Corte di GIustizia (Ottava Sezione) 11 novembre 2021
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Spedizioni di rifiuti – Articolo 3, paragrafo 5, e articolo 11, paragrafo 1, lettera i) – Direttiva 2008/98/CE – Gestione dei rifiuti – Articolo 16 – Principi di autosufficienza e di prossimità – Decisione 2000/532/CE – Catalogo europeo dei rifiuti (CER) – Rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne altera la natura»
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
11 novembre 2021 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Spedizioni di rifiuti – Articolo 3, paragrafo 5, e articolo 11, paragrafo 1, lettera i) – Direttiva 2008/98/CE – Gestione dei rifiuti – Articolo 16 – Principi di autosufficienza e di prossimità – Decisione 2000/532/CE – Catalogo europeo dei rifiuti (CER) – Rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne altera la natura»
Nella causa C‑315/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 10 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 13 luglio 2020, nel procedimento
Regione Veneto
contro
Plan Eco Srl,
con l’intervento di:
Futura Srl,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da J. Passer (relatore), presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, L.S. Rossi e N. Wahl, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, da L. Haasbeek, G. Gattinara e F. Thiran, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 giugno 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1), e della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Regione Veneto (Italia) e la Plan Eco Srl, in merito ad una spedizione di rifiuti tra Stati membri.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 1013/2006
3 L’articolo 2 del regolamento n. 1013/2006, intitolato «Definizioni», così dispone:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(…)
19) “autorità competente di spedizione”: l’autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio;
20) “autorità competente di destinazione”: l’autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;
(…)».
4 L’articolo 3, paragrafo 5, di tale regolamento prevede quanto segue:
«Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette, a norma del presente regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento».
5 Ai sensi dell’articolo 11 di detto regolamento, intitolato «Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento»:
«1. In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati allo smaltimento, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione a norma dell’articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:
a) la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme ai provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell’autosufficienza a livello comunitario e nazionale a norma della direttiva 2006/12/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU 2006, L 114, pag. 9)] per vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti di spedizioni di rifiuti; o
(...)
i) i rifiuti sono rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica (voce 20 03 01); o
(...)
6. I provvedimenti presi dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, lettera a), allo scopo di vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti delle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento (…) sono immediatamente notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri».
6 L’articolo 12 del medesimo regolamento, intitolato «Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero», così dispone:
«1. In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione a norma dell’articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:
(...)
b) la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o
(...)
g) il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della parte non recuperabile non giustificano il recupero con riguardo a considerazioni economiche e/o ambientali; (...)
(...)».
Direttiva 2008/98
7 La direttiva 2008/98 ha abrogato la direttiva 2006/12 con effetto dal 12 dicembre 2010 e prevede, all’articolo 41, che i riferimenti a quest’ultima si intendano fatti alla prima.
8 Il considerando 33 della direttiva 2008/98 così recita:
«Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 (…), i rifiuti urbani non differenziati di cui all’articolo 3, paragrafo 5 dello stesso rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di un’operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà».
9 Ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2008/98, intitolato «Principi di autosufficienza e prossimità»:
«1. Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
2. La rete è concepita in modo da consentire all[’Unione] nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei rifiuti di cui al paragrafo 1 e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.
3 La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
4. I principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l’intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno».
Decisione 2000/532/CE
10 La decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU 2000, L 226, pag. 3), come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU 2014, L 370, pag. 44), contiene in allegato l’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98, denominato «catalogo europeo dei rifiuti» (in prosieguo: il «CER»).
11 Il capo 19 del CER, intitolato «Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti (…)», contiene, alla sezione 19.12, intitolata «Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti», le seguenti rubriche:
19 12 11* |
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose |
19 12 12 |
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 |
12 Al capo 20 del CER, intitolato «Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata», figura, alla sezione 20 03, intitolata «Altri rifiuti urbani», la voce 20 03 01: «rifiuti urbani non differenziati».
Diritto italiano
13 L’articolo 182 bis, primo comma, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Supplemento ordinario alla GURI n. 88, del 14 aprile 2006; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 152/2006»), prevede quanto segue:
«Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 La società di trasporti Plan Eco ha chiesto alla Regione Veneto l’autorizzazione preventiva per la spedizione, verso un cementificio sito in Slovenia, di 2 000 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati prodotti in Italia dalla Futura Srl. Tali rifiuti erano stati sottoposti a un trattamento meccanico da parte della società Futura, ai fini del loro utilizzo in co-combustione, e classificati da quest’ultima società, a seguito di tale trattamento, alla voce 19 12 12 del CER.
15 Con decisione del 22 aprile 2016, la Regione Veneto si è opposta alla spedizione, basandosi sul diritto dell’Unione, segnatamente sull’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e g), del regolamento n. 1013/2006, e sulla normativa nazionale. In primo luogo, essa ha considerato che i rifiuti in esame conservavano, a seguito delle operazioni di trattamento preliminare effettuate dalla società Futura, la loro natura originaria, ossia quella di rifiuti municipali non differenziati, che corrisponde alla voce 20 03 01 del CER, e che la loro classificazione da parte di tale società nella sezione 19 12 del CER, intitolata «Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti», nonché l’attribuzione della voce 19 12 12 del CER non erano dirimenti a tal riguardo. In secondo luogo, essa ha ritenuto che l’articolo 182 bis, paragrafo 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, introdotto in attuazione della direttiva 2008/98 e dei principi di autosufficienza e di prossimità sanciti all’articolo 16 di quest’ultima, imponeva che i rifiuti urbani non differenziati fossero recuperati in uno degli impianti idonei più vicini al luogo di produzione o di raccolta. Infine, in terzo luogo, essa ha considerato che esisteva una rete di impianti sul proprio territorio in grado di soddisfare le esigenze della Plan Eco e che, nel caso di specie, un impianto della Regione Veneto si era dichiarato in grado di accogliere le 2 000 tonnellate di rifiuti oggetto della notifica di spedizione.
16 La Plan Eco ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia) il quale, con sentenza del 15 novembre 2016, ha annullato detta decisione sulla base del rilievo, segnatamente, che la spedizione all’estero aveva ad oggetto rifiuti speciali che dovevano essere classificati alla voce 19 12 12 del CER e che, pertanto, i principi di autosufficienza, di prossimità e di limitazione territoriale previsti per il trattamento dei rifiuti urbani non si applicavano.
17 La Regione Veneto ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia) il quale, dopo avere in particolare verificato che i rifiuti in esame erano stati sottoposti a un trattamento che non ne aveva sostanzialmente alterato le proprietà originarie di rifiuti urbani, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Dica la Corte di giustizia se in riferimento ad una fattispecie in cui rifiuti urbani indifferenziati, non contenenti rifiuti pericolosi, siano stati trattati meccanicamente da un impianto ai fini del recupero energetico (operazione R1/R12, ai sensi dell’allegato C) del [decreto legislativo n. 152/2006]) e, all’esito di tale operazione di trattamento, risulti, in tesi, che il trattamento non abbia sostanzialmente alterato le proprietà originarie del rifiuto urbano indifferenziato, ma agli stessi venga assegnata la classificazione CER 19.12.12., non contestata dalle parti
ai fini del giudizio in ordine alla legittimità delle obiezioni, da parte del Paese di origine, alla richiesta di autorizzazione preventiva alla spedizione in un Paese europeo presso un impianto produttivo per l’utilizzo, in co-combustione o, comunque, come mezzo per produrre energia, del rifiuto trattato, sollevate dall’Autorità preposta nel Paese di origine sulla base dei principi della direttiva 2008/98/CE, ed in particolare di obiezioni quali quelle, nella fattispecie, basate: sul principio della protezione della salute umana e dell’ambiente (articolo 13) [della direttiva 2008/98]; sul principio di autosufficienza e prossimità, stabilito dall’[articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98]; sul principio, stabilito dallo stesso [articolo 16, paragrafo 2], ultimo periodo (…); sul considerando [33 della direttiva 2008/98]:
[1)] il [CER] (nella fattispecie [la voce] 19 12 12 [di tale catalogo], rifiuti prodotti da impianti di trattamento meccanico per operazioni di recupero R1/R12) e le relative classificazioni interferiscano o meno ed, in caso di risposta positiva, in quali termini e confini, con la disciplina [di diritto dell’Unione] relativa alla spedizione di rifiuti che, prima del trattamento meccanico, erano rifiuti urbani indifferenziati;
[2)] in particolare, se, con riferimento alle spedizioni di rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, le previsioni dell’articolo 16 della direttiva 2008/98 ed il relativo considerando 33, espressamente concernenti la spedizione di rifiuti, siano o meno prevalenti rispetto alla classificazione risultante dal [CER];
[3)] precisando, qualora ritenuto opportuno e utile dalla Corte, se il suddetto Catalogo abbia carattere normativo o costituisca, invece, una mera certificazione tecnica idonea alla omogenea tracciabilità di tutti i rifiuti».
Sulle questioni pregiudiziali
18 Con le sue questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’autorità competente di spedizione possa, in base al regolamento n. 1013/2006 e alla direttiva 2008/98, opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 19 12 12 del CER.
19 In primo luogo, è importante rilevare che il regolamento n. 1013/2006 e la direttiva 2008/98, il cui obiettivo è di ridurre al minimo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente, prestano una speciale attenzione ai rifiuti urbani non differenziati.
20 In tal senso, l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 1013/2006 dispone che le spedizioni di «rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento» sono soggette, a norma di tale regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.
21 Di conseguenza, l’articolo 11 del regolamento n. 1013/2006 è applicabile anche in ipotesi di notifica concernente una spedizione prevista di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero, sebbene tale disposizione si applichi, in linea di principio, conformemente al suo titolo e al suo tenore letterale, soltanto ai rifiuti destinati allo smaltimento (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Ragn-Sells, C‑292/12, EU:C:2013:820, punti 53 e 54).
22 Inoltre, le autorità competenti di destinazione o di spedizione possono, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), di detto regolamento, opporsi a tale spedizione per il solo motivo che si tratta di «rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica (voce 20 03 01)».
23 In proposito, dai lavori preparatori del regolamento n. 1013/2006 risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso perseguire, con tali disposizioni, l’obiettivo di limitare allo stretto necessario le spedizioni di rifiuti provenienti dalla raccolta domestica, e di prevedere che gli Stati membri si facciano carico di tali rifiuti non omogenei e siano incentivati a risolvere in modo autonomo i loro problemi riguardanti i rifiuti provenienti dalla raccolta domestica, senza escludere la cooperazione con i paesi vicini.
24 Nello stesso senso, l’articolo 16 della direttiva 2008/98 impone agli Stati membri di creare una rete integrata e adeguata di impianti per il trattamento dei rifiuti destinati allo smaltimento e dei «rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori», tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. Tale articolo prevede altresì che gli Stati membri debbano concepire detta rete, in particolare, in modo da consentire ad essi di mirare individualmente all’autosufficienza nel trattamento di tali rifiuti e che detto trattamento possa avvenire in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo in cui vengono prodotti.
25 La Corte ha dichiarato in proposito che, per creare detta rete integrata, gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale nella scelta della base territoriale che ritengano adeguata per conseguire un’autosufficienza nazionale quanto al trattamento dei rifiuti in questione. La Corte ha tuttavia sottolineato che, in tale ambito, per quanto concerne in particolare le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti, una delle più importanti misure che devono essere adottate dagli Stati membri, in particolare tramite gli enti locali dotati di competenza a tale riguardo, consiste nel cercare di trattare detti rifiuti nell’impianto più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, segnatamente per i rifiuti urbani non differenziati, per limitarne al massimo il trasporto (v. sentenza del 12 dicembre 2013, Ragn-Sells, C‑292/12, EU:C:2013:820, punti 60 e 61 nonché giurisprudenza ivi citata).
26 Ne consegue che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1013/2006, e al fine di garantire il rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità sanciti all’articolo 16 della direttiva 2008/98 e attuati dalle disposizioni succitate del regolamento n. 1013/2006, principi invocati, nel procedimento principale, dall’autorità competente di spedizione, quest’ultima può opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica destinati al recupero o allo smaltimento.
27 In secondo luogo, occorre rilevare che, conformemente al considerando 33 della direttiva 2008/98, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1013/2006, i rifiuti urbani non differenziati di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dello stesso rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di un’operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà.
28 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, anche se i considerando di un atto dell’Unione non hanno alcun valore giuridico vincolante e non possono essere fatti valere né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto in questione, né per interpretare tali disposizioni in un senso contrario al loro tenore letterale, essi sono tuttavia idonei a precisare il contenuto delle disposizioni di detto atto e forniscono elementi di interpretazione tali da chiarire la volontà dell’autore dell’atto medesimo (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Balgarska Narodna Banka, C‑501/18, EU:C:2021:249, punto 90 e giurisprudenza ivi citata).
29 Nel caso di specie, l’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1013/2006, interpretati alla luce del considerando 33 della direttiva 2008/98, implicano che rifiuti urbani non differenziati che siano stati classificati alla voce 19 12 12 del CER a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, trattamento che non ha tuttavia sostanzialmente alterato le proprietà iniziali di tali rifiuti, devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, previsti da tali disposizioni, nonostante il fatto che queste ultime menzionino il codice 20 03 01 del CER.
30 Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, il regime giuridico applicabile alle spedizioni di rifiuti dipende dalla natura sostanziale di questi ultimi e non dalla loro classificazione formale in conformità al CER.
31 Inoltre, qualsiasi altra interpretazione consentirebbe di escludere dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1013/2006 e, da ultimo, dei principi di autosufficienza e di prossimità, di cui, come rilevato al punto 23 della presente sentenza, tali disposizioni mirano a garantire il rispetto, rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di una operazione di trattamento, siano stati classificati sotto una voce del CER diversa da quella riservata ai rifiuti urbani non differenziati, senza però che tale operazione abbia alterato la natura sostanziale di questi ultimi.
32 Nel procedimento principale è pacifico che il trattamento meccanico cui sono stati sottoposti i rifiuti di cui trattasi non ha sostanzialmente alterato le proprietà originarie di questi ultimi né, di conseguenza, la loro natura.
33 Ne consegue che, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1013/2006, i rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha, tuttavia, sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati alla voce 19 12 12 del CER, devono essere considerati rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica.
34 Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 11 del regolamento n. 1013/2006 devono essere interpretati nel senso che, tenuto conto dei principi di autosufficienza e di prossimità, l’autorità competente di spedizione può, basandosi in particolare sul motivo previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 19 12 12 del CER.
Sulle spese
35 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che, tenuto conto dei principi di autosufficienza e di prossimità, l’autorità competente di spedizione può, basandosi in particolare sul motivo previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 19 12 12 dell’elenco dei rifiuti contenuto in allegato alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014.
Passer |
Rossi |
Wahl |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 novembre 2021.
Il cancelliere |