TAR Campania (SA) Sez. I n. 1987 del 19 giugno 2008
Rifiuti. Giurisdizione

L’art.4,comma II D.L. n.90/2008 fa espresso riferimento alla statuizione dell’art. 3 del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, il cui comma 2-bis attribuisce la competenza di primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio e quindi estende la competenza esclusiva di tale Tribunale, prima limitata alla legittimità “delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali”, a “tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti”;
Normal 0 14 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
SALERNO

PRIMA SEZIONE

Registro Sentenze:/
Registro Generale: 891/2008


nelle persone dei Signori:

SABATO GUADAGNO Presidente, relatore
FERDINANDO MINICHINI Cons.
EZIO FEDULLO Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(ai sensi dell'art.26 della Legge 6/12/1971, n. 1034, come modificato dall'art.9 della Legge 21 luglio 2000, n.205)

nella Camera di Consiglio del 19 Giugno 2008

Visto il ricorso 891/2008 proposto da:
COMUNE SERRE in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso da:
FALCE AVV. * . * RAFFAELE
BORRIELLO AVV. GENNARO
con domicilio eletto in SALERNO VIA E.CATERINA N. 28
presso BORRIELLO AVV. GENNARO

contro

- COMMISS. DI GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI
e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI SALERNO con domicilio eletto in SALERNO, corso VITTORIO EMANUELE n.58

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa da:
CONSOLAZIO AVV.MARIA LAURA con domicilio eletto in SALERNO, C.so GARIBALDI,33 C/O AVV.REGIONALE

per la riconferma
ai sensi dell’art.4,comma II D.L. n.90/2008, del provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c. reso dal Tribunale di Salerno in composizione monocratica e confermato in sede di reclamo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e dell’Amministrazione statale, la quale ha eccepito anche l’incompetenza funzionale dell’adito Tribunale;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito il Presidente relatore dr. Sabato GUADAGNO ed uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale;
- Considerato che nella fattispecie in esame trovano applicazione gli artt. 21, decimo comma e 26, quarto e quinto comma, della legge n. 1034/1971 e succ. mod., ai sensi dell’art. 3, comma 2-ter, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, convertito con L. n. 21/2006, secondo cui “le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge”;
- VISTO l’art. 4, primo comma del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, secondo cui “ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, ….sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati”.
- Visto il secondo comma dello stesso art. 4, applicabile alla vicenda in esame, secondo cui “le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo”;
- considerato che il suindicato primo comma del suddetto art. 4 fa espresso riferimento alla statuizione dell’art. 3 del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, il cui comma 2-bis attribuisce la competenza di primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio e quindi estende la competenza esclusiva di tale Tribunale, prima limitata alla legittimità “delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali”, a “tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti”;
- RITENUTA pertanto l'incompetenza funzionale dell’adito Tar- Sez. Salerno, per essere competente a decidere della controversia in via esclusiva il Tar del Lazio, la cui previsione normativa (art. 3, comma 2-bis d.l. n. 245/2005) è stata giudicata conforme a Costituzione (in tal senso Corte cost. 26 giugno 2007 n. 237 e TAR Campania Sez. V Napoli n. 15783/2007);
CONSIDERATO che la disamina della questione di inammissibilità ha carattere pregiudiziale rispetto al distinto profilo di eventuale improcedibilità del ricorso in riferimento alla statuizione dell’art. 9 del suindicato D.L. 23 maggio 2008, n. 90.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per incompetenza funzionale di questo Tribunale.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Prima Sezione di Salerno –
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto dal Comune di Serre, lo dichiara inammissibile per l'incompetenza funzionale di questo adito Tar della Campania –Sez. di Salerno, per essere competente a decidere della controversia in via esclusiva il Tar del Lazio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2008.
- Dr. Sabato Guadagno - Presidente est.




IL SEGRETARIO