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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 24 maggio 2004
Attuazione dell'art. 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166, in materia di contributi per la sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale.

Gazzetta Ufficiale N. 243 del 15 Ottobre 2004


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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e nei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali» che
all'art. 7, comma 1 allegato A, sopprime il comitato per le aree
naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, trasferendo le relative funzioni a tale Conferenza;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dei trasporti e della
navigazione del 27 marzo 1998 ed in particolare l'art. 5 che prevede
che le regioni, gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di
pubblica utilita' si dotino di una quota progressivamente crescente
di automezzi a basso impatto ambientale;
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) del 19 novembre 1998 (Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1999, n. 33) concernente l'approvazione delle
linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98);
Visto l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
cosi' come modificato dall'art. 145, comma 8, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, (Finanziaria 2001), con il quale, in attuazione del
protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di
programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla
sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con
altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale, e'
autorizzato un impegno di risorse, a titolo di contributo per i mutui
o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti
locali e dai gestori di servizi per pubblica utilita', nel territorio
dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni
che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine
protette, nonche' dei comuni che fanno parte delle aree naturali
protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del
Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, con priorita' per quelli
di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente
25 novembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di
inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli
articoli 3 e 9 del decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente;
Considerato che tale articolo destina risorse da ripartire con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei
trasporti e della navigazione e del tesoro nella misura non inferiore
al 60% per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale dotati
di trazione elettrica/ibrida;
Visto il decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999 ed in
particolare l'art. 8, comma 1, secondo il quale le regioni provvedono
alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite
aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore
limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
Visto l'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, concernente la popolazione residente;
Visto l'art. 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166 che, al primo
comma, per l'attuazione dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, e successive modificazioni, autorizza la spesa di
30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 e, al
secondo comma, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del
comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) del 19 dicembre 2002 (Gazzetta
Ufficiale 22 marzo 2003, n. 68), concernente la revisione delle linee
guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni di gas serra (deliberazione n. 123/02);
Vista la deliberazione del 24 luglio 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del
4 settembre 2003, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
concernente «Approvazione del V aggiornamento dell'elenco ufficiale
delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e dell'art. 7, comma 1, allegato A, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281»:
Considerato che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti
rientrano nelle attivita' di interesse economico generale che
l'Istituto svolge e che gli stessi costituiscono lo strumento per
rendere piu' spedite le procedure connesse alla concessione dei
contributi e per consentire una puntuale verifica dello stato di
attuazione degli interventi programmati;
Ritenuto opportuno erogare le risorse previste dall'art. 17, comma
1 della legge n. 166 del 1° agosto 2002, con le medesime procedure
gia' seguite dalla Cassa depositi e prestiti per la precedente
attuazione dell'art. 4, comma 19, della legge n. 426/1998;
Visto che, con nota prot. n. 24 del 24 febbraio 2004, assunta agli
atti con prot. n. 4464/DSA del 25 febbraio 2004, la Cassa depositi e
prestiti propone di adottare il limite di Euro 2.500 quale importo
minimo di ogni domanda di contributo, anche al fine di un ottimale
utilizzo della spesa prevista dall'art. 17 della legge n. 166;
Considerato che, in attuazione della legge n. 426 del 9 dicembre
1998, art. 4, comma 19, e della legge n. 166 del 1° agosto 2002, art.
17, si rende necessario determinare le categorie dei soggetti ammessi
a beneficiare dei contributi, la tipologia dei veicoli oggetto di
beneficio, l'entita' delle contribuzioni e le relative modalita' di
erogazione;
Considerato opportuno differenziare l'entita' dei contributi da
destinarsi alle singole tipologie di veicoli, tenendo conto delle
diverse caratteristiche degli stessi, al fine di massimizzare i
vantaggi ambientali derivanti dal programma di incentivazione;

Decreta:

Art. 1.
Quote e limiti di finanziamento

Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, i
contributi in conto capitale stanziati dall'art. 17, comma 1 della
legge 1° agosto 2002, n. 166, per un importo complessivo di
30.000.000 di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle
operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing
finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.

Art. 2.
Tipologie e definizioni

In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art.
1 vengono ripartite per il 60% a favore di veicoli dotati di trazione
elettrica/ibrida e per il 40% a favore di veicoli dotati di esclusiva
alimentazione a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione
«bifuel».
Ai fini del presente decreto i veicoli oggetto di beneficio sono
cosi' definiti:

1) veicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione
finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la
trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente
immagazzinata a bordo;
2) veicoli a trazione ibrida:
a) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a
bordo (funzionamento ibrido);
b) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla
trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del
veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle
motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
c) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla
produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il
normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale);
3) veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il
cui motore termico e' alimentato esclusivamente con gas naturale
compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);
4) veicoli con alimentazione «bifuel», quelli dotati di un doppio
sistema di alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL.

Art. 3.
Finanziamento

Il finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione di ogni
singolo veicolo e' descritto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 che
fa parte integrante del presente decreto. Tale finanziamento puo'
essere cumulato, salvo se diversamente disposto, da altre fonti di
finanziamento, fino alla concorrenza dell'intero costo di acquisto o
di locazione finanziaria, del veicolo, IVA esclusa. L'importo
complessivo di ogni domanda di contributo non potra' essere inferiore
a 2.500 Euro.

Art. 4.
Soggetti destinatari

I finanziamenti di cui all'art. 1 potranno essere concessi a
regioni ed enti locali, alle loro aziende, alle societa' per azioni e
a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale
esercenti servizi di pubblica utilita', alle societa' per azioni
esercenti servizi di pubblica utilita' a carattere nazionale, ad
altre persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio
pubblico sulla base di specifico contratto di servizio, con sede
legale o operativa nel territorio di comuni con popolazione superiore
a 25 mila abitanti, nei comuni che fanno parte delle isole minori ove
sono presenti aree marine protette, nei comuni che fanno parte delle
aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla
deliberazione della Conferenza Stato-regioni del 24 luglio 2003, ed
alle successive modificazioni e integrazioni della stessa, e nelle
zone individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 351 del 4 agosto 1999.

Art. 5.
Modalita' di finanziamento

I finanziamenti di cui all'art. 1 sono destinati, sulla base dei
criteri di cui all'art. 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione
tradizionale, all'acquisto o alla locazione finanziaria (leasing
finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.
Le istanze, corredate da una fotocopia della dichiarazione o
certificato di conformita' del veicolo e da una dichiarazione della
casa costruttrice attestante il tipo di veicolo come sopra
individuato dagli articoli 2 e 3, dovranno essere presentate
direttamente alla Cassa depositi e prestiti che, sulla base delle
specificita' di ogni singolo beneficiario e della tipologia di
intervento, acquisira' la documentazione necessaria alla definitiva
concessione del finanziamento ed alla sua successiva erogazione. A
tal fine si fara' riferimento, per quanto compatibili e non in
contrasto con il presente decreto alle procedure previste dagli
articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del
tesoro, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed
erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti». Ad avvenuta
concessione, il finanziamento verra' somministrato secondo le
seguenti modalita':
a) nei casi di acquisto, le erogazioni avverranno in unica
soluzione, dietro presentazione di copia autentica della relativa
fattura;
b) nei casi di locazione finanziaria, le erogazioni verranno
frazionate in quote annuali, per un numero di anni pari a quello di
durata del contratto di locazione, dietro presentazione di copia
autentica delle relative fatture.

Art. 6.
Monitoraggio

Con cadenza trimestrale, la Cassa depositi e prestiti trasmette al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il riepilogo
dei contributi concessi, allegando il modulo di cui all'allegato 2
debitamente compilato, sia in formato cartaceo sia su supporto
informatizzato.

Art. 7.
R e v o c a

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a revocare i contributi
concessi qualora i beneficiari, entro il termine di mesi dodici dalla
comunicazione ufficiale della definitiva concessione del
finanziamento, non abbiano trasmesso alla Cassa depositi e prestiti
copia autentica delle fatture di acquisto e/o di locazione
finanziaria con il resoconto dell'utilizzo effettivo del
finanziamento concesso. Le somme revocate saranno reintegrate dalla
Cassa depositi e prestiti nel monte finanziamenti messo a
disposizione dallo Stato.

Art. 8.
Proroga

I beneficiari, prima della scadenza del termine di dodici mesi di
cui all'articolo precedente, possono inoltrare alla Cassa depositi e
prestiti istanza di proroga, non superiore a quattro mesi, per il
deposito della documentazione, purche' ricorrano giustificati motivi.
Qualora, entro il termine di sessanta giorni, la Cassa depositi e
prestiti non comunichi l'accettazione dell'istanza di proroga, la
stessa si ritiene respinta e la Cassa depositi e prestiti provvede
alla revoca del contributo.

Art. 9.
Copertura finanziaria

Al fine della corresponsione dei finanziamenti di cui all'art. 1,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare
direttamente alla Cassa depositi e prestiti le risorse finanziarie di
cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 17, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, previa richiesta della somma necessaria
in relazione ai contributi concessi.
Le attivita' espletate dalla Cassa depositi e prestiti in
attuazione del presente decreto non comportano onere di spesa
aggiuntivi.
Il presente provvedimento sara' trasmesso al competente organi di
controllo per gli adempimenti di rito ed entra in vigore alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 24 maggio 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 280

Allegati

omissis