TAR Veneto Sez. II n. 1067 del 16 novembre 2020
Urbanistica.Potere di pianificazione e principio di proporzionalità

Il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti, tra i quali la tutela dell’ambiente. Peraltro, se è pur vero che la libertà di esercizio dell’'attività economica deve confrontarsi con il potere, demandato alla Pubblica Amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali, d’altronde, il potere dell’Amministrazione di imporre dei limiti e divieti attraverso la pianificazione urbanistica, per essere esercitato legittimamente, deve essere rispettoso del principio di proporzionalità. In questo senso, per un verso, i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica devono essere considerati illegittimi qualora non siano correlati e proporzionati ad effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio; sotto altro profilo, l'Amministrazione, nell’adottare la specifica disciplina urbanistica, deve verificare l'adeguatezza delle previsioni rispetto sia alle esigenze pubbliche che la stessa intende perseguire, sia alle esigenze dei privati che vengono attinti dai provvedimenti

Pubblicato il 16/11/2020

N. 01067/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02282/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2282 del 2006, proposto da
Casa di Spedizioni Casarin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rizzardo Del Giudice e Carlo Stradiotto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Einaudi, 24;

contro

Comune di Zero Branco - (Tv), Regione Veneto - (Ve), Provincia di Treviso - (Tv), non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della variante parziale n. 1/2006 al PRG di Zero Branco adottata con deliberazione del C.C. n. 6 del 16.2.2006;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 novembre 2020, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la variante parziale n. 1/06 al PRG del Comune di Zero Branco, adottata con deliberazione del C.C. n. 6 del 16.2.2006 e approvata con deliberazione del C.C. del 27.6.2006, nella parte in cui, introducendo delle modifiche all’art. 18 NTA, ha stabilito, sub 6.5., che <<….negli ambiti definiti dal comma precedente 64 non è consentito lo svolgimento di lavaggi di mezzi ed attrezzature relativi a tutte le attività produttive ad esclusione della sole attività agricole>>, in tal modo incidendo anche sulle attività esercitabili dalla ricorrente nell’area di sua proprietà, in quanto ricadente in uno degli ambiti disciplinati dalla disposizione di cui sopra.

In particolare, la società ricorrente, a fondamento dell’impugnazione, ha dedotto i seguenti motivi:

1) la previsione di piano censurata sarebbe illogica in quanto, a fronte della possibilità, prevista dal PRG, di insediare, nell’area di sua proprietà “..impianti ed attrezzature per le attività di autotrasporto, operazioni di scarico, carico e spedizioni merci”, finisce per impedire di fatto la realizzazione e la gestione utile di tali impianti, inibendo all'impresa che lo gestisce qualsiasi attività di lavaggio o di attrezzature e mezzi, senza distinguere i casi in cui tale attività di lavaggio avvenga senza sversamento di reflui in corpi idrici ricettori; peraltro, con disparità di trattamento ingiustificata, escludendo dal divieto le attività agricole; inoltre, il Comune, con la previsione contestata, avrebbe adottato una disciplina esorbitante dalle sue competenze, in quanto finalizzata a tutelare esigenze di natura ambientale e non urbanistica;

2) la previsione impugnata, inoltre, è, per un verso, superflua - poiché le relative esigenze ambientali sono tutelate dalle condizioni eventualmente apposte dalla Provincia (che ha ritenuto compatibile l’attività in esame con lo specifico ambito in oggetto) in sede di autorizzazione dell'impianto di lavaggio-; per altro verso, ingiustificatamente penalizzante, rendendo impossibile ogni proficuo impiego dell'area industriale oggetto del piano di lottizzazione;

3) le disposizioni di carattere regolamentare censurate (vale a dire le Norme Tecniche del PRG di Zero Branco) si pongono in contrasto con gli artt. 41 e 97 Cost., introducendo un ingiustificato limite all'attività d'impresa.

Parte ricorrente, quindi, ha anche formulato domanda risarcitoria, poiché la limitazione de qua sarebbe tale da impedire alla società istante sia di mettere a frutto il capitale investito, sia di dar corso alle programmate strategie aziendali, sia di utilizzare l'area per qualsivoglia consona e aderente destinazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale.

Nessuno si è costituito in giudizio per il Comune resistente.

All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, occorre rilevare che, in termini astratti, una prescrizione come quella oggetto di contestazione, avente finalità di tutela lato sensu ambientale, può essere contenuta nelle norme tecniche di attuazione, in quanto il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti, tra i quali la tutela dell’ambiente (in questo senso, C. Stato, sez. IV, 14/04/2020, n. 2421).

Peraltro, se è pur vero che la libertà di esercizio dell’'attività economica deve confrontarsi con il potere, demandato alla Pubblica Amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali (in tal senso, T.A.R. Sardegna, sez. II, 30/05/2019, n. 473), d’altronde, il potere dell’Amministrazione di imporre dei limiti e divieti attraverso la pianificazione urbanistica, per essere esercitato legittimamente, deve essere rispettoso del principio di proporzionalità.

In questo senso, per un verso, i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica devono essere considerati illegittimi qualora non siano correlati e proporzionati ad effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio (in tal senso, C. Stato, sez. V, 08/11/2019, n. 7653); sotto altro profilo, l'Amministrazione, nell’adottare la specifica disciplina urbanistica, deve verificare l'adeguatezza delle previsioni rispetto sia alle esigenze pubbliche che la stessa intende perseguire, sia alle esigenze dei privati che vengono attinti dai provvedimenti (così, T.A.R. Lombardia, sez. II, 05/07/2019, n. 1557).

Nel caso di specie, la previsione censurata risulta manifestamente illegittima in quanto assolutamente irragionevole e non proporzionata, non garantendo un adeguato bilanciamento tra le esigenze di tutela dell’ambiente e quelle connesse all’esercizio delle attività imprenditoriali private ammesse dalla disciplina urbanistica medesima.

Nell’escludere l’attività di lavaggio, accessoria e necessaria rispetto a quella di autotrasporto, quest’ultima espressamente ammessa nell’ambito territoriale nel quale insiste la proprietà di parte ricorrente, la disposizione censurata finisce per incidere in modo irragionevolmente eccessivo sull’esercizio dell’attività di autotrasporto, laddove, per contro, le medesime finalità di tutela ambientale avrebbero potuto essere perseguite dal Comune resistente attraverso l’inserimento di prescrizioni che, pur consentendo lo svolgimento dell’attività di lavaggio dei mezzi di trasporto e degli strumenti, imponessero al titolare dell’attività l’obbligo di non scaricare i reflui nella terra o nei corsi d’acqua, a tutela delle zone di rispetto fluviali, o di dotarsi di un sistema alternativo per convogliare le acque reflue senza scarico a terra o nei corsi d’acqua medesimi.

L’irragionevolezza manifesta della disposizione, del resto, è ancora più evidente se si considera che l’applicazione del divieto è esclusa per i mezzi e gli strumenti agricoli.

In considerazione del carattere assorbente delle argomentazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto con riferimento alla domanda impugnatoria e, per l’effetto, la variante di piano censurata deve essere annullata nella parte in cui all’art. 18 NTA prevede che <<….negli ambiti definiti dal comma precedente 64 non è consentito lo svolgimento di lavaggi di mezzi ed attrezzature relativi a tutte le attività produttive ad esclusione della sole attività agricole>>.

Va respinta, diversamente, la domanda risarcitoria in quanto parte ricorrente non ha fornito elementi di prova a dimostrazione dei pregiudizi sofferti in conseguenza della previsione di piano impugnata.

Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- accoglie l’azione di annullamento nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla la variante di piano impugnata nella parte in cui, all’art. 18 NTA, prevede che <<….negli ambiti definiti dal comma precedente 64 non è consentito lo svolgimento di lavaggi di mezzi ed attrezzature relativi a tutte le attività produttive ad esclusione della sole attività agricole>>;

- respinge la domanda risarcitoria;

- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Marco Rinaldi, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario

Paolo Nasini, Referendario, Estensore