TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 444 del 6.3.2017
Caccia e animali.Giurisdizione in materia di indennizzi da danni provocati dalla fauna selvatica

Ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ad indennizzi rispetto al cui riconoscimento sia attribuito un potere discrezionale alla p.a., ancorché limitato al "quantum" (segnalazione Avv. M. BALLETTA)

Pubblicato il 06/03/2017
N. 00444/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01561/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2014, proposto da:
Pina Magazzù, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvano Martella C.F. MRTSVN66L15D150I, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del TAR Catania, in via Milano 42a;
contro
Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina - U.O. 52, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Assessorato Regionale - Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina n.1323 del 10.04.2014 con il quale si procede all'archiviazione della richiesta ex art.7 della L. Reg. Sicilia n. 33/1997.
ove occorra della circolare della R.F.V. del 19.11.2004 n.3221 prot. recante strategie per la limitazione dei danni in materia di procedura di liquidazione danni ex art. 7 L.R. Sicilia n. 33/1997.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2016 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con istanza del 26 luglio 2004, la signora Pina Magazzù - coltivatrice diretta e proprietaria di un fondo agricolo nel Comune Messina - chiedeva l’attivazione del procedimento per l’accertamento e liquidazione del danno causato dalla fauna selvatica, ai sensi dell’art.7 della l.r. n. 33/1997 in relazione ai danni prodotti dai cinghiali alla proprietà (muretti a secco) quantificati in € 20 500,00.
Con nota n.3499 del 12 dicembre 2005, la Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina rappresentava all’istante di provvedere al ripristino delle opere danneggiate e di munirsi di fatture per l’acquisto dei materiali, da esibire per eventuali controlli.
Con nota del 30 dicembre 2005, la signora Magazzù comunicava di aver ripristinato le opere.
Con nota n. 5717 del 26 novembre 2013, la Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina comunicava l'avvio del procedimento di archiviazione della pratica di accertamento e liquidazione con la seguente motivazione: “l'istanza avanzata ai sensi della l.r. 33/97 art. 7 non contiene dati e/o elementi utili a giustificare i danni lamentati (€20,500,00). Infatti, la richiesta, carente di una dettagliata relazione tecnica, riporta in modo approssimativo e superficiale indicazioni sommarie di danni al terreno agrario e ai muri a secco, senza specificare alcuna quantità in termini di metri di lunghezza, né in termini di metri cubi di pietrame. La stessa documentazione fotografica allegata non è sufficientemente chiara ed esaustiva al fine di comprovare i danni lamentati e non risulta agli atti un’idonea planimetria indicante l'ubicazione delle opere danneggiate oggetto della richiesta d'indennizzo”.
La signora Magazzù riscontrava la predetta comunicazione con la nota del 20 dicembre 2013 prot. con la quale rappresentava di aver richiesto l’indennizzo sulla base delle disposizioni di legge e di essersi attenuta alle indicazioni contenute nella nota del 20 dicembre 2005, relativamente al ripristino delle opere danneggiate; rappresentava, altresì, che sulla richiesta del 2004 si è formato il silenzio assenso, per decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione dell’istanza.
Con nota n.724 prot. del 20 febbraio 2014, la Ripartizione faunistico venatoria comunicava la sospensione del procedimento di archiviazione della pratica rappresentando che l’istruttoria rimaneva subordinata alla presentazione della documentazione richiesta, atta a comprovare i costi sostenuti “giacché il contenuto dell'istanza e la documentazione fotografica a corredo, non evidenziano in alcun modo l'entità dei danni lamentati, cosi come previsto dall'art. 7 comma 2 della l.r. 33/97 (l'istanza dev'essere dettagliatamente motivata) ”.
Con nota del 28 marzo 2014, la signora Magazzù riscontrava le richieste dell’amministrazione e contestava la richiesta di documenti non previsti da alcuna norma.
Quindi, con provvedimento del 10 aprile 2014 veniva disposta l’archiviazione dell’istanza per manca di alcun elemento utile a giustificare in danni.
Con il ricorso in esame, la signora Magazzù ha impugnato il predetto provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge (art. 7 l.r. 33/1997), eccesso di potere, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà: l’amministrazione avrebbe illegittimamente imposto un onere probatorio non previsto dalla legge che, invece, dispone che sia l’amministrazione a dover accertare “la sussistenza e la consistenza del danno”.,
2) Violazione di legge (art. 20 della legge n. 241/1990), in relazione alla formazione del silenzio assenso sull’istanza della ricorrente che poteva essere rimosso solo con un provvedimento di autotutela.
Parte ricorrente, infine, in relazione al lungo lasso di tempo intercorso tra la richiesta e il provvedimento finale ha formulato istanza di risarcimento del “mancato guadagno sofferto a causa del ritardato rilascio del provvedimento favorevole”.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso a causa della genericità della richiesta di indennizzo, rilevando, tra l’altro, che l’istanza della ricorrente, congiuntamente ad altri fascicoli, era stata oggetto di sequestro da parte della procura di Messina (che ha disposto il dissequestro degli atti solo nel 2013).
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2007, il Collegio rilevato il possibile difetto di giurisdizione ha assegnato, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., termine alle parti per controdedurre riservando la decisione.
A tal proposito, il Collegio – anche alla luce della memoria depositata dalla parte ricorrente - ritiene che, ai sensi dell’articolo 7 cod. proc. amm., sussiste la giurisdizione di legittimità dell’adito T.A.R., trattandosi di controversia concernente “l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo” ed, in cui, quindi, “si faccia questione di interessi legittimi”.
L’art. 7 della L.R. 33/1997 dispone, infatti, che “l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere agli agricoltori e agli allevatori indennizzi, nella misura del 100 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica, in specie da quella protetta, alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge. 2. La richiesta di indennizzo, dettagliatamente motivata, è inoltrata entro il termine di sette giorni dalla data dell'evento dannoso alla Ripartizione faunistico - venatoria competente per territorio che accerta la sussistenza e la consistenza del danno entro i successivi trenta giorni (…)”, così contemplando l’esercizio da parte della Ripartizione faunistico - venatoria di un vero e proprio potere discrezionale di verifica dei presupposti per il riconoscimento di tale indennizzo nonché di quantificazione del suo ammontare, rispetto al quale le posizioni dei privati acquistano, quindi, la consistenza di interessi legittimi.
Alla stregua dei canoni di attribuzione delle diverse potestà giurisdizionali è logico assumere che, nei casi di danni cagionati dalla fauna selvatica, attengono alla cognizione di diritti soggettivi e ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie tendenti ad ottenere alternativamente il risarcimento per responsabilità extracontrattuale sulla base del comportamento doloso o colposo della p.a. - ovvero l'indennizzo eventualmente stabilito con precisione dalla normativa applicabile – senza che sia consentito al responsabile alcun margine di valutazione discrezionale sull'"an" e/o sul "quantum", mentre ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ad indennizzi rispetto al cui riconoscimento sia attribuito un potere discrezionale alla p.a., ancorché limitato al "quantum" (in tal senso, Cass. Civ., Sez. Un., n. 1232/2000). Orbene, l'indennizzo in favore dei proprietari di fondi danneggiati dalla fauna selvatica, nella disciplina posta dall'art. 7 della L.R. n. 33/1997 ha natura di contributo indennitario, giacché, in mancanza anche di criteri predeterminati di liquidazione, sussiste un potere discrezionale dell'Amministrazione pubblica almeno con riguardo al "quantum" dell'indennizzo da erogare; ne consegue che la controversia inerente al riconoscimento ed alla liquidazione di detto indennizzo, ricollegandosi a interessi legittimi, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Passando, quindi, ad esaminare il merito della controversia, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e non possa, pertanto, essere accolto.
Orbene, nel caso di specie, emerge dalla documentazione depositata in atti come a fronte dell’estrema genericità della richiesta di indennizzo contestata nelle note del 26 novembre 2013 e del 20 febbraio 2014 (nelle quali l’amministrazione aveva anche evidenziato l’insufficienza della documentazione fotografica a fornire prova del danno subito), parte ricorrente non abbia fornito né i documenti richiesti (fatture per l’acquisto dei materiali e per l’esecuzione dei lavori e retribuzione della manodopera) né alcun altro giustificativo delle spese asseritamente sostenute che potesse in alcun modo evidenziare l’entità dei danni subito e la conseguente quantificazione dell’indennizzo
Il ricorso, pertanto, è infondato non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova né del danno subito, né delle spese sostenute e risultando la valutazione eseguita dalla RFV di Messina non già manifestamente illogica, arbitraria e contraddittoria, bensì formulata sulla base delle indicazioni sommarie e approssimative fornite dalla ricorrente; il mancato accertamento dei danni per fatto imputabile alla ricorrente, impedisce, inoltre, la formazione di alcun provvedimento tacito posto che sin dal 2005 l’amministrazione aveva richiesto adeguata documentazione a comprova dei danni lamentati.
Le spese possono essere tuttavia, integralmente compensate, tra la parti, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e all’arresto procedimentale conseguente al procedimento penale a carico di funzionari della RFV menzionato negli atti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio del 17 novembre 2016 e del 9 febbraio 2017, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agnese Anna Barone Antonio Vinciguerra