Cass. Sez. III n. 6101 del 7 febbraio 2008 (Ud. 19 dic. 2007)
Pres. Grassi Est. Squassoni Ric. Cestaro
Rifiuti. Affidamento a terzi
Un soggetto che affida propri rifiuti ad altre persone per lo smaltimento è gravato dall\'obbligo di accertarsi che le stesse siano affidabili , munite delle necessarie autorizzazioni e competenze per l\'espletamento dello incarico
Pres. Grassi Est. Squassoni Ric. Cestaro
Rifiuti. Affidamento a terzi
Un soggetto che affida propri rifiuti ad altre persone per lo smaltimento è gravato dall\'obbligo di accertarsi che le stesse siano affidabili , munite delle necessarie autorizzazioni e competenze per l\'espletamento dello incarico
Motivi della decisione
Con sentenza 19 febbraio 2007, il Tribunale di Alessandria ha ritenuto Cestaro Marco responsabile del reato previsto dall’art.51 c. 2 D.L.vo 22/1997 e lo ha condannato alla pena di giustizia. Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha ritenuto accertato in punto di fatto che l’imputato avesse consegnato un notevole numero di macchine fotocopiatrici, provenienti dalla sua attività commerciale, a due extracomunitari per lo smaltimento; costoro, dopo essersi recati in un centro di raccolta che aveva rifiutato il materiale, hanno scaricato le fotocopiatrici allo interno del Parco fluviale del Po.
In diritto, il Giudice ha concluso che della contravvenzione dovesse rispondere l’attuale imputato per colpa consistente nello avere affidato il materiale a soggetti non abilitati per l’attività di trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti.
Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che è stato violato il principio contenuto nell’art. 521 cpp perché la contestazione faceva riferimento ad una personale attività di abbandono dei rifiuti, mentre è stato condannato per una fattispecie diversa e per culpa in eligendo;
- che aveva fornito tutte le corrette informazioni ai suoi incaricati per smaltire regolarmente i rifiuti e la scelta di abbandonare gli stessi è frutto di una personale decisione degli esecutori;
- che la condotta autonoma degli autori materiali del reato interrompe il nesso causale tra l’evento ed il comportamento dello imputato non rispettoso delle norme sullo affidamento dei rifiuti;
- che non è motivata la concessione della sospensione condizionale della pena al posto dello indulto e la mancata applicazione della non menzione della condanna.
In merito alla prima censura, si rileva come, per verificare l’osservanza del principio di necessaria correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza, non è sufficiente compiere un confronto tra l’imputazione ed il reato ritenuto dal Giudice, ma occorre tenere conto della possibilità che ha avuto l’interessato di concretamente difendersi in ordine a tutte le circostanze del fatto.
Pertanto, non si verifica alcuna immutazione non consentita dall’art.521 cpp quando l’accusa venga precisata, o integrata, con le risultanze degli interrogatori, di altre emergenze processuali oppure (come è avvenuto nel caso concreto) quando il fatto, pur parzialmente diverso da quello contestato nel capo di incolpazione, sia stato prospettato dalla stessa difesa quale elemento a favore dello imputato (Cass. Sez. 5 sentenze 40538/2004, 33077/2003; Sez. 3 9 ottobre 2007; Sez. 2 sentenza 11082/2000).
Tanto premesso, è appena il caso di ricordare come un soggetto che affida propri rifiuti ad altre persone per lo smaltimento sia gravato dall’obbligo di accertarsi che le stesse siano affidabili, munite delle necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dello incarico; questa doverosa cautela in eligendo non è stata osservata nella ipotesi in esame come, apertamente e correttamente, ammette lo stesso imputato.
Costui si difende riportandosi alla previsione dell’art. 41 c. 2 cp ed asserendo che la autonoma decisione illecita dei trasportatori sia stata in grado di interrompere il nesso eziologico tra la sua condotta, pur incauta, e l’evento.
La tesi difensiva non è condivisibile dal momento che nella serie causale non ha interferito un fatto sopravvenuto, assolutamente anormale ed eccezionale, e di tale incisività da essere da solo sufficiente alla produzione dell’evento.
Il comportamento dell’imputato non ha avuto un ruolo meramente occasionale, ma si è posto come condizione necessaria ed antecedente rispetto all’evento in concreto verificatosi.
E’ quindi, applicabile al caso la diversa regola inserita nell’art. 41 c.1 cp perché l’imputato con la sua condotta colposa (mancato controllo sulla affidabilità delle persone delegate allo smaltimento dei rifiuti) ha posto in essere una condizione della catena causale senza la quale l’evento, prevedibile e non dovuto a fattori imponderabili, non si sarebbe verificato.
Relativamente alla mancata concessione della non menzione della condanna, si rileva come l’imputato non avesse chiesto il beneficio nelle conclusioni dibattimentali; pertanto, non può lamentarsi del mancato esercizio, da parte del Giudice di merito, di un potere discrezionale che non aveva sollecitato.
Per quanto concerne la sospensione condizionale della pena, si osserva come l’imputato non sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante alla sua eliminazione ed alla sua sostituzione con l’indulto; il Giudice ha applicato una possibile causa estintiva del reato, che si pone in termini più favorevoli per il reo rispetto allo indulto che è causa estintiva solo della pena.