TAR piemonte Sez. I n.969 del 5 settembre 2019
Aria.Poteri di ordinanza in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione

L’articolo 278 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 152, disciplina i poteri di ordinanza in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo un criterio di gradualità e di progressività nell’ottica di un bilanciamento tra la tutela dell’ambiente e le esigenze della produzione. Essi si esercitano all’interno di un complesso procedimento coordinato ed integrato di controllo dell’attività produttiva che viene incardinato con un primo atto formale e necessario che è la diffida con assegnazione di un termine entro il quale le inosservanze alle prescrizioni ambientali devono essere eliminate.


Pubblicato il 05/09/2019

N. 00969/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00932/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 932 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Maria Saracco e Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gianni Maria Saracco in Torino, corso Re Umberto, n. 65;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosci, domiciliato presso la Segreteria del T.a.r. Piemonte in Torino, via Confienza, n. 10;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento della -OMISSIS-prot. n. 16861 del 5 maggio 2015 con il quale la società ricorrente è stata diffidata a gestire l’impianto di produzione di energia elettrica e di calore da pirogassificazione di biomasse legnose in difformità delle prescrizioni autorizzative;

- della nota della -OMISSIS-prot. n. 17469 dell'11 maggio 2015 con la quale viene chiesta alla ricorrente una "dettagliata relazione tecnica" in riscontro alle non meglio precisate relazioni -OMISSIS-

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso inclusi:

a) la relazione tecnica A.R.P.A. prot. 31059/A.2.01 del 20 aprile 2015, conosciuta successivamente alla trasmissione della lettera prot. 17469/2015;

b) la relazione tecnica A.R.P.A. prot. 13435/A.3.07 del 20 febbraio 2015, conosciuta successivamente alla trasmissione della lettera prot. 17469/2015;

c) la nota della -OMISSIS-prot. 24519 del 9 luglio 2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Visti i documenti e la memoria della società ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno -OMISSIS-la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS- è titolare di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, nella specie biomasse legnose, giusta volturazione, avvenuta in data 5 novembre 2012, dell’autorizzazione provinciale n. 1160, rilasciata in data 26 aprile 2012 alla società-OMISSIS- per le immissioni in aria nello stabilimento industriale di -OMISSIS-.

In seguito alle procedure periodiche di autocontrollo sono emerse delle criticità relative al funzionamento della torcia di emergenza ed al sistema di rilevamento delle emissioni di gas che hanno indotto il Dipartimento provinciale dell’Agenzia regionale per l’ambiente ad ispezionare l’impianto produttivo e a descriverne il funzionamento nelle relazioni tecniche del 20 febbraio 2015 e del 20 aprile 2015.

All’esito dell’istruttoria tecnica demandata all’A.R.P.A. Piemonte, in data 5 maggio 2015 il Dirigente del Settore tutela ambientale della -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 278, comma 1, lettera a), parte quinta del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 152, ha emesso nei confronti della -OMISSIS- una diffida, notificata via p.e.c. in data 12 maggio 2015 e a mezzo racc. a.r. il giorno successivo, a gestire lo stabilimento autorizzato in difformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione provinciale n. 1160 del 26 aprile 2012.

In particolare la -OMISSIS-ha ordinato alla -OMISSIS-:

a) di presentare una relazione tecnica sul funzionamento della torcia di emergenza nel camino E3, in quanto sarebbe stata rilevata una temperatura di esercizio più bassa di quella richiesta per una corretta combustione dei gas, in violazione della prescrizione n. 31 dell’Allegato A2 della determinazione dirigenziale n. 2655 dell’11 ottobre 2013 e di adeguare la torcia di emergenza a detta prescrizione;

b) di implementare il sistema di controllo P.L.C., dal momento che quello utilizzato non valorizza tutti i parametri di processo;

c) di effettuare, in occasione delle campagne di autocontrollo periodiche, la determinazione delle componenti acide con almeno cinque misurazioni a campione, al fine di prevenire situazioni di indeterminatezza nella valutazione dei risultati delle emissioni rispetto ai valori limite, così come verificatosi per il valore di concentrazione dei parametri HCI ed HF nel camino E1.

In seguito al verificarsi di problemi tecnici nel processo di essiccazione delle biomasse, che esulano dall’oggetto del presente giudizio, l’attività produttiva veniva sospesa con ordinanza sindacale del 14 luglio 2014, successivamente annullata da questo Tribunale, Sezione I, con sentenza 4 febbraio 2015, n. 198.

Pertanto, nell’impossibilità di effettuare ulteriori sopralluoghi, con nota dell’11 maggio 2015, notificata via p.e.c. in data 12 maggio 2015, il Dirigente del Settore tutela ambientale della -OMISSIS-ha chiesto alla -OMISSIS- la produzione di una <<dettagliata relazione tecnica>> sulla gestione della torcia, sulla procedura di avviamento e sul regime di conduzione dell’impianto.

Con nota dell’11 giugno 2015 la -OMISSIS- ha comunicato alla -OMISSIS-di aver spento l’impianto produttivo in data 31 marzo 2015 <<per scelta aziendale in relazione anche alle esigenze produttive relative all’essiccamento>> ed ha fornito tutti i chiarimenti richiesti rilevando di aver <<sempre ottemperato alle prescrizioni autorizzative>>.

1.1. Con ricorso notificato alla -OMISSIS-in data 11 luglio 2015 e depositato in data 9 settembre 2015 la -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi dalla -OMISSIS-in data 5 maggio 2015 e 11 maggio 2015 e ha dedotto i seguenti vizi:

a) mancata comunicazione di avvio del procedimento, stante il carattere sanzionatorio di quello previsto dall’articolo 278 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 152, che avrebbe determinato il vizio di carenza di istruttoria;

b) difetto di motivazione, erronea e contraddittoria valutazione dei presupposti e manifesta irragionevolezza, in quanto l’Amministrazione ha chiesto chiarimenti alla società ricorrente solo dopo l’adozione della diffida;

c) contraddittorietà dell’azione amministrativa e carenza dei presupposti previsti dall’articolo 278 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 152, dal momento che la prescrizione di cui al n. 31 dell’Allegato A2 all’autorizzazione all’emissione di gas non impone né la temperatura della torcia, né i valori di concentrazione dei parametri HCI e HF relativamente al camino E1, ne’ tantomeno il sistema di controllo PLC sul funzionamento della torcia, violazioni che non sono state comunque rilevate nella relazione dell’A.R.P.A. del 20 aprile 2015.

1.2. Ha resistito formalmente in giudizio la -OMISSIS-.

1.3. All’udienza di smaltimento del -OMISSIS-il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il primo motivo di ricorso relativo alla violazione delle garanzie partecipative ed al conseguente difetto di istruttoria è infondato.

L’articolo 278 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 152, disciplina i poteri di ordinanza in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo un criterio di gradualità e di progressività nell’ottica di un bilanciamento tra la tutela dell’ambiente e le esigenze della produzione (T.A.R. Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, sentenza 25 ottobre 2018, n. 316).

Essi si esercitano all’interno di un complesso procedimento coordinato ed integrato di controllo dell’attività produttiva che viene incardinato con un primo atto formale e necessario che è la diffida con assegnazione di un termine entro il quale le inosservanze alle prescrizioni ambientali devono essere eliminate.

La diffida assume valore di mezzo di comunicazione dell’avvio del procedimento destinato eventualmente a concludersi, in caso di inottemperanza, con una statuizione sanzionatoria.

Essa garantisce la partecipazione procedimentale ed assicura le esigenze del giusto procedimento di cui all’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ponendo l’interessato nelle condizioni di adempiere alle prescrizioni violate per evitare l’adozione delle più gravi e restrittive misure sospensive o interdittive dell’attività produttiva.

A tal fine, oltre all’individuazione di un termine entro il quale adempiere alla regolarizzazione delle prescrizioni che si assumono violate, occorre anche che l’Amministrazione indichi in maniera puntuale e precisa le prescrizioni che si assumono violate e che devono essere adempiute, poiché solo in tal modo si può realizzare il contraddittorio procedimentale.

3. Occorre a questo punto procedere alla trattazione congiunta dei motivi secondo e terzo del ricorso relativi al difetto di motivazione ed alla carenza dei presupposti per l’adozione delle misure di controllo di cui all’articolo 278 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 192.

Essi sono fondati.

In data 19 dicembre 2018 la società ricorrente ha prodotto in giudizio la sentenza del Tribunale penale di -OMISSIS-, n. 1390 del 13 ottobre 2016, -OMISSIS-

Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che l’A.R.P.A. non ha mai provveduto, nel corso dei sopralluoghi ispettivi, ad accertare direttamente la violazione della predetta prescrizione ma ha fondato le sue relazioni negative sugli autoaccertamenti periodici effettuati dalla società ricorrente, sulla scorta del sistema di monitoraggio disposto lungo la condotta dei gas, dai quali è emerso che la temperatura riscontrata nella torcia di emergenza E3 si aggirava intorno ai 700-800 gradi centrigradi.

Osserva il Collegio che il provvedimento di diffida impugnato risulta inattendibile e lacunoso poiché non è il frutto di un accertamento diretto nel punto di uscita della torcia E3, che è quello in cui il <<syngas>> raggiunge la combustione ecologicamente sostenibile a 1000 gradi centigradi, ma del rilevamento di un sensore di monitoraggio posto lungo la condotta dei gas.

Di conseguenza si rivelano inconferenti ed indeterminate anche le prescrizioni relative al potenziamento del sistema di controllo in quanto, come pure riconosciuto dal Giudice penale nella citata sentenza di assoluzione, l’A.R.P.A. Piemonte non ha proceduto ad effettuare gli accertamenti che, sia pure con un maggiore esborso di energie e di denaro, avrebbe potuto effettuare sui camini di emissione del <<syngas>>.

Pertanto il provvedimento impugnato si fonda su accertamenti incompleti e non spiega i motivi per cui la -OMISSIS-ha ritenuto che gli accertamenti tecnici effettuati dall’A.R.P.A. si pongano in contrasto con la prescrizione n. 31 dell’autorizzazione provinciale all’emissione dei gas in aria.

A riprova dell’incertezza che connota l’istruttoria procedimentale e della contraddittorietà della motivazione della diffida, si pone la circostanza che solo successivamente all’adozione della stessa la -OMISSIS-ha chiesto alla società ricorrente di produrre una dettagliata relazione sul funzionamento dell’impianto.

4. In conclusione, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, i provvedimenti impugnati devono essere annullati per carenza dei presupposti richiesti dalla norma e conseguente difetto di motivazione in ordine all’inottemperanza alle prescrizioni dell’autorizzazione all’immissione dei gas nell’atmosfera.

5. Il riscontro di una temperatura comunque non rispondente a quella prescritta nell’autorizzazione e di valori indeterminati, rispetto a quelli limite, nei risultati delle emissioni di gas, induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese del giudizio in deroga alla regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente ed in particolare il procuratore della stessa con delega ambientale.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF

Roberta Ravasio, Consigliere

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore