Ricostruzione e ristrutturazione edilizia
(Nota critica a Cass. penale, Sez. III, n. 39340/2018)

di Massimo GRISANTI

Con sentenza n. 39340 pubblicata il 31.08.2018, la III^ Sezione penale della Corte di Cassazione (Pres. Di Nicola, Rel. Ramacci) ha confermato una sentenza della Corte d’Appello di Lecce con la quale è stato condannato il responsabile dell’ufficio tecnico di un comune salentino per il reato di falso commesso, in concorso con il progettista di un intervento di ricostruzione di un rudere, col rilascio del provvedimento autorizzatorio.
L’intervento edilizio contestato consisteva nella ricostruzione di un rudere crollato in ragione degli effetti del tempo su una cosa nella quale non venivano eseguiti interventi conservativi.
Il Collegio ha < … ulteriormente affermato che l’accertamento della preesistente consistenza di un edificio crollato o demolito che si intende ricostruire mediante ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma primo, lettera d) del d.P.R. 380/01 non può ritenersi validamente effettuata sulla base di studi storici o rilevazioni relativi ad edifici aventi analoga tipologia, restando una simile verifica confinata nell’ambito delle mere deduzioni soggettive e non offrendo alcuna oggettiva evidenza >.
L’orientamento interpretativo della definizione ex art. 3 d.P.R. 380/2001 dell’intervento di ristrutturazione edilizia della Suprema Corte di Cassazione penale continua a non convincere perché appare che i Giudici non considerino teleologicamente le disposizioni normative del testo unico dell’edilizia.
Occorre ricordare che il Testo unico dell’edilizia approvato dal Presidente della Repubblica, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 239 allegato alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20.10.2001, alle pagine da 88 a 103 comprese contiene la “Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Il riferimento normativo previgente dell’art. 3 TUE è l’art. 31 della legge 457/1978.
Ebbene, per espressa disposizione dell’art. 137, co. 1, lett. b) TUE all’indomani dell’entrata in vigore del testo unico è rimasta vigente, e lo è sempre, l’intera legge 457/1978.
L’art. 31 della legge 457/1978, inserito nel Titolo V intitolato “Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente”, ribadisce che le definizioni ivi contenute riguardano ciò che esiste.
Inoltre, a partire dalle norme tecniche delle costruzioni NTC 2005 emanate con d.m. 14.09.2005 ai sensi dell’art. 52 TUE viene definita “costruzione esistente” quella che si presenta edificata, collaudata oppure utilizzata. In particolare, a partire delle NTC 2008 (v. punto 8.1) viene definita “costruzione esistente” quella che abbia la struttura completamente realizzata.
Quindi, poiché le NTC hanno forza di legge ed integrano il TUE, perché emanate ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 d.P.R. 380/2001, ne sovviene che l’interpretazione teleologica dell’insieme delle richiamate disposizioni (artt. 3, 52, 137 TUE – art. 31 L. 457/1978 – NTC 2005, 2008, 2018) non può che portare a qualificare intervento di “nuova costruzione” la ricostruzione di un immobile già demolito o crollato, anche in parte, prima della presentazione del progetto edilizio all’autorità comunale.
Può rientrare nella definizione di ristrutturazione edilizia solo la ricostruzione di un immobile eventualmente demolito o crollato (nel senso di evento contemplato nel progetto oppure di evento accidentale) durante un’attività edilizia autorizzata dal Comune su un edificio che ab origine aveva una struttura completamente realizzata.
La verità è che molte regioni italiane, nella loro legislazione, non consentono la realizzazione di nuove costruzioni in zona agricola a soggetti che non sono imprenditori agricoli a titolo principale.
Qualificare intervento di ristrutturazione edilizia la ricostruzione su ruderi significa aggirare il divieto e consentire, spesso e volentieri, l’insediamento residenziale laddove la legge non lo consente, così integrandosi una lottizzazione abusiva e mettendo i Comuni nelle condizioni di dover offrire servizi di urbanizzazione primaria (strutture a rete, trasporti scolastici, raccolta rifiuti) e secondaria in zone non coperte da infrastrutturazione, incidendo sulle risorse economiche dell’ente locale.
In ciò è la critica all’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, auspicando un ripensamento degli Ermellini.
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