Ambiente in genere.Le rotte di migrazione dell’avifauna selvatica vanno protette dalla presenza di centrali eoliche
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Le rotte di migrazione dell’avifauna selvatica vanno protette dalla presenza di centrali eoliche
di Stefano DELIPERI
Rifiuti.Onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti e curatela fallimentare
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 483 del 22 gennaio 2025
Rifiuti.Onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti e curatela fallimentare
Ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152-2006, gravando sulla massa fallimentare i relativi costi. In questo senso, la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, che il curatore fallimentare acquisirebbe al momento della dichiarazione di fallimento, innestano la legittimazione passiva della stessa curatela agli obblighi di sgombero. Il principio “chi inquina paga” non vale ad esonerare la curatela fallimentare dagli obblighi anzidetti. La curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, tuttavia, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell'esimente di cui all'art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata. Nella qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare è perciò senz'altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero.
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Beni culturali.Dichiarazione di interesse culturale
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 359 del 17 gennaio 2025
Beni culturali.Dichiarazione di interesse culturale
Il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche “caratterizzati da ampi margini di opinabilità”. Ne consegue che l'apprezzamento compiuto dall'amministrazione preposta alla tutela - da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell'art. 9 Cost. - è sindacabile, in sede giudiziale, sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche; sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile; in altri termini, la valutazione in ordine all'esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l'imposizione del relativo vincolo ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è prerogativa dell'amministrazione preposta alla gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta e quindi soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato; quindi, nel caso della tutela di beni culturali la valutazione dell'interesse culturale presenta una particolare configurazione legata alla peculiarità del potere attribuito all'amministrazione nelle materie in questione, nel cui esercizio occorre tener conto non soltanto dei vari interessi, pubblici e privati, che possono venire in rilievo nella valutazione, ma altresì di una serie di profili tecnici - cd. fatti complessi - relativi agli aspetti storici ed architettonici del bene. La valutazione dell'amministrazione è, dunque, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto quando presenti profili di illegittimità ed irrazionalità di tale evidenza da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta da valutarsi nella sua portata complessiva. Ne consegue che la logica conseguenza è che, in presenza di valutazioni di interesse storico-artistico fondate su una pluralità di indici rivelatori, non è sufficiente che alcuni soltanto di essi palesino aspetti di particolare opinabilità per infirmare nel complesso la validità delle conclusioni raggiunte, ma è necessario che la sommatoria delle lacune individuate risulti di tale pregnanza da compromettere nel suo complesso l'attendibilità del giudizio espresso dall'organo competente.
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Ambiente in genere. Accesso ad informazioni ambientali
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 179 del 13 gennaio 2015
Ambiente in genere. Accesso ad informazioni ambientali
E' legittimo il diniego opposto ad un'istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall'istanza stessa emerga che l'interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati commerciali riguardanti un operatore concorrente
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Rumore.Ordine di chiusura anticipata di un pubblico esercizio per ragioni legate alla tutela della quiete pubblica
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Consiglio di Stato Sez. V n. 240 del 14 gennaio 2025
Rumore.Ordine di chiusura anticipata di un pubblico esercizio per ragioni legate alla tutela della quiete pubblica
La possibilità per l’amministrazione di ordinare la chiusura anticipata di un pubblico esercizio per ragioni legate alla tutela della quiete pubblica trova fondamento nell’art. 9 Tulps, a mente del quale “oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”: invero, poiché le situazioni di conflitto con il pubblico interesse, laddove siano coinvolte delle autorizzazioni di polizia, possono anche essere territorialmente o temporalmente circoscritte (in particolare, all’area o al periodo in cui si colloca il fenomeno da eliminare), la modifica dell'orario di apertura di un singolo esercizio è adeguata a rimuovere l’occasione delle condotte moleste per la quiete pubblica (nella specie, i rumorosi assembramenti nelle prospicienze del detto locale), a nulla rilevando – ai fini della legittimità del provvedimento – la circostanza che i fatti lesivi dell’interesse pubblico tutelato fossero o meno imputabili all’esercente del locale o a terzi (non avendo la misura adottata carattere sanzionatorio, bensì preventivo).
Urbanistica.Obblighi di preavviso scritto dell'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di deposito del progetto
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Cass. Sez. III n. 4146 del 31 gennaio 2025 (UP 17 dic 2024)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Ceccanti
Urbanistica.Obblighi di preavviso scritto dell'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di deposito del progetto
Gli obblighi, sanciti dall'art. 93, commi 1 e 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di preavviso scritto allo sportello unico comunale dell'intenzione di procedere all'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di deposito del progetto sottoscritto da un professionista abilitato e dal direttore dei lavori, il cui inadempimento è sanzionato dall'art. 95 del d.P.R. citato, sussistono anche nel caso di opere non soggette alla preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori, prevista dall'articolo del medesimo testo normativo, perché concretamente qualificabili di minore rilevanza o prive di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità, deponendo in tal senso il disposto del successivo art. 94-bis, comma 5, che, nel demandare alle regioni la facoltà di istituire controlli anche con modalità a campione, postula che l'ufficio tecnico regionale sia stato preavvertito dell'intervento e disponga del relativo progetto
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