MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 18 ottobre 2005
Criteri applicativi, modalita', termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle societa' operatrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche e integrazioni.
Gazzetta Ufficiale N. 252 del 28 Ottobre 2005
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego
pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla
legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed
integrazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e
integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, di attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e le sue modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 207, recante l'istituzione dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (richiamata nel seguito:
l'APAT), ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 38 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche;
Considerato il parere espresso dall'APAT con nota 23 settembre
2005, prot. n. 35379;
Ritenuto opportuno dare attuazione all'art. 21, comma 3, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche ed
integrazioni, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, sentita l'APAT, sono stabiliti i criteri
applicativi, le modalita', i termini di compilazione e di invio del
riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali
effettuati con l'indicazione delle materie trasportate, per i
trasporti di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
nonche' gli eventuali esoneri;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. I soggetti che effettuano il trasporto di materie radioattive
e fissili speciali di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860 e successive modifiche e integrazioni, in nome proprio e per
conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorche'
avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena
responsabilita' e disponibilita', sono obbligati a redigere un
riepilogo delle operazioni di trasporto, nel rispetto dei criteri,
delle condizioni e delle modalita' stabiliti dal presente decreto.
2. E' escluso, dall'ambito di applicazione del presente decreto,
il trasporto di sorgenti di tipo riconosciuto di cui all'art. 26 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed
integrazioni, qualora l'esonero dall'obbligo di riepilogo sia stato
previsto nell'atto di conferimento della qualifica di sorgente di
tipo riconosciuto.
Art. 2.
Riepilogo dei trasporti effettuati e modalita' di trasmissione
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, inviano all'APAT, con
cadenza trimestrale, un riepilogo dei trasporti effettuati con
l'indicazione delle materie trasportate riportando le informazioni di
cui all'allegato I al presente decreto. Una comunicazione scritta
deve essere inviata all'APAT anche se, nel trimestre di riferimento,
non e' stato effettuato alcun trasporto di materie radioattive e
fissili speciali. Tale comunicazione deve essere inviata entro il
giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.
2. Il riepilogo di cui al precedente comma 1, e' trasmesso in
formato elettronico oppure mediante il modello cartaceo di cui
all'allegato II al presente decreto, entro il giorno 15 del mese
successivo al trimestre di riferimento. La preparazione e l'invio dei
dati in formato elettronico avviene secondo le linee guida riportate
nel sito internet dell'APAT (www.apat.gov.it).
Art. 3.
Rapporto annuale
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei riepiloghi
inviati, l'APAT provvede alla redazione di un rapporto contenente i
risultati dell'elaborazione dei dati relativi ai trasporti effettuati
dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, nell'anno precedente.
2. Il rapporto di cui al comma precedente viene trasmesso al
Ministero delle attivita' produttive e reso disponibile su richiesta,
ad altre amministrazioni pubbliche.
Art. 4.
Aggiornamenti degli allegati
1. Gli allegati I e II costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
2. Gli allegati sono modificati anche in relazione agli
intervenuti aggiornamenti tecnici con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, su proposta dell'APAT.
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per la
trasmissione dei riepiloghi da effettuarsi entro il 15 aprile 2006,
con riferimento ai dati riferiti al trimestre gennaio-marzo 2006.
2. Le attuali modalita' di trasmissione dei dati restano valide
fino alla data di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, limitatamente alla
materia procedimentale disciplinata dal presente decreto, cessano di
avere efficacia le disposizioni contenute nei provvedimenti
autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e sue modifiche ed integrazioni, come modificato
dall'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue
modifiche ed integrazioni.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2005
Il Ministro: Scajola
Allegato I
INFORMAZIONI DETTAGLIATE DA RIPORTARE NEI RIEPILOGHI
DEI DATI DI CUI ALL'ART. 2
Vettore
Spedizione
Mittente
Vettore precedente
Vettore susseguente
Localita' di partenza
Localita' di arrivo
Numero e tipo dei colli trasportati
Categoria dei colli ed indice di trasporto
Materia radioattiva trasportata con informazioni sull'attivita' e lo
stato fisico
Data inizio e fine trasporto
Allegato
omissis