Cass. Sez. III n. 58316 del 27 dicembre 2018 (Ud 25 ott 2018)
Pres. Ramacci Est. Reynaud Ric. D’Arrigo
Urbanistica.Disciplina antisismica e opere soggette
In tema di prevenzione del rischio sismico, il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è applicabile a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 dicembre 2017, il Tribunale di Messina ha condannato gli odierni ricorrenti alla pena di Euro 300 di ammenda ciascuno, ritenendoli responsabili del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per aver realizzato una tettoia senza averne dato preavviso scritto al competente ufficio tecnico della regione.
2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione – qualificandola appello – il difensore degli imputati deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Con il primo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 20, leg. reg. Sicilia n. 4 del 2003 sul rilievo che la tettoia oggetto di contestazione, in quanto non occupante una superficie superiore al 20% di quella della terrazza ove era stata collocata, non sarebbe soggetta alla preventiva verifica sismica da parte dell’Ufficio del Genio Civile.
4. Con il secondo motivo si deduce errata applicazione della legge penale per non essere stata rilevata la prescrizione del reato, maturata già prima della pronuncia impugnata, posto che trattasi di reato istantaneo consumato dopo trenta giorni dal deposito della d.i.a. avvenuto in data 19 ottobre 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente osservato che l’impugnazione, pur qualificata come appello benché rivolta contro una sentenza che, avendo applicato la sola pena dell’ammenda, non era appellabile giusta la previsione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen, avendo ad oggetto motivi apparentemente riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., può essere qualificata come ricorso per cassazione in omaggio al principio di conservazione sancito dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., sicché correttamente gli atti sono stati trasmessi a questa Corte suprema.
Ed invero, è assolutamente consolidato, e dev’essere qui ribadito, l’orientamento secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257117).
Detta impugnazione – ancorché suscettibile di conversione in quanto presenta apparentemente i requisiti di sostanza (già si è detto dei motivi dedotti) e di forma (è stata tempestivamente presentata da difensore iscritto all’albo di cui all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. ) – è tuttavia inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, deve innanzitutto osservarsi che la sentenza impugnata – facendo corretta applicazione degli insegnamenti di questa Corte, debitamente richiamati – ha logicamente ritenuto che l’opera oggetto di contestazione era assoggettata alla disciplina in materia di costruzioni sismiche delineata negli artt. 83 ss. d.P.R. 380 del 2001. Secondo il non contestato accertamento compiuto dal giudice di merito, si è trattato della sopraelevazione di un preesistente fabbricato, insistente in zona dichiarata sismica, mediante realizzazione sul terrazzo di copertura di una tettoia con struttura in legno di circa 17 mq., costituita da montanti e traversi e soprastante tavolato in legno. Ricorreva, dunque, l’obbligo di dare preavviso scritto al competente ufficio tecnico della regione, previsto, nelle zone sismiche di cui all’art. 83 d.P.R. 380 del 2001, per «chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni» (art. 93, comma 1, d.P.R. 380 del 2001, la cui violazione integra gli estremi del reato previsto dal successivo art. 95).
Secondo il consolidato orientamento, di fatti, le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento (Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016, dep. 2017, Aliberti, Rv. 269303; Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015, Baio, Rv. 266033; Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011, dep. 2012, D’Onofrio, Rv. 252441).
2.1. Va peraltro osservato che, in tema di prevenzione del rischio sismico, il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è applicabile a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi (Sez. 3, n. 19185 del 14/01/2015, Garofano, Rv. 263376).
Contrariamente a quanto si allega nella stringata impugnazione – che, sul punto, è pertanto generica e manifestamente infondata – l’art. 20 della l.reg. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 (rubricata Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003) contiene una disciplina dei manufatti precari a chiusura di terrazze, verande e balconi limitata all’aspetto urbanistico-edilizio che ricade nella competenza esclusiva della regione a norma dell’art. 14, primo comma, lett. f), dello Statuto (l.c. 26 febbraio 1948, n. 2 e succ. modiff.). Essa non riguarda, invece, la disciplina antisismica, che, anche nel territorio della regione Sicilia, appartiene alla competenza esclusiva statale, come questa Corte ha già ripetutamente avuto modo di chiarire: la deroga della legislazione regionale siciliana alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alla diversa disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni in conglomerato cementizio armato, attenendo tali materie alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, Cost. (Sez. 3, n. 16182 del 28/02/2013, Crisafulli e a., Rv. 255254). In particolare – si è osservato - le disposizioni delle leggi della regione Sicilia secondo cui, in deroga alla legislazione nazionale, la chiusura di terrazze e la copertura di spazi interni con strutture precarie non sono soggette a concessione o autorizzazione, si applicano limitatamente alla materia dell'urbanistica e non possono quindi essere estese alla diversa disciplina edilizia antisismica e a quella per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, attenendo tali materie alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, Cost.; ne consegue che tali opere continuano ad essere soggette ai controlli preventivi previsti dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 38405 del 09/07/2008, Di Benedetto e a., Rv. 241287).
3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
E’ ben vero che in materia di normativa antisismica, la fattispecie contravvenzionale di omesso preavviso d'inizio attività è reato istantaneo, che si consuma nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizia l'attività di edificazione in carenza dei previi adempimenti previsti dall'art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 20728 del 29/03/2018, Staiano, Rv. 273225; trattasi, peraltro, di orientamento risalente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione: v. Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola e aa., Rv. 213933), sicché il termine di prescrizione delle contravvenzioni di omessa denuncia di inizio lavori in zona sismica, e di esecuzione dei medesimi in assenza di autorizzazione, decorre dalla data di inizio dei lavori (Sez. 3, n. 23656 del 26/05/2011, Armatori, Rv. 250487).
Non è in alcun modo provato, tuttavia, che nel caso di specie i lavori siano iniziati decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della d.i.a., trattandosi, com’è noto, di termine iniziale rispetto ad un titolo edilizio che ha efficacia triennale (cfr. art. 23, comma 2, d.P.R. 380/2001). L’autosufficienza del ricorso per cassazione avrebbe dunque imposto al ricorrente di allegare gli atti processuali da cui poteva ricavarsi l’effettiva data di inizio dei lavori, nulla essendo al proposito indicato in sentenza, la quale, semmai, contiene un indizio di segno contrario nella parte in cui attesta che i lavori erano ancora in corso di esecuzione alla data dell’accertamento (2 agosto 2013), posto che, tenendo conto della modestia delle opere, la circostanza non depone certo nel senso che i lavori fossero iniziati, come allega il ricorrente, nel novembre 2012. Poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 4 dicembre 2017, non è dunque provato che l’omissione penalmente sanzionata si fosse perfezionata oltre cinque anni prima ed il reato non poteva dirsi prescritto.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2018.