Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 23818 del 29 maggio 2019 (CC 29 mar 2019)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Dapi
Rifiuti.Confisca del mezzo di trasporto di proprietà di terzo
In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il trasporto in assenza di valido titolo abilitativo dall’art. 259, comma secondo, d.lgs. 152/06, incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3190 del 17 maggio 2019
Urbanistica.Vincolo di destinazione imposto dal PRG
I vincoli conformativi non comportano la perdita definitiva della proprietà privata, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obiettivi di tutela dell'interesse pubblico e, a differenza, dei vincoli espropriativi, pur limitando e condizionando l'attività edificatoria, non comportano indennizzi per le limitazioni previste dallo strumento urbanistico e non hanno scadenza temporale. I vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore generale per attrezzature e servizi, quali ad esempio verde pubblico attrezzato, realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato, pur avendo carattere particolare, sfuggono pertanto allo schema ablatorio e alle connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita, e non costituiscono vincoli espropriativi, bensì soltanto conformativi, funzionali all'interesse pubblico generale
Cass. Sez. III n. 25198 del 6 giugno 2019 (CC 7 mag 2019)
Pres. Di Nicola Est. Gai Ric. Pozzolana
Urbanistica.Realizzazione di un pontile galleggiante a carattere stagionale
A partire dal 2011, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio la realizzazione di un pontile galleggiante a carattere stagionale, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari. Ed è proprio l’individuazione dei c.d. servizi complementari che diviene l’elemento di discrimine tra l’opera (pontile galleggiante con le caratteriste indicate dalla lett. c) dell’art. 2 cit.) e l’opera per la quale permane la necessità del permesso a costruire essendo esclusa in forza dell’art. 31 cit.
TAR Pugia (LE) Sez. I n. 755 del 9 maggio 2019
Rifiuti.Inquinamento da discarica e responsabilità
L’imputazione dell’inquinamento a un determinato soggetto può avvenire sia per condotte attive che per condotte omissive e la relativa prova può essere data in forma diretta o indiretta, potendo in quest’ultimo caso la pubblica amministrazione avvalersi anche di presunzioni semplici ex art.2727 c.c., prendendo in considerazione elementi di fatto da cui si traggano indizi gravi, precisi e concordanti: sulla base di tali indizi deve risultare verosimile che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori. L'esistenza di altri fattori causativi non esclude di per sé la responsabilità.
Cass. Sez. III n. 23794 del 29 maggio 2019 (UP 21 mar 2019)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Di Ferro
Rifiuti.Abbandono e nozione di enti di cui all’art. 256 comma 2 d.lgs. 152/06
Nella nozione di enti cui fa riferimento l’art. 256, comma 2 d.lgs. 152\06 rientrano anche le associazioni ed integra il reato sanzionato da tale disposizione l’abbandono, da parte del rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica di tiro al volo dei rifiuti derivanti da tale attività
TAR Campania (NA) Sez. VI n. 2486 del 9 maggio 2019
Urbanistica.Accesso agli atti
Sentenza di interesse relativa a ricorso avverso provvedimento con il quale il comune ha respinto l’istanza di accesso finalizzata all’ostensione di copia di:tutte le licenze commerciali di qualunque natura rilasciate nel comune; dei certificati di agibilità di dette attività commerciali (alberghi, ristoranti, negozi, ecc.); delle domande di condono non ancora evase ovvero a cui non è stata ancora concessa la sanatoria in relazione ad immobili in cui vengono esercitate attività commerciali per le quali è stata rilasciata licenza di commercio; di tutte le continuità d’uso rilasciate per immobili sottoposti a pratica di condono non ancora esaminata e concessa. Accogliendo il ricorso, il TAR ha ritenuto ritenere ormai superata, alla luce di una interpretazione costituzionalmente (e convenzionalmente) orientata del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, la impostazione prospettata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel provvedimento n. 1 del 3 gennaio 2019 (segnalazione Avv. B. Molinaro)
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