TAR Campania (SA) Sez. II n. 2045 del 18 luglio 2022
Urbanistica.Inizio dei lavori e decorso del termine di decadenza del titolo edilizio

L’inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza del titolo edilizio non possa ritenersi sussistente con il semplice sbancamento del terreno, senza che sia manifestamente messa a punto l’organizzazione del cantiere o in mancanza di altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione. Con la conseguenza che la declaratoria di decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori entro il termine fissato è illegittima nel caso in cui siano stati eseguiti lo scavo ed il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di legge o se lo sbancamento realizzato si estenda in un’area di vaste dimensioni

Pubblicato il 18/07/2022

N. 02045/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00929/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 929 del 2020, proposto da:
Marzia Vairo, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Campagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della Dichiarazione di decadenza dal permesso di costruire n. 39 del 11.08.2017, a firma del responsabile dell'area urbanistica edilizia e costruzione del Comune di Campagna;

del verbale di sopralluogo prot. 3875 del 13.02.2020;

della nota recante avvio del procedimento e sospensione dell'efficacia del permesso di costruire per trenta giorni, di cui alla nota prot. 4084 del 17.02.2020, come notificata anche al padre della ricorrente;

di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

La ricorrente in epigrafe è proprietaria, in virtù di atto di donazione del 29.11.2019, rep. 21615 racc 11278, del lotto di terreno sito in Campagna, catastalmente identificato al Foglio 69, particella149.

Il 20.01.2020, otteneva la voltura del permesso di costruire n. 39 del 11.08.2017 prot. 16546, per la realizzazione, su parte dell’area di proprietà, di un rifugio/custodia per cani e ricoveri.

Con verbale di sopralluogo, prot. 3875 del 13.02.2020, era accertato che, in violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, i lavori non avrebbero avuto inizio entro un anno dalla data del rilascio del permesso, ovvero entro il 10.08.2018.

Con nota prot. 4084 del 17.02.2020, il Comune avviava il procedimento di sospensione dell’efficacia del permesso di costruire, ex art. 15 D.P.R. 380/01.

Con nota del 26.02.2020, era presentata istanza di archiviazione del procedimento di decadenza e contestuale revoca della sospensione del titolo edilizio, corredato di perizia di parte, a comprova dell’avvenuto inizio dei lavori.

Con nota, prot. 10392 del 25.05.2020, notificata in pari data, si disponeva la decadenza dal permesso di costruire n. 39 del 11.08.2017.

Con ricorso, notificato il 23.07.2020 e depositato il 28.07.2020, la ricorrente in epigrafe insorge avverso il provvedimento de quo, censurandolo per una serie di doglianze di illegittimità, così di seguito sintetizzate:

1)VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 15 CO.II D.P.R. 380/01) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – PERPLESSITA’- ILLOGICITA’- CONTRADDITTORIETA’ –APPARENTE MOTIVAZIONE).

Secondo l’assunto attoreo, il provvedimento di decadenza dal permesso di costruire è viziata da difetto del presupposto e di istruttoria, in ragione della mancata considerazione di una serie di elementi fattuali e circostanziali rilevanti. La ricorrente si duole, altresì, della mancata valutazione delle osservazioni e della documentazione di parte, presentata in sede procedimentale, unitamente alla perizia tecnica asseverata del 22.02.2020 con corredo fotografico.

2) VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 15 CO.II- 93 E 94 DEL DPR 380/2001) VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 447 DEL 7.11.2002 -VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA –PERPLESSITA’- ILLOGICITA’- CONTRADDITTORIETA’ – APPARENTE MOTIVAZIONE).

Secondo la parte ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, anche per il profilo della contestata omissione dell’autorizzazione sismica.

3) VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.15 CO.II- 93 E 94 DEL DPR 380/2001) VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 447 DEL 7.11.2002 -VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – PERPLESSITA’- ILLOGICITA’- CONTRADDITTORIETA’ – APPARENTE MOTIVAZIONE – CONTRASTO CON PRECEDENTI ATTI E PROVVEDIMENTI) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

La parte ricorrente si duole della violazione del legittimo affidamento ingenerato dall’Amministrazione.

Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.

Il gravame è rigettato.

La materia del contendere verte sulla legittimità o meno del gravato provvedimento dichiarativo della decadenza del titolo edilizio, per mancato inizio dei lavori entro il termine legalmente stabilito.

Ed invero, sulla base della documentazione versata in atti, l’atto de quo si appalesa al Collegio legittimo, in ragione dell’osservanza dei dettami normativi ex art. 15 DPR 380/2001.

La giurisprudenza è rigorosa nell’individuare il concreto inizio dei lavori, utile ad escludere l'applicabilità della misura decadenziale.

Si assume, infatti, che, in base alla previsione normativa di cui all'art. 15 comma 2, d.P.R. 5 giugno 2001, n. 380 ( T.U. Edilizia ), l'inizio lavori debba intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto; pertanto i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici (Consiglio di Stato sez. II, 21/10/2021, n.7067; Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2018 , n. 467; Sez. VI, 19 settembre 2017, n. 4381).

Si rimarca, precisamente, che l’inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza del titolo edilizio non possa ritenersi sussistente con il semplice sbancamento del terreno, senza che sia manifestamente messa a punto l’organizzazione del cantiere o in mancanza di altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione. Con la conseguenza che la declaratoria di decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori entro il termine fissato è illegittima nel caso in cui siano stati eseguiti lo scavo ed il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di legge o se lo sbancamento realizzato si estenda in un’area di vaste dimensioni (Consiglio di Stato, sentenza n. 7827 del 9.12.2020).

Ergo, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio reputa l’atto decadenziale legittimo, non ravvisando il dato ostativo del concreto inizio dei lavori, nei termini giurisprudenzialmente scanditi.

E sul punto lo stato degli atti è chiaro.

La perizia tecnica asseverata, versata in atti, del 22.02.2020 con corredo fotografico, così recita: “Il cantiere è compiutamente organizzato mediante la recinzione dell’area di lavoro e la collocazione del prefabbricato metallico per il deposito degli attrezzi di lavoro; 2) E’stato realizzato lo scavo propedeutico per il getto delle fondazioni dei ricoveri in progetto”.

Le prefate operazioni materiali, nei termini descritti dalle risultanze peritali, non si reputano idonee ad integrare il requisito ineludibile dell’inizio dei lavori, da impedire l’adozione del provvedimento decadenziale.

Ed infatti, la collocazione del prefabbricato metallico per il deposito degli attrezzi di lavoro non è un indice manifesto della messa a punto dell’organizzazione del cantiere.

Del pari, lo scavo eseguito e lo sbancamento di terreno non sono sufficienti, in ragione della loro non vasta dimensione.

E tanto basta al Collegio.

Stanti queste premesse, il gravame è rigettato.

La peculiarità della fattispecie consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Referendario, Estensore

Laura Zoppo, Referendario