Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 25340 del 7 giugno 2019 (UP 18 apr 2019)
Pres. Di Nicola Est. Corbetta Ric. Giambuzzi
Acque. Impossibilità tecnica o di eccessiva onerosità che determinano la deroga al divieto di scarico sul suolo
In tema di tutela penale contro l'inquinamento idrico, grava sull'imputato l'onere della prova relativa alla sussistenza delle situazioni di accertata impossibilità tecnica o di eccessiva onerosità che determinano la deroga al divieto di scarico delle acque reflue urbane o industriali sul suolo, ed escludono la configurabilità del reato previsto dall'art. 137, comma 11, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
TAR Puglia (BA) Sez. II n.835 del 17 giugno 2019
Acque.Competenza amministrativa sulla manutenzione e pulizia dei canali di bonifica
Le attività di bonifica rientrano nella materia “agricoltura e foreste” di competenza regionale (art. 66, d.P.R n. 616 del 1977), per cui i consorzi di bonifica devono essere inquadrati nella categoria degli “altri enti locali”, più specificatamente, come “enti amministrativi dipendenti dalla regione” (art. 117 della Costituzione e art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977). In assenza, quindi, di una norma espressa che ricomprenda anche i canali di bonifica (opere artificiali) nelle attività di cui deve farsi carico il comune, perlomeno limitatamente a talune attività di manutenzione o di pulizia minori, strettamente collegate all’abitato cittadino, qualsivoglia intervento di manutenzione e di pulizia di siffatte opere dell’uomo rientra nella competenza dei consorzi di bonifica.
Etica e diritto: il valore ambiente nell’enciclica “Laudato si ”e nella normativa italiana
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Lombardia (MI) Sez. II n.1391 del 17 giugno 2019
Ambiente in genere.Valutazione ambientale strategica
La Valutazione ambientale strategica (Vas) non è configurata come un procedimento o un sub procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione ed è legittima, e anzi quasi fisiologica l'evenienza che l'Autorità competente alla Valutazione ambientale strategica (Vas) sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa Autorità procedente
Cass. Sez. III n. 25546 del 10 giugno 2019 (UP 14 mar 2019)
Pres. Ramacci Est. Reynaud Ric. Pinto
Urbanistica.Usufruttario non committente
In tema di reati edilizi, l'individuazione del comproprietario – ma lo stesso vale per l’usufruttuario - non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest'ultimo in loco e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi
TAR Lazio (RM) Sez.II-bis n. 7608 del 12 giugno 2019
Urbanistica.Individuazione effettivo inizio dei lavori
L’effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all’entità ed alle dimensioni dell’intervento edilizio così come programmato e autorizzato, e ciò al ben evidente scopo di evitare che il termine per l’avvio dell’edificazione possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici, e quindi non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione
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