione dovrà prevedere il trattamento
di un quantitativo di polverino compatibile con l’effettiva
capacità di smaltimento dell’impianto, senza
ridurre la capacità di smaltimento oraria, ma limitando
quella annuale. p.i. Petti (Istruttore tecnico Direttivo del Settore
tutela Ambiente della Provincia di Cuneo) che prosegue evidenziando che
la documentazione integrativa, fornita a seguito della prima conferenza
di servizi, per l’insediamento di Strada Falchetto
è completa mentre per quello di Viale Industria è
carente del cronoprogramma degli interventi prospettati dalla ditta per
l’adeguamento del termocombustore alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 133/2005…Interviene l’ing. Ritorto (di
ECOPROGETTI S.r.l., consulente di ABET LAMINATI
S.p.A.)…evidenziando che quali coinceneritori, la ditta ha
scelto la situazione meno favorevole rispettando la Tabella 1 allegata
al D.lgs. 133/2005…fa presente che, fissando dei
quantitativi, si preclude lo sviluppo e la produzione
dell’azienda che, presumendo un miglioramento della
situazione economica nazionale, stima un aumento della produzione che
automaticamente aumenterebbe anche la percentuale di polverino da
trattare nell’impianto di Viale Industria che, al momento,
non può essere assolutamente considerato secondario rispetto
a Strada Falchetto in quanto dotato di più presse che
necessitano di una certa produzione di energia, anche se
l’impianto di Strada Falchetto, data la posizione,
sarà per l’azienda l’espansione
naturale…”.
Con nota 19 dicembre 2005, prot. n. 33122, dell’Assessore
all’Ecologia e alle Politiche Ambientali e del Sindaco del
Comune di Bra, inviata alla Provincia di Cuneo e p.c. ad altri enti,
riguardo all’impianto della ABET LAMINATI S.p.A. sito in
Viale Industria n. 21 - Bra, si è rilevato, tra
l’altro, quanto segue: “Autorizzazione richiesta.
La ABET ha chiesto il rinnovo della precedente autorizzazione, che
consente l’esercizio di recupero di rifiuti, mediante messa
in riserva e combustione. Si deve al riguardo rilevare che a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgvo n. 133/2005, gli impianti
per i quali si richiede il rinnovo dell’esercizio rientrano
nella categoria dell’incenerimento (smaltimento) e non in
quella del non coincenerimento (ossia del recupero) come sostenuto
dalla ABET. Tali impianti, infatti, senza ombra di dubbio sono da
considerarsi destinati al trattamento termico del rifiuto e non alla
produzione di energia o materia. A nulla rileva il fatto che dal
trattamento termico derivi un recupero di calore, poiché lo
stesso legislatore impone che dall’esercizio degli impianti
di incenerimento venga operato il recupero di calore o di energia, Da
questa classificazione emergono una serie di effetti. Il primo attiene
al pagamento da parte del gestore di un contributo a carico della
provincia e del comune territorialmente interessati, determinato sulla
base della quantità di rifiuti portati
all’incenerimento. Il secondo riguarda
l’applicazione dei limiti di emissione riportati nella
tabella di cui allegato 1, paragrafo A, dello stesso decreto. Il terzo,
più rilevante, impone l’avvio di una procedura di
verifica di sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale da
parte della Provincia di Cuneo in riferimento ad entrambi gli impianti.
Infatti la legge regionale n. 40/98, all’allegato B2, che
individua le categorie di impianti sottoposti a detto procedimento al
punto 30 inserisce: - impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10t/giorno,
mediante operazioni di incenerimento e di trattamento (operazioni di
cui all’allegato B lettere D2 e da D8 a D11 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22…”.
Con nota 19 dicembre 2005, prot. 257427, il Dirigente Responsabile del
Dipartimento Provinciale di Cuneo dell’A.R.P.A ha trasmesso
alla Provincia di Cuneo - Settore Tutela Ambiente una Relazione Tecnica
inerente, tra l’altro, la “…Prosecuzione
dell’istruttoria della domanda di rinnovo
dell’autorizzazione e varianti non sostanziali
dell’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento
mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Bra
Viale Industria 21”.
All’esito di tale attività istruttoria - e dopo
aver ricevuto la nota 21 dicembre 2005 della società
ricorrente, contenente ulteriori chiarimenti - con determinazione 30
dicembre 2005, n. 1179 il Responsabile del Settore Tutela Ambiente
della Provincia di Cuneo - “RITENUTO che alla luce delle
definizioni di impianto di incenerimento e di coincenerimento contenute
nel D.Lgs. 133/2005, l’impianto di che trattasi, effettuando
il coincenerimento in modo che la funzione principale del medesimo non
consiste nella produzione di energia o di materiali, bensì
nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, debba
considerarsi impianto di incenerimento…” - ha
stabilito: “1) - di prorogare, a far tempo, dal 01.01.2006 e
sino a tutto il 31.12.2007, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera m), della L.R. 24/2002, dell’art. 57, comma 2, del
D.Lgs. 22/97 e s.m.i. ed in conformità ai disposti del
D.Lgs. 133/2005, l’autorizzazione, rilasciata con
Determinazione del Responsabile del Settore provinciale n. 110 del
01.03.2001 - in capo alla ditta ABET LAMINATI S.p.A., con sede legale
in Bra, Viale Industria 21 - P. IVA 00664920048 - per
l’esercizio e la gestione delle operazioni di deposito
preliminare e incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi
(operazioni D15 e D10 dell’allegato B del D.Lgs. 22/97 e
s.m.i), da effettuarsi presso l’impianto ubicato in Bra,
Viale Industria 21, nel rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative
contenute negli Allegati 1, 2 e 3 del presente provvedimento, che ne
costituiscono parte integrante; 2) - di approvare le varianti non
sostanziali all’impianto quali la sostituzione della camera
di combustione con annessa sezione di recupero termico con
un’apparecchiatura nuova e di moderna concezione,
così come descritta e dettagliata negli elaborati tecnici
allegati alla domanda inoltrata in data 1/7/2005, la cui realizzazione
deve rispettare le prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 del
presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante; 3) - di
non consentire l’esercizio delle operazioni di cui al punto 1
del provvedimento per qualsiasi rifiuto speciale non derivante dalle
lavorazioni dello stabilimento di Viale Industria n. 21; - 4) di
dichiarare decaduta, contestualmente alla data di efficacia del
presente atto, l’autorizzazione rilasciata con Determinazione
del Responsabile del Settore provinciale n. 110 del 01.03.2001; 5) - di
dare atto che, in conformità ai disposti dell’art.
21 del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, l’impianto di
incenerimento dei rifiuti di cui al punto 1) del presente provvedimento
deve essere adeguato alle disposizioni contenute nel Decreto succitato
entro i termini ivi prescritti…; - 7) di dare atto che,
qualora la gestione dell’impianto venga affidata a terzi,
questi dovranno essere obbligatoriamente iscritti all’Albo
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui
all’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 22/97; 8) - di dare atto che
l’istante ha l’obbligo di aggiornare - entro 60
giorni dalla notifica del presente provvedimento, secondo i criteri e
le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e
s.m.i - le garanzie finanziarie tali da assicurare in ogni momento la
copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino
dell’area autorizzata, nonché per il risarcimento
dei danni derivanti all’ambiente”
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 3 marzo 2006, la ABET
LAMINATI S.p.A. ha chiesto l’annullamento degli atti, in
epigrafe indicati - “nelle parti in cui si dispone la
suddetta illegittima qualificazione in termini di
“smaltimento” e di
“incenerimento”, nonché in ogni parte in
cui se ne traggono conseguenze sul piano dei contenuti autorizzativi,
con particolare riguardo a quanto indicato ai punti 6 e 7 della
narrativa”, deducendo le seguenti censure:
I. (indicato sub V. nel ricorso) Violazione del combinato disposto
degli artt. 4, 5, 6, 27 e 28, nonché degli allegati B) e C)
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Violazione del combinato disposto dell’art. 2, 4, 5, 8 e 9,
nonché degli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 11
maggio 2005, n. 133.
Eccesso di potere per illogicità manifesta e
contraddittorietà, difetto di istruttoria, insufficienza e
perplessità della motivazione, travisamento dei fatti,
difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
La Provincia di Cuneo, recependo la ricostruzione giuridica contenuta
nel parere del Comune di Bra, sarebbe incorsa in un evidente errore
ricostruttivo, tradottosi nei dedotti vizi di legittimità,
avendo ritenuto erroneamente che l’entrata in vigore del
decreto legislativo 133/2005 comporti una diversa qualificazione
giuridica dell’attività svolta dalla
società ricorrente, da “recupero di
rifiuti” a “smaltimento di rifiuti”,
laddove, invece, la nuova previsione normativa nulla avrebbe mutato al
riguardo, limitandosi ad introdurre le nozioni legislative
(d’impianto) d’“incenerimento”
e “coincenerimento”, la prima collegata
all’attività di smaltimento e la seconda
all’attività di recupero di rifiuti.
Ciò premesso, la società ricorrente assume che
l’impianto di combustione sito nello stabilimento di Viale
Industria 21 - in quanto finalizzato principalmente alla produzione di
vapore da riutilizzare, quale fonte energetica, nel processo produttivo
- avrebbe dovuto essere ricondotto alla nozione di
“coincenerimento” (invece che a quella di
“incenerimento”) e, conseguentemente,
all’attività di recupero di rifiuti invece che a
quella di smaltimento di rifiuti, come erroneamente ritenuto dalla
Provincia di Cuneo.
Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi sul presupposto
che nell’impianto in questione avviene la combustione di
rifiuti: tale circostanza, infatti, sarebbe si attaglierebbe tanto
all’“incenerimento” quanto al
“coincenerimento”, mentre l’unico
criterio discretivo sarebbe costituito dalla finalità
principale dell’impianto (per il
“coincenerimento” la produzione di energia,
ravvisabile nel caso di specie; per
l’“incenerimento”
l’eliminazione dei rifiuti). Diversamente opinando diverrebbe
impossibile ravvisare, in concreto, impianti di
“coincenerimento” (e connesse attività
di recupero), atteso che l’attività di combustione
dei rifiuti, seppur finalizzata alla produzione di energia,
comporterebbe sempre l’eliminazione fisica degli stessi.
Secondo la società ricorrente, quindi, la Provincia di
Cuneo, oltre ad avere erroneamente qualificato l’impianto e
la connessa attività, sarebbe incorsa nei vizi di
motivazione ed istruttoria, non avendo sufficientemente verificato ed
illustrato - in relazione ai concreti ed oggettivi risultati del
processo produttivo - quale fosse la finalità principale
dello stesso ed avrebbe, inoltre, violato
“surrettiziamente” l’art. 10 bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., omettendo di notificare ad ABET
LAMINATI S.p.A. un atto di preavviso in ordine al previsto mutamento di
qualificazione giuridica dell’attività svolta.
II. (indicato sub VII. nel ricorso) Eccesso di potere per aperta,
illogica ed ingiustificata disparità di trattamento.
Gli atti impugnati sarebbero viziati da disparità di
trattamento a danno della società ricorrente rispetto ad
altra impresa, la A.R.P.A. Industriale S.p.A., cui sarebbe stata
rilasciata, con determinazione dirigenziale 16 dicembre 2005, n. 1109,
autorizzazione allo svolgimento di attività perfettamente
coincidente con quella oggetto di causa, qualificata, però,
come “recupero di rifiuti” in impianto di
“coincenerimento”.
(sub VIII. nel ricorso) Riserva di proposizione di domanda risarcitoria.
La società ricorrente si è riservata
l’esercizio di azione risarcitoria per il ristoro degli
eventuali danni derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti
impugnati.
2) Quanto ai motivi aggiunti.
A seguito d’istanza proposta in data 30 gennaio 2006 (e di
successivo ricorso ex art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mai
depositato in giudizio), in data 22 marzo 2006 ABET LAMINATI S.p.A ha
avuto accesso a tutta la documentazione del procedimento in oggetto e,
in particolare, alla relazione istruttoria n. 3.5.3./175, non recante
data né sottoscrizione e rubricata “Abet Laminati
S.p.A. - Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione
all’esercizio di un impianto di stoccaggio trattamento e
riutilizzo come fonte di energia di residui non individuati
nell’impianto ubicato in Bra, Viale Industria 21”,
ove, così, tra l’altro, si afferma:
“DATI INDICATI NELLA RELAXIONE ALLEGATA ALL’ISTANZA
....E’ da sottolineare che l’impianto è
soggetto agli adempimenti di cui al D. Lgs. 133/05. Nel decreto viene
data una nuova definizione di impianto di incenerimento e
coincenerimento…Considerato che, per l’impianto
esistente: è stata concessa una deroga ai limiti di
emissione in atmosfera (da 100 a 350 mg/Nm3 per il CO fino al
31.12.2005) in quanto la Ditta ha affermato la necessità di
mantenere in esercizio l’impianto per poter smaltire il
polverino prodotto, non reputando sostenibile il trasporto dello stesso
in strada falchetto e tanto meno lo smaltimento in
discarica…ha lavorato a singhiozzo nel corso degli anni, in
quanto viene acceso esclusivamente quando c’è la
necessità di smaltire il polverino; quando la caldaia non
viene alimentata a polverino, viene spenta ed il fabbisogno energetico
dello stabilimento è soddisfatto dalle altre caldaie a
combustibile tradizionale; si ritiene che l’impianto di che
trattasi si possa classificare, alla luce delle nuove definizioni di
cui al D.Lgs. 133/05, come un impianto di incenerimento. Peraltro,
nella relazione tecnica, il consulente della Ditta fa esplicito
riferimento all’Allegato 1 del D.Lgs. 133/05…ABET
Strada Falchetto e Viale Industria. Sintesi degli esiti istruttori per
redazione provvedimenti di rinnovo… Da coincenerimento a
incenerimento perché il D.Lgs. 133/05 chiarisce i dubbi che
aveva posto il D.M. 503/97 e tenuto conto del parere legislativo
fornito dal dott. Leoni pare corretto tale orientamento. Dal punto di
vista ambientale nulla cambia poiché la ditta propone
già i limiti di cui all’allegato I del D.Lgs.
133/05. Inoltre per quanto riguarda l’impianto di Viale
Industria, la documentazione fornita nel novembre 2005, in relazione
alla richiesta di rilascio dell’AIA, contiene le tabelle
relative al fabbisogno energetico dello stabilimento dalle quali si
evince che lo stesso è ampiamente soddisfatto dalle caldaie
a combustibile tradizionale presenti in stabilimenti e che
conseguentemente trova piena applicazione la definizione di
incenerimento dettata dall’art. 2 comma 1 lettera e) del
D.Lgs. 133/05. Dal punto di vista delle garanzie finanziarie nulla
cambia perché l’importo è identico tra
recupero e smaltimento. Con tale variante la ditta è
soggetta a Ecotassa, ma pare corretto vista la situazione della
qualità dell’aria di Bra ed alla conseguente
possibilità da parte del Comune di poter introitare denaro
per azioni di contenimento e prevenzione. Gli esiti istruttori fanno
emergere problematiche di ordine sanitario correlabili
all’attività dello stabilimento di Viale
Industria. Pur non esprimendosi valutazioni in materia di salute
pubblica, non è possibile non tenere conto dei pareri
espressi dal comune in cui il Sindaco è la massima
autorità sanitaria locale e dal Servizio di igiene Pubblica
della ASL 18 di Alba. Pertanto, per quanto concerne la
possibilità di trattare rifiuti provenienti delle terziste,
pur non ritenendo di poter accogliere tutte le richieste formulate dal
comune e da esponenti, si ritiene di poter condividere la richiesta di
orientare i conferimenti dei terzi verso l’impianto di Strada
Falchetto che risulta già oggi adeguabile in breve tempo
alle nuove disposizioni e che, come dimostrano i dati relativi agli
anni 2003 e 2004, può garantire il trattamento di tutti i
quantitativi prodotti. Tale scelta è altresì
supportata dalle problematiche connesse alla capacità di
stoccaggio limitate dello stabilimento di Viale Industria, come
asserito anche dalla Abet nelle integrazioni fornite…A
conclusione dalla fase istruttoria:…per Viale Industria 21
proroga fino alla fine del 2007 nell’attesa della conclusione
del procedimento IPPC con accoglimento delle varianti non sostanziali
per modifica/adeguamento impianto e limitazione del trattamento ai soli
rifiuti aziendali”.
Con motivi aggiunti notificati in data 19 maggio 2006, ABET LAMINATI
S.p.A. ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti
già impugnati con il ricorso, nonché della
relazione istruttoria n. 3.5.3./175 in precedenza citata, deducendo le
seguenti censure:
I. Violazione del combinato disposto degli artt. 4, 5, 6, 27 e 28,
nonché degli allegati B) e C) del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
Violazione del combinato disposto dell’art. 2, 4, 5, 8 e 9,
nonché degli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 11
maggio 2005, n. 133.
Eccesso di potere per illogicità manifesta e
contraddittorietà, difetto di istruttoria, insufficienza e
perplessità della motivazione, travisamento dei fatti,
difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
Risultano sostanzialmente riproposte, in questa sede, le osservazioni
oggetto del primo motivo di ricorso, che la ABET LAMINATI S.p.a.
estende ora alla relazione istruttoria 3.5.3./175, precisando
altresì, con riferimento agli altri provvedimenti impugnati,
che i già dedotti vizi d’istruttoria e motivazione
troverebbero conferma proprio nella sopra citata relazione istruttoria,
ove non sarebbe presente alcuna valutazione (e neppure alcun elemento
oggettivo idoneo a supportarla) in ordine alla funzione prevalente
dell’impianto di combustione (produzione di energia o
eliminazione dei residui di lavorazione).
In specie, quanto ai rilievi contenuti nella relazione istruttoria, la
società ricorrente osserva che: - sarebbe irrilevante il
fatto che ABET LAMINATI S.p.A. abbia ritenuto non economicamente
sostenibile il trasporto dei residui in sito diverso da Viale Industria
21 in quanto si tratterebbe di valutazione espressa in termini di mera
convenienza economica e non certamente utilizzabile ai fini della
qualificazione giuridica dell’attività svolta; -
il rilievo che l’impianto di trattamento termico avrebbe
lavorato “…a singhiozzo nel corso degli anni, in
quanto viene acceso esclusivamente quando c’è la
necessità di smaltire il polverino…” si
scontrerebbe con il dato di fatto che l’attività
di recupero dei rifiuti, per definizione, non può essere
continua, essendo legata alla materiale disponibilità degli
stessi; - sarebbe illogica l’osservazione che
“…quando la caldaia non viene alimentata a
polverino, viene spenta ed il fabbisogno energetico dello stabilimento
è soddisfatto dalle altre caldaie a combustibile
tradizionale…” in quanto la nozione normativa di
“recupero dei rifiuti” non presupporrebbe affatto
che la relativa attività si svolga in modo continuativo; -
sarebbe irrilevante l’osservazione che
“…la documentazione fornita nel novembre 2005, in
relazione alla richiesta di rilascio dell’AIA, contiene le
tabelle relative al fabbisogno energetico dello stabilimento dalle
quali si evince che lo stesso è stato ampiamente soddisfatto
dalle caldaie a combustibile tradizionale presenti in stabilimenti e
che conseguentemente trova piena applicazione la definizione di
incenerimento dettata dall’art. 2 comma 1 lettera e) del
D.Lgs. 133/05…” in quanto ABET LAMINATI S.p.A. si
sarebbe munita di adeguate riserve di gas metano solo per ragioni di
cautela e ciò non avrebbe comunque alcun peso in ordine alla
qualificazione giuridica dell’attività di
combustione dei rifiuti; - sarebbe illogica l’osservazione
che l’attività in questione
“…Con tale variante è soggetta a
Ecotassa, ma pare corretto vista la situazione della qualità
dell’aria di Bra ed alla conseguente possibilità
da parte del Comune di poter introitare denaro per azioni di
contenimento e prevenzione…”, in quanto
giustificherebbe la sottoposizione alla tassa, invece che sui
presupposti di legge, sul fabbisogno economico del Comune, con un vero
e proprio sovvertimento del normale ragionamento giuridico;
contraddittori e generici sarebbero i seguenti rilievi: “Pur
non potendosi esprimere valutazioni in materia di salute pubblica, non
è possibile non tenere conto dei pareri espressi dal comune
in cui il Sindaco è la massima autorità sanitaria
locale e dal Servizio di igiene Pubblica della ASL 18 di Alba.
Pertanto, per quanto concerne la possibilità di trattare
rifiuti provenienti delle terziste, pur non ritenendo di poter
accogliere tutte le richieste formulate dal comune e da esponenti, si
ritiene di poter condividere la richiesta di orientare i conferimenti
dei terzi verso l’impianto di Strada Falchetto che risulta
già oggi adeguabile in breve tempo alle nuove disposizioni e
che, come dimostrano i dati relativi agli anni 2003 e 2004,
può garantire il trattamento di tutti i quantitativi
prodotti. Tale scelta è altresì supportata dalle
problematiche connesse alla capacità di stoccaggio limitate
dello stabilimento di Viale Industria, come asserito anche dalla Abet
nelle integrazioni fornite…A conclusione dalla fase
istruttoria:…per Viale Industria 21 proroga fino alla fine
del 2007 nell’attesa della conclusione del procedimento IPPC
con accoglimento delle varianti non sostanziali per
modifica/adeguamento impianto e limitazione del trattamento ai soli
rifiuti aziendali” in quanto la stessa Provincia di Cuneo
fonderebbe le proprie scelte proprio su quelle ragioni di salute
pubblica che in premessa ha dichiarato di non poter valutare, peraltro
senza alcuna previa verifica in merito alla loro effettiva sussistenza;
- non assumerebbero rilievo, per la stessa ragione, le osservazioni
contenute nel parere espresso dall’Azienda Sanitaria Locale
n. 18 di Alba, comunque smentite dai risultati
dell’istruttoria provinciale e dell’A.R.P.A.
Piemonte, che non avrebbero evidenziato alcun rischio concreto per la
salute umana; non dimostrata sarebbe
“…l’impossibilità di
esercitare l’impianto alla massima
potenzialità…per problemi dovuti alla bassa
capacità di stoccaggio presso il sito”; ed
irrilevante, infine, sarebbe la circostanza che
“…nella relazione tecnica, il consulente della
Ditta fa esplicito riferimento all’Allegato 1 del D.Lgs.
133/05…”, trattandosi di scelta adottata
spontaneamente da ABET LAMINATI S.p.A. e dalla quale non si potrebbe
far discendere una qualificazione giuridica più sfavorevole
dell’attività svolta.
Tali difetti istruttori e di motivazione troverebbero ulteriore
riscontro nel fatto che la quantità di energia prodotta
mediante il processo di combustione dei residui di lavorazione
corrisponderebbe a quella ottenibile con l’impiego di
1.794.000 m/3 di gas metano (per una percentuale pari al 25% circa
dell’energia prodotta mediante idrocarburi) e ciò
farebbe presumere che la finalità prevalente
dell’impianto sia quella di produrre energia, come
risulterebbe dalla nota in data 8 marzo 2006, prot. GAB/2006/2902, del
Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del territorio, inviata dall’Unione Industriale della
Provincia di Cuneo, ove si afferma che: “…il caso
posto da Abet Laminati S.p.A. rappresenta un esempio tipico di impianto
di coincenerimento. Le richieste energetiche dello stabilimento sono,
infatti, soddisfatte, tra l’altro solo parzialmente,
dall’utilizzo degli scarti di lavorazione, la cui
attività prevalente è quella della produzione
laminati. Il mancato ricorso a tali scarti comporterebbe, infatti,
l’utilizzo di fonti di energia fossile e l’utilizzo
degli scarti di lavorazione consente il risparmio di risorse. Si tratta
della fattispecie esplicitamente prevista dall’articolo 2,
comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 133 dell’11
maggio 2005, che riprende fedelmente l’articolo 3, punto 5),
della direttiva 200/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti. Si
ricorda, inoltre, che, ai sensi di diverse sentenze della Corte Europea
di giustizia, riprese nel codice ambientale in corso di promulgazione,
i residui dell’azienda potrebbero configurarsi più
come sottoprodotti che come rifiuti” .
II. Eccesso di potere per ingiustificata ed immotivata contraddizione
rispetto a precedente istruttoria e precedente determinazione sul
medesimo oggetto.
L’illogicità delle scelte adottate dalla Provincia
di Cuneo troverebbe conferma negli atti relativi al procedimento
sfociato nella determinazione dirigenziale 27 dicembre 2002, n. 1015,
con cui era stata in precedenza rinnovata l’autorizzazione,
in quanto l’amministrazione Provinciale avrebbe
all’epoca (come da relazione istruttoria 3.5.3./175 in data
12 settembre 2000) espressamente qualificato
l’attività in esame come “recupero di
rifiuti”.
III. Eccesso di potere per aperta, illogica ed ingiustificata
disparità di trattamento.
Risultano sostanzialmente riproposte, in questa sede, le osservazioni
oggetto del secondo motivo di ricorso, con la precisazione - tratta
dalla documentazione acquisita dalla società (e neppure
alcun elemento oggettivo per esprimerla)di accesso agli atti - che
l’istruttoria svolta con riferimento ad A.R.P.A. Industriale
S.r.L. confermerebbe la piena analogia tra
l’attività svolta da quest’ultima (e
ricondotta dall’Amministrazione Provinciale alla nozione di
“recupero di rifiuti”) e quella svolta da ABET
LAMINATI S.p.A. (qualificata, invece, come “smaltimento di
rifiuti”), il che denoterebbe la sussistenza di una
disparità di trattamento a carico della società
ricorrente.
Riserva di proposizione di domanda risarcitoria.
La società ricorrente si è nuovamente riservata
l’esercizio dell’azione risarcitoria per il ristoro
dei danni derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti
impugnati.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in
decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
La complessità delle vicende di causa induce il Collegio a
riassumere preliminarmente le questioni di fatto e di diritto implicate
dalla sua decisione.
Come già esposto in narrativa, la società
ricorrente esercita in Comune di Bra, Viale Industria n.21, la
lavorazione di laminati ad alta pressione, cui è annesso un
impianto per lo stoccaggio provvisorio e la combustione dei residui di
lavorazione, da cui si ottiene - oltre alla loro eliminazione - lo
sviluppo di notevoli quantità di energia da riutilizzare
nella produzione.
Tale impianto era già stato più volte oggetto di
autorizzazione da parte della Provincia di Cuneo, che aveva sempre
inquadrato la relativa attività nell’ambito della
nozione di “recupero di rifiuti”.
Con la determinazione dirigenziale impugnata - all’esito di
un’attività preparatoria sviluppatasi mediante
pareri degli enti interessati e due conferenze di servizi istruttorie -
la Provincia di Cuneo, pur rinnovando l’autorizzazione
all’esercizio dell’impianto di che trattasi, ne ha
tuttavia modificato la qualificazione giuridica. Partendo dal
presupposto lo stesso avrebbe funzione di
“incenerimento” ai sensi delle nuove disposizioni
introdotte dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, infatti,
l’Amministrazione intimata ha inquadrato la relativa
attività nell’ambito dello “smaltimento
di rifiuti” e non più nel “recupero di
rifiuti” come avvenuto nelle precedenti autorizzazioni. A
tale nuova qualificazione giuridica dell’impianto
(“incenerimento” o
“coincenerimento”) si collegano, peraltro,
importanti conseguenze sul piano della disciplina applicabile, tra cui
la previsione di differenti valori-limite di emissione in atmosfera
(art. 9 del decreto legislativo 133/2005, secondo cui: “1.
Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati
e gestiti in modo che non vengano superati nell'effluente gassoso i
valori limite di emissione indicati dall'allegato 1, paragrafo A. 2.
Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti,
equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano superati
nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati o
calcolati secondo quanto descritto nell'allegato 2, paragrafo
A”), nonché l’inquadramento della
relativa attività nella nozione di
“smaltimento” piuttosto che in quella di
“recupero” di rifiuti.
La ABET LAMINATI S.p.A. contesta tale nuovo inquadramento ed il ricorso
ruota, quindi, intorno all’esatta interpretazione (ed
applicazione al caso di specie) delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, che ha introdotto espresse
definizioni d’impianto di “incenerimento”
e di “coincenerimento”, contenute
nell’art. 2, comma 1: “…d) impianto di
incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa
o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello
smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla
combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento
mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di
trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed
il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal
trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il
sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di
incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e
lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di
alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di
combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento,
movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti
risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di
trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i
sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e
monitoraggio delle condizioni di incenerimento; e) impianto di
coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione
principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che
utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i
rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello
smaltimento. La definizione include il sito e l'intero impianto,
compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in
ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di
pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del
combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di
calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio
in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di
coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti
gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie
operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di
coincenerimento. Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione
principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di
materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello
smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un
impianto di incenerimento ai sensi della lettera
d)…”.
In effetti, pur formalmente e sostanzialmente distinte, le due
“coppie” incenerimento-coincenerimento e
smaltimento-recupero tendono poi ad “incrociarsi”,
in ragione dei loro elementi caratterizzanti e differenziali.
La nozione di “recupero” ha in comune con quella di
“coincenerimento” la finalità principale
di produrre energia o altri beni (vedi tipologie sub R1 e R13
dell’allegato C al decreto legislativo 22/1997,
rispettivamente “Utilizzazione principale come combustibile o
altro mezzo per produrre energia” e “Messa in
riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni indicate nei
punti da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo, prima della
raccolta, nei luoghi in cui sono prodotti”), mentre la
nozione di “smaltimento” divide con quella di
“incenerimento” la finalità principale
di eliminazione del rifiuto (vedi tipologie sub D10 e D15
dell’allegato B al decreto legislativo 22/1997,
rispettivamente “Incenerimento a terra” e Deposito
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14,
escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti”): ne consegue che, per regola, ad un impianto
di coincernerimento corrisponde l’attività di
recupero e ad un impianto di incenerimento
l’attività di smaltimento.
Nel caso di specie, come già si è rilevato, la
Provincia di Cuneo ha ravvisato gli estremi
dell’incenerimento-smaltimento, mentre la società
ricorrente assume che il proprio impianto debba essere ricondotto alle
opposte nozioni di coincenerimento-recupero, con rilevanti conseguenze
sul piano del regime giuridico ed economico, certamente più
favorevole in termini fiscali e di limiti alle emissioni in atmosfera.
È opportuno premettere che la relativa qualificazione
giuridica, imposta dall’assetto definitorio rinvenibile nelle
richiamate disposizioni normative, involge evidenti profili di
discrezionalità tecnica ed è, quindi,
tendenzialmente rimessa al giudizio dell’Amministrazione.
Compete al Collegio, tuttavia, verificare - sul piano estrinseco e
mediante le “lenti” della motivazione e
dell’istruttoria - se tale giudizio sia stato compiuto
correttamente e nel rispetto delle regole procedimentali.
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente assume
che la Provincia di Cuneo avrebbe erroneamente collegato la nozione di
“incenerimento” (e quella connessa di smaltimento)
al solo fatto che all’interno dell’impianto avviene
la combustione di rifiuti, laddove tale circostanza sarebbe
perfettamente compatibile tanto con
l’“incenerimento” quanto con il
“coincenerimento”, mentre l’unico profilo
differenziale tra le due nozioni - cioè la
finalità prevalente dell’impianto (produzione di
energia o eliminazione di rifiuti) - sarebbe stato completamente
trascurato, sia sul piano degli accertamenti istruttori che in punto di
motivazione.
Tale concetto è ulteriormente sviluppato nel primo dei
motivi aggiunti (con i quali l’impugnativa è stata
estesa alla relazione istruttoria 3.5.3./175, priva di sottoscrizione e
di data, acquisita a seguito di accesso documentale), ove la
società la società ricorrente esamina
analiticamente i rilievi contenuti nella relazione istruttoria,
assumendone l’erroneità, illogicità ed
irrilevanza.
Tali censure in esame meritano accoglimento.
La qualificazione dell’impianto non può essere
effettuata sulla base del dato, di per sé neutro, che
l’impianto è impiegato per il
“trattamento termico” dei rifiuti. Tale elemento,
infatti, è richiamato sia nella definizione normativa di
“incenerimento” (art. 2, comma 1, lettera d, del
decreto legislativo 133/2005: “…qualsiasi
unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al
trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza
recupero del calore prodotto dalla combustione…”)
che in quella di coincenerimento (art. 2, comma 1, lettera e, del
decreto legislativo 133/2005: “…qualsiasi
impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella
produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come
combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a
trattamento termico ai fini dello smaltimento…”) e
non può, quindi, costituire il criterio differenziale tra le
due tipologie di impianti, che il legislatore individua, invece, nella
finalità prevalente dell’attività
svolta: eliminazione dei rifiuti per gli impianti di incenerimento,
produzione di energia (o di altri beni) per gli impianti di
coincenerimento.
Dall’esame degli atti procedimentali emerge, tuttavia, che
questo fondamentale aspetto è stato del tutto trascurato,
sul piano istruttorio e motivazionale, non essendo possibile rinvenire
alcun elemento o osservazione che consentano di risalire
all’iter logico seguito al riguardo
dall’Amministrazione intimata, la quale si è
sostanzialmente limitata a ricollegare la nuova qualificazione
dell’impianto all’entrata in vigore del decreto
legislativo 133/2005, senza neppure illustrare in che modo tale
intervento normativo abbia concretamente operato nel caso di specie.
Invero gli unici, e peraltro disorganici, riferimenti alla
finalità prevalente dell’impianto sono
rintracciabili nella relazione istruttoria 3.5.3./175, acquisita agli
atti a seguito di accesso documentale, ove si rileva, ad esempio, che
ABET LAMINATI S.p.A. aveva ritenuto non sostenibile il trasporto dei
residui di lavorazione in sito diverso da Viale Industria n.21, che
l’impianto per il trattamento termico ha lavorato
“…a singhiozzo nel corso degli anni, in quanto
viene acceso esclusivamente quando c’è la
necessità di smaltire il polverino…”,
che “…quando la caldaia non viene alimentata a
polverino, viene spenta ed il fabbisogno energetico dello stabilimento
è soddisfatto dalle altre caldaie a combustibile
tradizionale…”, che “…la
documentazione fornita nel novembre 2005, in relazione alla richiesta
di rilascio dell’AIA, contiene le tabelle relative al
fabbisogno energetico dello stabilimento dalle quali si evince che lo
stesso è stato ampiamente soddisfatto dalle caldaie a
combustibile tradizionale presenti in stabilimenti e che
conseguentemente trova piena applicazione la definizione di
incenerimento dettata dall’art. 2 comma 1 lettera e) del
D.Lgs. 133/05…”, che
l’attività “…Con tale
variante è soggetta a Ecotassa, ma pare corretto vista la
situazione della qualità dell’aria di Bra ed alla
conseguente possibilità da parte del Comune di poter
introitare denaro per azioni di contenimento e
prevenzione…”; che “Pur non potendosi
esprimere valutazioni in materia di salute pubblica, non è
possibile non tenere conto dei pareri espressi dal comune in cui il
Sindaco è la massima autorità sanitaria locale e
dal Servizio di igiene Pubblica della ASL 18 di Alba. Pertanto, per
quanto concerne la possibilità di trattare rifiuti
provenienti delle terziste, pur non ritenendo di poter accogliere tutte
le richieste formulate dal comune e da esponenti, si ritiene di poter
condividere la richiesta di orientare i conferimenti dei terzi verso
l’impianto di Strada Falchetto che risulta già
oggi adeguabile in breve tempo alle nuove disposizioni e che, come
dimostrano i dati relativi agli anni 2003 e 2004, può
garantire il trattamento di tutti i quantitativi prodotti. Tale scelta
è altresì supportata dalle problematiche connesse
alla capacità di stoccaggio limitate dello stabilimento di
Viale Industria, come asserito anche dalla Abet nelle integrazioni
fornite…A conclusione dalla fase istruttoria:…per
Viale Industria 21 proroga fino alla fine del 2007
nell’attesa della conclusione del procedimento IPPC con
accoglimento delle varianti non sostanziali per modifica/adeguamento
impianto e limitazione del trattamento ai soli rifiuti
aziendali” e che, infine, “…nella
relazione tecnica, il consulente della Ditta fa esplicito riferimento
all’Allegato 1 del D.Lgs. 133/05…”,
tutti elementi che farebbero propendere, evidentemente, per la
prevalenza della funzione di smaltimento dei rifiuti rispetto a quella
di produzione energetica.
Ritiene il Collegio, tuttavia, che neppure tali osservazioni - peraltro
contenute in una relazione priva di data e sottoscrizione, che assume
le vesti di bozza o appunto - soddisfino l’onere di
motivazione, nel caso di specie particolarmente pregnante in
considerazione della particolare complessità della questione
in esame (anche a causa della nuova disciplina normativa nel frattempo
intervenuta) e del mutamento di qualificazione giuridica operato
rispetto ai precedenti provvedimenti autorizzativi.. Del resto solo un
iter argomentativo approfondito avrebbe assicurato alla
società ricorrente un contraddittorio effettivo, tenuto
conto che neppure nel corso delle due conferenze di servizio
istruttorie l’organo decisionale aveva espresso chiaramente
il proprio convincimento sul piano tecnico-giuridico, limitandosi a
recepire le osservazioni provenienti dagli organi istruttori.
Ma, soprattutto, i rilievi contenuti nella relazione istruttoria
3.5.3./175 - parzialmente contestati in fatto dalla società
ricorrente senza che, peraltro, la Provincia di Cuneo (non costituita
in giudizio) abbia inteso sul punto replicare - risultano a volte
generici ed in altri casi non conferenti.
In particolare: - il fatto che ABET LAMINATI S.p.A. abbia a suo tempo
ritenuto non sostenibile il trasporto dei residui in sito diverso da
Viale Industria 21 non è di per sé significativo,
trattandosi di valutazione espressa ad altri fini e, comunque non
relativa alle caratteristiche oggettive dell’impianto; - il
fatto che l’impianto di trattamento termico di Viale
Industria n. 21 abbia lavorato “…a singhiozzo nel
corso degli anni, in quanto viene acceso esclusivamente quando
c’è la necessità di smaltire il
polverino…” è ugualmente irrilevante,
dovendosi condividere il rilievo di ABET LAMINATI S.p.A. secondo cui
l’attività di recupero dei rifiuti è,
per definizione, discontinua, in quanto legata alla materiale
disponibilità dei rifiuti medesimi, così come
priva di pregio è l’osservazione che
“…quando la caldaia non viene alimentata a
polverino, viene spenta ed il fabbisogno energetico dello stabilimento
è soddisfatto dalle altre caldaie a combustibile
tradizionale…” in quanto, anche in questo caso, la
discontinuità dell’attività non indica
affatto la prevalenza della funzione di smaltimento rispetto a quella
di recupero dei rifiuti; - neppure è sufficiente il rilievo
che il fabbisogno energetico dell’impianto è stato
a volte soddisfatto dalle caldaie a combustibile tradizionale presenti
in stabilimento, trattandosi di osservazione generica e non collegata
ad un preciso periodo di tempo per cui, in assenza di ulteriori
precisazioni, non può che condividersi l’obiezione
di ABET LAMINATI S.p.A., che assume di essersi munita di adeguate
riserve di gas metano al solo fine di affrontare situazioni di
emergenza; - manifestamente illogico è il rilievo che la
nuova qualificazione giuridica dell’impianto, comportandone
l’assoggettamento ad “Ecotassa”,
consentirebbe al Comune d’introitare denaro utile per
eventuali azioni di contenimento e prevenzione, atteso che la
qualificazione giuridica dell’attività deve essere
effettuata sulla base dei parametri di legge, tra i quali non compare
certamente la maggiore convenienza economica per il Comune; - non
conferenti, infine, risultano i rilievi in materia di tutela della
salute pubblica in quanto si tratta di un parametro non riconducibile
alle definizioni introdotte dal decreto legislativo 133/2005, che
assumono quale unico criterio discretivo la finalità
prevalente dell’impianto.
In conclusione il proced