Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Sicilia (PA) Sez. III n. 854 del 25 marzo 2019
Ambiente in genere. Istanza di autorizzazione per apertura di cava
Poiché a mente del combinato disposto dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e del punto 8, lettera i), della parte seconda dell’allegato IV del succitato decreto legislativo, tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità, rientrano quelli concernenti cave e torbiere, appare evidente che la documentazione relativa alla detta verifica costituisce corredo indispensabile dell’istanza e che, perciò, il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’apertura della cava inizia nel momento in cui la ripetuta istanza, completa di tutta la documentazione necessaria, viene presentata al distretto minerario
TAR Campania (NA) Sez.III n. 1439 del 15 marzo 2019
Urbanistica.Segnalazione certificata di agibilità
Il certificato di agibilità è stato sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità di cui all’art. 24, nella versione modificata ed integrata dal menzionato art. 3, comma 1, lett. i, d. lgs. 222 del 2016. E’ bene chiarire sul punto che, anche dopo le modifiche legislative di semplificazione, la sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata, non ha comunque fatto venire meno le condizioni minime richieste dalla normativa vigente di settore per l’agibilità dei locali, in termini di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, essendo solo mutate le modalità tramite le quali si perviene all’attestazione di agibilità.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2101 del 29 marzo 2019
Urbanistica.Computo volumi tecnici
I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità; ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza
TAR Campania (NA) Sez. VIII n.1481 del 18 marzo 2019
Urbanistica.Ordinanza di demolizione e conseguenze della mancata comunicazione per vizo di notifica
La mancata comunicazione al destinatario dell’ordinanza di demolizione non è idonea a incidere sulla legittimità di tale provvedimento, ma soltanto rende inesigibile l’ordine in esso contenuto (in quanto non conosciuto da chi avrebbe dovuto eseguirlo); il che, però, a sua volta, rende invece viziati, e perciò illegittimi (non essendovi stati i necessari atti prodromici), sia il successivo atto di accertamento della mancata spontanea ottemperanza (perché, non essendo stato conosciuto l’ordine, la demolizione non era esigibile dal privato, cosicché non può configurarsi un inadempimento di questi, e neppure può perciò dirsi verificata alcuna gratuita acquisizione al patrimonio comunale in suo danno), sia, ancora più a valle, l’ordine di sgombero dell’immobile interessato dalle opere abusive.
Cass. Sez. III n. 16056 del 4 aprile 2019 (Pu 14 feb 2019)
Pres. Di Nicola Est. Reynaud Ric. PM in proc. Anichini
Urbanistica.Modifica destinazione d’uso e titolo abilitativo
La realizzazione di un insieme sistematico di opere rivolte a modificare la destinazione d’uso di un preesistente organismo edilizio in modo tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o di una unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle previste nell’art. 23 ter, comma 1, d.P.R. 380 del 2001 è intervento qualificabile come ristrutturazione edilizia e non compatibile con la categoria del restauro o risanamento conservativo, che ammette soltanto modifiche della destinazione d’uso nell’ambito della stessa categoria funzionale; se l’immobile è compreso nelle zone omogenee A del piano regolatore comunale (centro storico), per ciò solo il descritto intervento è subordinato al previo rilascio del permesso di costruire od alla s.c.i.a. ad esso alternativa ed in mancanza del necessario titolo sussiste il reato di lavori in assenza di permesso di cui all’art. 44, comma 1, d.P.R. 380 del 2001.
TAR Puglia (BA) Sez. I n.400 del 19 marzo 2019
Sviluppo sostenibile.Frazionamento artificioso di un unico impianto in relazione ai diversi punti di connessione
In materia di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili deve necessariamente essere presa in considerazione la potenza complessiva dell’unico realizzando impianto, che non può essere artificiosamente frazionato in relazione ai diversi punti di connessione, ovvero in ragione della tensione elettrica, in quanto le turbine concorrono a formare un solo, unitario impianto infrastrutturale. Argomentando in senso difforme, la normativa sarebbe facilmente eludibile con violazione delle sue intrinseche finalità pubblicistiche; basterebbe, invero, trovare dei nodi di connessione diversi, seppur relativi ad aereogeneratori ubicati in aree contigue o vicine per attivare la procedura semplificata in luogo dell’Autorizzazione Unica, aggirando in frode (cfr. 1344 c.c.) la relativa disciplina, a puro scopo di profitto privato.
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