TAR Campania (SA) Sez. II n. 642 del 30 marzo 2017
Caccia e animali. Divieto di introdurre cani nella aree a verde pubblico
L’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico - pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni - risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'Amministrazione
Pubblicato il 30/03/2017
N. 00642/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01717/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2015, proposto da:
A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmen Tamborrini e Claudia Marruzzo, con domicilio eletto in Salerno, alla via Nizza, Trav. Del Mastro, n. 1 c/o avv. Maio;
contro
Comune di Avellino, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Maggi, con domicilio eletto in Salerno, alla via M. Gaudiosi, 6 c/o Avv. A. De Vivo;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 133/15 avente ad oggetto divieto di abbandono di deiezione canine in aree pubbliche ed obbligo di custodia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avellino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato nei tempi e nelle forme di rito, l’associazione ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l’ordinanza, meglio distinta in epigrafe, con il quale il Sindaco di Avellino aveva disposto, tra l’altro, il “divieto assoluto di condurre cani nei giardini pubblici” (art. 1) e il “divieto di depositare gli escrementi canini nei cestini portarifiuti” (art. 3).
A sostegno del gravame deduceva: a) eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria (stante l’assenza di necessarie verifiche in ordine alla effettiva pericolosità, dal punto di vista sanitario, delle deiezioni canine oggetto di prospettica inibizione); b) eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (stante il carattere assoluto ed indiscriminato del divieto, per giusta non accompagnato da misure intese alla prospettica ed adeguata allocazione di percorsi alternativi e appositi contenitori destinati alla recezione degli escrementi); c) violazione degli artt. 50 e 54 T.U.E.L. (avuto riguardo alla assenza dei presupposti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l’attivazione dello straordinario potere di ordinanza).
2.- Nella resistenza dell’Amministrazione comunale, esaminata e favorevolmente delibata l’istanza intesa, in prospettiva cautelare, alla interinale sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, alla pubblica udienza del 6 luglio 2016, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.
3.- Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Non appare revocabile, in dubbio, in premessa, la legittimazione ad agire della Associazione ricorrente, alla luce dello scopo statutariamente perseguito, di adoperarsi per la garanzia e l’incremento del benessere e degli interessi degli animali
Ciò posto, costituisce orientamento consolidato, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. II bis, 17 maggio 2016, n. 5836; e cfr. altresì, tra le tante, T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431; T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016 n, 128; T.A.R. Venezia, 12 aprile 2012, n. 502, oltre a TAR Campania, Salerno, sez. II, 28 luglio 2015, n. 1752), quello per cui l’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico - pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni - risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'Amministrazione.
Ed invero, le esigenze poste a fondamento della gravata ordinanza risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni, dovendo quindi l’Amministrazione Comunale adoperarsi – in luogo dell’indiscriminato divieto di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche – al fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione, in tal modo rendendo possibile il raggiungimento del pubblico interesse attraverso strumenti idonei e nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti.
La gravata ordinanza, pertanto, in relazione ai dichiarati scopi perseguiti, appare essere posta in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, è già adeguatamente soddisfatto attraverso l’imposizione, di cui alla disciplina statale, agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio.
Agli esposti rilievi giova aggiungere che, sotto distinto e concorrente profilo, il provvedimento impugnato appare adottato in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l’adozione di misure extra ordinem, difettando una situazione di effettiva eccezionalità ed imprevedibilità tale da far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità: e ciò noto essendo che il potere di emanare ordinanze di cui all’art. 50, comma 5 d.lgs. 267 del 2000, riservato al Sindaco, permette bensì l'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei destinatari, postulando, tuttavia, da un lato, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, e, dall'altro, una situazione eccezionale e imprevedibile, cui non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento, non potendo l’eccezionale potere di ordinanza essere utilizzato per soddisfare esigenze che siano prevedibili ed ordinarie (cfr., proprio in tema di divieto assoluto di introdurre cani in aree verdi del territorio comunale, TAR Sardegna, sez. I, 30 novembre 2012, n. 1080).
4.- Le esposte considerazioni militano nel senso della complessiva fondatezza del ricorso, che deve, dunque, essere accolto, con consequenziale annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia e della natura degli interessi perseguiti dall’Amministrazione, possono essere equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio dei giorni 6 luglio 2016, 14 dicembre 2016, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Maurizio Santise, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Grasso Francesco Riccio