TAR Liguria Sez. II n. 970 del 20 dicembre 2019
Rifiuti.Trattamento meccanico
Può integrare un “trattamento” rilevante ai fini della riqualificazione dei rifiuti ogni operazione di cernita meccanizzata, (anche) anteriore e prodromica al recupero dei rifiuti, ed altresì ogni processo fisico finalizzato a ridurre il volume della materia stoccata, agevolarne il recupero e facilitarne il trasporto, purché anche tali operazioni e processi vengano svolti meccanicamente.
Pubblicato il 20/12/2019
N. 00970/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2019, proposto da
Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro 2/3;
contro
Citta' Metropolitana di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Manzone, Carlo Scaglia, Lorenza Olmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Manzone in Genova, P.Le Mazzini 2;
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Castagnoli, Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpal – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Portofino non costituito in giudizio;
Docks Lanterna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi, Andrea Macchiavello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Anselmi in Genova, via Corsica, 19/10;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Docks Lanterna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi, Andrea Macchiavello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Anselmi in Genova, via Corsica, 19/10;
per l'annullamento,
previa concessione di misure cautelari
dell’Atto Dirigenziale n. 1159 del 22/5/2019 della Città Metropolitana di Genova, Direzione Ambiente – Servizio Tutela Ambientale, comunicato a mezzo pec in data 30/5/2019, prot. 19972, avente ad oggetto “Comune di Santa Margherita Ligure Rinnovo dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la gestione dell’impianto per la raccolta differenziata e per il trasferimento di RSU, sito nel Comune di Santa Margherita Ligure in Via Dogali 83-85”; delle note prot. n. 38067 del 27/12/2018 e n. 10081 dell’8/4/2019 di ARPAL, citate nell’atto dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 1159/2019 e non conosciute, della nota prot. n. PG/2019/118586 del 18/4/2019 di Regione Liguria, Settore Rifiuti, anch’essa citata nell’atto dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 1159/2019 e non conosciuta; della relazione istruttoria 6/5/2019 dell’Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche della Città Metropolitana di Genova, citata quale presupposto dell’atto dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 1159/2019 e non conosciuta, della nota prot. n. PG/2019/60335 del 25/2/2019 di Regione Liguria, Servizio Rifiuti, della nota 8/1/2019, prot. n. 6324, di Regione Liguria, ivi citata e non conosciuta, nonché della nota prot. n. 16423 del 29/3/2019 della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche, nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Citta' Metropolitana di Genova e di Regione Liguria e di Docks Lanterna S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2019 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data e depositato in data il Comune di Santa Margherita Ligure ha impugnato il provvedimento in epigrafe.
Il ricorrente ha esposto nella narrativa in fatto di essere proprietario di un centro per il trattamento e la gestione integrata dei rifiuti raccolti in modo differenziato, sito in Santa Margherita Ligure, Via Dogali 83-85, centro la cui realizzazione è stata assentita dalla Provincia di Genova, con autorizzazione ex art. 208, d.lgs. n. 152/2006 e attualmente gestito dalla Società Docks Lanterna s.p.a..
Il ricorrente Comune ha anche evidenziato come il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani abbia subito, negli anni, una progressiva evoluzione, passando dal tradizionale sistema di raccolta compiuto mediante contenitori posizionati su strada, adibiti alle frazioni di carta, plastica e vetro, all’attuale sistema di raccolta che ha preso il nome di “porta a porta spinto”.
Tale sistema articolato su base domiciliare, di talchè ciascun nucleo abitativo conferisce direttamente al gestore del servizio di raccolta i propri rifiuti si caratterizza per la spiccata differenziazione che avviene non soltanto in base alle frazioni “tradizionali” (carta, plastica e vetro), ma anche in base ad ulteriori frazioni di rifiuto raccolto differenziatamente, vale a dire l'organico, le lattine, gli sfalci, gli olii esausti da cucina e – ciò che qui specificamente rileva – il residuo secco.
Tale ultimo residuo è composto principalmente da pannolini e assorbenti, accendini, adesivi, antitarme, bianchetto, bigiotteria in plastica, biro, calze di nylon, candele, carte plastificate bancomat, carta argentata, carta carbone, carta alimenti sporca, e si caratterizza per spiccate potenzialità di riutilizzo sotto forma di C.S.S. (combustibile solido secondario derivato dalla lavorazione dei rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi).
Il residuo secco,– al momento della raccolta – è identificabile con il con il codice CER 20.03.01 (“rifiuto urbano indifferenziato”) e, una volta sottoposto a procedure di trattamento meccanico, è suscettibile di riqualificazione alla stregua di Rifiuto Speciale, corrispondente al codice CER 19.12.12 (“altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211”). L’attribuzione di tale codice consente di essere avviato al recupero energetico in centri specializzati nella produzione di CSS.
In forza di specifica autorizzazione del 2016 (atto autorizzativo n. 2879 del 19/10/2016, confermato nel 2018) della Città Metropolitana di Genova all’inserimento del codice 19.12.12 nella tabella dei rifiuti stoccabili, il residuo secco (CER 20.03.01) viene sottoposto a specifico trattamento prodromico al recupero energetico nel Centro di Via Dogali, mediante un iter di trasformazione in rifiuto speciale (CER 19.12.12) da destinarsi all’impianto “Costa Mauro srl” di Albiano Magra (MS) specializzato nella produzione di C.S.S.
In tale contesto è attualmente impugnato il provvedimento dirigenziale 22/5/2019, prot. n. 1159, comunicato via PEC il successivo 30/5/2019, con cui la Città Metropolitana di Genova, in sede di rinnovo dell’autorizzazione ex art 208 d.lgs. n. 152/2006, ha espunto il codice CER 19.12.12 dai rifiuti per i quali risultava autorizzato lo stoccaggio ed ha respinto la richiesta alternativa del Comune di inserire i codici CER 20.01.99 e 20.03.99.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. “Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. Omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda”, in quanto la Città Metropolitana di Genova non avrebbe comunicato al ricorrente i motivi ostativi all’approvazione della tabella dei codici rifiuto alla base delle precedenti autorizzazioni nonché all’integrazione di altre frazioni di rifiuto differenziabili, così precludendo all’attuale ricorrente di partecipare all’istruttoria endoprocedimentale ivi presentando le proprie osservazioni, a sostegno della pretesa fondatezza della propria posizione.
2. “Violazione degli artt. 182, 182 bis, 183, 184, 196 e 208 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 24 e 35 della l.r. n. 18/1999 e dell’art. 18 della l.r. n. 12/2017. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza ed illogicità della motivazione. Sull’esclusione del codice CER 19.12.12”, in quanto l’esclusione del codice CER 19.12.12 dalla tabella relativa ai rifiuti stoccabili nel Centro sarebbe illegittima, atteso che l’Amministrazione da un lato non avrebbe considerato come le operazioni anteriori al recupero integrino un “trattamento” idoneo a collocare il rifiuto nella categoria di rifiuti speciali con codice CER 19.12, quale prodotto profondamente differente da quello raccolto per natura, classificazione merceologica e composizione, dall’altro avrebbe fondato la propria determinazione sull’erroneo presupposto secondo il quale le operazioni compiute dal Centro si esaurirebbero nella mera compattazione dei rifiuti trattati e, come tali, non sarebbero sufficienti a riqualificare il rifiuto in uscita da rifiuto urbano (CER 20.03.01) a rifiuto speciale (CER 19.12.12);
3. “Violazione degli artt. 183, 184, 196 e 208 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 24 e 35 della l.r. n. 18/1999 e dell’art. 18 della l.r. n. 12/2017 sotto altro profilo. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sotto altro profilo. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza ed illogicità della motivazione sotto altro profilo. Sull’esclusione dei codici alternativi 20.01.99 e 20.03.99”, in quanto l’Amministrazione nel negare la classificazione del residuo secco come “Ulteriore frazione differenziata dei Rifiuti Urbani” (CER 20.01.99) e “Rifiuto Urbano non altrimenti specificato” (CER 20.03.99) si sarebbe espresa laconicamente limitandosi a ad addurre genericamente l’assenza di motivazioni tali da giustificare il mutamento di qualificazione dei rifiuti in parola, senza tenere in debito conto la circostanza che l’evoluzione dei metodi di differenziazione dei rifiuti avrebbe reso il rifiuto secco residuo un genere del tutto dissimile dall’indifferenziato solido urbano, attesone il sostanziale abbattimento della componente organica sia secca che umida.
4. “Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti”, in quanto con le precedenti autorizzazioni del 2016 e 2018, l’Amministrazione procedente, a distanza di tempo ravvicinata rispetto al provvedimento gravato ed in assenza di sopravvenienze di fatto o di diritto, aveva autorizzato l’inserimento del codice CER 19.12.12 nella tabella dei rifiuti stoccabili dal Centro.
5. “Violazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 sotto altro profilo. Incompetenza”, in quanto la Città Metropolitana di Genova non sarebbe competente, ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 ,ad emanare il provvedimento gravato, spettando alla medesima la competenza al rinnovo dell’autorizzazione, la determinazione dei rifiuti stoccabili e la relativa quantità, mentre rimarrebbe riservato al Gestore dell’impianto qualità di “nuovo produttore di rifiuti” ex art. 183, comma 1, lett. f), l’attribuzione ai medesimi dei codici CER in uscita.
6. “Violazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 sotto altro profilo. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà manifesta”, in quanto il provvedimento gravato risulterebbe affetto da imprecisioni ed inesattezze tali da non rendere chiaramente decifrabile la volontà dell’amministrazione procedente.
Inoltre, stando al Comune ricorrente, il provvedimento gravato sarebbe foriero di danno ai Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino (che si avvale del servizio di raccolta), alla Società Docks Lanterna s.p.a. nonché all’intera comunità cittadina sia sotto il profilo della salubrità ambientale sia sotto quello economico, comportando, da una parte, la maggiore produzione di residuo secco e le maggiori emissioni di CO2 ad esso relative, dall’altra, la necessità di convogliare i rifiuti non più nel centro di Albiano Magra, bensì in quello di Vezzano Ligure, appositamente attrezzato, con conseguente aumento dei costi di trasporto derivanti dall’acquisizione di nuovi camion, dall’assunzione di personale ulteriore, dalla necessità di molti più viaggi settimanali per il trasporto di una quantità di residuo secco maggiore e più voluminosa, nonché di un aumento sulla TARI.
L’Amministrazione ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa concessione delle misure cautelari anche monocratiche, facendo espressa riserva di proporre domanda risarcitoria, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Si sono costituite in giudizio la Città Metropolitana di Genova, la Regione Liguria nonché la Società cointeressata.
Con ordinanza cautelare 30/9/2019, n. 234/2019, la sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, rilevando “che l’autorizzazione allo stoccaggio … dei rifiuti classificati con 19.12.12 è già stata assentita con i provvedimenti 10 ottobre 2016 n. 2879 e 7 maggio 2018 n. 957 senza che tale attribuzione abbia determinato conseguenze pregiudizievoli sul piano ambientale”
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2019 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è rivolto avverso il provvedimento dirigenziale 22/5/2019, prot. n. 1159, con cui la Città Metropolitana di Genova, in sede di rinnovo dell’autorizzazione ex art 208 d.lgs. n. 152/2006, ha espunto il codice CER 19.12.12 dai rifiuti per i quali risultava autorizzato lo stoccaggio e respingeva la richiesta alternativa del Comune di inserire i codici CER 20.01.99 e 20.03.99.
Il ricorso è fondato.
Deve essere evidenziata la legittimità del procedimento esitato nel provvedimento impugnato, atteso che l’Amministrazione procedente con nota prot. 16423 del 29.03.2019, ha rappresentato al Comune e alla Società attuale cointeressata le ragioni in virtù delle quali non risultava possibile assegnare al rifiuto indifferenziato (CER 20.03.01) in uscita dal centro il codice CER 19.12.12.
Deve, altresì, ritenersi sussistente la competenza dell’Amministrazione procedente all’adozione del provvedimento gravato, rientrando il medesimo nel novero dei poteri autorizzatori ad essa spettanti in base alla normativa di settore.
Il ricorso è, tuttavia, fondato nel merito.
La controversia in esame si incentra sulla questione relativa alla riconducibilità del c.d. “residuo secco” (come sopra descritto), trattato mediante operazioni di cernita e compattazione meccanica, alla categoria del rifiuto speciale identificabile con il codice CER 19.12.12.
Nella definizione di “Rifiuto Speciale” (codice CER 19.12.12) sono ricompresi
“Rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 (rifiuti contenenti sostanze pericolose)”.
Ne deriva dunque che la qualificazione di un rifiuto come 19.12.12 dipende sia dall’assenza nel medesimo di componenti pericolose sia dal suo assoggettamento ad una determinata procedura qualificabile come “trattamento meccanico”.
La definizione di “trattamento” è a sua volta rinvenibile nell’ambito del d.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale (Codice dell’ambiente)”, il cui art. 183, rubricato “definizioni”, al comma 1 lett. s) definisce "trattamento" tutte le “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”.
Il concetto di trattamento è altresì specificato all’art. 1, lett. h) del d.lgs. n. 36/2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, in base al quale per "trattamento" devono intendersi “i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”.
Ne deriva che ben possa integrare un “trattamento” rilevante ai fini della riqualificazione dei rifiuti sub specie CER 19.12.12 ogni operazione di cernita meccanizzata, (anche) anteriore e prodromica al recupero dei rifiuti, ed altresì ogni processo fisico finalizzato a ridurre il volume della materia stoccata, agevolarne il recupero e facilitarne il trasporto, purché anche tali operazioni e processi vengano svolti meccanicamente.
Tratteggiato il concetto di rifiuto speciale e di trattamento occorre esaminare la procedura svolta presso il Centro di raccolta e gestione integrata dei rifiuti di proprietà dell’attuale ricorrente al fine di valutare se la medesima sia sussumibile nel concetto di “trattamento meccanico” come sopra definito idoneo a riqualificare il rifiuto secco residuo in entrata (CER 200301) alla stregua di rifiuto speciale in uscita (CER 191212).
A tale proposito si osserva come l’avvio a recupero energetico del residuo secco inizi con la selezione del rifiuto, che entra nel Centro con un determinato codice CER (20.03.01, “rifiuto urbano indifferenziato”), previa apertura dei singoli sacchetti con pinza meccanica e successiva cernita manuale da parte dell’operatore.
A tale prima fase segue lo smistamento di rifiuti ingombranti e/o pericolosi (dispositivi elettronici, pneumatici, vernici, batterie auto, etc.) ovvero di altro materiale riciclabile (legno, ferro, plastica dura, etc.) impropriamente conferito; tali rifiuti vengono avviati alle rispettive aree di stoccaggio e quindi riciclati e/o avviati all’impianto di destinazione secondo normativa.
Il materiale così ulteriormente ottenuto viene poi trasportato su apposito nastro attraverso una tramoggia fino alla camera di compattazione sottostante, ove per mezzo di una pressa meccanica ne viene ridotta la volumetria di oltre otto volte.
Il procedimento prosegue con la raccolta del percolato risultante dalla compattazione, il quale viene avviato a smaltimento in discarica, mentre il materiale compresso viene destinato alla fase di reggettazione (rilegatura con fascette metalliche) e trasferito, sotto forma di balle di rifiuti, ad appositi camion che ne curano il trasporto verso l’impianto di recupero.
Dall’esame del procedimento in parola, appare evidente come lo stesso possa essere considerato un “trattamento meccanico” rilevante ai fini della riqualificazione del rifiuto urbano in entrata in “rifiuto speciale non pericoloso” in uscita.
In particolare, tale trattamento consente di ottenere una tipologia di rifiuto sensibilmente diversa rispetto a quella cui appartiene il residuo secco in entrata sotto plurimi profili.
Segnatamente il rifiuto in uscita costituisce un “novum” sia per composizione, venendo depurato da rifiuti ingombranti e/o pericolosi, nonché da materiale organico secco e da altri materiali riciclabili impropriamente conferiti, sia per volumetria, risultando il suo volume ridotto fino ad otto volte, sia per caratteristiche fisiche, esitando il sopradescritto trattamento nel confezionamento di balle di rifiuti compatte di natura secca reggettate con fascette metalliche, sia per caratteristiche chimiche, a seguito di spurgo e relativo smaltimento del percolato risultante dalla compattazione, sia per potere calorifico, tale da renderlo – solo a seguito del suddetto trattamento – idoneo al recupero mediante produzione di combustibile solido secondario.
Non colgono nel segno i rilievi, compiuti dalle Amministrazioni resistenti, in relazione ai quali non sarebbe ravvisabile nelle descritte operazioni un trattamento idoneo a riqualificare il residuo secco trattato e stoccato in materiale codificabile con CER 191212, sulla scorta dell’asserzione che sul residuo secco non verrebbe compiuta alcuna operazione di stabilizzazione né di trito – vagliatura.
Ed invero, occorre operare una distinzione tra modalità di trattamento di determinate categorie di rifiuti, e criterio per attribuire un determinato codice CER ai rifiuti trattati e stoccati.
Con specifico riferimento al primo profilo, si rileva come la legge n. 221/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, abbia introdotto all’art.48, rubricato “rifiuti ammessi in discarica”, una disposizione che modifica l’articolo 7 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, affidando all’ Istituto Superiore per la prevenzione e ricerca ambientale (ISPRA) il compito di individuare i criteri tecnici da applicare, nei soli casi di conferimento del rifiuto in discarica, per stabilire quando il trattamento non è necessario.
Dal documento ISPRA “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221” (pubblicato sul sito internet dell’Istituto in data 7 dicembre 2016) emerge che il procedimento di stabilizzazione, nonché la trito-vagliatura sono previsti in relazione ai soli “residui della lavorazione del rifiuto indifferenziato” destinati al conferimento in discarica, vale a dire allo smaltimento, e non vale invece per la destinazione a recupero, che rileva nel caso di specie.
Ciò si comprende se si considera che la destinazione a recupero presuppone una differenziazione “a monte” del materiale raccolto, che ne determina e ne omogeneizza la componente biologica, fisica o chimica rilevante ai fini di uno specifico riutilizzo.
Nel caso di specie, il rifiuto “residuo secco” risulta omogeneo sotto il profilo della limitata presenza della componente organica sia umida, sia secca ma anche di altre componenti altrimenti conferite a differenziazione (plastica, carta, etc..), comunque anch’esse oggetto di cernita mirata.
Tanto è ulteriormente confermato dalla circostanza che il sistema di raccolta c.d. “porta a porta spinto” effettuato dal 2016 nel Comune di Santa Margherita ha raggiunto livelli tali da escludere che il rifiuto “secco residuo” raccolto sul territorio comunale, possa essere assimilato tout court ad un “tradizionale” rifiuto indifferenziato raccolto con sistemi “stradali”, ma posso legittimamente essere classificabile come frazione di rifiuto “differenziato residuale”, scevro da rilevanti componenti organiche sia secche che umide e, più in generale, da componenti fisiche e biologiche foriere di emissioni odorigene e chimiche insalubri. Tale rifiuto secco subisce, presso il centro di proprietà comunale un “trattamento meccanico”, nonché manuale, prodromico alla destinazione a “recupero energetico”.
In questa ottica, poco persuasivo appare il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. Consiglio di Stato 5242/2014, ove si precisa che “la mancata stabilizzazione della frazione umida trito-vagliata rende inefficace il trattamento e non consente di soddisfare le esigenze di tutela ambientale richieste dal dettato comunitario e nazionale, generando un flusso di rifiuti con caratteristiche chimico – fisiche e biologiche che, per carico organico ed emissioni odorigene, risulta egualmente, se non più problematico, dal punto di vista gestionale e di trasporto, rispetto al rifiuto urbano indifferenziato”, essendo tale pronuncia riferita ad un materiale stoccabile – del tutto diverso dal “residuo secco” in entrata nel centro di santa Margherita Ligure – comprensivo di una frazione umida nonché destinato allo smaltimento, e non al recupero.
Per quanto attiene invece al criterio per attribuire un nuovo codice CER ad una determinata categoria di rifiuti, si evidenzia come nella medesima occasione, il Consiglio di Stato abbia compiuto una rilevante statuizione di principio, secondo la quale “al rifiuto derivante da un’operazione di trattamento possa essere legittimamente attributo un codice CER nuovo rispetto a quello che il rifiuto aveva in origine solo se i due rifiuti sono diversi e cioè se l’operazione di recupero o smaltimento ha prodotto un nuovo rifiuto”.
Ne deriva che al fine di attribuire un codice CER nuovo ad un determinato rifiuto occorre verificare che il trattamento al quale lo stesso sia stato sottoposto sia esitato nella creazione di un elemento nuovo ed omogeneo per caratteristiche bio-chimiche.
Ciò che è rilevabile nel caso che occupa la presente controversia, atteso l’espletamento sul rifiuto urbano in entrata di operazioni qualificabili inequivocabilmente come “trattamento meccanico” ai sensi di legge, idonee di per sé e senza necessità di specifici processi di stabilizzazione o trito-vagliatura, a trasformare tale rifiuto in un materiale nuovo e depurato da componenti incompatibili con la destinazione a recupero.
Ed invero, come sopra detto, nel caso di specie il residuo secco in entrata (CER 20.03.01) subisce un trattamento meccanico tale da renderlo qualificabile come un nuovo rifiuto per composizione, natura, potere calorifico e caratteristiche merceologiche, e segnatamente un “Rifiuto Speciale” (CER 19.12.12), come tale suscettibile di autorizzazione all’inserimento del relativo codice nell’elenco dei rifiuti stoccabili e avviabili a recupero.
Donde l’illegittimità del provvedimento con il quale è stato espunto il codice 19.12.12 dal novero dei rifiuti stoccabili nel Centro di proprietà del Comune di Santa Margherita, gestito dalla Società Lanterna Docks s.p.a.
La complessità anche fattuale della controversia, la presenza di una giurisprudenza che può avere indotto in errore l’amministrazione resistente, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere