Cass. Sez. III n. 36558 del 24 settembre 2008 (Ud. 8 lug. 2008)
Pres. Onorato Est. Gentile Ric. Lavarini e altro
Urbanistica. Condono e opere in cemento armato
La disciplina del condono edilizio di cui all\'art. 32, comma 25, D.L. n. 269 del 2003 si estende anche alle contravvenzioni in tema di violazione delle disposizioni relative alle opere in conglomerato cementizio armato (art. 71 e 72, d.P.R. n. 380 del 2001, già artt. 13 e 14 L. n. 1086 del 1971).
Pres. Onorato Est. Gentile Ric. Lavarini e altro
Urbanistica. Condono e opere in cemento armato
La disciplina del condono edilizio di cui all\'art. 32, comma 25, D.L. n. 269 del 2003 si estende anche alle contravvenzioni in tema di violazione delle disposizioni relative alle opere in conglomerato cementizio armato (art. 71 e 72, d.P.R. n. 380 del 2001, già artt. 13 e 14 L. n. 1086 del 1971).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 08/07/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1748
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 11031/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lavarini Elia, nato il 19/02/1933; Pachera Flavio Carlo, nata il 20/05/1948;
Avverso la Sentenza Tribunale di Verona, emessa il 27/06/07;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. D\'ANGELO Giovanni che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Verona, con sentenza emessa il 27/06/07, provvedendo anche nei confronti di Lavarini Elia e Pachera Flavio Carlo, imputati del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72, capo e) della rubrica dichiarava gli stessi colpevoli della predetta contravvenzione e li condannava alla pena di Euro 900,00 di ammenda, ciascuno; pena interamente condonata.
Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, ex art. 569 c.p.p., deducendo violazione dell\'art. 606 c.p.p., lett. e). In particolare i ricorrenti esponevano:
1. che il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72 era estinto per intervenuta oblazione ex D.L. n. 269 del 2003;
2. che, quantomeno, il processo andava sospeso in attesa della definizione del procedimento amministrativo relativo alla domanda di condono edilizio.
Tanto dedotto i ricorrenti chiedevano l\'annullamento della sentenza impugnata.
La difesa del ricorrente, con successiva memoria difensiva del 17/06/08, insisteva nelle sue richieste.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza dell\'08/07/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Lavarini Elia e Pachera Flavio Carlo venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Verona perché imputati, tra l\'altro, dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72, capi a), b) ed e) della rubrica.
All\'esito del giudizio di 1^ grado il Tribunale di Verona sospendeva il processo in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) della rubrica, in attesa della definizione del procedimento amministrativo relativo alla domanda di condono edilizio presentata dagli interessati.
Dichiarava, tuttavia, la responsabilità penale dei predetti Lavarini e Pachera in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72 capo e) della rubrica, condannando gli stessi alla pena di Euro 900,00 di ammenda ciascuno.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la sentenza impugnata è errata in ordine a tale statuizione di condanna.
Al riguardo va affermato che la disciplina del condono edilizio di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25, si estende anche alle contravvenzioni previste dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72 (già L. n. 1086 del 1971, artt. 13 e 14), con conseguente estinzione - in caso di concessione in sanatoria previo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione - anche di detta contravvenzione; il tutto ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25, L. n. 47 del 1985, art. 38.
Orbene si rileva che nella fattispecie in esame - come si ricava dall\'esame della sentenza n. 260/08 emessa dal Tribunale di Verona in data 06/02/08, divenuta irrevocabile il 14/03/08 - è stata rilasciata concessione in sanatoria ex D.L. n. 269 del 2003 in ordine ai manufatti i cui alle contravvenzioni contestate ai capi a) e b) dell\'originaria imputazione.
Consegue che anche la contravvenzione di cui al capo e) della rubrica (ossia quella per cui è stata emessa pronuncia di condanna ed in relazione alla quale è stato proposto l\'attuale ricorso per Cassazione) è estinta per intervenuta concessione in sanatoria. Va annullata, pertanto, senza rinvio, la sentenza del Tribunale di Verona in data 27/06/07, essendo estinto il residuo reato sub e). P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per sanatoria.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 08/07/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1748
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 11031/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lavarini Elia, nato il 19/02/1933; Pachera Flavio Carlo, nata il 20/05/1948;
Avverso la Sentenza Tribunale di Verona, emessa il 27/06/07;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. D\'ANGELO Giovanni che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Verona, con sentenza emessa il 27/06/07, provvedendo anche nei confronti di Lavarini Elia e Pachera Flavio Carlo, imputati del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72, capo e) della rubrica dichiarava gli stessi colpevoli della predetta contravvenzione e li condannava alla pena di Euro 900,00 di ammenda, ciascuno; pena interamente condonata.
Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, ex art. 569 c.p.p., deducendo violazione dell\'art. 606 c.p.p., lett. e). In particolare i ricorrenti esponevano:
1. che il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72 era estinto per intervenuta oblazione ex D.L. n. 269 del 2003;
2. che, quantomeno, il processo andava sospeso in attesa della definizione del procedimento amministrativo relativo alla domanda di condono edilizio.
Tanto dedotto i ricorrenti chiedevano l\'annullamento della sentenza impugnata.
La difesa del ricorrente, con successiva memoria difensiva del 17/06/08, insisteva nelle sue richieste.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza dell\'08/07/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Lavarini Elia e Pachera Flavio Carlo venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Verona perché imputati, tra l\'altro, dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72, capi a), b) ed e) della rubrica.
All\'esito del giudizio di 1^ grado il Tribunale di Verona sospendeva il processo in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) della rubrica, in attesa della definizione del procedimento amministrativo relativo alla domanda di condono edilizio presentata dagli interessati.
Dichiarava, tuttavia, la responsabilità penale dei predetti Lavarini e Pachera in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72 capo e) della rubrica, condannando gli stessi alla pena di Euro 900,00 di ammenda ciascuno.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la sentenza impugnata è errata in ordine a tale statuizione di condanna.
Al riguardo va affermato che la disciplina del condono edilizio di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25, si estende anche alle contravvenzioni previste dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72 (già L. n. 1086 del 1971, artt. 13 e 14), con conseguente estinzione - in caso di concessione in sanatoria previo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione - anche di detta contravvenzione; il tutto ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25, L. n. 47 del 1985, art. 38.
Orbene si rileva che nella fattispecie in esame - come si ricava dall\'esame della sentenza n. 260/08 emessa dal Tribunale di Verona in data 06/02/08, divenuta irrevocabile il 14/03/08 - è stata rilasciata concessione in sanatoria ex D.L. n. 269 del 2003 in ordine ai manufatti i cui alle contravvenzioni contestate ai capi a) e b) dell\'originaria imputazione.
Consegue che anche la contravvenzione di cui al capo e) della rubrica (ossia quella per cui è stata emessa pronuncia di condanna ed in relazione alla quale è stato proposto l\'attuale ricorso per Cassazione) è estinta per intervenuta concessione in sanatoria. Va annullata, pertanto, senza rinvio, la sentenza del Tribunale di Verona in data 27/06/07, essendo estinto il residuo reato sub e). P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per sanatoria.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008