Cass. Sez. I,n. 14935 del 20 luglio 2016
Presidente: Nappi  Estensore: Didone
Min. Ambiente e della Tutela del Terr.e del Mare ed altro (Avvocatura Generale dello Stato)
contro  Lucchini Spa in Amministrazione Straordinaria (Sterbini Nicola ed altri)
Danno ambientale.Liquidazione del danno ambientale per equivalente

La liquidazione del danno ambientale per equivalente è ormai esclusa alla data di entrata in vigore della l. n. 97 del 2013, ma il giudice può ancora conoscere della domanda pendente alla data di entrata in vigore della menzionata legge in applicazione del nuovo testo dell'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006 (come modificato prima dall'art. 5 bis, comma 1, lett. b, del d.l. n. 135 del 2009 e poi dall'art. 25 della l. n. 97 del 2013), individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso del 7 Giugno 2013, il Ministero dell'Ambiente e l'Autorità Portuale di Trieste in relazione alla situazione di gravissimo inquinamento ambientale riscontrata nei siti di interesse nazionale di Piombino e di Trieste - proponevano domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della Lucchini s.p.a. (responsabile dell'inquinamento nonchè proprietaria delle aree contaminate) aperta con sentenza del Tribunale di Livorno del 9 gennaio 2013, chiedendo l'insinuazione dei crediti (a titolo di rifusione delle spese per la caratterizzazione e per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di ripristino e di bonifica delle aree de quibus) di seguito specificati:

In via principale - on prededuzione:

- per il Ministero dell'Ambiente;

- credito di Euro 439.374.363, oltre agli interessi, per le spese da sostenere;

- per il Ministero dell'Ambiente, - credito di Euro 4.250.951,04, oltre interessi, per le spese sostenute prima della dichiarazione dello stato di insolvenza;

- per l'Autorità Portuale di Trieste.

- credito di Euro 1.000.000,00. oltre agli interessi, per le spese da sostenere;

- credito di Euro 3.200.000, oltre interessi, per spese ancora da sostenere (inerenti il progetto di bonifica aree a mare già approvato);

In via subordinata;

In via subordinata, nella denegata ipotesi del mancato riconoscimento del diritto al collocamento in prededuzione, l'ammissione di tutti i crediti di cui al precedente punto 1), in privilegio, speciale a valere sull'intero compendio immobiliare della società, e generale su tutti i beni mobili della società medesima, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 253 e del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17).

Il Giudice Delegato, con decreto depositato il 20 Gennaio 2014, ha reso esecutivo lo stato passivo respingendo integralmente la domanda di ammissione per il Ministero dell'Ambiente ed ammettendo al passivo, in via chirografaria, solamente una parte del credito dell'Autorità Portuale di Trieste (Euro 1.049.990,07).

In particolare le motivazioni poste a fondamento della decisione erano le seguenti:

a) la domanda è prescritta per decorso del termine quinquennale;

b) la domanda è comunque inammissibile sia per difetto di legittimazione passiva di Lucchini, essendo i fatti dannosi rappresentati nel ricorso riferibili a soggetti diversi da Lucchini, sia in quanto può essere proposta solo in caso di omessa esecuzione delle misure di riparazione (primaria, complementare o compensativa) del danno ambientale imposte dalla Pubblica Autorità; misure che nel caso di specie o non sono state ancora disposte ovvero, ove disposte, sono in corso di esecuzione nell'ambito dei rispettivi procedimenti di bonifica attualmente in corso di svolgimento in sede di Conferenza di Servizi;

c) la domanda è comunque infondata per mancata prova dell'an e del quantum e per carenza dei presupposti normativamente previsti, con particolare riferimento alla responsabilità di Lucchini sotto i profili oggettivo (rapporto di causalità) e soggettivo (dolo o colpa);

d) in ogni caso, insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della prededuzione e dei privilegi richiesti;

e) con riferimento agli importi relativi a spese già sostenute dal Ministero dell'Ambiente con riguardo alla caratterizzazione ed all'attuazione del relativo progetto di bonifica, la richiesta è sfornita di prova in quanto non sono stati prodotti giustificativi di spesa;

f) per l'Autorità Portuale di Trieste, è stata ritenuta idonea la documentazione di spesa per l'esecuzione delle indagini ambientali propedeutiche alla realizzazione della Piattaforma logistica in area portuale, compresa tra lo Scalo Legnami e l'ex Italsider, limitatamente all'importo di Euro 1.049.990,07 ed il credito è stato collocato in chirografo in quanto a tali spese, sostenute ante procedura, non è stato ritenuto applicabile il privilegio previsto da leggi speciali nè il privilegio speciale su immobili.

1.1.- Avverso tale decisione il Ministero dell'Ambiente (d'ora in poi MATTM) e l'Autorità Portuale di Trieste hanno proposto opposizione ex artt. 98 e 99.

La Lucchini s.p.a. in amministrazione straordinaria si è costituita in giudizio ed ha eccepito la inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui il MATTM ha chiesto l'ammissione di un credito maggiore di quello indicato nella originaria domanda di insinuazione al passivo e nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata.

Il Tribunale di Livorno, con decreto del 15 aprile 2015 ha respinto l'opposizione per i seguenti motivi:

- l'opposizione è inammissibile nella parte in cui è stata chiesta l'ammissione al passivo di una somma di denaro maggiore di quella indicata nella originaria domanda di insinuazione al passivo;

- per il resto l'opposizione era infondata in quanto:

- posto che le stesse amministrazioni opponenti hanno dato atto del fatto che "i due siti industriali di Piombino e di Trieste hanno visto avvicendarsi nella proprietà e nella gestione plurimi soggetti " non sussisterebbe, ad avviso dei giudici del Tribunale di Livorno, la responsabilità solidale di tutti gli operatori che si sono succeduti nell'esercizio di attività industriali nei siti inquinati;

- di conseguenza, la Lucchini s.p.a. non può essere ritenuta responsabile dell'inquinamento verificatosi prima dell'acquisto delle aree dalle società che le detenevano e/o gestivano in precedenza;

- per il periodo successivo all'acquisto delle aree, non sarebbe stata fornita la prova di ulteriori attività inquinanti compiute dalla Lucchini nei siti di (OMISSIS), nè degli eventuali danni derivati dalle stesse all'ambiente;

- in particolare non sarebbe indicata quale era la situazione dell'inquinamento al tempo dell'acquisto delle aree ed alla data odierna;

- non sarebbero state compiute indagini per individuare i responsabili dell'inquinamento;

- nè la Lucchini s.p.a., in base al mero criterio dominicale, potrebbe essere chiamata a rispondere in via preventiva dei costi da sostenere, necessari al ripristino delle aree inquinate, atteso che il proprietario incolpevole delle aree inquinate, quale sarebbe la Lucchini s.p.a., non ha l'obbligo, ma solo la facoltà di procedere alle attività di messa in sicurezza e di bonifica (D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 245);

- non essendo stata dimostrata la colpa della Lucchini s.p.a. nella causazione della gravissima contaminazione dei siti de quibus, quest'ultima potrà essere chiamata a rimborsare le spese per il ripristino ambientale solo dopo che questo sarà stato effettivamente eseguito e solo nei limiti del valore di mercato dei siti;

- "in base alla legislazione vigente, come modificata da ultimo con L. n. 97 del 2013", il danno ambientale non potrebbe in nessun caso essere risarcito per equivalente pecuniario;

- "la domanda con la quale l'Autorità portuale di Trieste ha chiesto la insinuazione al passivo per spese da sostenere inerenti il progetto già approvato di bonifica delle aree a mare" sarebbe, altresì, "inammissibile per difetto di legittimazione attiva, il quanto la legittimazione a proporre domanda di risarcimento del danno ambientale spetta esclusivamente al MATTM e non alla stessa, come si ricava del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 299 e 311".

1.2.- Avverso tale decreto il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Autorità portuale di Trieste hanno proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

Resiste con controricorso l'amministrazione straordinaria intimata, la quale ha, altresì, depositato memoria nel termine di cui all'art. 378 c.p.c..

2.1. - Con il primo motivo le Amministrazioni ricorrenti denunciano "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2498 c.c., in relazione all'art. 2043 c.c. ed alla L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18 ed al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)".

Lamentano che i giudici del merito muovendo dall'assunto secondo cui non sussisterebbe la responsabilità solidale di tutti gli operatori che si sono succeduti nell'esercizio di attività industriali nei siti inquinati abbiano, innanzitutto, escluso che la Lucchini s.p.a. possa essere ritenuta responsabile dell'inquinamento verificatosi nei siti di interesse nazionale di Trieste e di Piombino prima dell'acquisto delle aree dalle società che le detenevano e/o gestivano in precedenza. Deducono che con l'opposizione avevano ricostruito le complesse vicende societarie che, nel corso degli anni, avevano interessato i siti industriali di (OMISSIS). Da tale ricostruzione e dall'art. 2498 c.c., discenderebbe che la s.p.a. Lucchini, che gestisce lo stabilimento di (OMISSIS) dal 1993 e quello di (OMISSIS) dal 1995, sarebbe responsabile anche per il periodo antecedente per essere subentrata nei rapporti che facevano capo alle società cedenti.

2.2.- Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione dell'art. 2558, in relazione all'art. 2043 c.c. e alla L. n. 349 del 1986, art. 18 e L. n. 152 del 2006, lamentando che la società Lucchini non sia stata ritenuta responsabile delle obbligazioni risarcitorie facenti capo alle società cedenti le aziende.

2.3.- Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano vizio di motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato avrebbe escluso il nesso di causalità tra la contaminazione riscontrata e l'attività della società Lucchini.

Elencano le sostanze tossiche trattate sia a (OMISSIS) che a (OMISSIS) nonchè il tipo di inquinamento rilevato. Lamentano l'omessa valutazione della Relazione dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale prodotta con l'insinuazione e con l'opposizione; relazione che attesterebbe il nesso di causalità tra le attività esercitate dalla Lucchini e la contaminazione dei siti.

2.4.- Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e L. Fall., art. 99 (richiamata dalle norme in tema di a.s.) e la nullità del provvedimento per omessa motivazione in relazione al documento di cui al par. 2.3.

2.5.- Con il quinto motivo denunciano la violazione degli artt. 2697, 2727 c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all'omessa valutazione degli elementi indiziari dedotti dalle Amministrazioni ricorrenti, come la vicinanza ai siti inquinati, le sostanze inquinanti e il tipo di attività industriale esercitata.

2.6.- Con il sesto motivo le ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 303, lett. F), art. 311, art. 318, comma 2, lett. A); art. 11 preleggi, L. n. 97 del 2013, art. 25, comma 1, lett. D) e L. n. 349 del 1986, art. 18, lamentando che sia stata erroneamente ritenuta applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, anche ai danni conseguenti a condotte tenute precedentemente al 29 aprile 2006.

2.7.- Con il settimo motivo le ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 298 bis e 311, in relazione all'allegato 5 alla parte sesta del detto D.Lgs. lamentando che, per le condotte commissive o omissive successive al 29 aprile 2006 il tribunale abbia escluso la responsabilità per la mera attività di siderurgia svolta. In base al citato allegato 5 la società risponderebbe del gravissimo inquinamento cagionato in forza del criterio di imputazione oggettiva e cioè sulla scorta del nesso di causalità tra contaminazione e attività esercitata a prescindere dall'accertamento della colpa o del dolo.

2.8.- Con l'ottavo motivo le ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 303, lett. F), art. 311, art. 318, comma 2, lett. A); art. 11 preleggi e L. n. 349 del 1986, art. 18, lamentando che sia stata erroneamente esclusa la legittimazione dell'Autorità Portuale di Trieste in relazione ai danni cagionati prima del 29 aprile 2006, essendo riservata allo Stato, sulla base della legislazione previgente, soltanto la legittimazione in ordine al danno ambientale in senso stretto.

3.- Si è trascritta, sub 1, l'intera parte narrativa del ricorso per dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c., in relazione alla dedotta mancanza o insufficienza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa. Ciò premesso, va rilevato che il primo motivo inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi.

Il Tribunale distingue la posizione del proprietario da quella del responsabile dell'inquinamento dei siti; e afferma che il Ministero non ha provato essere stato Lucchini a inquinare.

Il secondo motivo è infondato (a prescindere dall'esame dell'eccezione circa la novità della questione perchè dedotta per la prima volta in Cassazione: v. controricorso pag. 18), perchè il debito da inquinamento non risultava dai libri contabili, come i ricorrenti riconoscono, pur negando che si applichi l'art. 2560 c.c.. Ma la distinzione tra autore dell'inquinamento e proprietario incolpevole è prevista dalla legge.

Invero, in materia di responsabilità per danno ambientale, la regola di cui del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, comma 3, penultimo periodo, nel testo modificato, da ultimo, della L. 6 agosto 2013, n. 97, art. 25 - per la quale "nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale" mira ad evitare la responsabilità anche per fatti altrui, sicchè opera nei casi di plurime condotte indipendenti (Sez. 3, Sentenza n. 9012 del 06/05/2015).

Sono fondati, invece, il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo, con i quali le amministrazioni ricorrenti lamentano che era stato dedotto, e provato con una relazione tecnica ISPRA, il nesso di causalità tra le attività produttive della spa Lucchini e l'inquinamento riscontrato.

I giudici del merito hanno affermato che il Ministero non ha chiesto di provare quale fosse la situazione al momento dell'acquisto dei siti da parte di Lucchini. Ma non hanno menzionato la relazione ISPRA e hanno omesso di ammettere una CTU, che avrebbe potuto accertare anche a quando risaliva l'inquinamento e in che misura.

La cassazione del decreto, però, deve essere limitata alla richiesta di ammissione al passivo del credito di rimborso delle spese già erogate per messa in sicurezza e ripristino.

E' infondato, infatti, il sesto motivo con il quale si deduce che non sarebbe applicabile il divieto di liquidazione del danno per equivalente.

Infatti, il D.Lgs. n. 152 del 2006, ha regolato l'intera materia ambientale (abrogando numerose leggi precedenti) e statuendo soltanto - la priorità delle misure di "riparazione" rispetto a risarcimento per equivalente pecuniario, quale conseguenza dell'assoluta peculiarità del danno al bene o risorsa "ambiente";

- il successivo D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modif. dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha poi, con il suo L. n. 166 del 2009, art. 5 bis - per neutralizzare la prima contestazione della UE del 2008 - precisato (con normativa applicabile anche ai giudizi in corso in luogo della previgente L. n. 349 del 1986, art. 18, salva la sola formazione del giudicato) che il danno all'ambiente deve essere risarcito con le misure di riparazione "primaria", "complementare" e "compensativa" previste dalla Direttiva 2004/35/CE: prevedendo un eventuale risarcimento per equivalente pecuniario esclusivamente se le misure di riparazione del danno all'ambiente fossero state in tutto o in parte omesse, impossibili o eccessivamente onerose o fossero state attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte;

- e tuttavia l'art. 25 della c.d. Legge Europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 97) - per neutralizzare l'ulteriore contestazione della Commissione europea del 2012 - ha ulteriormente risistemato la materia, definitivamente eliminando ogni riferimento al risarcimento "per equivalente patrimoniale" e stabilendo che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le "misure di riparazione" previste del D.Lgs. n. 152 del 2006, all. 3 (che è identico all'Allegato 2 della Direttiva 2004/35/CE); - sicchè, ad oggi e con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito "per equivalente" pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato;

- e, tuttavia, lo stesso D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, come da ultimo modificato, prevede al comma 3 che, sia pure solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti (Sez. 3, Sentenza n. 9012 del 2015; Cass. 22 marzo 2011, n. 6551; Cass. 27 agosto 2014, n. 18352; Cass. 7 marzo 2013, n. 5705).

Il giudice del rinvio dovrà applicare il principio per il quale "il giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della L. 6 agosto 2013, n. 97, essendo ormai esclusa la liquidazione per equivalente di quello, può ancora conoscere della domanda in applicazione del nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311 come modificato prima dal D.L. n. 135 del 2009, art. 5-bis, coma 1, lett. b), cit. e poi dalla L. n. 97 del 2013, art. 25 cit., individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati" (in questi termini cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9012 del 06/05/2015).

4.- Quanto, infine, all'ottavo motivo, con il quale si deduce che erroneamente sarebbe stata esclusa la legittimazione dell'autorità portuale, posto che la norma transitoria del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 303, rende applicabile la L. n. 349 del 1986, art. 18, la Corte osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in applicazione dei principi generali di diritto processuale, "proseguono i giudizi iniziati in epoca anteriore alla prima di dette novelle legislative - e quindi prima del D.Lgs. n. 152 del 2006 - da soggetti diversi da quello in capo al quale è ora riconosciuta in via esclusiva la legittimazione: e correttamente saranno esaminate e decise le loro domande, ove gli originari attori vi insistano, ma all'indispensabile condizione dell'armonizzazione di quelle e delle eventuali condanne coi principi suddetti, in modo che quegli attori non conseguano risultati ormai vietati dal mutato assetto ordinamentale" (Sez. 3, Sentenza n. 9012 del 06/05/2015. Per l'ammissione al passivo cfr. Cass. 7 marzo 2013, n. 5705).

E' vero, peraltro, che il presente giudizio è iniziato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, talchè l'Autorità Portuale sarebbe priva di legittimazione. Sennonchè sulla legittimazione dell'Autorità Portuale ricorrente si è formato il giudicato interno - rilevabile d'ufficio - in quanto la predetta amministrazione è già stata ammessa al passivo in via chirografaria con provvedimento del giudice delegato (v. sub 1) che non è stato fatto oggetto di impugnazione da parte dell'amministrazione straordinaria ai sensi della L. Fall., artt. 98 e 99 e che ha, pertanto, acquisito forza di giudicato endofallimentare.

5.- Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Livorno in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Livorno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016