Cass. Sez. III n. 54209 del 4 dicembre 2018 (Up 23 ott 2018)
Pres. Sarno Est. Gai Ric. Tirapelle
Aria.Getto pericoloso di cose e attività produttive
Per le attività produttive occorra distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perché non prevista o perché non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di "stretta tollerabilità", mentre laddove l’attività è esercitata secondo l’autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla "normale tollerabilità" delle persone quale si ricava dal contenuto dell’art. 844 cod. civ. Qualora sia riscontrata l’autorizzazione e il rispetto dei limiti di questa, una responsabilità potrà comunque sussistere qualora l'azienda non adotti quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente abbattere l'impatto sulla realtà esterna.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza emessa in data 15 novembre 2017, ha condannato, all’esito del giudizio abbreviato, Tirapelle Giacomo, Tirapelle Marco, Tirapelle Enrico e Tirapelle Alberto, alla pena di € 130,00 di ammenda ciascuno, perché ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 674 cod.pen., perché quali amministratori della NUOVA TIR.FE s.n.c., in violazione del principio di precauzione di cui all’art. 177 comma 4 del d.lgs n. 152 del 2006, provocavano delle esalazioni di solvente, fuoriuscito dal cumulo di rottami ferrosi provenienti dalla Elite Ambiente srl e depositati presso l’impianto di Brendola della predetta società. Dal 6 all’11 maggio 2017.
2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell’articolo 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 674 cod.pen., art. 177 comma 4 del d.lgs n. 152 del 2006, art. 184 ter del d.lgs n. 152 del 2006 e del Regolamento CE n. 333/2011, sulla cessazione della qualifica di rifiuti dei rottami ferrosi e il vizio di motivazione. Secondo i ricorrenti il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto integrata la contravvenzione nonostante le emissioni moleste fossero avvenute nel contesto di un’attività produttiva e in assenza della violazione delle norme che la regolano posto che il materiale ferroso in questione, acquistato dalla società Elite Ambiente con attestato di conformità e conferito presso l’impianto di trattamento dei rifiuti di Brendolo, aveva perso la qualifica di rifiuto ai sensi delle disposizioni di cui al citato Regolamento CE e art. 184 ter del d.lgs n. 152 del 2006, come dimostrato da una perizia in atti.
2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato argomentato in modo illogico perché fondata sull’equiparazione del materiale in questione a rifiuto.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono fondati con riguardo al profilo della violazione di legge in relazione all’erronea applicazione e interpretazione dell’art. 674 cod.pen., per le ragioni qui di seguito esposte, con conseguente annullamento della sentenza e rinvio al Tribunale di Vicenza per un nuovo giudizio sul punto.
Nella sentenza impugnata risulta in punto di fatto accertato, e non contestato, che gli imputati, amministratori della società NUOVA TIR.FE snc, avente ad oggetto l’attività di recupero di rifiuti, nei giorni 6, 10 e 11 maggio 2017, avevano provocato esalazioni (odore di solvente) provenienti da un cumulo di materiali ferrosi triturati e costituente parte di Kg. 23.000 di rottami ferrosi acquistati da Elite Ambiente srl, destinati al recupero presso lo stabilimento di Brendola, in relazione al quale era stata fornita attestazione di conformità (n. IT 11/0888). Gli imputati, tratti a giudizio in relazione al reato di cui all’art. 674 cod.pen., stati condannati, alla pena sopra indicata, per la contravvenzione indicata.
In tale ambito, la dedotta violazione di legge, oggetto del primo motivo di ricorso, non è fondata per quanto concerne il richiamo alla normativa sui rifiuti, richiamo non pertinente.
Non rileva stabilire, nel caso in esame, se il materiale ferroso di cui si discute avesse o meno perso la qualifica quale rifiuto ex art. 184 ter del d.lgs n. 152 del 2006, in quanto la contestazione mossa agli odierni ricorrenti è quella di violazione dell’art. 674 cod.pen. e non viene in contestazione l’attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 256 del d.lgs n. 152 del 2006.
5. Al riguardo è utile rammentare che in tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen., punisce, con le pene stabilite, chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare tali effetti. Trattasi di un unico reato. La fattispecie contravvenzionale descritta dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato, ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una species del più ampio genus costituito dal gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. Sez. 3, Sentenza n. 37495 del 13/07/2011. P.M. in proc. Dradi, Rv. 251287). Le emissioni di cui alla seconda ipotesi (riferita a gas, vapori o fumo) rientrano già nell'ampio significato dell'espressione "gettare cose", di cui in realtà costituiscono una specie, e sono state espressamente previste dalla norma unicamente per specificare che si tratta di attività disciplinata per legge e per tale motivo ritenuta dal legislatore di un qualche interesse pubblico e generale.
Con riguardo alla seconda parte della norma, che viene in rilievo nel caso in esame, se è pacifica l’integrazione della fattispecie in presenza anche di "molestie olfattive", promananti da impianto munito di autorizzazione, non di meno, si registrano nella giurisprudenza di legittimità diverse conclusioni in relazione alle condizioni per la ricorrenza del reato, allorchè l’evento di molestia sia conseguente all’attività industriale in presenza/assenza/rispetto delle condizioni dell’autorizzazione.
6. Secondo un primo orientamento la configurabilità del reato di getto pericoloso di cose è esclusa in caso di emissioni provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge e contenute nei limiti normativi o dall'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento (Sez. 3, n. 37495 del 13/07/2011, P.M. in proc. Dradi, Rv. 251286; Sez. 3, n. 15707 del 09/01/2009, Abbaneo, Rv. 243433). In queste pronunce la Corte ha precisato che all'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" deve riconoscersi un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell'illecito penale, da un lato, e dell'illecito civile, dall'altro.
7. A questo orientamento si oppone altro filone giurisprudenziale secondo cui il reato di getto pericoloso di cose è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività' produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici. Si è, in particolare precisato che, in tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori si ha non solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, ma anche nel caso di superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice (Sez. 3, n. 14467 del 22/11/2016, Venturin, Rv. 269326; Sez. 3, n. 12019 del 10/02/2015, Pippi, Rv. 262710; Sez. 3, n. 45230 del 03/07/2014, Benassi, Rv. 260980)
8. Quanto poi allo specifico tema delle “molestie olfattive”, quando non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, la Corte di cassazione ha individuato il criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ. (Sez. 3, n. 2475 del 09/10/2007, Alghisi, Rv. 238447, alla cui ampia e articolata motivazione si rimanda; nello stesso senso cfr. anche Sez. 3, n. 11556 del 21/02/2006, Davito, Rv. 233565; Sez. 3, n. 19898 del 21/04/2005, Pandolfini, Rv. 231651). E ciò in quanto anche un'attività' produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici e dell’osservanza del principio di precauzione che deve informare l’attività produttiva potenzialmente in grado di arrecare disturbo e molestie alla salute delle persone.
Secondo questo orientamento, di recente ribadito da Sez. 3, n. 36905 del 18/06/2015, Maroni, Rv. 265188, è configurabile il reato di getto pericoloso di cose in caso di produzione di "molestie olfattive" mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione, quale parametro di legalità dell'emissione, del criterio della "stretta tollerabilità", e non invece, di quello della "normale tollerabilità" previsto dall'art. 844 cod. civ., attesa l'inidoneità di quest'ultimo ad assicurare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana.
9. Ritiene, tuttavia il Collegio che non si possa prescindere dal dato normativo dell’art. 674 cod.pen. che espressamente vieta le emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare l'evento di molestia alle persone, “molestia” che, come affermato da una risalente ma condivisibile pronuncia, ricomprende tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (Sez. 3, n. 38297 del 18/06/2004, Rv. 229618), situazioni che non comprendono il danno o anche il pericolo di danno alla salute e/o all’ambiente, casi nei quali altre sono le fattispecie incriminatrici applicabili.
In sostanza, ritiene, il Collegio, che per le attività produttive occorra distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perché non prevista o perché non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di "stretta tollerabilità", mentre laddove l’attività è esercitata secondo l’autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla "normale tollerabilità" delle persone quale si ricava dal contenuto dell’art. 844 cod. civ. Qualora sia riscontrata l’autorizzazione e il rispetto dei limiti di questa, una responsabilità potrà comunque sussistere qualora l'azienda non adotti quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente abbattere l'impatto sulla realtà esterna.
10. La sentenza impugnata, al di là del riferimento alla normativa in tema di rifiuti, ha apoditticamente affermato ciò che doveva essere oggetto di dimostrazione (molestie olfattive). Tenuto conto della contestazione mossa ai ricorrenti di violazione dell’art. 674 cod.pen., per avere provocato delle esalazioni fuoriuscite da materiale ferroso, in presenza di un’attività produttiva autorizzata di smaltimento di rifiuti, nel quale la contestazione mossa ai ricorrenti non concerneva la violazione dell’autorizzazione, bensì la mancata adozione di misure di precauzione per evitare la molestia olfattiva, la sentenza fonda la condanna sul mero rilievo della violazione del principio di precauzione dell’agire umano, senza aver dimostrato gli elementi costitutivi della fattispecie e la rilevanza penale, nei termini sopra indicati, della condotta ascritta agli imputati e dell’evento (molestie olfattive) per il cui accertamento non è certo necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura e dunque, anche ricorrendo alle sole dichiarazioni testimoniali dei confinanti (Sez. 3, n. 21138 del 02/04/2013, Bruzzi, non mass.).
Conclusivamente, non risultano addotti elementi concreti idonei a dimostrare le molestie olfattive e il superamento della soglia della normale tollerabilità nel senso richiesto dall’art. 844 cod. civ. e l’attitudine a recare nocumento alle persone, né il mancato ricorso, da parte delle società di gestione, alla migliore tecnologia disponibile per contenere al massimo possibile le emissioni.
8. Pertanto, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Vicenza per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza.
Così deciso il 23/10/2018