Sez. 3, Sentenza n. 9477 del 21/01/2005 Ud. (dep. 10/03/2005 ) Rv. 230851
Presidente: Postiglione A. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Ciccariello. P.M. Fraticelli M. (Parz. Diff.)
(Rigetta, Trib. Gaeta, 28 Gennaio 2004)
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Reato di cui all'art. 5 lett. b) della legge n. 283 del 1962 - Insudiciamento delle confezioni e dei locali della custodia - Detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione - Configurabilità.
Massima (Fonte CED Cassazione)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5 lettera b) della legge n. 283 del 1962, un prodotto alimentare si deve considerare in cattivo stato di conservazione, per il solo fatto dell'obiettivo insudiciamento anche della sola confezione, conseguente alla sua custodia in locali sporchi e quindi igienicamente inidonei alla conservazione. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto in cattivo stato di conservazione alimenti e bevande custoditi in un deposito in pessime condizioni igieniche e con le confezioni sudice per la presenza di escrementi di topi e guano di uccelli).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/01/2005
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 123
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 17954/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ciccariello Claudio, nato a Formia il 5 agosto 1975;
avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta del 28 gennaio 2004,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Ciro Petti;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 gennaio 2004, il tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, condannava l'imputato indicato in epigrafe alla pena di E. 5000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, quale responsabile del reato di cui all'art. 5 lett. d) legge n. 283 del 1962, per avere, nella qualità di amministratore unico della Casa Vinicola Ciccariello, s.r.l. con sede in Gaeta, detenuto per la somministrazione agli avventori sostanze alimentari confezionate insudiciate ed in cattivo stato di conservazione, in quanto detenute in ambienti caratterizzati da gravi carenze igienico- sanitarie per la presenza di ragnatele, escrementi di topo, di un ratto morto e guano d'uccelli.
Il fatto in base alla sentenza impugnata va ricostruito nella maniera seguente.
Nell'ottobre 1999, nel corso di un controllo in campo nazionale alle cantine vinicole, fu ispezionata anche l'azienda di cui era amministratore unico l'odierno imputato. In tale occasione, i militi operanti esaminarono anche due locali adibiti a deposito alimenti e bevande, dei quali uno era situato a livello del piano stradale e l'altro al piano superiore. Per tali locali l'impresa non era titolare di alcuna autorizzazione sanitaria in quanto quella rilasciata riguardava soltanto l'ampio locale adibito ad attività vinicola costituente il corpo principale,suddiviso in un' area d'imbottigliamento ed in una di deposito vini. I locali ispezionati, adibiti a deposito alimenti e bevande varie, "erano in pessime condizioni igienico sanitarie" ed anche privi di quei requisiti strutturali, quali pareti lavabili, necessari al rilascio dell'autorizzazione sanitaria per conservare bevande od alimenti. In uno dei locali suddetti, coperto di polvere, erano stati rinvenuti anche escrementi di topo ed un topo morto, mentre nell'altro locale, e più precisamente in quello ubicato al piano stradale, vi era guano d'uccelli che aveva insudiciato l'esterno delle confezioni di cartone dove erano custoditi gli alimenti e bevande. Nelle confezioni erano contenute oltre a bevande, anche pomodori pelati e pasta. A fondamento della decisione il tribunale adduceva che la presenza di escrementi di topo e guano d'uccelli sulle confezioni consentiva di ritenere configurato l'insudiciamento delle sostanze, non potendosi escludere, per le caratteristiche delle confezioni, che gli escrementi potessero superare la barriera costituita dal cartone e toccare direttamente il prodotto; che inoltre l'imputato, per la conservazione degli alimenti, aveva utilizzato ambienti in pessime condizioni igieniche;che per l'utilizzazione di tali locali era evidente l'elemento psicologico del reato.
Contro la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell'articolo 5 lettera d) della legge n. 283 del 1962, in quanto per la sussistenza del reato contestato occorre che sia stata acquisita la prova oggettiva dell'insudiciamento o alternativamente dell'infestamento da parassiti, ovvero dell'alterazione del prodotto alimentare, non essendo possibile che tali circostanze possano essere desunte dalle condizioni ambientali di conservazione dell'alimento, giacché la presunzione di pericolosità non può discendere dalla ulteriore presunzione che lo stato previsto dall'art. 5 lett. d) L. 283/62 derivi dalle condizioni ambientali in cui l'alimento è tenuto secondo l'orientamento espresso da questa stessa sezione (Cass. Penale Sez. 3^ 15-06-2000 n 9449). Il tribunale, quindi, omettendo ogni verifica oggettiva per appurare se la pasta, i pelati oppure le bevande risultassero in cattivo stato di conservazione, in quanto alterate,insudiciate o infestate da parassiti, ha ritenuto la sussistenza del reato per il solo fatto che all'interno dei locali adibiti a deposito erano stati rinvenuti un topo morto, escrementi di topo e polvere e per il fatto che la plastica che sigillava i cartoni all'interno dei quali erano racchiuse scatole di cartone di più modeste dimensioni contenenti gli alimenti o le bottiglie era coperta di polvere e di guano degli uccelli. In conclusione il tribunale ha affermato la sua responsabilità, non perché fosse stato appurato che il prodotto da consumare fosse in cattivo stato di conservazione, ma perché era mal conservato l'involucro esterno che racchiudeva la confezione del prodotto e perché erano insudiciati i locali all'interno dei quali gli alimenti erano custoditi.
DIRITTO
Il ricorso è infondato. È opportuno premettere che, anche se nella contestazione si è fatto riferimento alla sola lettera d) dell'articolo 5 del decreto Legislativo n. 283 del 1962, in realtà le ipotesi contestate sono due ancorché considerate dal tribunale unitariamente. Invero nella contestazione si è fatto riferimento, sia all'ipotesi dell'insudiciamento di cui alla lettera d) che a quella della cattiva conservazione per l'antigienicità dei locali, la quale è prevista dalla lettera b) del medesimo articolo. Il tribunale ha ritenuto configurabile l'insudiciamento, che non era costituito da semplice polvere ma da escrementi di topi e guano d'uccelli, in base al rilievo che siffatti escrementi avrebbero potuto superare la barriera costituita dalla confezioni di cartone ed intaccare direttamente gli alimenti. Siffatta conclusione non può considerarsi arbitraria giacché i cartoni potevano facilmente essere rosicchiati dai roditori, sicuramente presenti nell'ambiente come risultava dagli escrementi trovati nei locali, ed insudiciare i prodotti e segnatamente la pasta. I roditori possono essere vettori di malattie molto pericolose per l'uomo, come il tifo, la salmonellosi, ecc. D'altra parte, al momento dell'apertura della confezione da parte del consumatore i batteri dell'involucro esterno potevano propagarsi all'alimento rendendolo pericoloso per la salute. Il riferimento alla decisione di questa stessa sezione n. 9449 del 2000, nella quale si è affermato il principio che l'insudiciamento non può desumersi dalle semplici condizioni ambientali, non è conferente trattandosi di fattispecie diversa. Invero, a parte il rilievo che nella fattispecie esaminata dalla corte si trattava di polvere e smog durante il trasporto, giacché era stato utilizzato un mezzo non coibentato, si rileva che in quel caso la polvere o lo smog non avevano intaccato gli involucri esterni dell'alimento. Nella fattispecie invece si è constatato l'obiettivo insudiciamento delle confezioni contenenti gli alimenti. In ogni caso, se qualche perplessità potrebbe sussistere per la configurabilità del reato di cui alla lettera d), la quale avrebbe richiesto indagini più circostanziate sulle condizioni delle confezioni, non sussiste alcun dubbio sulla sussistenza di quello di cui alla lettera b) anch'esso, come sopra precisato, contestato, anche se le due ipotesi sono state valutate unitariamente dal tribunale. Invero la disposizione dell'articolo 5 lettera b), che vieta di detenere per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato d conservazione, ha carattere sussidiario rispetto a quelle norme, che prevedono una fattispecie in cui sono compresi tutti gli elementi costitutivi del reato in essa contemplato e che, tutelando lo stesso bene giuridico, colpiscono una condotta oggettivamente più grave. Un prodotto obiettivamente insudiciato da escrementi di topo o di altri animali è per ciò solo anche mal conservato. L'ipotesi di cui ali lett. b), a differenza di quella di cui all'art d), per giurisprudenza consolidata di questa corte (Cass. pen. 3802 del 1993; n. 660 del 1993;n. 978 del 1996; n. 15491 del 2002) non si riferisce ad un prodotto già insudiciato o alterato, ma riguarda l'alimento mal conservato sotto il profilo igienico-sanitario. L'alimento si considera mal conservato allorché non vengono adottate le cautele poste dalla comune prudenza o da precise norme di legge o regolamento(come ad esempio il rispetto della data di scadenza o l'igienicità dell'ambiente) dettate a tutela della sua buona conservazione. In tali casi non occorre accertare l'insudiciamento o la nocività o l'alterazione del prodotto, essendo sufficiente la semplice violazione della norma igienica posta a tutela dello stato di conservazione. E ciò perché il legislatore, imponendo il rispetto di rigorose condizioni igieniche dei locali o dei banchi dove vengono detenuti gli alimenti, intende apprestare una tutela anticipata della stessa salute pubblica. Invero, il concetto giuridico di igiene corrisponde ad una finalità preventiva del legislatore, il quale ha inteso porre in essere un insieme di misure cautelative al fine di impedire, non solo la causazione, ma anche l'occasione di un contagio o di un'alterazione del prodotto alimentare. La locuzione "disciplina igienica della produzione e della vendita di prodotti alimentari" contenuta nel preambolo della legge in esame e di molte altre leggi in materia di alimenti evidenzia questa tutela preventiva. In conclusione un prodotto alimentare si deve considerare in cattivo stato di conservazione, a prescindere dall'obiettivo insudiciamento, anche quando viene custodito in locali igienicamente inidonei alla conservazione. Pertanto la sentenza del tribunale, quanto meno con riferimento al cattivo stato di conservazione per le pessime condizioni igieniche dei locali, va confermata.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p..
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2005