TAR Toscana Sez. III sent. 56 del 22 gennaio 2007
Aria. Divieto circolazione veicoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III^ SEZIONE -
N. 56 REG. SENT.
ANNO 2007
N. 330 REG. RIC.
ANNO 2006
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 330/2006 proposto da SORRENTINO GIUSEPPE, in proprio e
in qualità di Presidente del COMITATO CITTADINO EURO ZERO,
SANSUCCI MARIO, RUGGINI RICCARDO erede GIANCARLO, ANZUINI ILARIO,
LEFANTE SALVATORE, GIOMETTI MAURIZIO, LUCHI GIANLUCA, FIORUCCI ERMANNO,
SILVESTRI BARTOLOMEO, ASSENTI FRNCESCO, IANDOLO LUCIO, VETTER MILAN
FREDERICH, MENCHETTI UBALDO, SAMMICHELI CHIARA, ROSSI FERRUCCIO, ROMEO
DOMENICO, CAPPELLINI MARIA, NOLI GIUSEPPINA ANTONIETTA, CHIRICI
FIORENZA, MAGGIORELLI MAURIZIO, GIOVANARDI MAURIZIO, DE CARLI SUSANNA,
ZIFFER ANDREA, BULLI STEFANIA, SGUANCI ALESSANDRO, SCHININA'
EVANGELISTA, BERNINI GIORGIO, LAZZARINI LISA, rappresentatI e difesI
daGLI Avv.ti Antonio De' Paoli ed Ugo Franceschetti ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del secondo in Firenze, Via dell'Oriuolo
n. 20;
c o n t r o
- il COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro-tempore come tale
domiciliato e residente nel suo Ufficio in Piazza della Signoria
(Palazzo Vecchio) rappresentato e difeso da Claudio Visciola e Debora
Pacini;
- il PRESIDENTE DELLA A.N.C.I ROMA - nella persona pro-tempore in
carica, non costituitosi in giudizio;
- l'UNIONE REGIONALE PROVINCE TOSCANA (U.R.P.T.), in persona del legale
rappresentante pro-tempore, non costituitasi in giudizio;
- la PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lina Cardona,
Elena Possenti e Francesca De Santis ed elettivamente domiciliata
presso i suoi Uffici legali in Firenze, Via de' Ginori n. 10;
- la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta Regionale, non costituitasi in giudizio;
- il COMUNE DI SESTO FIORENTINO, in persona del Sindaco pro-tempore,
non costituitosi in giudizio;
- il COMUNE DI SCANDICCI, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Barontini ed elettivamente
domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
- il COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco pro-tempore, non
costituitosi in giudizio;
- il COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO, in persona del Sindaco
pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
- il COMUNE DI GROSSETO, in persona del Sindaco pro-tempore, non
costituitosi in giudizio;
- il COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco pro-tempore, non
costituitosi in giudizio;
- il COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti e Susanna
Caponi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Graziella Ferraroni in Firenze, Via Duca D'Aosta n. 2;
- il COMUNE DI LUCCA, in persona del Sindaco pro-tempore, non
costituitosi in giudizio;
- il COMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco pro-tempore, non
costituitosi in giudizio;
- il COMUNE DI LASTRA A SIGNA, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Sauro Erci ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via F. Bonaini n. 10;
- il COMUNE DI SIGNA, in persona del Sindaco pro-tempore, non
costituitosi in giudizio;
- il COMUNE DI CASCINA, in persona del Sindaco pro-tempore, non
costituitosi in giudizio;
- il COMUNE DI CAMPI BISENZIO, in persona del Sindaco pro-tempore, non
costituitosi in giudizio;
- il COMUNE DI CALENZANO, in persona del Sindaco pro-tempore, non
costituitosi in giudizio;
- il COMUNE DI BAGNO A RIPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, non
costituitosi in giudizio;
- la PROVINCIA DI MASSA CARRARA, in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta provinciale, non costituitasi in giudizio;
- la PROVINCIA DI LUCCA, in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta provinciale, non costituitasi in giudizio;
- la PROVINCIA DI PISTOIA, in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta provinciale, non costituitasi in giudizio;
- la PROVINCIA DI PRATO, in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta provinciale, non costituitasi in giudizio;
- la PROVINCIA DI GROSSETO, in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta provinciale, rappresentata e difesa da gli Avv.ti Stefania
Sorrenti e Chiara Canuti ed elettivamente domiciliata presso la
Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana in
Firenze, Via Ricasoli n. 40;
- la PROVINCIA DI LIVORNO, in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta provinciale, non costituitasi in giudizio;
- la PROVINCIA DI PISA, in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta provinciale, non costituitasi in giudizio;
- la PROVINCIA DI SIENA, in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta provinciale, non costituitasi in giudizio;
- la PROVINCIA DI AREZZO, in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta provinciale, non costituitasi in giudizio;
P E R L’A N N U L L A M E N T O
- dell'ordinanza del sindaco del Comune di Firenze n. 2005/01022 del 16
dicembre 2005;
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n. 2006/00004 del 2
gennaio 2006;
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n. 2006/00021 del 9
gennaio 2006;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in
particolare, per quanto occorrer possa:
- delle Delibere della Giunta del Comune di Firenze n. 2005/G/00859 -
N. 2005/01073 del 6.12.2005 con le quali la Giunta Comunale ha
stabilito di aderire al nuovo Accordo di Programma per la riduzione
delle emissioni delle sostanze inquinanti e per la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico, approvandone lo schema;
- dell'"Accordo di Programma tra Regione, Province e URPT, Comuni e
ANCI per il risanamento della qualità dell'aria ambientale
nelle aree urbane" del 10 ottobre 2003:
- del "Nuovo Accordo di Programma per la riduzione delle emissioni di
sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento
atmosferico";
nonchè, con successivo atto di motivi aggiunti, per
l'annullamento
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n. 2006/00509 del
14.6.2006;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in
particolare, per quanto occorrer possa, in quanto atto presupposto alla
delibera 2006/00509, della delibera G.C. n. 825/645 del 7.10.03 di
approvazione dell'allegato Piano di Azione come richiamato nel testo
dell'ordinanza e del Piano di Azione stesso;
- nonchè della delibera G.C. n. 2004/G/00531 del 5.10.2004
di modifica al Piano di Azione.
nonchè per l'accertamento e la conseguente condanna al
risarcimento dei danni.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 novembre 2006 - relatore il
Consigliere Giuseppe Di Nunzio -, gli Avv.ti N. Franceschetti, C.
Visciola, F. De Santis, G. Barontini ed E. Vignolini, delegata da S.
Erci;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
In data 15.4.03 era stipulato un Protocollo d'Intesa tra Regione
Toscana, ANCI e URPT, approvato con deliberazione G.R.T. n. 372/03
(pubblicata sul BUR n. 20 del 14.4.03), titolato "Piano di azione (ex
art. 7 del D.Lgs. n. 351/99) avente la finalità di ridurre
il rischio di superamento dei valori limite del PM10 e di prevedere la
realizzazione di misure di contenimento a breve e medio periodo delle
emissioni di tale inquinante e dei suoi precursori", con il quale le
parti si sono impegnate alla stipula di un successivo Accordo di
Programma, ove specificare e dettagliare le azioni e le misure per il
raggiungimento dell'obiettivo di "... ridurre, in particolare, i
livelli di concentrazione del PM10 in modo da raggiungere il rispetto
dei valori limite di tale sostanza inquinante previsti dal D.M. n.
60/02 per la prima fase di attuazione, cioè entro il
1° gennaio 2005 e, successivamente, per la seconda fase,
cioè entro il 1° gennaio 2010".
Nell'ambito del suddetto Protocollo di intesa (art. 2), i Comuni,
rappresentati dall'ANCI, si sono altresì impegnati "ad
organizzare ed attuare in forma coordinata a livello regionale e di
area critica, secondo le modalità da definire nell'Accordo
di Programma, misure di limitazione e di realizzazione del traffico
(es. targhe alterne, blocco totale, limitazione per tipologia di
veicoli in giorni programmati ed a seguito del raggiungimento degli
stati di attenzione e di allarme, divieto progressivo di circolazione,
anche in aree urbane predefinite, di particolari tipologie di veicoli,
ecc.).
In attuazione del succitato Protocollo d'Intesa e sulla scorta
dell'istruttoria e delle valutazioni tecniche svolte dal gruppo di
lavoro all'uopo costituito, in data 10.10.2003 Regione Toscana,
Province e Comuni del Territorio, tra cui il Comune di Firenze,
stipulavano un Accordo di Programma per il risanamento della
qualità dell'area ambiente: tale Accordo veniva approvato
con deliberazione G.R. n. 990/2003, pubblicata sul B.U.R.T. n. 44 del
29.10.2003.
Per quanto attiene alle finalità dell'Accordo de quo, l'art.
1 prevede: "Il presente Accordo di Programma, in coerenza e
continuità con il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15
aprile 2003 ... individua le misure per il risanamento della
qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane, in particolare
per la riduzione delle emissioni di PM10 derivanti da veicoli e
motoveicoli mediante il progressivo rinnovo dei segmenti più
inquinanti del parco, anche promuovendo iniziative di incentivazione e
finanziamento".
Sul piano degli impegni assunti dagli Enti sottoscrittori dell'Accordo,
l'art. 2 precisa che i Comuni si impegnano "all'adozione di
provvedimenti di limitazione alla circolazione, graduali e progressivi,
a partire dai segmenti di veicoli maggiormente inquinanti ...",
nonchè "alla promozione della sostituzione progressiva dei
segmenti di veicoli maggiormente inquinanti", da attuarsi anche tramite
il ricorso ad adeguate misure di finanziamento e contribuzione.
L'Accordo di Programma del 2003 prosegue, poi, stabilendo all'art. 4 le
modalità per l'attuazione da parte dei Comuni delle
limitazioni di traffico dei centri abitati: "... si
procederà alla limitazione progressiva della circolazione
dei veicoli non catalitici e dei diesel immatricolati prima del 1993,
dei motocicli e ciclomotori a due tempi non omologati ..., compresi i
veicoli leggeri a benzina o diesel adibiti a trasporto merci con
capacità di carico inferiore o uguale a 35 quintali
(immatricolati prima dell'ottobre 1994).
Tali veicoli non potranno circolare il mercoledì, a partire
dal giorno 12 del mese di novembre fino a 3 dicembre 2003, con orari
differenziati (9-18 per le autovetture ...).
Dal 14 gennaio 2004 la limitazione si estenderà per due
giorni settimanali, il mercoledì ed il giovedì,
fino ad estendersi a tutti i giorni della settimana a partire dal 1
gennaio 2006...".
Infine, per quanto attiene specificamente il regime degli incentivi per
veicoli e carburanti meno inquinanti, a norma dell'art. 6 dell'Accordo,
"Al fine di procedere alla sostituzione dei veicoli tradizionali con
tipologie di alimentazione a minor inquinamento, come il metano e il
Gpl e all'utilizzo di carburanti meno inquinanti ...i Comuni
provvederanno ad una adeguata informazione e ad agevolare l'accesso
agli incentivi promossi dallo Stato, dalla Regione e dagli stessi Enti
locali ....Al fine di incentivare la trasformazione ad alimentazione a
metano o Gpl del segmento delle autovetture non catalitiche a benzina
ante '93, i Comuni riserveranno una quota delle risorse regionali ...".
Con deliberazione G.R. n. 1377 del 27.12.2004 la Regione Toscana
approvava anche i criteri per l'assegnazione del contributo regionale
per l'anno 2005 ai Comuni firmatari dell'Accordo.
Nell'anno 2005, la Regione Toscana promuoveva la sottoscrizione di un
Nuovo Accordo di Programma con Province e Comuni, tra cui il Comune di
Firenze, che ne approvava lo schema con deliberazione G.C. n.
2005/G/00859 - n. 2005/01073: il Nuovo Accordo di Programma tra Regione
Toscana, ANCI, URPT e Comuni veniva sottoscritto il 20.12.2005.
Tale Nuovo Accordo per la riduzione delle emissioni inquinanti e la
prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, nel confermare le
finalità dell'Accordo del 2003, precisa che le azioni ivi
previste, volte prioritariamente alla riduzione di PM10 e DI NOx, "...
non devono essere valutate in un'ottica emergenziale (definibile come
serie di interventi attivati a seguito dell'accadimento di episodi
acuti di inquinamento) ma traguardate al raggiungimento degli obiettivi
della qualità dell'aria già stabiliti dalla
Unione Europea per il 2010 e, quindi, con un contenuto strutturale"
(art. 2).
Per quanto attiene le concrete misure restrittive della circolazione,
l'art. 8 del Nuovo Accordo di Programma - oltre a confermare i
contenuti dell'Accordo precedente per l'anno 2006 - ha ampliato la
tipologia dei veicoli interessati dai provvedimenti di limitazione
programmati per il triennio 2006-2008.
In questi termini, infatti, il Nuovo Accordo di Programma prevede le
seguenti limitazioni:
- con decorrenza 1° gennaio 2006, viene confermato il divieto
di circolazione, già previsto con l'Accordo del 2003, dei
veicoli benzina e diesel Euro zero, nonchè dei ciclomotori
Euro zero e degli autoveicoli per trasporto merci fino a 35 quintali
Euro zero, esteso a tutti i giorni della settimana (dal
lunedì alla domenica, dalla ora 00.00 alle 24.00);
- con decorrenza sempre 1° gennaio 2006, viene anche introdotto
il divieto di circolazione per autobus Euro zero dei gestori di servizi
TPL, limitatamente ad un giorno settimanale (la domenica);
- per l'anno 2007, viene introdotto il divieto di circolazione per tre
giorni alla settimana, dalle ore 08 alle ore 19, anche per le
autovetture diesel Euro 1 ed i ciclomotori Euro 1 a due tempi;
- per l'anno 2008, a regime, il divieto di circolazione dal
lunedì alla domenica, dalle ore 00.00 alle 24.00,
interesserà, oltre ai veicoli diesel e benzina Euro zero e
ciclomotori Euro zero, anche i veicoli diesel Euro 1 ed i ciclomotori
Euro 1 a due tempi.
Inoltre, il Nuovo Accordo di Programma per il triennio 2006-08 prevede
anche misure destinate ad incidere su tipologie di sorgenti inquinanti
diverse dal traffico veicolare.
Per quanto concerne, infine, il regime degli incentivi per veicoli e
carburanti meno inquinanti, l'art. 10 del Nuovo Accordo del 2005
ribadisce gli impegni assunti con il precedente Accordo del 2003: onde
garantire l'accesso degli utenti a tali contributi, la Regione Toscana,
con deliberazione G.R. n. 36 del 30.1.2006, ha approvato i criteri per
l'assegnazione del contributo regionale per l'anno 2006 ai Comuni
firmatari dell'Accordo del 20.12.2005.
Il Comune di Firenze - che con deliberazione della Giunta Regionale
Toscana n. 1325/2003 è stato classificato come "zona di
risanamento", in quanto dalla valutazione della qualità
dell'aria ambiente emergevano superamenti nei valori limite per una
pluralità di sostanze inquinanti - con deliberazione G.C. n.
825 del 7.10.03, adottata all'esito di una attività
istruttoria svolta da un organo tecnico consultivo costituito ad hoc,
approvava il "Piano di Azione Comunale per il conseguimento degli
standard di qualità dell'aria ambiente - Definizione di
primi interventi".
In particolare, ai fini della programmata riduzione del traffico
veicolare, il PAC assumeva come obiettivo primario l'accelerazione del
processo di naturale ricambio del parco veicoli circolante
più obsoleto e ciò relativamente ai mezzi Euro
zero, attraverso progressive limitazioni alla circolazione di tali
mezzi, in orari e giorni da incrementarsi annualmente, fino al completo
divieto di circolazione dall'ottobre 2005: tale termine veniva
successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 531 del 5.10.2004,
con la quale - in attuazione di quanto previsto nell'Accordo di
Programma del 10.10.03 - la decorrenza del divieto totale di
circolazione per i veicoli Euro zero veniva fissata al 1°
gennaio 2006, stabilendo altresì che "... con successive
ordinanze dell'Assessore all'Ambiente ... siano determinate le
modalità operative per i provvedimenti di limitazione della
circolazione di cui sopra".
Quindi, con decorrenza dal 12 novembre 2003 il Comune di Firenze
vietava la circolazione dei veicoli Euro zero nei centri abitati per un
giorno la settimana, estendendo poi il divieto a due giorni la
settimana dal gennaio 2004 e a tre giorni la settimana dal gennaio
2005, accompagnato anche da altri provvedimenti limitativi, quali la
circolazione a targhe alterne in alcuni periodi.
Infine il Sindaco del Comune di Firenze adottava l'ordinanza n.
2005/1022 del 16.12.2005, con la quale si disponeva:
"1) che dal 01 gennaio 2006 nei giorni dal Lunedì alla
Domenica sia istituito il divieto di transito nel centro abitato di
Firenze e Galluzzo, con orario 00.00 - 24.00, alle seguenti categorie
di veicoli:
autovetture, di cui all'art. 54 comma 1 lettera a) del Codice della
Strada, a benzina e diesel (MI) non conformi alla direttiva 91/441/CEE
e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al
1/01/1993;...".
Con il provvedimento de quo sono stati previsti una serie di esoneri
dal divieto di transito per talune tipologie di veicoli.
L'ordinanza sindacale n. 1022/05 ha altresì previsto, in
deroga ai divieti di transito veicolare suddetti, l'apertura alla
circolazione di una serie di itinerari interni, c.d. "staffe", allo
scopo di consentire ai veicoli "non euro" provenienti da fuori comune,
che erroneamente siano entrati nel Comune di Firenze, la garanzia di un
percorso utile per lasciare la città.
Con le successive ordinanze sindacali n. 2006/00004 del 2.1.06 e n.
2006/00021 del 9.1.06, venivano introdotte ulteriori fattispecie
transitorie di esonero dal divieto di transito per veicoli Euro zero,
fino alla data del 30 giugno 2006.
L'adozione dei succitati provvedimenti, recanti divieti di circolazione
per i veicoli "non euro", è stata preceduta da una campagna
informativa nei confronti della popolazione, attraverso una
pluralità di comunicati stampa pubblicati anche sulla rete
civica del Comune di Firenze, con i quali i cittadini sono stati
informati circa contenuto, finalità e ratio dei nuovi
provvedimenti limitativi, loro decorrenza, ambito applicativo e deroghe.
Il Comune di Firenze ha approvato, con deliberazione G.C. n.
2006/G/00103 - n. 2006/00165 del 2.3.06, il nuovo Disciplinare Tecnico
per i veicoli a basse emissioni tra le cui principali novità
emerge, per quanto riguarda in particolare le trasformazioni di veicoli
Euro zero a metano o Gpl, la previsione di contributi di importo
differenziato - euro 300,00, euro 400,00 ed 500,00 - in ragione del
reddito del richiedente, in modo da favorire le classi a reddito
più basso.
Il Comune di Firenze ha anche siglato un accordo con il CNA, approvato
con deliberazione G.C. n. 2005/G/0034 - n. 2005/00448 del 31.5.2005, in
virtù del quale una pluralità di officine allo
stesso aderenti si sono impegnate ad effettuare la trasformazione di
veicoli Euro zero a Gpl o metano a prezzi calmierati, non superiori a
euro 700,00.
Avverso gli atti predetti sono insorti i ricorrenti, tutti proprietari
o utenti di veicoli "Euro 0" del Comune di Firenze che non beneficiano
delle previste esenzioni, nonchè il Comitato Cittadino Euro
0, impugnandoli presso questo T.A.R..
Deducono le censure seguenti:
I- Violazione e falsa applicazione dei principi generali di buona e
corretta amministrazione come direttamente desumibili dall'art. 97 Cost.
Violazione art. 3 L. 241/1990.
Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, errata
valutazione dei presupposti di fatto; Illogicità manifesta,
perplessità per mere affermazioni di principio,
disparità di trattamento, contraddittorietà
infraprocedimentale, carenza di istruttoria.
II- Violazione degli artt. 3, 16, 23 e 42 Cost..
Violazione di legge art. 1 Prot. Addiz. alla convenzione Europea per i
Diritti dell'Uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955 n. 848.
Eccesso di potere per sviamento e illogicità manifesta.
III- Violazione artt. 3 e 42, comma 3, Cost..
Eccesso di potere per sviamento e carenza assoluta di potere;
disparità di trattamento.
IV- Violazione degli aa. 42 e 97 Cost.;
Violazione principi generali di tipicità e
legalità dell'agire amministrativo.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7, d.lgs. n.
285/92, nuovo Codice della Strada.
Violazione dell'art. 1 D.M. 21.4.1999, n. 163.
Violazione art. 39 del D.M. 60/02.
Eccesso di potere per incompetenza assoluta e straripamento di potere,
contraddittorietà con gli artt. 1, 2 e 3 della Dir. Min.
7.71998.
V- Violazione e falsa applicazione artt. 7, 8 e 9 della legge 241/1990.
Violazione dei principi generali di pubblicità, trasparenza
e dei principi comunitari in tema di corretta informazione ambientale.
Successivamente l'Amministrazione, con ordinanza sindacale n.
2006/00509 del 14.6.2006 ha dettato nuove disposizioni in materia di
limitazioni della circolazione veicolare nel territorio urbano, sulla
scorta, tra l'altro, delle seguenti considerazioni:
"Vista la Direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di
qualità dell'aria ambiente, ed in particolare l'allegato
III, recepita con Decreto
Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, con la quale si stabilisce, tra
l'altro, che a far data del 1° gennaio 2005 il valore media
annuale per le particelle (PM10) non deve superare i 40 microgrammi/m3
e che il valore medio di 24 ore non deve superare i 50 microgrammi/m3
per più di 35 volte l'anno e si stabiliscono limiti
restrittivi a partire dal 2010 con riduzioni progressive di anno in
anno;
Considerato che il citato Decreto 2 aprile 2002 n. 60 stabilisce valore
limite e termini entro il quale il valore limite deve esser raggiunto
oltre che per materiale particolato anche per gli inquinanti biossido
di azoto, ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo e
monossido di carbonio.
Visto il Piano di Azione Comunale approvato con delibera G.M. n.825/645
del 7/10/03 nel quale, analizzati i risultati del monitoraggio della
qualità dell'aria, relativi all'anno 2002, che evidenziano
superamenti dei valori limite per PM10, Biossido di Azoto, Benzene,
Ozono e BenzoaPirene, viene valutato l'apporto delle sostanze
inquinanti dai vari macrosettori ed evidenziato il contributo
prevalente del traffico, con conseguente necessità di
intervenire prioritariamente su tale settore, attivando misure che
promuovono la sostituzione dei segmenti del parco veicolare con
maggiori emissioni specifiche; ... ...".
Sempre perseguendo il dichiarato fine di salvaguardare la salute
pubblica contenendo i valori per una pluralità di fattori
inquinanti - ossia, materiale particolato PM10, biossido di azoto,
benzene, biossido di zolfo, piombo e monossido di carbonio - con la
succitata nuova ordinanza n. 2006/509 del 14 giugno 2006, il Sindaco
del Comune di Firenze ha disposto, con decorrenza dal 1° luglio
2006:
- la revoca delle precedenti ordinanze sindacali n. 1022 del 16/12/05,
n,. 4 del 21/1/05 e n. 21 del 9/1/06, impugnate con ricorso de quo;
- l'istituzione del divieto di transito nel centro abitato di Firenze e
del Galluzzo, nei giorni dal lunedi alla domenica con orario 00.00 -
24.00, delle autovetture benzina e diesel non conformi alla direttiva
91/441/CEE immatricolate ante 1993 (c.d. euro zero), oltre che dei
ciclomotori non conformi alla direttiva 97/24/CE e degli autoveicoli
benzina e diesel adibiti a trasporto merci fino a 3,5 t immatricolati
ante 1994.
Con il provvedimento de quo sono poi stati previsti i seguenti esoneri
dal divieto di transito, con decorrenza dal 1° luglio 2006:
"a) veicoli con alimentazione elettrica o ibrida ...;
b) veicoli con alimentazione a metano o a GPL o bifuel ...;
c) veicoli in servizio delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, e i
Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, nonché veicoli in
servizio di emergenza e soccorso delle Pubbliche Assistenze, delle
Misericordie, della Croce Rossa Italiana, muniti delle rispettive
insegne;
d) veicoli di proprietà della ASL, veicoli delle
Associazioni di volontariato e delle Cooperative sociali convenzionate
con il Comune di Firenze o con altri Enti Pubblici, che effettuano
servizi sociali rivolti ad anziani e disabili, e muniti delle
rispettive insegne;
e) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno
previsto dal Codice della Strada;
f) veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di
storicità o del Certificato di
Indennità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione
negli appositi registri storici ...;
g) veicoli che si rechino ad effettuare operazioni di conversione a gas
o gpl, alla restituzione al concessionario o alla rottamazione ...;
h) veicoli appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e
di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali
quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia; veicoli adibiti al
pronto intervento e manutenzione degli impianti elettrici, idraulici,
termici e tecnologici ...;
i) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività
a discrezione degli Agenti di Polizia Municipale ...;
l) veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per
migliorare l'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni
...;
m) veicoli che espongono la targa "prova" ...;
n) veicoli su cui sono installati dispositivi idonei a ridurre le
emissioni di particolato ...;
o) autovetture il cui conducente sia una persona che ha compiuto il
65° anno di età;
p) autoveicoli adibiti al trasporto merci dei commercianti per recarsi
e tornare dai mercati ... Tale deroga vale esclusivamente fino al
31/12/2006 compreso".
Infine, sempre a decorrere dal 1°/07/06, con l'ordinanza
sindacale predetta n. 2006/509 sono stati altresì previsti,
in deroga ai divieti di transito veicolare suddetti, una serie di
itinerari interni al centro abitato normalmente aperti alla
circolazione, c.d. "staffe", allo scopo di consentire ai veicoli "non
euro" la garanzia di un percorso utile per lasciare la città.
I ricorrenti hanno quindi impugnato anche l'ordinanza predetta
proponendo un atto di motivi aggiunti, come di seguito:
1) Illegittimità derivata;
2) Violazione e falsa applicazione dei principi generali di buona e
corretta amministrazione direttamente desumibili dall'art. 97 Cost.
Violazione art. 3 L. 241/1990.
Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; errata
valutazione dei presupposti di fatto; illogicità manifesta;
perplessità per mere affermazioni di principio;
disparità di trattamento; contraddittorietà
infraprocedimentale; difetto e carenza assoluta di istruttoria.
3) Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 2 aprile 2002, n. 60
Violazione e/o falsa applicazione artt. 38 e 39 del D.M. 2 aprile 2002,
n. 60 e allegato I, tabella A del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 28 marzo 1983, come modificata dall'articolo 20 del D.P.R.
24 maggio 1988, n. 203;
Violazione e/o falsa applicazione artt. 14 e 4 del D,Lgs. 4 agosto
1999, n. 351.
Eccesso di potere per sviamento; difetto assoluto di motivazione.
4) Violazione degli artt. 3, 16, 23 e 42 Cost.
Violazione di legge art. 1 Prot. Addiz. alla Convenzione Europea per i
Diritti dell'Uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955 n. 848.
Eccesso di potere per sviamento e illogicità manifesta.
5) Violazione aa. 3 e 42, c. 3°, Cost.
Eccesso di potere per sviamento e carenza assoluta di potere;
Disparità di trattamento;
6) Violazione degli artt. 42 e 97 cost.;
Violazione principi generali di tipicità e
legalità dell'agire amministrativo.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. n.
285/92, nuovo Codice della Strada.
Violazione dell'art. 1 D.M. 21/4/1999 n. 163.
Violazione art. 39 del D.M. 60/02.
Eccesso di potere per incompetenza assoluta e straripamento di potere;
contraddittorietà con gli artt. 1, 2 e 3 della Dir. Min.
7/7/1998.
7) Violazione e falsa applicazione artt. 7, 8 e 9 della legge 241/1990.
Violazione dei principi generali di pubblicità, trasparenza,
e dei principi comunitari in tema di corretta informazione ambientale.
D I R I T T O
1. In via pregiudiziale, il TAR ritiene fondata l'eccezione di
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del
ricorso introduttivo.
Gli atti tempestivamente impugnati aventi natura provvedimentale
(ordinanze sindacali n. 1022 del 16/12/05, n. 4 del 2/1/06 e n. 21 del
9/1/06) sono, infatti, stati revocati dal Comune di Firenze con
l'ordinanza n. 509 del 14/6/06, poi impugnata con l'atto di motivi
aggiunti.
Non vale a radicare la permanenza di interesse la domanda di
risarcimento del danno prodottosi nel periodo decorrente dall'inizio di
efficacia dei provvedimenti sostituiti all'inizio di efficacia del
provvedimento sostitutivo. Tale domanda è del tutto generica
e priva di prova, pur a carico della parte ricorrente, vertendosi in
tema di responsabilità extracontrattuale.
2. Passando all'esame del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio
rileva pregiudizialmente la fondatezza dell'eccezione di difetto di
legittimazione attiva del Comitato Cittadino Eurozero, conformemente al
consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale
(v. C.d.S., IV, 29/8/02 n. 4343, TAR Toscana, I, 22/12/04 n. 6624, II,
5/2/98 n. 145, III, 5/11/01 n. 1550).
Inoltre prende atto che la ricorrente Lazzarini Lisa ha depositato in
udienza atto dal quale risulta che non ha più interesse a
coltivare la causa.
3. Il Collegio in via pregiudiziale, ritiene invece infondata
l'eccezione di irricevibilità, in quanto non sono stati
tempestivamente impugnati i presupposti accordi di programma tra le
Amministrazioni coinvolte e i piani di azione comunale, rispetto ai
quali l'ordinanza n. 509/06 - comportante il lamentato divieto di
circolazione dei veicoli "euro O" nel Comune di Firenze - avrebbe
natura meramente esecutiva.
La prevalente giurisprudenza - dalla quale il Collegio non intende
discostarsi - riconosce ai suddetti atti natura programmatica,
vincolante per le Amministrazioni ma non per i terzi, i quali sono
tenuti ad impugnare nei termini di decadenza solo i provvedimenti che
li recepiscono (cfr. C.d.S., IV, 11/2/03 n. 736; TAR Lazio 15/2/02, n.
150):
4. Sempre in via pregiudiziale, il Collegio, ritiene infondata anche
l'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti derivata
dall'improcedibilità del ricorso introduttivo, sopra
dichiarata.
Basti in proposito osservare come la improcedibilità
richiamata derivi proprio dall'atto impugnato con i motivi aggiunti,
così che la connessione procedimentale di questi col ricorso
introduttivo ne risulta evidente.
5. Infondata è, infine, l'ultima eccezione pregiudiziale,
relativa all'inammissibilità del gravame, in quanto
conterrebbe solo censure sul merito dell'azione amministrativa.
Invero, il ricorso contiene anche - come si vedrà nel
prosieguo - profili inerenti la legittimità, per violazione
di legge ed eccesso di potere, e non solo il merito, dell'impugnata
ordinanza.
6. Procedendo all'esame del merito dell'atto di motivi aggiunti, il
Tribunale deve affrontare preliminarmente le censure col numero 4 e 6,
secondo la richiesta espressa dai ricorrenti.
Con la quarta censura viene dedotta la violazione degli aa. 3, 16, 23 e
42 Cost., nonché dell'a. 1 del Protocollo Addizionale alla
Convenzione Europea per il Diritti dell'Uomo e l'eccesso di potere per
sviamento e illogicità.
Per mostrare l'infondatezza del primo profilo di
illegittimità, col quale si sostiene che il divieto di
utilizzare i veicoli in questione si configura come un'illecita
espropriazione, appare sufficiente considerare che i veicoli possono
essere venduti anche fuori del territorio comunale e possono comunque
circolare al di fuori dello stesso, non essendone il realtà
vietata né la detenzione né il parcheggio ed
essendo previste vie di accesso alle strade esterne al Comune di
Firenze.
Il profilo di violazione del principio comunitario di proporzione
appare in parte inammissibile e in parte infondato.
E' inammissibile ove censura sostanzialmente scelta demandata alla
discrezionalità amministrativa e tecnica dei Comuni
competenti, sindacabile giurisdizionalmente solo per macroscopiche
incongruenze.
E' infondata ove lamenta la sussistenza di dette gravi incongruenze
sotto specie di sproporzione delle misure adottate. Infatti,
l'Amministrazione non può ritenersi aprioristicamente
inibita dall'adottare misure di drastica limitazione del traffico,
compreso il divieto di circolazione nel territorio di un comune, solo
perché l'entità del ridotto inquinamento
derivante da quelle misure è ritenuta poco rilevante in
assoluto o relativamente a fattori inquinanti derivanti da fonti
diverse dal traffico veicolare.
Il quarto motivo aggiunto deve quindi essere disatteso.
7. Per analoghe considerazioni, deve essere disatteso il sesto motivo
aggiunto, col quale i ricorrenti deducono:
Violazione degli artt. 42 e 97 Cost.;
Violazione principi generali di tipicità e
legalità dell'agire amministrativo.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. n.
285/92, nuovo Codice della Strada.
Violazione dell'art. 1 D.M. 21/4/1999, n. 163.
Violazione art. 39 del D.M. 60/02.
Eccesso di potere per incompetenza assoluta e straripamento di potere;
contraddittorietà con gli artt. 1, 2 e 3 della Dir. Min.
7/7/1998.
Invero, le norme che consentono al Sindaco di stabilire divieti
permanenti alla circolazione per determinate categorie di utenti e al
fine di pervenire l'inquinamento sono gli aa. 6 e 7 del D. Lgs. 285/92
e le norme di attuazione delle direttive comunitarie in materia, ovvero
la L. 413/97; il D. Lgs 351/99 e il D.M. 163/99 come modificato con
l'a. 39 del D.M. 60/02.
Anche l'esaminato motivo deve dunque essere ritenuto infondato.
8. Procedendo, viene il rilievo il primo motivo aggiunto, col quale si
deduce la illegittimità derivata dagli atti già
impugnati col ricorso introduttivo.
Essendo tale ricorso improcedibile la censura di
illegittimità derivata è evidentemente
inammissibile.
9. Con il secondo motivo aggiunto, i ricorrenti sostengono:
Violazione e falsa applicazione dei principi generali di buona e
corretta amministrazione come direttamente desumibili dall'art. 97
Cost..
Violazione art. 3 L. 241/1990.
Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; errata
valutazione dei presupposti di fatto; illogicità manifesta;
perplessità per mere affermazioni di principio;
disparità di trattamento ; contraddittorietà
infraprocedimentale; difetto e carenza assoluta di istruttoria.
Alcuni dei profili nei quali la censura è articolata
presuppongono valutazioni di merito che sono sottratte al sindacato
giurisdizionale e devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
E' poi, infondato il profilo di sviamento, in quanto gli atti
programmatici presupposti consentivano misure contro i fattori
inquinanti "PM10" e non anche per altri fattori richiamati
nell'ordinanza impugnata.
Al contrario, tali altri fattori erano contemplati nel PAC del Comune
di Firenze del 2003 e negli accordi del 2003 e del 2005.
Inammissibile è in specie il profilo - contenuto anche nel
sopra esaminato quarto motivo - relativo alla scarsa incidenza del
traffico veicolare sull'inquinamento ambientale, anche con particolare
riferimento alle auto non catalitiche a benzina.
In mancanza - come sopra si è rilevato di macroscopiche
incongruenze, il Collegio non può entrare nel merito di
valutazioni non coincidenti quali quelle del competente Comune di
Firenze - suffragate dai pareri tecnici dell'ARPAT, dell'IRSE e
dell'Istituto Sviluppo Sostenibile Italia - e quelle dei ricorrenti -
suffragate dal Centro Ricerca Energie Alternative e Rinnovabili (CREAR)
e, in parte, dal Ministero dei Trasporti, intervenuto, ex aa. 35 e 45
del Codice della Strada, presso il Comune di Firenze con nota in data
3/10/06.
C'è, tuttavia, un profilo di illegittimità
ammissibile proprio perché evidenzia
un'incongruità macroscopica, in assenza di motivazione
specifica nell'ordinanza impugnata.
E' incontestato dall'Amministrazione comunale che, come rilevato nel
parere del CREAR del 31/8/06, la classe di veicoli "auto e leggeri
benzina notak", compresa tra quelle oggetto del controverso divieto di
traffico; incide sull'inquinamento derivante dal traffico nella misura
del 5,1%, mentre la classe di veicoli "auto e leggeri diesel Euro 3"
incide nella misura del 25%, cioè in misura circa cinque
volte superiore. Orbene, quest'ultima classe di veicoli non
è oggetto del divieto di circolazione.
Essendo la giustificazione del provvedimento impugnato solo la
riduzione dell'inquinamento atmosferico, è manifestamente
illogico - in assenza di spiegazioni o ulteriori giustificazioni -
l'inclusione nel divieto di circolazione, dal 1°/7/06, nel
Comune di Firenze della classe di veicoli di gran lunga meno incisiva
sull'inquinamento e l'esclusione da tale divieto di quella di gran
lunga più incisiva.
Sotto quest'ultimo profilo, il motivo esaminato è quindi
fondato, comportando l'illegittimità parziale del
provvedimento impugnato ove include la classe di veicoli "auto e
leggeri benzina nokat".
10. Proseguendo nella disamina, viene in rilievo il terzo motivo
aggiunto seguente:
Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 2 aprile 2002, n. 60
Violazione e/o falsa applicazione artt. 38 e 39 del D.M. 2 aprile 2002,
n. 60 e allegato I, tabella A del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 28 marzo 1983, come modificata dall'articolo 20 del D.P.R.
24 maggio 1988, n. 203;
Violazione e/o falsa applicazione artt. 14, e 4 D:Lgs 4 agosto 1999, n.
351.
Eccesso di potere per sviamento; difetto assoluto di motivazione.
A dimostrare l'infondatezza del motivo basti considerare come il D.M.
n. 60/02 contempli - come riportato nel preambolo dell'ordinanza
impugnata - tutti gli elementi inquinanti in questione, a parte i
fattori "benzoapirene" e "ozono", previsti, invece, nel piano di azione
del Comune di Firenze, sopra richiamato.
Peraltro, gli obiettivi previsti dal citato D.M. non sono anticipati ma
perseguiti con l'ordinanza medesima, conformemente agli atti
programmatori presupposti.
Il terzo motivo aggiunto è quindi infondato.
11. Il quinto motivo aggiunto - col quale si lamenta la violazione
degli aa. 3 e 42, c. 3° Cost. e l'eccesso di potere e
disparità di trattamento - deve essere disattesa per le
stesse ragioni che si sono viste nel corso della disamina del quarto
motivo.
12. Infine, i ricorrenti con il settimo motivo aggiunto, deducono la
violazione degli aa. 7, 8 e 9 L. 241/90 e dei principi sulla
pubblicità, trasparenza e la corretta informazione
ambientale.
Osserva, tuttavia, il Collegio che oggetto di impugnativa è
un atto generale, sottratto all'obbligo di avviso di inizio di
procedimento (cfr. C.d.S., IV, 31/5/03 n. 3037; TAR Lombardia, II,
16/7/93 n. 457) e che, comunque, è stato pubblicato
più volte sui documenti ufficiali e sulla stampa.
I rapporti sulla qualità dell'aria sono stati, poi,
pubblicati nella rete civica comunale, con ciò soddisfacendo
l'obbligo di informazione al pubblico in materia ambientale di cui al
DLgs 351/99 di recepimento della direttiva comunitaria n. 96/62/CE (a.
11).
Il settimo motivo aggiunto è pertanto infondato.
13. In conclusione il ricorso introduttivo, previa l'estromissione dal
giudizio del Comitato Cittadino Euro 0 e di Lazzarini Lisa, deve essere
dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti, deve
essere parzialmente accolto e il provvedimento con esso impugnato deve
essere annullato limitatamente alla parte relativa alla classe di
veicoli "auto e leggeri benzina nokat" (rientranti nella categoria
"Euro 0").
La domanda di risarcimento del danno deve essere respinta
perché questo non è provato dai ricorrenti, sui
quali incombe tale onere, trattandosi di danno extracontrattuale.
Quanto alle spese di giudizio, possono essere integralmente compensate
tra le parti, considerata la complessità delle questioni
trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così
provvede:
Estromette dal giudizio il Comitato Euro 0 e Lazzarini Lisa;
Dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
Accoglie in parte l'atto di motivi aggiunti e, per l'effetto annulla
parzialmente l'ordinanza n. 509/06 indicata in epigrafe, nei termini di
cui in motivazione;
Respinge la domanda di risarcimento dei danni;
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 9 novembre 2006, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con
l’intervento dei signori:
Avv. Angela RADESI - Presidente
Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere est.
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere
F.to Angela Radesi
F.to Giuseppe Di Nunzio
F.to Mara Vagnoli - Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 gennaio 2007
Firenze, lì 22 gennaio 2007
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Mara Vagnoli
Aria. Divieto circolazione veicoli
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