TAR Campania (NA) Sez. VII n.3091 del 5 giugno 2009
Beni ambientali. Notificazioni e comunicazioni
Essendo il provvedimento di vincolo culturale connotato dalla specifica funzione di protezione e conservazione del bene su cui è imposto (alla stregua della disciplina prevista nei capi III, IV e V del Decr. Leg.vo 42/2004), quando trattasi di bene immobile appartenente a più proprietari è ben possibile che, mentre per taluni di questi il regime particolare cui è sottoposto il bene di appartenenza risulti un ostacolo alla libera fruizione della relativa proprietà, per talaltri costituisca invece un utile mezzo proprio per preservare il bene nel tempo, in conformità appunto alla precipua funzione del provvedimento e di cui s’è detto (cui viene, peraltro, a sommarsi il vantaggio costituito dalla possibilità di fruire di benefici ulteriori, ancorché indiretti, quali agevolazioni fiscali). Potendo tutti gli altri proprietari essere dei potenziali controinteressati, quel proprietario che intenda proporre un giudizio annullatorio innanzi al G.A. non può esimersi – in applicazione dell’art. 21 L. 1034/1971 e al fine di instaurare un corretto contraddittorio - dal notificare, entro il noto termine decadenziale, il ricorso “tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi….salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal Tribunale Amministrativo Regionale.”.
Beni ambientali. Notificazioni e comunicazioni
Essendo il provvedimento di vincolo culturale connotato dalla specifica funzione di protezione e conservazione del bene su cui è imposto (alla stregua della disciplina prevista nei capi III, IV e V del Decr. Leg.vo 42/2004), quando trattasi di bene immobile appartenente a più proprietari è ben possibile che, mentre per taluni di questi il regime particolare cui è sottoposto il bene di appartenenza risulti un ostacolo alla libera fruizione della relativa proprietà, per talaltri costituisca invece un utile mezzo proprio per preservare il bene nel tempo, in conformità appunto alla precipua funzione del provvedimento e di cui s’è detto (cui viene, peraltro, a sommarsi il vantaggio costituito dalla possibilità di fruire di benefici ulteriori, ancorché indiretti, quali agevolazioni fiscali). Potendo tutti gli altri proprietari essere dei potenziali controinteressati, quel proprietario che intenda proporre un giudizio annullatorio innanzi al G.A. non può esimersi – in applicazione dell’art. 21 L. 1034/1971 e al fine di instaurare un corretto contraddittorio - dal notificare, entro il noto termine decadenziale, il ricorso “tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi….salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal Tribunale Amministrativo Regionale.”.
N. 03091/2009 REG.SEN.
N. 04169/2007 REG.RIC.
N. 04013/2008 REG.RIC.
N. 04145/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4169 del 2007, con i connessi motivi aggiunti (depositati il 28.11.2007 e il 27.5.2008), proposto da:
Mazzeo Fausto, rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Mazzeo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via B. Cariteo n° 12, is. 3, scala C, c/o Antonietta Mazzei;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province Caserta e Benevento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, e presso la sede di questa domiciliata ex lege, in Napoli, via Diaz n° 11;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Sessa Aurunca, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Iva Palmieri e Antonio Palma, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Napoli, alla via Carlo Poerio n° 98;
ad opponendum:
Fusco Luigia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonia Bonito e Francesco Paolo Bonito, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Toledo n° 156, presso lo studio del prof. avv. Andrea Amatucci;
Sul ricorso numero di registro generale 4013 del 2008, proposto da:
Mazzeo Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Mazzeo, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via B. Cariteo n° 12, isolato 3, scala C, c/o Antonietta Mazzei;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province Caserta e Benevento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, e presso la sede di questa domiciliata ex lege, in Napoli, via Diaz n° 11;
Sul ricorso numero di registro generale 4145 del 2008, proposto da:
Comune di Sessa Aurunca, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palma, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in Napoli, alla via Carlo Poerio n° 98;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province Caserta e Benevento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, e presso la sede di questa domiciliata ex lege, in Napoli, via Diaz n° 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso principale n. 4169 del 2007:
del decreto n° 61 del 18.4.2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, di dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile sito in Sessa Aurunca – località Valogno, con conseguente imposizione di vincolo;
di ogni altro atto preordinato, collegato e connesso, e, in particolare, della relazione storico-artistica redatta dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 28.11.2007 da Mazzeo Fausto e il 10.10.2007 dal Comune di Sessa Aurunca:
degli atti con i quali, nell’ottobre 2007, il Ministero per i beni e le Attività Culturali – Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento, ha dato nuova comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile sito in Sessa Aurunca – località Valogno;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 27.5.2008:
del decreto n° 278 del 16.4.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, di dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile sito in Sessa Aurunca – località Valogno, con conseguente imposizione di vincolo;
di ogni altro atto preordinato, collegato e connesso, e, in particolare, della relazione storico-artistica redatta dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento;
quanto al ricorso n. 4013 del 2008:
del decreto n° 278 del 16.4.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, di dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile sito in Sessa Aurunca – località Valogno, con conseguente imposizione di vincolo;
di ogni altro atto preordinato, collegato e connesso, e, in particolare, della relazione storico-artistica redatta dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento;
quanto al ricorso n. 4145 del 2008:
del decreto n° 278 del 16.4.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, di dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile sito in Sessa Aurunca – località Valogno, con conseguente imposizione di vincolo;
della allegata relazione storico-artistica redatta dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, in quanto lesivo della situazione soggettiva del ricorrente.
Visti i ricorsi principali e quelli per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento;
Visti gli atti di intervento nel ricorso R.G. n° 4169/2007;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nei verbali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con decreto n° 61 del 18.4.2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, l’immobile denominato “Palazzo Baronale con annesso giardino pensile”, sito nel Comune di Sessa Aurunca – località Valogno, è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 co. 3 lett. a) Decr. Leg.vo 22.1.2004 n° 42, e, unitamente alla struttura edilizia, è stato assoggettato al medesimo vincolo anche un’area adiacente (individuata per la “posizione sopraelevata rispetto all’asse viario che apre il centro abitato”), ritenuta costitutiva di un “giardino” al suo servizio (esattamente individuata mediante rinvio ad allegate planimetria catastale e relazione artistica).
In particolare, sono state oggetto del citato provvedimento le p.lle nn. 11, 14, 15, 18, 19 sub 1-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15, nonché 5029 sub 1-2-3-4, tutte comprese nel folio catastale n° 78 del Comune di Sessa Aurunca.
Con il ricorso principale R.G. n° 4169/2007, notificato in data 27 giugno 2007 all’Autorità emanante e depositato il successivo 13 luglio, Mazzeo Fausto, affermando di essere proprietario di alcune unità immobiliari ricadenti nel complesso immobiliare interessato (e specificamente quelle individuate al folio 78, p.lla 19 sub 3-4-8, e p.lla 22 sub 2) ha impugnato il detto provvedimento di vincolo, chiedendone l’annullamento per più motivi, ovvero,
violazione di legge (art. 14 Decr. Leg.vo 42/2004 in combinato con l’art. 7 L. 241/1990): non gli sarebbe stato inviato il necessario avviso di avvio del procedimento di vincolo, così precludendogli una utile partecipazione a quest’ultimo (atta ad evidenziare le incongruenze di cui alla seguente doglianza);
eccesso di potere (difetto di istruttoria e mancata valutazione dell’interesse pubblico): la descrizione del complesso edilizio denominato “Palazzo Baronale” e della pertinenza costituita dal giardino, contenuta nella relazione della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento, non sarebbe aderente alle attuali e reali condizioni dei beni, versando l’edificio in uno stato di grave degrado (a seguito del quale sarebbero state cancellate le tracce stilistiche indicate nella relazione), e non essendo allo stato allocata nel giardino alcuna specie vegetale di pregio necessitante di tutela.
Con atto notificato tra il 17 e il 19 luglio 2007 e depositato il successivo 30 luglio, il Comune di Sessa Aurunca ha spiegato intervento ad adiuvandum nel presente giudizio, evidenziando il proprio interesse all’eliminazione del vincolo apposto, derivante dal fatto che il complesso immobiliare in questione era inserito (per la realizzazione di una piazza e di un’area di parcheggio, con conseguente previsione di espropriazione, per ragioni di pubblica utilità, di una parte del giardino) nell’elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche 2007/2009. All’uopo, l’ente territoriale ha censurato l’omesso invio dell’avviso del procedimento di vincolo, sia al proprietario che ad esso Comune (che avrebbe dovuto esserne destinatario in applicazione dell’art. 14 co. 3 Decr. Leg.vo 42/2004).
In data 30 luglio 2007 si è anche costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, per l’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, onde resistere al proposto ricorso: all’uopo ha depositato una relazione amministrativa in cui è stato evidenziato che la competente Soprintendenza, dato l’elevato numero dei destinatari, aveva provveduto a dare avviso di avvio del procedimento di vincolo a mezzo di affissione di apposito atto all’Albo Pretorio del Comune di Sessa Aurunca dal 17.10.2006 al 2.11.2006.
Con ordinanza n° 2386/2007 del 5 settembre 2007, questo Tribunale ha accolto l’istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente.
Nell’ottobre 2007 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento, quindi, ha proceduto a riattivare il procedimento per l’apposizione del vincolo in questione, inviando appositi avvisi di tanto ai singoli proprietari interessati, nonché al Comune di Sessa Aurunca.
Con atto per motivi aggiunti notificato il 19/20 novembre 2007 (all’Autorità emanante e al Comune di Sessa Aurunca) e depositato il 28 novembre successivo, Mazzeo Fausto ha impugnato tale atto di avviso da lui ricevuto, censurandolo per i seguenti motivi:
mancanza di motivazione – violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 14 Decr. Leg.vo 42/2004 (sarebbe mancante la motivazione circa l’importanza storico-artistica del bene oggetto del vincolo);
eccesso di potere (nella realtà non esisterebbe alcun complesso immobiliare qualificabile come “Palazzo Baronale con annesso giardino pensile”; né sarebbe chiaro quale sarebbe nella specie l’interesse culturale da tutelare).
Con distinto atto, notificato il 29 novembre 2007 (all’Autorità emanante e a Mazzeo Fausto) e depositato il successivo 10 dicembre, il Comune di Sessa Aurunca ha proposto anch’esso motivi aggiunti al fine di impugnare l’avviso di avvio, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento, del citato, rinnovato procedimento di vincolo.
All’uopo, l’Ente territoriale ha proposto le seguenti censure.
Nullità per elusione del giudicato (art. 21 septies L. 241/1990): in carenza di annullamento del provvedimento di vincolo già oggetto di impugnazione, l’avvio di un nuovo procedimento finalizzato all’apposizione dello stesso vincolo si porrebbe in palese contrasto con il giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza di sospensiva emessa dal T.A.R.; la reiterazione delle misure di salvaguardia connesse a tale avvio di un nuovo procedimento di vincolo comprometterebbe l’azione amministrativa del Comune, impedendogli di perseguire pubblici interessi;
eccesso di potere per violazione del procedimento: il nuovo procedimento avviato dall’Amministrazione statale non comporterebbe alcuna effettiva nuova valutazione degli interessi coinvolti, avendo a sua base la medesima relazione storico-artistica già utilizzata per l’apposizione del vincolo già oggetto di impugnazione e sospeso nell’efficacia;
eccesso di potere per insufficienza di motivazione: l’avviso impugnato si limiterebbe a comunicare l’avvio del procedimento di vincolo e a ribadire l’applicazione delle connesse misure di salvaguardia, senza però esplicitare o rendere conoscibili le ragioni per le quali l’immobile interessato necessiterebbe di tutela, e per le quali il contrastante interesse del Comune di Sessa Aurunca (alla realizzazione in loco di un’opera pubblica a beneficio della collettività) risulterebbe recessivo.
Con ordinanza n° 3690/2007 del 12 dicembre 2007, questo Tribunale ha respinto l’ulteriore istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente e dal Comune di Sessa Aurunca.
E’, quindi, intervenuto il decreto n° 278 del 16.4.2008, con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, ha rinnovato la dichiarazione di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10 co. 3 lett. a) Decr. Leg.vo 42/2004, dell’immobile denominato “Palazzo Baronale con annesso giardino pensile”, sito nel Comune di Sessa Aurunca – località Valogno, anche in questo caso assoggettando a vincolo, unitamente alla struttura edilizia, anche un’area adiacente (individuata per la “posizione sopraelevata rispetto all’asse viario che apre il centro abitato”), ritenuta costitutiva di un “giardino” al suo servizio (esattamente individuata mediante rinvio ad allegate planimetria catastale e relazione artistica).
Oggetto del rinnovato provvedimento di vincolo sono state ancora le p.lle nn. 11, 14, 15, 18, 19 sub 1-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15, nonché 5029 sub 1-2-3-4, tutte comprese nel folio catastale n° 78 del Comune di Sessa Aurunca.
Anche tale provvedimento è stato allora impugnato da Mazzeo Fausto a mezzo di apposito atto per motivi aggiunti, notificato tra il 19 e il 20 maggio 2008 (sempre all’Autorità emanante e al Comune di Sessa Aurunca) e depositato il successivo 27 maggio.
In particolare, il ricorrente ha lamentato, con un unico, articolato motivo, la sussistenza del vizio di eccesso di potere per sviamento della funzione: la valutazione tecnico discrezionale compiuta nella specie dall’Amministrazione statale si baserebbe su presupposti erronei, e specificamente su di una descrizione dello stato dei luoghi non corrispondente alla realtà (l’edificio si presenterebbe molto rimaneggiato, a seguito di molteplici interventi edilizi effettuati dai proprietari dei diversi compendi in cui è frazionato, con modifica degli originari volumi e dell’aspetto della facciata; il terrapieno sarebbe impropriamente definito “giardino pensile”, non essendo in esso presente la componente di vegetazione descritta nella relazione storico-artistica; l’attuale muro di contenimento sarebbe di recente edificazione, risalendo alla fine degli anni ’40); mancando ogni pregevolezza storica, artistica ed etnoantropologica, la disposta tutela del bene sembrerebbe rispondere più ad interessi privati che alla tutela dell’interesse pubblico alla cultura e all’arte.
In data 8 maggio 2008 si è costituito, quale ulteriore difensore del Comune di Sessa Aurunca, anche l’avv. prof. Antonio Palma, il quale si è riportato a tutte le difese fino a quel momento prospettate, facendole proprie.
Con atto notificato tra il 14 e il 15 luglio 2008 (a tutte le parti già costituite) e depositato il successivo 24 luglio, ha spiegato intervento ad opponendum, sempre nel giudizio R.G. 4169/2007, Fusco Luigia, nella dichiarata qualità di soggetto titolare di proprietà nell’ambito dell’immobile oggetto di vincolo (precisamente, ha indicato, quale sua proprietà, le p.lle 11 e 19 sub 14 del folio 78).
In particolare, tale interveniente ha precisato di avere specifico interesse alla conservazione del disposto vincolo, con applicazione alle sue proprietà delle disposizioni di tutela previste dal Decr. Leg.vo 42/2004; e, nell’occasione ha contestato l’ammissibilità del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti (per mancata notifica ai proprietari delle altre porzioni costituenti l’immobile oggetto di vincolo, ai quali andrebbe riconosciuta la qualità di controinteressati; e senza possibilità di attribuire efficacia sanante alla sua spontanea costituzione), dedotto il difetto di interesse del Comune di Sessa Aurunca allo spiegato intervento ad adiuvandum, nonché contestato la fondatezza degli argomenti addotti dal ricorrente.
Le parti costituite hanno depositato memorie e documenti nel corso del giudizio R.G. n° 4169/2007.
Il decreto di vincolo n° 278 del 16.4.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania è stato altresì impugnato con distinto ricorso (notificato l’1 luglio 2008 alla sola Autorità emanante e depositato il 18 luglio successivo, e quindi iscritto a R.G. con il n° 4013/2008) da Mazzeo Giovanna, qualificatasi comproprietaria pro-indiviso di porzioni immobiliari insistenti sempre nell’ambito della struttura interessata (precisamente delle p.lle 15 e 5029 sub 1-3-4 del folio 78).
Specificamente la ricorrente ha posto le seguenti doglianze.
Illegittimità del provvedimento per violazione di legge (art. 14 Decr. Leg.vo 42/2004 e art. 7 L. 241/1990): a dispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, nessuna comunicazione di avvio del procedimento poi definito con l’impugnato decreto n° 278/2008 sarebbe stata inviata a Lepore Orlando e Lepore Vita, pure comproprietari nell’ambito del complesso immobiliare oggetto di vincolo;
eccesso di potere per sviamento della funzione (difetto di istruttoria): la valutazione tecnico discrezionale compiuta nella specie dall’Amministrazione statale si baserebbe su presupposti erronei, e specificamente su di una descrizione dello stato dei luoghi non corrispondente alla realtà (l’edificio si presenterebbe molto rimaneggiato quanto agli originari volumi e all’aspetto della facciata; il terrapieno sarebbe impropriamente definito “giardino pensile”, non essendo in esso presenti le piante rare indicate nella relazione storico-artistica; il denominato “giardino pensile” non sarebbe stato parte integrante del palazzo, ma solo un punto aperto di passaggio, successivamente intercluso in un muro di contenimento, che, nell’assetto attuale, risalirebbe agli anni 1942/1956); mancherebbe nell’immobile ogni pregevolezza storica, artistica ed etnoantropologica.
In data 5 agosto 2008 si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per l’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, onde resistere al proposto ricorso.
All’udienza camerale fissata per la trattazione della proposta istanza cautelare, quest’ultima è stata cancellata dal ruolo su richiesta della stessa ricorrente.
Infine, il decreto di vincolo n° 278 del 16.4.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania è stato anche impugnato, unitamente agli atti presupposti, con altro distinto ricorso (notificato il 30 giugno 2008 al solo Ministero per i Beni e le Attività Culturali e depositato il 24 luglio successivo, nonché iscritto a R.G. con il n° 4145/2008) dal Comune di Sessa Aurunca.
In tale sede, l’Ente ricorrente ha prospettato le seguenti censure.
violazione e falsa applicazione del Decr. Leg.vo 42/2004 – violazione dell’art. 21 D.P.R. 173/2004 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) – violazione del giusto procedimento – violazione degli artt. 10, 13 e 14 Decr. Leg.vo 42/2004 – violazione dell’art. 3 L. 241/1990 – difetto di motivazione – difetto di adeguata istruttoria - violazione e falsa applicazione dell’art. 45 Decr. Leg.vo 42/2004 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e segg. Cost. – irragionevolezza – illogicità manifesta – violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza – eccesso di potere rilevabile dalle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della disparità di trattamento, del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, della contraddittorietà intrinseca: la relazione storico-artistica costituente il presupposto del provvedimento di vincolo non sarebbe coerente con lo stato attuale dei luoghi, nella realtà completamente differente da quello descritto; la planimetria allegata al decreto non sarebbe aggiornata, presentando il muro esistente un’area di sedime diversa da quella in essa indicata (modificata a seguito di un intervento effettuato nel decennio 1946/1956); non sarebbe possibile una ricostruzione dell’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’adozione del vincolo.
eccesso di potere rilevabile dalle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della disparità di trattamento, del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, della contraddittorietà intrinseca – violazione di legge (art. 3 L. 241/1990) - violazione dell’art. 21 D.P.R. 173/2004: sarebbe stata omessa l’acquisizione del parere obbligatorio del Comitato Regionale di Coordinamento, necessario per essere intersettoriale la tutela dell’interesse culturale del Palazzo Baronale con annesso giardino pensile.
In data 5 agosto 2008 si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per l’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, onde resistere anche a questo ricorso.
All’udienza camerale fissata per la trattazione della proposta istanza cautelare, quest’ultima è stata cancellata dal ruolo su richiesta della stessa parte ricorrente.
Tutti e tre i giudizi suindicati sono stati chiamati e trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009.
DIRITTO
Preliminarmente, il Tribunale ritiene opportuno disporre la riunione dei ricorsi di cui all’epigrafe, così da procedere ad una loro contestuale definizione, sussistendo tra essi una connessione oggettiva (poiché sono stati impugnati atti tutti riferibili ad una medesima vicenda amministrativa), oltre che parzialmente soggettiva.
In particolare, oggetto dei giudizi in questione sono gli atti amministravi a mezzo dei quali, sulla base di un’apposita relazione storico-artistica redatta dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, è pervenuto a dichiarare di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10 co. 3 lett. a) Decr. Leg.vo 22.1.2004 n° 42, l’immobile denominato “Palazzo Baronale con annesso giardino pensile”, sito nel Comune di Sessa Aurunca – località Valogno, ponendo un vincolo culturale, oltre che sulla struttura edilizia, anche su di un’area adiacente (individuata per la “posizione sopraelevata rispetto all’asse viario che apre il centro abitato”), ritenuta costitutiva di un “giardino” al suo servizio.
Specificamente, sono state assoggettate al suddetto vincolo individuo le p.lle nn. 11, 14, 15, 18, 19 sub 1-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15, nonché la n° 5029 sub 1-2-3-4, tutte comprese nel folio catastale n° 78 del Comune di Sessa Aurunca ed appartenenti a più proprietari; e l’iter procedimentale seguito dall’Autorità statale ha portato dapprima all’emissione del decreto n° 61 del 18.4.2007, e successivamente, dopo l’impugnazione di questo e la sospensione della sua efficacia in virtù dell’ordinanza n° 2386/2007 del 5 settembre 2007 di questo Tribunale, all’invio di un nuovo avviso di avvio del procedimento di vincolo, e, infine, all’emissione del conclusivo decreto n° 278 del 16.4.2008.
Sempre preliminarmente, osserva il Tribunale che, poiché proposti nel termine di gg. 60 dalla conoscenza degli atti con essi impugnati, possono (e devono) essere convertiti in autonomi ricorsi (e in tale veste assoggettati a valutazione del Collegio) gli atti di intervento prodotti dal Comune di Sessa Aurunca; e ciò in quanto l’Ente ha inteso con essi far in concreto valere posizioni di interesse (fondate sull’art. 14 Decr. Leg.vo, poiché, trattandosi di vincolo culturale su di un complesso immobiliare, avrebbe dovuto anche esso Comune essere destinatario di uno specifico avviso di avvio del relativo procedimento) del tutto assimilabili a quelle del ricorrente Mazzeo Fausto: infatti, situazioni di cointeresse del genere, poiché idonee a legittimare la proposizione di autonome impugnazioni, come reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 2928 del 27.5.2002; Cons. di Stato sez. V, n° 377 del 2.4.1996; Cons. di Stato sez. IV, n° 1106 del 27.12.1988; T.A.R. Lombardia-Milano n° 1120/2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 3246/2006; T.A.R. Campania-Salerno n° 1152/2001), non consentono nel giudizio amministrativo interventi ad adiuvandum che verrebbero ad essere di tipo adesivo principale (ovvero litisconsortile).
A questo punto, poi, occorre osservare come i comproprietari di un immobile sottoposto a vincolo individuo storico-culturale ben possano essere controinteressati rispetto al relativo provvedimento impositivo, così da dover essere evocati nel giudizio con il quale un altro comproprietario abbia proceduto all’impugnazione di quest’ultimo (cfr. T.A.R. Abruzzo-Pescara n° 576 del 26.6.2002; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VII, ord. Coll. n° 874/2008).
Invero, la giurisprudenza ha precisato che soggetti controinteressati nel giudizio davanti al G.A. da altri promosso avverso un provvedimento amministrativo, sono coloro che, oltre ad essere direttamente menzionati nell’atto o facilmente individuabili dal suo contesto, dal provvedimento medesimo abbiano acquisito una posizione giuridica di vantaggio in via immediata, nel senso che l’attribuzione di quella posizione deriva, in tutto o in parte, dalla funzione appunto del provvedimento (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 112 del 10.1.2002); chiarendo altresì che l’interesse qualificato il quale costituisce premessa della posizione in commento, deve essere espressamente tutelato dal provvedimento e percepibile come un vantaggio da questo individualmente attribuito (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 827 del 18.5.1998; Cons. di Stato Ad. Plen. n° 2 dell’8.5.1996).
Ecco, allora che, essendo il provvedimento di vincolo culturale connotato dalla specifica funzione di protezione e conservazione del bene su cui è imposto (alla stregua della disciplina prevista nei capi III, IV e V del Decr. Leg.vo 42/2004), quando trattasi di bene immobile appartenente a più proprietari è ben possibile che, mentre per taluni di questi il regime particolare cui è sottoposto il bene di appartenenza risulti un ostacolo alla libera fruizione della relativa proprietà, per talaltri costituisca invece un utile mezzo proprio per preservare il bene nel tempo, in conformità appunto alla precipua funzione del provvedimento e di cui s’è detto (cui viene, peraltro, a sommarsi il vantaggio costituito dalla possibilità di fruire di benefici ulteriori, ancorché indiretti, quali agevolazioni fiscali). L’esattezza di quanto fin qui esposto, del resto, è dimostrata dal fatto che, proprio nel giudizio R.G. n° 4169/2007, ha spiegato intervento ad opponendum Fusco Luigia, anch’ella proprietaria di una porzione del complesso immobiliare oggetto del vincolo in discussione e specificamente interessata al mantenimento di quest’ultimo.
Orbene, certamente, a priori, non sarebbe possibile stabilire quale posizione sia da riconnettere a ciascuno dei più proprietari rispetto appunto ad un provvedimento impositivo di un vincolo culturale; ma proprio per questo, potendo tutti gli altri proprietari essere dei potenziali controinteressati, quel proprietario che intenda proporre un giudizio annullatorio innanzi al G.A. non può esimersi – in applicazione dell’art. 21 L. 1034/1971 e al fine di instaurare un corretto contraddittorio - dal notificare, entro il noto termine decadenziale, il ricorso “tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi….salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal Tribunale Amministrativo Regionale.”.
E l’individuazione di tali controinteressati (o, di almeno di uno di essi), nel caso di specie, sarebbe stata ben possibile, alla stregua delle indicazioni in proposito contenute nella relazione storico-artistica e nella planimetria catastale allegate al decreto di vincolo, nonché attesa la presenza dell’elenco nominativo, appunto dei proprietari interessati, nell’intestazione dell’avviso di avvio del procedimento inviato nell’ottobre 2007 a ciascuno degli attuali ricorrenti.
Ebbene, tale onere non risulta essere stato assolto né da Mazzeo Fausto nell’ambito del giudizio R.G. 4169/2007 (sia riguardo al ricorso principale che ai successivi motivi aggiunti), né da Mazzeo Giovanna (nel giudizio R.G. 4013/2008), né dal Comune di Sessa Aurunca (sia con riferimento agli atti notificati nell’ambito del giudizio R.G. 4169/2007, sia all’atto introduttivo del giudizio 4145/2008), con la conseguenza che tutti gli atti di gravame citati risultano inammissibili (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 4012 del 23.6.2006; Cons. Giust. Sic. n° 135 del 14.4.2003; Cons. di Stato sez. V, n° 1470 del 21.10.1995; T.A.R. Lazio-Roma n° 4372 del 7.6.2006; T.A.R. Lazio-Roma n° 3221 del 19.4.2004; T.A.R. Campania-Napoli n° 4210 del 30.4.2003): di tanto va quindi fatta declaratoria nella presente sede.
Né, ad evitare la descritta conseguenza, può valere la circostanza della avvenuta notifica di alcuni degli atti suddetti anche a soggetti diversi dall’Autorità emanante (come avvenuto per i motivi aggiunti proposti da Mazzeo Fausto, tutti notificati anche al Comune di Sessa Aurunca; o come per gli atti depositati da questo Ente territoriale nel giudizio R.G. n° 4169/2007, notificati anche a Mazzeo Fausto): in realtà i destinatari delle dette notifiche ulteriori certamente non possono essere considerati controinteressati, atteso che costoro, rispettivamente, al momento dell’effettuazione delle stesse avevano già ben chiarito (per avere Mazzeo Fausto già proposto il ricorso principale R.G. n° 4169/2007; e per avere il Comune di Sessa Aurunca depositato atti finalizzati ad un intervento e alla proposizione di motivi aggiunti a questo, rispettivamente in data 30.7.2007 e 10.12.2007) di avere quale obiettivo concreto l’annullamento dei provvedimenti volti all’imposizione del vincolo culturale sul complesso immobiliare in questione: quindi, al momento di effettuazione delle citate notifiche già era certo che queste non avrebbero potuto valere a soddisfare l’esigenza di cui è espressione il ricordato art. 21 L. 1034/1971, ovvero di portare all’instaurazione di un completo contraddittorio anche nei confronti di tutti i soggetti, evincibili dagli atti impugnati, aventi il contrario interesse al mantenimento dell’atto oggetto di gravame (o quanto meno, in un primo momento nei confronti di almeno uno di essi, salva la successiva integrazione, su ordine giudiziale, nei confronti degli altri).
Né, tantomeno, ad evitare l’inammissibilità potrebbe valere la spontanea costituzione effettuata da Fusco Luigia nel giudizio R.G. n° 4169/2007, essendo essa avvenuta una volta trascorso il termine di 60 gg. dalla conoscenza degli atti da parte dei contraddittori, ed essendo stata da questi del tutto omessa la notifica ai controinteressati in senso tecnico (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 5863 del 7.9.2004; Cons. di Stato sez. VI, n° 2991 del 30.5.2003; T.A.R. Lazio-Roma n° 1057 del 3.2.2009; T.A.R. Campania-Napoli n° 10698 del 10.8.2005; T.A.R. Basilicata n° 1008 del 6.12.2002; T.A.R. Lazio-Roma n° 5576 del 18.6.2002; T.A.R. Lazio-Roma n° 488 del 12.5.1990).
A questo punto, per mera completezza espositiva, rileva il Collegio, alla luce delle modalità con le quali si è dispiegata l’attività amministrativa in questione (caratterizzata da una spontanea riattivazione del procedimento, senza che fosse posta alcuna riserva circa l’esito del merito del giudizio pendente), che l’Amministrazione ha inteso nell’occasione, sponte sua, “superare” il decreto n° 61 del 18.4.2007 al fine di pervenire ad un nuovo provvedimento di vincolo, seguendo un iter procedimentale emendato dai vizi riscontrati dal T.A.R. in sede cautelare ed enunciati nell’ordinanza n° 2386/2007.
Conseguenza di tanto, è stata che la lesione degli interessi di cui si sono fatti portatori Mazzeo Fausto e il Comune di Sessa Aurunca attualmente scaturisce esclusivamente dal rinnovato provvedimento di vincolo, cioè dal decreto n° 278 del 16.4.2008, per cui di nessuna utilità, per entrambi, potrebbe essere un eventuale annullamento del primo decreto (n° 61 del 18.4.2007); le impugnazioni aventi ad oggetto il quale ultimo, perciò, risulterebbero in ogni caso ormai improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Analogamente, deve rilevarsi come anche ogni effetto pregiudizievole (consistente nell’applicazione di misure di salvaguardia – cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 3171 del 13.6.2007) ricollegabile al rinnovato avviso di avvio del procedimento di vincolo inviato a Mazzeo Fausto e al Comune di Sessa Aurunca (e da costoro gravato, rispettivamente, con i motivi aggiunti depositati il 28.11.2007, e con i motivi aggiunti depositati il 10.12.2007) è venuto meno con l’emissione del decreto n° 278 del 16.4.2008. Difatti, una volta imposto in via definitiva il vincolo culturale individuo, è subentrata una tutela “piena”del bene, ai sensi del Decr. Leg.vo 42/2004, e le misure di salvaguardia precedentemente attivate non presentano più alcuna autonoma ragion d’essere, essendo la loro funzione confusa tra gli effetti ordinari del decreto impositivo: perciò, è da quest’ultimo che promana ormai anche ogni lesione degli interessi dei ricorrenti, con l’ulteriore conseguenza che, non potendo costoro ricavare alcuna utilità concreta da un eventuale annullamento dell’avviso di avvio del relativo procedimento, le impugnazioni precedentemente proposte contro tale atto risulterebbero anch’esse, in ogni caso, improcedibili.
La definizione in rito dei giudizi riuniti rende opportuno compensare le relative spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli, sez.VII, definitivamente pronunziando sui ricorsi di cui all’epigrafe, dei quali dispone la riunione, proposti rispettivamente da Mazzeo Fausto, da Mazzeo Giovanna e dal Comune di Sessa Aurunca, con connessi motivi aggiunti e atti di intervento del Comune di Sessa Aurunca e di Fusco Luigia (nel ricorso R.G. n° 4169/2007), così provvede:
dichiara inammissibili i ricorsi principali, quelli per motivi aggiunti e l’atto di intervento del Comune di Sessa Aurunca;
compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Francesco Guerriero, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
N. 04169/2007 REG.RIC.
N. 04013/2008 REG.RIC.
N. 04145/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4169 del 2007, con i connessi motivi aggiunti (depositati il 28.11.2007 e il 27.5.2008), proposto da:
Mazzeo Fausto, rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Mazzeo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via B. Cariteo n° 12, is. 3, scala C, c/o Antonietta Mazzei;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province Caserta e Benevento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, e presso la sede di questa domiciliata ex lege, in Napoli, via Diaz n° 11;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Sessa Aurunca, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Iva Palmieri e Antonio Palma, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Napoli, alla via Carlo Poerio n° 98;
ad opponendum:
Fusco Luigia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonia Bonito e Francesco Paolo Bonito, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Toledo n° 156, presso lo studio del prof. avv. Andrea Amatucci;
Sul ricorso numero di registro generale 4013 del 2008, proposto da:
Mazzeo Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Mazzeo, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via B. Cariteo n° 12, isolato 3, scala C, c/o Antonietta Mazzei;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province Caserta e Benevento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, e presso la sede di questa domiciliata ex lege, in Napoli, via Diaz n° 11;
Sul ricorso numero di registro generale 4145 del 2008, proposto da:
Comune di Sessa Aurunca, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palma, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in Napoli, alla via Carlo Poerio n° 98;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province Caserta e Benevento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, e presso la sede di questa domiciliata ex lege, in Napoli, via Diaz n° 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso principale n. 4169 del 2007:
del decreto n° 61 del 18.4.2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, di dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile sito in Sessa Aurunca – località Valogno, con conseguente imposizione di vincolo;
di ogni altro atto preordinato, collegato e connesso, e, in particolare, della relazione storico-artistica redatta dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 28.11.2007 da Mazzeo Fausto e il 10.10.2007 dal Comune di Sessa Aurunca:
degli atti con i quali, nell’ottobre 2007, il Ministero per i beni e le Attività Culturali – Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento, ha dato nuova comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile sito in Sessa Aurunca – località Valogno;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 27.5.2008:
del decreto n° 278 del 16.4.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, di dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile sito in Sessa Aurunca – località Valogno, con conseguente imposizione di vincolo;
di ogni altro atto preordinato, collegato e connesso, e, in particolare, della relazione storico-artistica redatta dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento;
quanto al ricorso n. 4013 del 2008:
del decreto n° 278 del 16.4.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, di dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile sito in Sessa Aurunca – località Valogno, con conseguente imposizione di vincolo;
di ogni altro atto preordinato, collegato e connesso, e, in particolare, della relazione storico-artistica redatta dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento;
quanto al ricorso n. 4145 del 2008:
del decreto n° 278 del 16.4.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, di dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile sito in Sessa Aurunca – località Valogno, con conseguente imposizione di vincolo;
della allegata relazione storico-artistica redatta dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, in quanto lesivo della situazione soggettiva del ricorrente.
Visti i ricorsi principali e quelli per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento;
Visti gli atti di intervento nel ricorso R.G. n° 4169/2007;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nei verbali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con decreto n° 61 del 18.4.2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, l’immobile denominato “Palazzo Baronale con annesso giardino pensile”, sito nel Comune di Sessa Aurunca – località Valogno, è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 co. 3 lett. a) Decr. Leg.vo 22.1.2004 n° 42, e, unitamente alla struttura edilizia, è stato assoggettato al medesimo vincolo anche un’area adiacente (individuata per la “posizione sopraelevata rispetto all’asse viario che apre il centro abitato”), ritenuta costitutiva di un “giardino” al suo servizio (esattamente individuata mediante rinvio ad allegate planimetria catastale e relazione artistica).
In particolare, sono state oggetto del citato provvedimento le p.lle nn. 11, 14, 15, 18, 19 sub 1-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15, nonché 5029 sub 1-2-3-4, tutte comprese nel folio catastale n° 78 del Comune di Sessa Aurunca.
Con il ricorso principale R.G. n° 4169/2007, notificato in data 27 giugno 2007 all’Autorità emanante e depositato il successivo 13 luglio, Mazzeo Fausto, affermando di essere proprietario di alcune unità immobiliari ricadenti nel complesso immobiliare interessato (e specificamente quelle individuate al folio 78, p.lla 19 sub 3-4-8, e p.lla 22 sub 2) ha impugnato il detto provvedimento di vincolo, chiedendone l’annullamento per più motivi, ovvero,
violazione di legge (art. 14 Decr. Leg.vo 42/2004 in combinato con l’art. 7 L. 241/1990): non gli sarebbe stato inviato il necessario avviso di avvio del procedimento di vincolo, così precludendogli una utile partecipazione a quest’ultimo (atta ad evidenziare le incongruenze di cui alla seguente doglianza);
eccesso di potere (difetto di istruttoria e mancata valutazione dell’interesse pubblico): la descrizione del complesso edilizio denominato “Palazzo Baronale” e della pertinenza costituita dal giardino, contenuta nella relazione della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento, non sarebbe aderente alle attuali e reali condizioni dei beni, versando l’edificio in uno stato di grave degrado (a seguito del quale sarebbero state cancellate le tracce stilistiche indicate nella relazione), e non essendo allo stato allocata nel giardino alcuna specie vegetale di pregio necessitante di tutela.
Con atto notificato tra il 17 e il 19 luglio 2007 e depositato il successivo 30 luglio, il Comune di Sessa Aurunca ha spiegato intervento ad adiuvandum nel presente giudizio, evidenziando il proprio interesse all’eliminazione del vincolo apposto, derivante dal fatto che il complesso immobiliare in questione era inserito (per la realizzazione di una piazza e di un’area di parcheggio, con conseguente previsione di espropriazione, per ragioni di pubblica utilità, di una parte del giardino) nell’elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche 2007/2009. All’uopo, l’ente territoriale ha censurato l’omesso invio dell’avviso del procedimento di vincolo, sia al proprietario che ad esso Comune (che avrebbe dovuto esserne destinatario in applicazione dell’art. 14 co. 3 Decr. Leg.vo 42/2004).
In data 30 luglio 2007 si è anche costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, per l’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, onde resistere al proposto ricorso: all’uopo ha depositato una relazione amministrativa in cui è stato evidenziato che la competente Soprintendenza, dato l’elevato numero dei destinatari, aveva provveduto a dare avviso di avvio del procedimento di vincolo a mezzo di affissione di apposito atto all’Albo Pretorio del Comune di Sessa Aurunca dal 17.10.2006 al 2.11.2006.
Con ordinanza n° 2386/2007 del 5 settembre 2007, questo Tribunale ha accolto l’istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente.
Nell’ottobre 2007 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento, quindi, ha proceduto a riattivare il procedimento per l’apposizione del vincolo in questione, inviando appositi avvisi di tanto ai singoli proprietari interessati, nonché al Comune di Sessa Aurunca.
Con atto per motivi aggiunti notificato il 19/20 novembre 2007 (all’Autorità emanante e al Comune di Sessa Aurunca) e depositato il 28 novembre successivo, Mazzeo Fausto ha impugnato tale atto di avviso da lui ricevuto, censurandolo per i seguenti motivi:
mancanza di motivazione – violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 14 Decr. Leg.vo 42/2004 (sarebbe mancante la motivazione circa l’importanza storico-artistica del bene oggetto del vincolo);
eccesso di potere (nella realtà non esisterebbe alcun complesso immobiliare qualificabile come “Palazzo Baronale con annesso giardino pensile”; né sarebbe chiaro quale sarebbe nella specie l’interesse culturale da tutelare).
Con distinto atto, notificato il 29 novembre 2007 (all’Autorità emanante e a Mazzeo Fausto) e depositato il successivo 10 dicembre, il Comune di Sessa Aurunca ha proposto anch’esso motivi aggiunti al fine di impugnare l’avviso di avvio, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento, del citato, rinnovato procedimento di vincolo.
All’uopo, l’Ente territoriale ha proposto le seguenti censure.
Nullità per elusione del giudicato (art. 21 septies L. 241/1990): in carenza di annullamento del provvedimento di vincolo già oggetto di impugnazione, l’avvio di un nuovo procedimento finalizzato all’apposizione dello stesso vincolo si porrebbe in palese contrasto con il giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza di sospensiva emessa dal T.A.R.; la reiterazione delle misure di salvaguardia connesse a tale avvio di un nuovo procedimento di vincolo comprometterebbe l’azione amministrativa del Comune, impedendogli di perseguire pubblici interessi;
eccesso di potere per violazione del procedimento: il nuovo procedimento avviato dall’Amministrazione statale non comporterebbe alcuna effettiva nuova valutazione degli interessi coinvolti, avendo a sua base la medesima relazione storico-artistica già utilizzata per l’apposizione del vincolo già oggetto di impugnazione e sospeso nell’efficacia;
eccesso di potere per insufficienza di motivazione: l’avviso impugnato si limiterebbe a comunicare l’avvio del procedimento di vincolo e a ribadire l’applicazione delle connesse misure di salvaguardia, senza però esplicitare o rendere conoscibili le ragioni per le quali l’immobile interessato necessiterebbe di tutela, e per le quali il contrastante interesse del Comune di Sessa Aurunca (alla realizzazione in loco di un’opera pubblica a beneficio della collettività) risulterebbe recessivo.
Con ordinanza n° 3690/2007 del 12 dicembre 2007, questo Tribunale ha respinto l’ulteriore istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente e dal Comune di Sessa Aurunca.
E’, quindi, intervenuto il decreto n° 278 del 16.4.2008, con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, ha rinnovato la dichiarazione di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10 co. 3 lett. a) Decr. Leg.vo 42/2004, dell’immobile denominato “Palazzo Baronale con annesso giardino pensile”, sito nel Comune di Sessa Aurunca – località Valogno, anche in questo caso assoggettando a vincolo, unitamente alla struttura edilizia, anche un’area adiacente (individuata per la “posizione sopraelevata rispetto all’asse viario che apre il centro abitato”), ritenuta costitutiva di un “giardino” al suo servizio (esattamente individuata mediante rinvio ad allegate planimetria catastale e relazione artistica).
Oggetto del rinnovato provvedimento di vincolo sono state ancora le p.lle nn. 11, 14, 15, 18, 19 sub 1-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15, nonché 5029 sub 1-2-3-4, tutte comprese nel folio catastale n° 78 del Comune di Sessa Aurunca.
Anche tale provvedimento è stato allora impugnato da Mazzeo Fausto a mezzo di apposito atto per motivi aggiunti, notificato tra il 19 e il 20 maggio 2008 (sempre all’Autorità emanante e al Comune di Sessa Aurunca) e depositato il successivo 27 maggio.
In particolare, il ricorrente ha lamentato, con un unico, articolato motivo, la sussistenza del vizio di eccesso di potere per sviamento della funzione: la valutazione tecnico discrezionale compiuta nella specie dall’Amministrazione statale si baserebbe su presupposti erronei, e specificamente su di una descrizione dello stato dei luoghi non corrispondente alla realtà (l’edificio si presenterebbe molto rimaneggiato, a seguito di molteplici interventi edilizi effettuati dai proprietari dei diversi compendi in cui è frazionato, con modifica degli originari volumi e dell’aspetto della facciata; il terrapieno sarebbe impropriamente definito “giardino pensile”, non essendo in esso presente la componente di vegetazione descritta nella relazione storico-artistica; l’attuale muro di contenimento sarebbe di recente edificazione, risalendo alla fine degli anni ’40); mancando ogni pregevolezza storica, artistica ed etnoantropologica, la disposta tutela del bene sembrerebbe rispondere più ad interessi privati che alla tutela dell’interesse pubblico alla cultura e all’arte.
In data 8 maggio 2008 si è costituito, quale ulteriore difensore del Comune di Sessa Aurunca, anche l’avv. prof. Antonio Palma, il quale si è riportato a tutte le difese fino a quel momento prospettate, facendole proprie.
Con atto notificato tra il 14 e il 15 luglio 2008 (a tutte le parti già costituite) e depositato il successivo 24 luglio, ha spiegato intervento ad opponendum, sempre nel giudizio R.G. 4169/2007, Fusco Luigia, nella dichiarata qualità di soggetto titolare di proprietà nell’ambito dell’immobile oggetto di vincolo (precisamente, ha indicato, quale sua proprietà, le p.lle 11 e 19 sub 14 del folio 78).
In particolare, tale interveniente ha precisato di avere specifico interesse alla conservazione del disposto vincolo, con applicazione alle sue proprietà delle disposizioni di tutela previste dal Decr. Leg.vo 42/2004; e, nell’occasione ha contestato l’ammissibilità del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti (per mancata notifica ai proprietari delle altre porzioni costituenti l’immobile oggetto di vincolo, ai quali andrebbe riconosciuta la qualità di controinteressati; e senza possibilità di attribuire efficacia sanante alla sua spontanea costituzione), dedotto il difetto di interesse del Comune di Sessa Aurunca allo spiegato intervento ad adiuvandum, nonché contestato la fondatezza degli argomenti addotti dal ricorrente.
Le parti costituite hanno depositato memorie e documenti nel corso del giudizio R.G. n° 4169/2007.
Il decreto di vincolo n° 278 del 16.4.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania è stato altresì impugnato con distinto ricorso (notificato l’1 luglio 2008 alla sola Autorità emanante e depositato il 18 luglio successivo, e quindi iscritto a R.G. con il n° 4013/2008) da Mazzeo Giovanna, qualificatasi comproprietaria pro-indiviso di porzioni immobiliari insistenti sempre nell’ambito della struttura interessata (precisamente delle p.lle 15 e 5029 sub 1-3-4 del folio 78).
Specificamente la ricorrente ha posto le seguenti doglianze.
Illegittimità del provvedimento per violazione di legge (art. 14 Decr. Leg.vo 42/2004 e art. 7 L. 241/1990): a dispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, nessuna comunicazione di avvio del procedimento poi definito con l’impugnato decreto n° 278/2008 sarebbe stata inviata a Lepore Orlando e Lepore Vita, pure comproprietari nell’ambito del complesso immobiliare oggetto di vincolo;
eccesso di potere per sviamento della funzione (difetto di istruttoria): la valutazione tecnico discrezionale compiuta nella specie dall’Amministrazione statale si baserebbe su presupposti erronei, e specificamente su di una descrizione dello stato dei luoghi non corrispondente alla realtà (l’edificio si presenterebbe molto rimaneggiato quanto agli originari volumi e all’aspetto della facciata; il terrapieno sarebbe impropriamente definito “giardino pensile”, non essendo in esso presenti le piante rare indicate nella relazione storico-artistica; il denominato “giardino pensile” non sarebbe stato parte integrante del palazzo, ma solo un punto aperto di passaggio, successivamente intercluso in un muro di contenimento, che, nell’assetto attuale, risalirebbe agli anni 1942/1956); mancherebbe nell’immobile ogni pregevolezza storica, artistica ed etnoantropologica.
In data 5 agosto 2008 si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per l’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, onde resistere al proposto ricorso.
All’udienza camerale fissata per la trattazione della proposta istanza cautelare, quest’ultima è stata cancellata dal ruolo su richiesta della stessa ricorrente.
Infine, il decreto di vincolo n° 278 del 16.4.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania è stato anche impugnato, unitamente agli atti presupposti, con altro distinto ricorso (notificato il 30 giugno 2008 al solo Ministero per i Beni e le Attività Culturali e depositato il 24 luglio successivo, nonché iscritto a R.G. con il n° 4145/2008) dal Comune di Sessa Aurunca.
In tale sede, l’Ente ricorrente ha prospettato le seguenti censure.
violazione e falsa applicazione del Decr. Leg.vo 42/2004 – violazione dell’art. 21 D.P.R. 173/2004 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) – violazione del giusto procedimento – violazione degli artt. 10, 13 e 14 Decr. Leg.vo 42/2004 – violazione dell’art. 3 L. 241/1990 – difetto di motivazione – difetto di adeguata istruttoria - violazione e falsa applicazione dell’art. 45 Decr. Leg.vo 42/2004 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e segg. Cost. – irragionevolezza – illogicità manifesta – violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza – eccesso di potere rilevabile dalle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della disparità di trattamento, del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, della contraddittorietà intrinseca: la relazione storico-artistica costituente il presupposto del provvedimento di vincolo non sarebbe coerente con lo stato attuale dei luoghi, nella realtà completamente differente da quello descritto; la planimetria allegata al decreto non sarebbe aggiornata, presentando il muro esistente un’area di sedime diversa da quella in essa indicata (modificata a seguito di un intervento effettuato nel decennio 1946/1956); non sarebbe possibile una ricostruzione dell’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’adozione del vincolo.
eccesso di potere rilevabile dalle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della disparità di trattamento, del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, della contraddittorietà intrinseca – violazione di legge (art. 3 L. 241/1990) - violazione dell’art. 21 D.P.R. 173/2004: sarebbe stata omessa l’acquisizione del parere obbligatorio del Comitato Regionale di Coordinamento, necessario per essere intersettoriale la tutela dell’interesse culturale del Palazzo Baronale con annesso giardino pensile.
In data 5 agosto 2008 si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per l’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, onde resistere anche a questo ricorso.
All’udienza camerale fissata per la trattazione della proposta istanza cautelare, quest’ultima è stata cancellata dal ruolo su richiesta della stessa parte ricorrente.
Tutti e tre i giudizi suindicati sono stati chiamati e trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009.
DIRITTO
Preliminarmente, il Tribunale ritiene opportuno disporre la riunione dei ricorsi di cui all’epigrafe, così da procedere ad una loro contestuale definizione, sussistendo tra essi una connessione oggettiva (poiché sono stati impugnati atti tutti riferibili ad una medesima vicenda amministrativa), oltre che parzialmente soggettiva.
In particolare, oggetto dei giudizi in questione sono gli atti amministravi a mezzo dei quali, sulla base di un’apposita relazione storico-artistica redatta dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le province di Caserta e Benevento, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, è pervenuto a dichiarare di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10 co. 3 lett. a) Decr. Leg.vo 22.1.2004 n° 42, l’immobile denominato “Palazzo Baronale con annesso giardino pensile”, sito nel Comune di Sessa Aurunca – località Valogno, ponendo un vincolo culturale, oltre che sulla struttura edilizia, anche su di un’area adiacente (individuata per la “posizione sopraelevata rispetto all’asse viario che apre il centro abitato”), ritenuta costitutiva di un “giardino” al suo servizio.
Specificamente, sono state assoggettate al suddetto vincolo individuo le p.lle nn. 11, 14, 15, 18, 19 sub 1-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15, nonché la n° 5029 sub 1-2-3-4, tutte comprese nel folio catastale n° 78 del Comune di Sessa Aurunca ed appartenenti a più proprietari; e l’iter procedimentale seguito dall’Autorità statale ha portato dapprima all’emissione del decreto n° 61 del 18.4.2007, e successivamente, dopo l’impugnazione di questo e la sospensione della sua efficacia in virtù dell’ordinanza n° 2386/2007 del 5 settembre 2007 di questo Tribunale, all’invio di un nuovo avviso di avvio del procedimento di vincolo, e, infine, all’emissione del conclusivo decreto n° 278 del 16.4.2008.
Sempre preliminarmente, osserva il Tribunale che, poiché proposti nel termine di gg. 60 dalla conoscenza degli atti con essi impugnati, possono (e devono) essere convertiti in autonomi ricorsi (e in tale veste assoggettati a valutazione del Collegio) gli atti di intervento prodotti dal Comune di Sessa Aurunca; e ciò in quanto l’Ente ha inteso con essi far in concreto valere posizioni di interesse (fondate sull’art. 14 Decr. Leg.vo, poiché, trattandosi di vincolo culturale su di un complesso immobiliare, avrebbe dovuto anche esso Comune essere destinatario di uno specifico avviso di avvio del relativo procedimento) del tutto assimilabili a quelle del ricorrente Mazzeo Fausto: infatti, situazioni di cointeresse del genere, poiché idonee a legittimare la proposizione di autonome impugnazioni, come reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 2928 del 27.5.2002; Cons. di Stato sez. V, n° 377 del 2.4.1996; Cons. di Stato sez. IV, n° 1106 del 27.12.1988; T.A.R. Lombardia-Milano n° 1120/2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 3246/2006; T.A.R. Campania-Salerno n° 1152/2001), non consentono nel giudizio amministrativo interventi ad adiuvandum che verrebbero ad essere di tipo adesivo principale (ovvero litisconsortile).
A questo punto, poi, occorre osservare come i comproprietari di un immobile sottoposto a vincolo individuo storico-culturale ben possano essere controinteressati rispetto al relativo provvedimento impositivo, così da dover essere evocati nel giudizio con il quale un altro comproprietario abbia proceduto all’impugnazione di quest’ultimo (cfr. T.A.R. Abruzzo-Pescara n° 576 del 26.6.2002; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VII, ord. Coll. n° 874/2008).
Invero, la giurisprudenza ha precisato che soggetti controinteressati nel giudizio davanti al G.A. da altri promosso avverso un provvedimento amministrativo, sono coloro che, oltre ad essere direttamente menzionati nell’atto o facilmente individuabili dal suo contesto, dal provvedimento medesimo abbiano acquisito una posizione giuridica di vantaggio in via immediata, nel senso che l’attribuzione di quella posizione deriva, in tutto o in parte, dalla funzione appunto del provvedimento (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 112 del 10.1.2002); chiarendo altresì che l’interesse qualificato il quale costituisce premessa della posizione in commento, deve essere espressamente tutelato dal provvedimento e percepibile come un vantaggio da questo individualmente attribuito (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 827 del 18.5.1998; Cons. di Stato Ad. Plen. n° 2 dell’8.5.1996).
Ecco, allora che, essendo il provvedimento di vincolo culturale connotato dalla specifica funzione di protezione e conservazione del bene su cui è imposto (alla stregua della disciplina prevista nei capi III, IV e V del Decr. Leg.vo 42/2004), quando trattasi di bene immobile appartenente a più proprietari è ben possibile che, mentre per taluni di questi il regime particolare cui è sottoposto il bene di appartenenza risulti un ostacolo alla libera fruizione della relativa proprietà, per talaltri costituisca invece un utile mezzo proprio per preservare il bene nel tempo, in conformità appunto alla precipua funzione del provvedimento e di cui s’è detto (cui viene, peraltro, a sommarsi il vantaggio costituito dalla possibilità di fruire di benefici ulteriori, ancorché indiretti, quali agevolazioni fiscali). L’esattezza di quanto fin qui esposto, del resto, è dimostrata dal fatto che, proprio nel giudizio R.G. n° 4169/2007, ha spiegato intervento ad opponendum Fusco Luigia, anch’ella proprietaria di una porzione del complesso immobiliare oggetto del vincolo in discussione e specificamente interessata al mantenimento di quest’ultimo.
Orbene, certamente, a priori, non sarebbe possibile stabilire quale posizione sia da riconnettere a ciascuno dei più proprietari rispetto appunto ad un provvedimento impositivo di un vincolo culturale; ma proprio per questo, potendo tutti gli altri proprietari essere dei potenziali controinteressati, quel proprietario che intenda proporre un giudizio annullatorio innanzi al G.A. non può esimersi – in applicazione dell’art. 21 L. 1034/1971 e al fine di instaurare un corretto contraddittorio - dal notificare, entro il noto termine decadenziale, il ricorso “tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi….salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal Tribunale Amministrativo Regionale.”.
E l’individuazione di tali controinteressati (o, di almeno di uno di essi), nel caso di specie, sarebbe stata ben possibile, alla stregua delle indicazioni in proposito contenute nella relazione storico-artistica e nella planimetria catastale allegate al decreto di vincolo, nonché attesa la presenza dell’elenco nominativo, appunto dei proprietari interessati, nell’intestazione dell’avviso di avvio del procedimento inviato nell’ottobre 2007 a ciascuno degli attuali ricorrenti.
Ebbene, tale onere non risulta essere stato assolto né da Mazzeo Fausto nell’ambito del giudizio R.G. 4169/2007 (sia riguardo al ricorso principale che ai successivi motivi aggiunti), né da Mazzeo Giovanna (nel giudizio R.G. 4013/2008), né dal Comune di Sessa Aurunca (sia con riferimento agli atti notificati nell’ambito del giudizio R.G. 4169/2007, sia all’atto introduttivo del giudizio 4145/2008), con la conseguenza che tutti gli atti di gravame citati risultano inammissibili (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 4012 del 23.6.2006; Cons. Giust. Sic. n° 135 del 14.4.2003; Cons. di Stato sez. V, n° 1470 del 21.10.1995; T.A.R. Lazio-Roma n° 4372 del 7.6.2006; T.A.R. Lazio-Roma n° 3221 del 19.4.2004; T.A.R. Campania-Napoli n° 4210 del 30.4.2003): di tanto va quindi fatta declaratoria nella presente sede.
Né, ad evitare la descritta conseguenza, può valere la circostanza della avvenuta notifica di alcuni degli atti suddetti anche a soggetti diversi dall’Autorità emanante (come avvenuto per i motivi aggiunti proposti da Mazzeo Fausto, tutti notificati anche al Comune di Sessa Aurunca; o come per gli atti depositati da questo Ente territoriale nel giudizio R.G. n° 4169/2007, notificati anche a Mazzeo Fausto): in realtà i destinatari delle dette notifiche ulteriori certamente non possono essere considerati controinteressati, atteso che costoro, rispettivamente, al momento dell’effettuazione delle stesse avevano già ben chiarito (per avere Mazzeo Fausto già proposto il ricorso principale R.G. n° 4169/2007; e per avere il Comune di Sessa Aurunca depositato atti finalizzati ad un intervento e alla proposizione di motivi aggiunti a questo, rispettivamente in data 30.7.2007 e 10.12.2007) di avere quale obiettivo concreto l’annullamento dei provvedimenti volti all’imposizione del vincolo culturale sul complesso immobiliare in questione: quindi, al momento di effettuazione delle citate notifiche già era certo che queste non avrebbero potuto valere a soddisfare l’esigenza di cui è espressione il ricordato art. 21 L. 1034/1971, ovvero di portare all’instaurazione di un completo contraddittorio anche nei confronti di tutti i soggetti, evincibili dagli atti impugnati, aventi il contrario interesse al mantenimento dell’atto oggetto di gravame (o quanto meno, in un primo momento nei confronti di almeno uno di essi, salva la successiva integrazione, su ordine giudiziale, nei confronti degli altri).
Né, tantomeno, ad evitare l’inammissibilità potrebbe valere la spontanea costituzione effettuata da Fusco Luigia nel giudizio R.G. n° 4169/2007, essendo essa avvenuta una volta trascorso il termine di 60 gg. dalla conoscenza degli atti da parte dei contraddittori, ed essendo stata da questi del tutto omessa la notifica ai controinteressati in senso tecnico (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 5863 del 7.9.2004; Cons. di Stato sez. VI, n° 2991 del 30.5.2003; T.A.R. Lazio-Roma n° 1057 del 3.2.2009; T.A.R. Campania-Napoli n° 10698 del 10.8.2005; T.A.R. Basilicata n° 1008 del 6.12.2002; T.A.R. Lazio-Roma n° 5576 del 18.6.2002; T.A.R. Lazio-Roma n° 488 del 12.5.1990).
A questo punto, per mera completezza espositiva, rileva il Collegio, alla luce delle modalità con le quali si è dispiegata l’attività amministrativa in questione (caratterizzata da una spontanea riattivazione del procedimento, senza che fosse posta alcuna riserva circa l’esito del merito del giudizio pendente), che l’Amministrazione ha inteso nell’occasione, sponte sua, “superare” il decreto n° 61 del 18.4.2007 al fine di pervenire ad un nuovo provvedimento di vincolo, seguendo un iter procedimentale emendato dai vizi riscontrati dal T.A.R. in sede cautelare ed enunciati nell’ordinanza n° 2386/2007.
Conseguenza di tanto, è stata che la lesione degli interessi di cui si sono fatti portatori Mazzeo Fausto e il Comune di Sessa Aurunca attualmente scaturisce esclusivamente dal rinnovato provvedimento di vincolo, cioè dal decreto n° 278 del 16.4.2008, per cui di nessuna utilità, per entrambi, potrebbe essere un eventuale annullamento del primo decreto (n° 61 del 18.4.2007); le impugnazioni aventi ad oggetto il quale ultimo, perciò, risulterebbero in ogni caso ormai improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Analogamente, deve rilevarsi come anche ogni effetto pregiudizievole (consistente nell’applicazione di misure di salvaguardia – cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 3171 del 13.6.2007) ricollegabile al rinnovato avviso di avvio del procedimento di vincolo inviato a Mazzeo Fausto e al Comune di Sessa Aurunca (e da costoro gravato, rispettivamente, con i motivi aggiunti depositati il 28.11.2007, e con i motivi aggiunti depositati il 10.12.2007) è venuto meno con l’emissione del decreto n° 278 del 16.4.2008. Difatti, una volta imposto in via definitiva il vincolo culturale individuo, è subentrata una tutela “piena”del bene, ai sensi del Decr. Leg.vo 42/2004, e le misure di salvaguardia precedentemente attivate non presentano più alcuna autonoma ragion d’essere, essendo la loro funzione confusa tra gli effetti ordinari del decreto impositivo: perciò, è da quest’ultimo che promana ormai anche ogni lesione degli interessi dei ricorrenti, con l’ulteriore conseguenza che, non potendo costoro ricavare alcuna utilità concreta da un eventuale annullamento dell’avviso di avvio del relativo procedimento, le impugnazioni precedentemente proposte contro tale atto risulterebbero anch’esse, in ogni caso, improcedibili.
La definizione in rito dei giudizi riuniti rende opportuno compensare le relative spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli, sez.VII, definitivamente pronunziando sui ricorsi di cui all’epigrafe, dei quali dispone la riunione, proposti rispettivamente da Mazzeo Fausto, da Mazzeo Giovanna e dal Comune di Sessa Aurunca, con connessi motivi aggiunti e atti di intervento del Comune di Sessa Aurunca e di Fusco Luigia (nel ricorso R.G. n° 4169/2007), così provvede:
dichiara inammissibili i ricorsi principali, quelli per motivi aggiunti e l’atto di intervento del Comune di Sessa Aurunca;
compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Francesco Guerriero, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO