Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale sent. 147 del 19 giugno 2019
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale [VIA] - Provvedimento di VIA - Rapporti tra provvedimento di VIA e autorizzazione - Modalità di acquisizione dei pareri - Elenco dei progetti da assoggettare a procedura di VIA regionale - Elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità regionale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale
TAR Campania (NA) Sez.III n. 2881 del 29 maggio 2019
UrbanisticaTettoie e titolo abilitativo
Occorre distinguere tra tettoie precarie e facilmente amovibili aperte sui tre lati, e tettoie a forte impatto sul territorio, assoggettate, le prime, al regime della D.i.a. e, le seconde, al previo rilascio di un titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire), soggiungendosi che dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono
TAR Molise Sez. I n.166 del 13 maggio 2019
Acque.Contratto di somministrazione del servizio idrico
Il contratto di somministrazione del servizio idrico, inquadrabile nella previsione di cui all’art. 1559 del codice civile, presenta indubbie peculiarità connesse sia alla natura del bene somministrato (essendo l’acqua un bene pubblico di prima necessità), sia al regime di monopolio in cui la prestazione viene normalmente erogata. Dette peculiarità, peraltro, non possono ritenersi ostative all’applicabilità delle disposizioni di rango primario (in primis quelle del codice civile) che disciplinano, in generale, i contratti a prestazioni corrispettive e dei più generali parametri della buona fede e correttezza che presiedono la disciplina delle obbligazioni. (artt. 1175, 1337, 1375 c.c). Considerato, poi, che le clausole contrattuali costituiscono diretta esecuzione delle norme di rango secondario con cui l’Amministrazione disciplina la materia, è ovvio che anche tali fonti regolamentari devono uniformarsi ai principi sopra citati ed al più generale principio di buon andamento dell’azione amministrativa che si traduce, nella specie, nella ragionevolezza e congruità della regolamentazione di settore che promana da parte dell’ente competente
Sfalci e potature nella legge europea 2018. si profila l’ennesima condanna dell’Italia
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. II n. 3208 del 20 maggio 2019
Urbanistica.Criterio discretivo tra intervento di demolizione e ricostruzione qualificabile come ristrutturazione e nuova costruzione
ll criterio discretivo tra l’intervento di “demolizione e ricostruzione” e la “nuova costruzione” è costituito proprio, nel primo caso, dall’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a “nuova costruzione”, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia. Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell’ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal d.lgs. n. 301 del 2002 in quanto proprio perché non vi è più il limite della ‘fedele ricostruzione’ si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, debba conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi
Cass. Sez. III n. 24797 del 4 giugno 2019 (CC 13 feb 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Corbo Ric. PM in proc. Venuto
Acque.Superamento limiti tabellari e impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Non è configurabile il reato di cui all’art. 137, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente, a carico al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico, supera i valori-limite previsti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto, anche quando si tratti di sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del precisato Allegato 5, come, ad esempio, e nella specie, nel caso di residui da metabolismo umano.
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