Bonus edilizi e decadenza. Le errate informazioni dell’Agenzia delle Entrate
(nota a Circolare n. 28/E del 25.7.2022 dell’Agenzia delle Entrate)
di Massimo GRISANTI
Il profluvio di circolari e risposte ad interpelli emanati dall’Agenzia delle Entrate in ordine ai bonus edilizi non cessa a diminuire. L’ultima circolare in ordine di tempo, la n. 28/E del 25.7.2022, si distingue per la manifesta erroneità delle informazioni rese alle pagine 49 e 50 in ordine alla decadenza dai benefici fiscali in presenza di abusi edilizi.
Così recita la circolare:
“… In merito alle opere edilizie difformi, si possono distinguere, in relazione all’eventuale decadenza dal beneficio, due situazioni:
- la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d’inizio di attività ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;
- la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 7) … ”.
Le indicazioni sono manifestamente errate perché nel caso di immobili non legittimi la CILA, la CILAS o la SCIA mai possono essere considerate giuridicamente formate perché non rispondenti al paradigma normativo liberalizzante o semplificante costituito da norma-fatto-effetto.
Il Consiglio di Stato ci ha insegnato che l’asseverazione con la quale il tecnico libero professionista dichiara che l’intervento è conforme al complesso della disciplina urbanistico-edilizia, dichiarazione comune a tutte e tre le fattispecie “abilitanti” su indicate, è tamquam non essent qualora non sussista il presupposto della legittimità dell’immobile su cui è previsto di intervenire: “ … La regolarità, sotto il profilo urbanistico-edilizio, dell’immobile interessato da nuovi interventi soggetti a d.i.a., in altre parole, deve considerarsi presupposto di veridicità e attendibilità della relazione del progettista abilitato, chiamato ad asseverare “la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati”, nonché l’assenza di “contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti”, oltre al “rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”: appare evidente infatti che le varie tipologie di interventi edilizi, diversi da quelli di nuova edificazione ed incidenti su immobili già realizzati, debbano avere come indefettibile presupposto il carattere non illegittimo di detti immobili … ”, così Cons. Stato n° 1413/2014.
Pertanto erra l’Agenzia delle Entrate quando afferma che l’ottenimento della sanatoria fa sì che i benefici fiscali non decadano: infatti, la non rispondenza della CILA, CILAS o SCIA al paradigma norma-fatto-effetto comporta l’inesistenza giuridica del titolo edilizio, di conseguenza l’inammissibilità della pratica fiscale di accesso ai bonus edilizi che tal titolo presuppone.
Non bastasse, siccome le opere eseguite in forza di titolo inefficace sono anch’esse abusive, la sanatoria di cui parla l’Agenzia delle Entrate nelle indicazioni della Circolare n. 28/E/2022 deve necessariamente includere anch’esse, diversamente non potendo esser considerate coperte da CILA, CILAS e SCIA mai giuridicamente formate.
Concludendo dobbiamo interrogarci sulla leggerezza con la quale escono tali informazioni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: se questa è la competenza degli addetti ai lavori nei ministeri, abbiamo qualche possibilità che l’Europa eroghi tutti i finanziamenti del PNRR?