Cass. Sez. III n. 38471 del 17 settembre 2019 (UP 30 mag 2019)
Pres. Sarno Est. Reynaud Ric. Stroppa
Beni Ambientali.Qualificazione giuridica di bosco
Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco - meritevole di protezione ai sensi dell'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento. Le leggi regionali possono dettare una diversa disciplina ai fini dell'individuazione delle zone assoggettate a vincolo paesaggistico e classificate "bosco" e, ai fini penali, tale nozione deve intendersi in senso normativo e non naturalistico, in quanto finalizzata ad evitare deturpamenti "a macchia" di aree boschive. La disposizione normativa prende in considerazione le caratteristiche di tutte le aree omogenee limitrofe a quelle interessate dalla opere, e non solo queste ultime, giacché in tal caso si potrebbero realizzare senza autorizzazione interventi di modifica di territori aventi estensione inferiore ai 2000 metri quadrati, ancorché limitrofi a più ampie aree omogenee ed aventi copertura boschiva, ciò che la normativa citata ha appunto voluto vietare.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 settembre 2018, la Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della sentenza appellata dall’odierno ricorrente, ha ridotto la pena inflitta, sostituendo la sanzione detentiva con quella pecuniaria, per il resto confermando la condanna in ordine al reato di cui all’art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per aver l’imputato effettuato lavori di bonifica agraria in area boschiva, senza autorizzazione paesaggistica, determinandone la trasformazione a prato. La sentenza d’appello ha inoltre ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, non disposta dal giudice di primo grado.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ricorrente deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa con riguardo all’affermazione dell’elemento oggettivo del reato. Si lamenta, in particolare, che, in contrasto con le risultanze probatorie (la relazione del c.t. di parte arch. Vignola, la perizia del dott. Ballardini, il provvedimento della Provincia autonoma di Trento del 20 ottobre 2016), si sia ritenuto che l’area interessata dai lavori fosse superiore a 2.000 mq., laddove essa era inferiore con conseguente insussistenza del reato.
3. Con il secondo motivo si lamenta la manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione al travisamento della prova, per la prima volta effettuato nella sentenza di appello – sul punto divergente da quella di primo grado – circa la decisività ai fini della sussistenza del reato dell’estensione dell’area, da ritenersi quindi boschiva ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 227/2001, omettendo di considerare i dati probatori sopra richiamati.
4. Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al rigetto della rinnovazione istruttoria volta ad ottenere una perizia per accertare l’esatta estensione della superficie boschiva.
5. Con l’ultimo motivo si deduce violazione del divieto di reformatio in peius per essere stata disposta in grado d’appello la sanzione accessoria della rimessione in pristino dello stato dei luoghi evidentemente ritenuta non applicabile in primo grado.
6. Con memoria datata 6 maggio u.s., il difensore ha addotto ulteriori argomentazioni a sostegno dei primi tre motivi di ricorso, in particolare osservando, con riguardo alla perizia descrittiva dello stato dei luoghi, che la rinnovazione istruttoria avrebbe quantomeno dovuto riguardare la nuova escussione dei dichiaranti, necessaria laddove il giudice d’appello abbia diversamente valutato la loro attendibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi – da esaminarsi congiuntamente perché obiettivamente connessi – sono manifestamente infondati.
1.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che va qui ribadito, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco - meritevole di protezione ai sensi dell'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento (Sez. 3, n. 32807 del 23/04/2013, Timori, Rv. 255904; Sez. 3, n. 1874 del 16/11/2006, dep. 2007, Monni, Rv. 235869). Le leggi regionali possono dettare una diversa disciplina ai fini dell'individuazione delle zone assoggettate a vincolo paesaggistico e classificate "bosco" (cfr. Sez. 3, n. 28135 del 11/01/2012, Galluccio, Rv. 253260) e, ai fini penali, tale nozione deve intendersi in senso normativo e non naturalistico, in quanto finalizzata ad evitare deturpamenti "a macchia" di aree boschive (Sez. 3, n. 28928 del 18/05/2011, Sardu, Rv. 250968, nella cui motivazione si precisa che la disposizione normativa prende in considerazione le caratteristiche di tutte le aree omogenee limitrofe a quelle interessate dalla opere, e non solo queste ultime, giacché in tal caso si potrebbero realizzare senza autorizzazione interventi di modifica di territori aventi estensione inferiore ai 2000 metri quadrati, ancorché limitrofi a più ampie aree omogenee ed aventi copertura boschiva, ciò che la normativa citata ha appunto voluto vietare).
1.2. La sentenza impugnata – che dà atto di come la legislazione della provincia autonoma di Trento non detti una disciplina difforme da quella di fonte statuale sopra richiamata – si è attenuta a tali principi e, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, non appare provato il travisamento della prova.
La sentenza, infatti, dà atto (pagg. 6 e 7) che l’istruttoria testimoniale aveva dimostrato come tutta l’area interessata dai lavori fosse coperta da vegetazione arborea, mentre nessun elemento fattuale consenta di ritenere dimostrato che essa fosse di estensione inferiore a quanto indicato nel’art. 2 d.lgs. 227/2001.
1.3. Il ricorso contesta genericamente tali assunti, richiamando atti processuali che, tuttavia, in spregio al principio di autosufficienza, non vengono trascritti o allegati, sì da non consentire al Collegio di verificare il dedotto travisamento, non potendosi ovviamente ricavarne la fondatezza da quella parti della sentenza impugnata che si limitano a riassumere i motivi di appello, motivi ritenuti infondati dalla Corte territoriale.
2. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha rigettato l’istanza di rinnovazione istruttoria sul rilievo che la richiesta perizia era irrilevante perché finalizzata ad accertare l’esatta individuazione, sull’area interessata dai lavori, dell’estensione di quella sottoposta a vincolo idrogeologico.
In effetti, l’atto di appello – richiamando anche la consulenza tecnica di parte dell’arch. Vignola - puntava soprattutto sul fatto che i lavori oggetto di contestazione non si sarebbero svolti su aree “ad elevata penalità geologica e idrogeologica” e la sentenza impugnata correttamente rileva che, «al fine di verificare se l’area oggetto di intervento sia o meno da considerare sottoposta a tutela paesaggistica è irrilevante intrattenersi sulla problematica dell’esistenza, ed in quali limiti di estensione, di un vincolo idrogeologico tale da far ricadere o meno il sedime in zona soggetta ad elevata penalità». Il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, dunque, si è focalizzato sulla finalità della prova peritale quale principalmente individuata dall’appellante, il quale, ora in veste di ricorrente – alla luce della ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata – tenta invece di “riconvertirla” al fine di accertare se l’area superasse o meno i 2.000 mq.
2.1. Come detto, tuttavia, questa conclusione è stata ritenuta sufficientemente provata dalla Corte territoriale, sicché, anche a volerla considerare sotto questo profilo – e un accenno in tal senso poteva in effetti essere colto nella dichiarazione d’appello - la doglianza è infondata.
Ed invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 5782/2007 del 18/12/2006, Gagliano, Rv. 236064; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina e a., Rv. 245009; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872).
3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui il divieto della "reformatio in peius" che, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, l'ordinamento processuale impone al giudice di appello, attiene alle ipotesi di aggravamento - per specie o quantità - della pena, di applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, di pronunzia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca di benefici; in detto divieto non è compreso l'ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985 n. 47, trattandosi non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto (Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella e a., Rv. 214608).
Del resto, è altrettanto pacifico che la previsione di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice di appello, le pene accessorie che, ex art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa. È pertanto legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, tramite il procedimento di correzione di errore materiale, delle pene accessorie non applicate in primo grado (Sez. 3, n. 30122 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 270455; Sez. 5, n. 8280 del 22/01/2008, Ciocci, Rv. 239474).
Identico principio è stato più volte affermato – a fortiori – con riguardo alle sanzioni amministrative accessorie che conseguono ex lege alla sentenza di condanna (o a quelle ad essa equiparate come le sentenze di applicazione pena): l'omissione, nella sentenza di patteggiamento, di sanzioni amministrative obbligatorie accessorie e a contenuto predeterminato, come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, è emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile (Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Prestifilippo, Rv. 268106; Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014, Bognanni, Rv. 260421). Questa situazione ovviamente non ricorre laddove l'omissione di una statuizione prevista dalla legge non discenda da una dimenticanza, ma sia ricollegabile a una determinata, anche se - in ipotesi - errata, interpretazione della norma, ciò a cui può porsi rimedio soltanto con l'impugnazione (Sez. 6, n. 25861 del 28/03/2013, Dinuzzi, Rv. 255669; Sez. 5, n. 2768 del 06/06/1997, Montella, Rv. 208363). Nel caso di specie non risulta che ciò si sia verificato: semplicemente, il giudice di primo grado non si è posto il problema di disporre la sanzione amministrativa accessoria e trattasi, dunque, di mera omissione.
Va, pertanto, affermato il principio secondo cui il divieto della "reformatio in peius", previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. quando appellante è il solo imputato, non impedisce che il giudice d’appello ordini la rimessione in pristino dello stato dei luoghi prevista in caso di sentenza di condanna dall’art. 181, comma 2, d.lgs. 42 del 2004, allorquando, per mera omissione, la stessa non sia stata disposta con la sentenza di primo grado, trattandosi di sanzione amministrativa la cui irrogazione costituisce atto dovuto.
4. La memoria contenente motivi aggiunti non ha addotto argomentazioni diverse da quelle sopra già valutate se non con riguardo al fatto che, in via subordinata rispetto alla rinnovazione istruttoria peritale oggetto del terzo motivo di ricorso, si sarebbe quantomeno dovuta rinnovare l’audizione testimoniale dei periti/consulenti escussi in primo grado.
La doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza, posto che a sostegno della stessa si richiamano principi affermati con riguardo al ribaltamento in grado d’appello di pronunce assolutorie rese in primo grado, riconducibili alla previsione oggi contenuta nell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., vale a dire ad una situazione che nel caso di specie pacificamente non ricorre.
5. Il ricorso, complessivamente infondato, va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 maggio 2019.