Corte di Giustizia (Prima Sezione) 21 ottobre 2020
«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “risorse statali” – Responsabilità estesa dei produttori – Eco‑organismo autorizzato dalle autorità pubbliche a riscuotere contributi presso soggetti che immettono sul mercato determinati prodotti, al fine di provvedere, per conto dei medesimi, all’obbligo giuridico loro incombente di trattare i rifiuti derivanti da tali prodotti – Sostegni finanziari versati dall’eco‑organismo agli operatori di raccolta differenziata convenzionati»
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
21 ottobre 2020 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “risorse statali” – Responsabilità estesa dei produttori – Eco‑organismo autorizzato dalle autorità pubbliche a riscuotere contributi presso soggetti che immettono sul mercato determinati prodotti, al fine di provvedere, per conto dei medesimi, all’obbligo giuridico loro incombente di trattare i rifiuti derivanti da tali prodotti – Sostegni finanziari versati dall’eco‑organismo agli operatori di raccolta differenziata convenzionati»
Nella causa C‑556/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 12 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2019, nel procedimento
Eco TLC
contro
Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire,
Ministre de l’Économie et des Finances,
con l’intervento di:
Fédération des entreprises du recyclage,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, L. Bay Larsen, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Eco TLC, da F. Molinié, avocat;
– per la Fédération des entreprises du recyclage, da A. Gossement, avocat;
– per il governo francese, da A.‑L. Desjonquères e P. Dodeller, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, K.‑P. Wojcik e C. Georgieva‑Kecsmar, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 maggio 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107 TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Eco TLC e, dall’altro, il ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire (Ministro di Stato, Ministro della Transizione ecologica e solidale, Francia) e il ministre de l’Économie et des Finances (Ministro dell’Economia e delle Finanze, Francia), in merito alla legittimità di un decreto che prevede la rivalutazione di un sostegno finanziario versato dalla Eco TLC agli operatori convenzionati incaricati del trattamento dei rifiuti derivanti dai prodotti tessili di abbigliamento, da biancheria per la casa e da calzature.
Contesto normativo
3 L’articolo L. 541‑10‑3 del code de l’environnement (codice ambientale), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice ambientale»), prevede quanto segue:
«A decorrere dal 1° gennaio 2007, tutte le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato nazionale, a titolo professionale, prodotti tessili di abbigliamento, calzature o biancheria per la casa nuovi destinati all’uso domestico sono tenute a contribuire o a provvedere al riciclaggio e al trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono soggette all’obbligo di cui al primo comma anche tutte le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato nazionale, a titolo professionale, qualsiasi tipo di prodotti tessili finiti per la casa, ad esclusione di quelli che costituiscono elementi di arredo o che sono destinati a proteggere o a decorare elementi di arredo.
Le persone di cui ai primi due commi adempiono il proprio obbligo:
– o contribuendo finanziariamente a un organismo autorizzato mediante decreto congiunto dei ministri competenti per l’ecologia e l’industria, che stipula convenzioni con gli operatori di raccolta differenziata e gli enti territoriali o i loro raggruppamenti incaricati della gestione dei rifiuti e versa loro un sostegno finanziario per le operazioni di riciclaggio e di trattamento dei rifiuti, di cui ai primi due commi, dagli stessi garantite;
– o istituendo, nel rispetto di un capitolato d’oneri, un sistema individuale di riciclaggio e di trattamento dei rifiuti di cui ai primi due commi, approvato mediante decreto congiunto dei ministri competenti per l’ecologia e l’industria.
Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare il metodo di calcolo del contributo, le condizioni in cui è favorito l’inserimento delle persone che incontrano difficoltà nell’ambito dell’occupazione nonché le sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo previsto al primo comma, sono stabilite mediante decreto del Conseil d’État (Consiglio di Stato)».
4 Ai sensi dell’articolo R. 543‑214, secondo comma, del codice ambientale, ogni organismo dà prova, a sostegno della propria domanda di autorizzazione, delle proprie capacità tecniche e finanziarie di condurre a buon fine le operazioni necessarie per favorire, mediante le convenzioni che stipula e la redistribuzione dei contributi finanziari che raccoglie, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materiale e il trattamento dei rifiuti di cui all’articolo L. 541‑10‑3 del medesimo codice, e indica le condizioni in cui intende soddisfare le clausole del capitolato d’oneri di cui sarà corredata tale autorizzazione.
5 Conformemente all’articolo R. 543‑215, primo comma, del codice ambientale, gli organismi autorizzati determinano l’importo complessivo del contributo da riscuotere presso le persone menzionate all’articolo L. 541‑10‑3, primo comma, di tale codice, in modo da coprire, ogni anno, le spese risultanti dall’applicazione del capitolato d’oneri di cui all’articolo R. 543‑214 del medesimo codice.
6 A norma dell’articolo R. 543‑218 del codice ambientale, il capitolato d’oneri di cui all’articolo R. 543‑214 del medesimo codice specifica, in particolare, gli obiettivi perseguiti in termini di quantità di rifiuti differenziati, riutilizzati, riciclati o recuperati, nonché gli obiettivi di inserimento delle persone che incontrano difficoltà nell’ambito dell’occupazione, ai sensi dell’articolo L. 541‑10‑3 dello stesso codice ambientale, e prevede la riduzione del sostegno finanziario versato all’operatore di raccolta differenziata che non osservi un obiettivo minimo di inserimento di tali persone.
7 Il decreto del 3 aprile 2014 relativo alla procedura di autorizzazione e recante il capitolato d’oneri degli organismi impegnati nel trattamento dei rifiuti derivanti dai prodotti tessili di abbigliamento, da biancheria per la casa e da calzature, in conformità all’articolo R. 543‑214 del codice ambientale, e che autorizza un organismo, in applicazione degli articoli L. 541‑10‑3 e da R. 543‑214 a R. 543‑224 del codice ambientale (JORF del 14 maggio 2014, pag. 7969; in prosieguo: il «decreto del 3 aprile 2014»), ha rilasciato alla Eco TLC un’autorizzazione a riscuotere, presso i soggetti che immettono sul mercato prodotti tessili di abbigliamento, biancheria per la casa e calzature (in prosieguo: i «prodotti TLC»), contributi finanziari al trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti e a riversare gli stessi contributi, sotto forma di sostegni finanziari, in particolare agli operatori di raccolta differenziata, in conformità del capitolato d’oneri allegato al decreto in questione.
8 L’allegato del decreto del 3 aprile 2014, intitolato «Capitolato d’oneri relativo all’autorizzazione rilasciata a un eco‑organismo in applicazione degli articoli L. 541‑10‑3 e da R. 543‑214 a R. 543-224 del codice ambientale per il periodo 2014‑2019», contiene a sua volta vari allegati. Tra questi, l’allegato III, intitolato «Tariffario dei sostegni finanziari versati agli operatori di raccolta differenziata convenzionati, nell’anno N+1, a titolo dell’anno N», stabilisce il metodo di calcolo dei diversi tipi di sostegno finanziario che possono essere versati agli operatori di raccolta differenziata convenzionati, ossia il sostegno alla sostenibilità, il sostegno alla raccolta differenziata di materiali e il sostegno allo sviluppo. Il medesimo allegato precisa che l’importo del sostegno alla sostenibilità è pari alla somma degli aiuti alla sostenibilità nell’ambito del recupero di materiali, del recupero energetico e dello smaltimento, e che l’aiuto alla sostenibilità nell’ambito del recupero di materiali viene calcolato applicando ai «volumi di rifiuti differenziati che sono stati oggetto di un recupero di materiali (riutilizzo + riciclaggio + ulteriori modi di recupero di materiali)» un coefficiente fissato a EUR 65 per tonnellata.
9 Il decreto del 19 settembre 2017 recante modifica del decreto del 3 aprile 2014 (JORF del 4 ottobre 2017, testo n. 5; in prosieguo: il «decreto del 19 settembre 2017») ha proceduto alla rivalutazione dell’importo del sostegno alla sostenibilità. Ai sensi del suo articolo 1, il coefficiente per il calcolo dell’aiuto suddetto è portato a EUR 82,5 per tonnellata per i sostegni versati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10 La Eco TLC è un eco‑organismo autorizzato dalle autorità pubbliche a riscuotere presso i soggetti che immettono sul mercato prodotti TLC contributi finanziari a fronte del servizio di provvedere, per conto dei medesimi, all’obbligo giuridico loro incombente di trattare i rifiuti derivanti da tali prodotti. A tal fine la Eco TLC stipula convenzioni con gli operatori di raccolta differenziata ammissibili e versa loro diversi tipi di sostegno finanziario, ossia un sostegno alla sostenibilità, un sostegno alla raccolta differenziata di materiali e un sostegno allo sviluppo, per le operazioni di riciclaggio e di trattamento dei rifiuti derivanti dai prodotti TLC.
11 Mentre il decreto del 3 aprile 2014 aveva fissato in EUR 65 per tonnellata il coefficiente di calcolo dell’aiuto alla sostenibilità nell’ambito del recupero di materiali, il decreto del 19 settembre 2017 ha proceduto alla rivalutazione del medesimo sostegno, portando tale coefficiente a EUR 82,5 per tonnellata per le somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
12 La Eco TLC ha proposto ricorso avverso il decreto del 19 settembre 2017 dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), lamentando, in particolare, che il decreto in questione istituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
13 Il giudice del rinvio rileva che, conformemente all’articolo L. 541‑10‑3 del codice ambientale, relativo al principio di responsabilità estesa dei produttori, i soggetti che immettono sul mercato prodotti TLC sono tenuti a contribuire o a provvedere al riciclaggio e al trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti. Più esattamente, per adempiere tale obbligo, detti soggetti che immettono sul mercato devono o provvedere essi stessi al trattamento dei rifiuti derivanti da prodotti TLC o trasferirne la responsabilità a un organismo autorizzato, incaricato di riscuotere i loro contributi e di provvedere per loro conto al trattamento di tali rifiuti, concludendo apposite convenzioni con operatori di raccolta differenziata.
14 Ciò premesso, il giudice del rinvio constata, in primo luogo, la Eco TLC è l’unico organismo autorizzato a tal fine e che i soggetti che immettono sul mercato non hanno scelto di provvedere essi stessi al trattamento dei rifiuti derivanti dai prodotti TLC.
15 In secondo luogo, esso precisa che il tariffario dei sostegni finanziari versati agli operatori di raccolta differenziata dalla Eco TLC è stato predisposto dal decreto del 3 aprile 2014 secondo obiettivi di recupero di rifiuti e di occupazione di persone socialmente disagiate. Il giudice del rinvio rimarca che, conformemente al decreto citato, la Eco TLC è tenuta ad adeguare l’importo dei contributi da riscuotere presso i soggetti che immettono sul mercato al livello strettamente necessario ad adempiere i propri obblighi, quali il versamento dei sostegni finanziari agli operatori di raccolta differenziata secondo il tariffario predisposto dallo stesso decreto, nonché la realizzazione di diverse azioni di sensibilizzazione e prevenzione, senza poter trarre profitti né perdite e senza effettuare attività in altri ambiti.
16 In terzo e ultimo luogo, il giudice del rinvio rileva che un censore di Stato, designato dallo Stato, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione della Eco TLC, senza tuttavia disporre del diritto di voto, è informato delle condizioni degli investimenti finanziari previsti da tale società prima della loro approvazione da parte del consiglio di amministrazione e ha la facoltà di chiedere tutti i documenti relativi alla gestione finanziaria di detta società per informarne, in caso di inosservanza delle regole di buona gestione finanziaria, le autorità competenti dello Stato, le quali potranno stabilire una sanzione pecuniaria fino a EUR 30 000 o persino decidere la sospensione, se non la revoca, dell’autorizzazione. Il giudice del rinvio precisa che, per il resto, la Eco TLC determina liberamente le proprie scelte di gestione e che, segnatamente, i fondi destinati agli operatori di raccolta differenziata non sono soggetti ad alcun particolare obbligo di deposito.
17 Stante quanto precede, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 107 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che occorre considerare come un aiuto di Stato ai sensi di [tale disposizione] un dispositivo mediante cui un eco‑organismo privato senza fini di lucro, titolare di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità pubbliche, riscuote presso soggetti che immettono sul mercato una particolare categoria di prodotti, i quali stipulino con detto organismo una convenzione a tal fine, contributi a fronte del servizio consistente nel provvedere per loro conto al trattamento dei rifiuti derivanti da siffatti prodotti, e riversa a operatori incaricati della raccolta differenziata e del recupero di tali rifiuti sovvenzioni d’importo fissato nella stessa autorizzazione sulla base di obiettivi ambientali e sociali».
Sulla questione pregiudiziale
18 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza del 6 marzo 2018, Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank, C‑579/16 P, EU:C:2018:159, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
19 Relativamente alla prima delle condizioni summenzionate, va ricordato che, affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come «aiuti» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essi devono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato (sentenza del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
20 Inoltre, sulla scorta di una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte, se necessario, deve riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
21 Dalla decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio si interroga in realtà unicamente sulla prima delle condizioni menzionate al punto 18 della presente sentenza e che gli elementi di fatto che esso ha fornito alla Corte si riferiscono essenzialmente a questa prima condizione.
22 Ciò posto, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio domandi, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituisce un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali ai sensi di tale disposizione un dispositivo mediante il quale un eco‑organismo privato senza fini di lucro, titolare di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità pubbliche, riscuote presso i soggetti che immettono sul mercato una particolare categoria di prodotti – i quali stipulino con il medesimo organismo una convenzione a tal fine – contributi a fronte del servizio consistente nel provvedere per loro conto al trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti, e riversa a operatori incaricati della raccolta differenziata e del recupero di tali rifiuti sovvenzioni d’importo fissato nella stessa autorizzazione sulla base di obiettivi ambientali e sociali.
23 In primo luogo, al fine di valutare l’imputabilità della misura allo Stato, occorre verificare se le autorità pubbliche siano state coinvolte nell’adozione di tale misura (sentenza del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
24 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il dispositivo relativo alla responsabilità estesa del produttore, vigente nella filiera della gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti TLC, è stato istituito da testi di natura legislativa e regolamentare, ossia il codice ambientale e il decreto del 3 aprile 2014, quale modificato dal decreto del 19 settembre 2017. Tale dispositivo deve quindi essere considerato imputabile allo Stato, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto precedente della presente sentenza.
25 In secondo luogo, per determinare se il vantaggio sia stato concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, il divieto sancito all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende sia gli aiuti direttamente concessi dallo Stato o mediante risorse statali sia quelli concessi da organismi pubblici o privati istituiti o designati da quest’ultimo al fine della loro gestione (sentenza del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
26 La distinzione operata da tale disposizione tra gli «aiuti concessi dallo Stato» e gli aiuti concessi «per mezzo di risorse statali» non significa che tutti i vantaggi concessi da uno Stato costituiscano aiuti, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere in tale nozione i vantaggi direttamente concessi dallo Stato e quelli concessi per il tramite di un organismo pubblico o privato, designato o istituito da tale Stato (sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
27 Difatti, il diritto dell’Unione non può tollerare che il semplice fatto di creare enti autonomi incaricati della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le regole in materia di aiuti di Stato (sentenza del 9 novembre 2017, Commissione/TV2/Danmark, C‑656/15 P, EU:C:2017:836, punto 45).
28 Nel caso di specie, in forza del principio di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo L. 541‑10‑3 del codice ambientale, i soggetti che immettono sul mercato prodotti TLC, ossia i produttori, gli importatori e i distributori, sono tenuti a provvedere o a contribuire al trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti.
29 Al fine di adempiere tale obbligo, devono o provvedere essi stessi al trattamento dei rifiuti derivanti dai prodotti TLC o contribuire finanziariamente a un eco‑organismo autorizzato dalle autorità pubbliche che garantisca la gestione di tali rifiuti stipulando convenzioni con gli operatori di raccolta differenziata e versando loro sostegni finanziari per le operazioni di riciclaggio e di trattamento di detti rifiuti.
30 Sebbene dalla decisione di rinvio emerga che, per adempiere il loro obbligo derivante dall’articolo L. 541‑10‑3 del codice ambientale, i soggetti che immettono sul mercato prodotti TLC hanno scelto di aderire alla Eco TLC, organismo autorizzato a tal fine dal decreto del 3 aprile 2014, non può ritenersi per ciò solo che i contributi che essi versano a tale eco‑organismo costituiscano contributi obbligatori imposti dalla legislazione di uno Stato.
31 Peraltro, la Eco TLC, mentre riscuote presso i soggetti che immettono sul mercato prodotti TLC contributi finanziari a fronte del servizio di provvedere per loro conto all’obbligo giuridico che hanno di trattare i rifiuti derivanti da tali prodotti, stipula pure apposite convenzioni con gli operatori di raccolta differenziata ammissibili, cui riversa sostegni finanziari per le operazioni di riciclaggio e di trattamento dei rifiuti derivanti da detti prodotti.
32 Si deve così constatare che il dispositivo di cui al procedimento principale prevede, in un primo momento, il trasferimento di contributi finanziari da operatori economici privati verso una società di diritto privato e, in un secondo momento, il versamento da parte di tale società di una parte di tali contributi ad altri operatori economici privati.
33 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle conclusioni, tali contributi conservano carattere privato durante tutto il loro percorso. I fondi costituiti dal versamento di detti contributi non transitano mai nelle casse dello Stato o in quelle di un altro organismo pubblico e non passano mai in mano alle autorità pubbliche. Per di più, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che lo Stato membro interessato non rinuncia ad alcuna risorsa, a qualsiasi titolo, come imposte, tasse, contributi o altro, che, secondo la legislazione nazionale, avrebbe dovuto essere acquisita al bilancio dello Stato.
34 Ne consegue che il dispositivo di cui al procedimento principale non comporta alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali.
35 Nondimeno, dalla giurisprudenza della Corte risulta che misure che non comportano un trasferimento di risorse statali possono ancora rientrare nella nozione di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 9 novembre 2017, Commissione/TV2/Danmark, C‑656/15 P, EU:C:2017:836, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
36 In effetti, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente utilizzare per sostenere imprese, inclusi quelli che non appartengono permanentemente al patrimonio dello Stato. Anche se somme corrispondenti alla misura di aiuto in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come «risorse statali» (sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 37, e del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 53).
37 Occorre quindi verificare se i fondi utilizzati dalla Eco TLC per sovvenzionare gli operatori di raccolta differenziata convenzionati restino costantemente sotto il controllo pubblico e, quindi, a disposizione delle autorità nazionali competenti.
38 A tale riguardo, in primo luogo, come constatato al punto 33 della presente sentenza, tali fondi non transitano mai nelle casse dello Stato o in quelle di un altro organismo pubblico e non passano mai in mano alle autorità pubbliche.
39 Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte consta, nell’ordine, che i suddetti fondi non sono soggetti ad alcun obbligo particolare di deposito; che, in caso di cessazione dell’attività dell’eco‑organismo, le somme eventualmente disponibili, previa imputazione delle spese connesse alla cessazione dell’attività e previa detrazione dei debiti detenuti da tale eco‑organismo nei confronti dello Stato e di tutti i suoi creditori, non sono versate alle autorità pubbliche, e, infine, che le controversie vertenti sul recupero dei contributi dovuti dai soggetti che immettono sul mercato in forza del dispositivo di cui al procedimento principale rientrano nella sfera di competenza dei giudici per le controversie in materia civile o commerciale.
40 Ne consegue che lo Stato non dispone, in nessun momento, di un accesso effettivo ai fondi in questione e che l’eco‑organismo non vanta alcuna prerogativa delle autorità pubbliche.
41 In secondo luogo, i fondi utilizzati dalla Eco TLC nell’ambito del dispositivo di cui al procedimento principale sono destinati esclusivamente all’esecuzione dei compiti che le sono assegnati dalla legge. Tale principio legale di destinazione esclusiva dei fondi tende piuttosto proprio a dimostrare, in assenza di qualsivoglia elemento in senso contrario, l’assenza di un potere dispositivo dello Stato sui fondi medesimi, vale a dire del potere di decidere una destinazione differente rispetto a quella prevista dalla legge (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punto 76).
42 In terzo luogo, è vero che il tariffario dei sostegni finanziari versati dall’eco‑organismo autorizzato agli operatori di raccolta differenziata è predisposto dallo Stato.
43 Tuttavia, da un lato, come risulta dai punti 5 e 15 della presente sentenza, sono gli organismi autorizzati che determinano l’importo complessivo del contributo finanziario che riscuoteranno presso i soggetti che immettono sul mercato, in modo da coprire, ogni anno, le spese risultanti dall’applicazione del capitolato d’oneri, ossia quelle per i sostegni finanziari agli operatori di raccolta differenziata, ma anche quelle di funzionamento e per le diverse azioni di sensibilizzazione e di prevenzione.
44 Dall’altro lato, nelle sue osservazioni scritte, il governo francese ha rilevato che, conformemente al capitolato d’oneri allegato al decreto del 3 aprile 2014, il tariffario dei sostegni finanziari versati dall’eco‑organismo autorizzato agli operatori di raccolta differenziata corrisponde al costo medio netto della raccolta differenziata. Per quanto riguarda, più in particolare, la rivalutazione effettuata dal decreto del 19 settembre 2017, essa sarebbe stata determinata dalle autorità pubbliche sulla base delle proposte contenute nel bilancio annuale dell’Osservatorio ambientale, economico e sociale della raccolta differenziata e del recupero dei rifiuti di TLC. Tale osservatorio, istituito dalla Eco TLC, avrebbe recensito, ai fini dell’elaborazione di tale bilancio, gli oneri e gli introiti degli operatori della raccolta differenziata e avrebbe constatato una sotto‑compensazione delle attività di raccolta differenziata.
45 L’eco‑organismo autorizzato avrebbe quindi un ruolo di primo piano nella determinazione e nell’evoluzione del tariffario dei sostegni finanziari versati agli operatori di raccolta differenziata, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
46 In quarto luogo, se è vero che dalla decisione di rinvio risulta che il decreto del 3 aprile 2014 prevede già condizioni di ammissibilità che gli operatori di raccolta differenziata devono rispettare al fine di beneficiare di detti sostegni finanziari, il governo francese ha tuttavia sottolineato, nelle sue osservazioni scritte, che l’eco‑organismo autorizzato dispone di una certa libertà contrattuale nei rapporti con gli operatori di raccolta differenziata per fissare condizioni di ammissibilità ulteriori. Del resto, secondo detto governo, la Eco TLC si sarebbe avvalsa di tale libertà introducendo di propria iniziativa condizioni di ammissibilità ai sostegni finanziari più stringenti di quelle fissate dallo Stato.
47 La Eco TLC avrebbe, dunque, un’influenza nella determinazione dei beneficiari dei sostegni finanziari da versare in forza del dispositivo di cui al procedimento principale. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se sia effettivamente così.
48 In quinto e ultimo luogo, certamente, dalla decisione di rinvio consta che un censore di Stato, designato dallo Stato, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione della Eco TLC, è informato delle condizioni degli investimenti finanziari previsti da tale società prima della loro approvazione da parte del consiglio di amministrazione e ha la facoltà di chiedere tutti i documenti relativi alla gestione finanziaria per informarne, in caso di inosservanza delle regole di buona gestione finanziaria, le autorità pubbliche competenti, le quali potranno stabilire una sanzione pecuniaria o persino decidere la sospensione, se non la revoca, dell’autorizzazione.
49 Tuttavia, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta, da un lato, che detto censore di Stato non ha un diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione della Eco TLC che gli consenta di esercitare un’influenza sull’amministrazione dei fondi utilizzati da tale società per versare sostegni finanziari agli operatori di raccolta differenziata. Dall’altro lato, emerge che il compito del censore consiste unicamente nel vigilare sul mantenimento delle capacità finanziarie della società in questione.
50 Da quanto precede risulta che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, i fondi utilizzati dalla Eco TLC per versare sostegni finanziari agli operatori di raccolta differenziata non restano costantemente sotto il controllo pubblico, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza, e non costituiscono quindi «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
51 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un dispositivo mediante il quale un eco‑organismo privato senza fini di lucro, titolare di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità pubbliche, riscuote presso i soggetti che immettono sul mercato una particolare categoria di prodotti – i quali stipulino con il medesimo organismo una convenzione a tal fine – contributi a fronte del servizio di provvedere per loro conto al trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti, e riversa poi a operatori incaricati della raccolta differenziata e del recupero di tali rifiuti sovvenzioni d’importo fissato nella stessa autorizzazione sulla base di obiettivi ambientali e sociali, non costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali ai sensi della disposizione in parola, purché tali sovvenzioni non restino costantemente sotto il controllo pubblico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un dispositivo mediante il quale un eco‑organismo privato senza fini di lucro, titolare di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità pubbliche, riscuote presso i soggetti che immettono sul mercato una particolare categoria di prodotti – i quali stipulino con il medesimo organismo una convenzione a tal fine – contributi a fronte del servizio di provvedere per loro conto al trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti, e riversa poi a operatori incaricati della raccolta differenziata e del recupero di tali rifiuti sovvenzioni d’importo fissato nella stessa autorizzazione sulla base di obiettivi ambientali e sociali, non costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali ai sensi della disposizione in parola, purché tali sovvenzioni non restino costantemente sotto il controllo pubblico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.